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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/09/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
In persona del Giudice Onorario dott. ssa Elisabetta Artino Innaria, ha pronunciato dopo il deposito del dispositivo la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. Rg 1750/2021 promosso,
DA
(C.F. , nato a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Caronia Marina, C/da Palme n. 8, elettivamente domiciliato in Messina via G. Natoli, 143, presso lo studio dell'Avv. Antonella Fasolo;
Opponente
CONTRO
C.F. , in persona del legal Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante con l'avv. Carmela Puglisi;
Opposta avente ad OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione n. 66/21 del 26.10.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato trae origine dal verbale di illecito amministrativo e contestazione del 30.10.2016 e del processo verbale del 18.11.2026, notificato il 24.11.2016 Part (cfr allegati costituzione , con il quale è stata accertata la violazione di cui alla parte A dell'Allegato II del regolamento CE n. 852/2004, per avere il nella qualità di titolare Pt_1 dello Stand su area pubblica per lo svolgimento di attività di preparazione e manipolazione di alimenti da asporto non rispettato i requisiti genarli in materia di igiene degli alimenti ed in particolare: 1) le attrezzature e le suppellettili utilizzate per la preparazione degli alimenti presentavano tracce di sporco pregresso di grasso e sugo consolidato relative a lavorazioni precedenti;
2) il pavimento (superficie della pubblica piazza) era privo di protezione di isolamento per garantire la salubrità e l'igiene degli alimenti;
3) al suolo erano presenti numerosi rifiuti provenienti dalle precedenti lavorazioni;
4) il contenitore dei rifiuti era privo di coperchio, tutto ciò in violazione ai requisiti generali di igiene degli alimenti ……”,, ed applicata la sanzione prevista pari ad euro
1.000,00.
Il ricorrente, eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione, il vizio del procedimento per non essere stati presi in considerazione gli scritti difensivi e/o audito il trasgressore e per l'insussistenza degli addebiti contestati.
Nel verbale di udienza del 10.9.2025 veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva del ricorrente per non essere il legale rappresentante della società che gestiva lo Stand.
Si costituiva l'ente irrogante la sanzione che contestava quanto ex adverso eccepito sia in ordine alla maturazione della prescrizione, per essere intervenuti gli atti interruttivi con la notificazione del processo verbale di contestazione, sia in ordine all'accertamento delle violazioni contenute nell'atto redatto dai pubblici ufficiali e facente fede sino a querela di falso.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del processo ordinario di cognizione e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. A ciò consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda, non può introdurre in corso di causa domande nuove, ossia motivi di opposizione diversi da quelli originariamente dedotti (Cass. 16.2.2016 n. 2962; Cass. 16.4.2010 n. 9178; Cass.
5.8.2010 n. 18288).
Esaminando dunque le sole doglianze avanzate dell'opponente con il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione si osserva.
Le censure mosse da in ordine alla prescrizione del diritto di riscuotere Parte_1 la sanzione ed all'irregolarità del procedimento amministrativo non appaino fondate.
La legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art.17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18). Coerentemente, quindi, la legge n. 689 del 1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisioria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione.
L'art. 28 della l. 689/81 dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile.
Nel caso di specie dal giorno in cui la violazione sarebbe stata commessa 29.10.2026 sono intervenuti gli atti interruttivi, di cui lo stesso opponente ha fatto menzione con la produzione documentale, quali la presenza e contestuale sottoscrizione del verbale di accertamento ispezione igienico-sanitaria e contestazione ai sensi della L 689/81 (del 30.10.2016) e del processo verbale di illecito amministrativo notificato al in data 24.11.2016. Pt_1
L'amministrazione ha esercitato il diritto a riscuotere la sanzione nell'arco dei cinque anni atteso che l'ordinanza ingiunzione qui opposta è stata notificata in data 4.11.2021.
Né può trovare accoglimento l'eccezione relativa all'irregolarità del procedimento amministrativo in ordine al mancato riscontro degli scritti difensivi ovvero all'omessa audizione dell'opponente.
Le Sezioni Uniti della Corte, che, muovendo dal presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto in quanto tale, e che il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, hanno ritenuto che le violazioni di carattere procedimentale, tra cui anche l'omessa convocazione del trasgressore che ha formulato istanza ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. n. 689 cit., non comportino l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, giacché il trasgressore stesso può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale.
Le SS.UU. aderiscono alla prospettiva tesa a evitare interpretazioni che ipostatizzino i vizi esclusivamente formali dell'atto, perché in tal senso si giungerebbe ad abusare del mezzo processuale, che così risulterebbe centrato, anziché sulla validità sostanziale del rapporto, unicamente sui vizi dell'atto, frustrando le esigenze deflattive del contenzioso.
Sulla base dei suindicati concetti la SS.UU. hanno ritenuto che non costituiscono vizi invalidanti dell'ordinanza ingiunzione eventuali difetti di motivazione dell'atto che non si risolvano in motivazione del tutto assente ed altre irregolarità procedimentali che, come l'omessa convocazione del trasgressore, non precludano all'interessato di portare all'attenzione dell'organo giurisdizionale quelle medesime argomentazioni che avrebbe potuto avanzare davanti all'autorità amministrativa, atteso comunque che il sindacato del Giudice si estende sulla validità sostanziale dell'integrale rapporto (Cassazione civile , sez. un. , 28/01/2010 , n. 1786).
In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell' art. 204 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 , ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 l. 24 novembre 1981 n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
Ne consegue il rigetto della relativa eccezione.
Passando al merito.
Nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11).
L'esame degli atti prodotti dall'opponente, redatti e sottoscritti dai pubblici ufficiali, alla presenza dei quali si sono svolti gli accertamenti, consente di ritenere provata la violazione per cui oggi si discute.
Il verbale di accertamento e contestazione del 30.10.2016, redatto dagli Ufficiali della Polizia
Giudiziaria, dal Veterinario dirigente e dal Tecnico della Prevenzione dell'Asp, contiene quanto dai medesimi verificato direttamente ed in presenza, in ordine alle attrezzature e suppellettili utilizzate per la preparazione degli alimenti (presentano tracce di sporco pregresso di grasso e sugo consolidato relative a lavorazioni precedenti), all'assenza sulla superficie del pavimento della protezione di isolamento per garantire la salubrità e l'igiene degli alimenti, alla presenza di rifiuti sul suolo provenienti dalle precedenti lavorazioni ed alla mancanza del coperchio sul contenitore dei rifiuti.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
e) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2,
c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14).
Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale(ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf. Cass.civile, sez. VI, n.
15890/17;Tribunale Milano sez. I, n. 12643/13). Viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, nè dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Trib. Bari sez. III, n.
1141/17;Trib. Bari sez. III, n. 581/17).
Nel caso in esame, l'accertamento dell'attività preparazione e manipolazione degli alimenti da asporto nel contesto descritto nel verbale è avvenuto direttamente ed alla presenza dei verbalizzanti, senza margini di possibile errore sensoriale in ordine allo svolgimento e alle modalità di esecuzione della detta attività.
Né rileva al fine di escludere quanto contestato il fatto che si fosse verificato un guasto elettrico e che fossero presenti attrezzi nello stand, di cui non è fatta mensione alcuna nel verbale, ovvero che i pubblici Ufficiali non avessero riportato esattamente gli utensili o il posizionamento del contenitore dei rifiuti.
In altre parole quanto emerso dalla prova testimoniale sulle circostanze nelle quali è avvenuto l'accertamento da parte dei Pubblici Ufficiali recatisi in loco, non può formare oggetto di diversa valutazione da parte di questo giudicante, in assenza sia di una contraria dichiarazione dell'interessato nello stesso verbale sottoscritto dal e di una successiva querela di falso sul punto. Pt_1
Per completezza si osserva, ancora, che la sanzione applicabile al caso di specie va da un minimo edittale di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00 e che in presenza di più rilievi, l'importo di fatto applicato di € 1.000,00 appare giustificato, mentre nessuna valida motivazione è stata addotta per consentire a questo giudicante di ridurre l'importo ad € 500,00.
Tanto basta per rigettare l'opposizione e disporre sulle spese di lite in ragione della soccombenza, sul valore della controversia, nei minimi per la materia trattata e per le fasi processuali svolte alle quali ha partecipato il resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del GOP, dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, udito il procuratore di parte opponente, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra eccezione, deduzione e difesa così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 66/2021, del 26.10.2021, notificata il 4 novembre 2021, dell'importo di € 1.014,00; Part
- condanna l'opponente alla refusione delle spese in favore dell' liquidandole Parte_1 nella complessiva somma di € 232,00, (minimo del valore esclusa la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Patti, 10.9.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Elisabetta Artino I.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
In persona del Giudice Onorario dott. ssa Elisabetta Artino Innaria, ha pronunciato dopo il deposito del dispositivo la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. Rg 1750/2021 promosso,
DA
(C.F. , nato a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Caronia Marina, C/da Palme n. 8, elettivamente domiciliato in Messina via G. Natoli, 143, presso lo studio dell'Avv. Antonella Fasolo;
Opponente
CONTRO
C.F. , in persona del legal Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante con l'avv. Carmela Puglisi;
Opposta avente ad OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione n. 66/21 del 26.10.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il provvedimento impugnato trae origine dal verbale di illecito amministrativo e contestazione del 30.10.2016 e del processo verbale del 18.11.2026, notificato il 24.11.2016 Part (cfr allegati costituzione , con il quale è stata accertata la violazione di cui alla parte A dell'Allegato II del regolamento CE n. 852/2004, per avere il nella qualità di titolare Pt_1 dello Stand su area pubblica per lo svolgimento di attività di preparazione e manipolazione di alimenti da asporto non rispettato i requisiti genarli in materia di igiene degli alimenti ed in particolare: 1) le attrezzature e le suppellettili utilizzate per la preparazione degli alimenti presentavano tracce di sporco pregresso di grasso e sugo consolidato relative a lavorazioni precedenti;
2) il pavimento (superficie della pubblica piazza) era privo di protezione di isolamento per garantire la salubrità e l'igiene degli alimenti;
3) al suolo erano presenti numerosi rifiuti provenienti dalle precedenti lavorazioni;
4) il contenitore dei rifiuti era privo di coperchio, tutto ciò in violazione ai requisiti generali di igiene degli alimenti ……”,, ed applicata la sanzione prevista pari ad euro
1.000,00.
Il ricorrente, eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione, il vizio del procedimento per non essere stati presi in considerazione gli scritti difensivi e/o audito il trasgressore e per l'insussistenza degli addebiti contestati.
Nel verbale di udienza del 10.9.2025 veniva eccepito il difetto di legittimazione passiva del ricorrente per non essere il legale rappresentante della società che gestiva lo Stand.
Si costituiva l'ente irrogante la sanzione che contestava quanto ex adverso eccepito sia in ordine alla maturazione della prescrizione, per essere intervenuti gli atti interruttivi con la notificazione del processo verbale di contestazione, sia in ordine all'accertamento delle violazioni contenute nell'atto redatto dai pubblici ufficiali e facente fede sino a querela di falso.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del processo ordinario di cognizione e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. A ciò consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione, nemmeno sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso, e che l'opponente, se ha facoltà di modificare l'originaria domanda, non può introdurre in corso di causa domande nuove, ossia motivi di opposizione diversi da quelli originariamente dedotti (Cass. 16.2.2016 n. 2962; Cass. 16.4.2010 n. 9178; Cass.
5.8.2010 n. 18288).
Esaminando dunque le sole doglianze avanzate dell'opponente con il ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione si osserva.
Le censure mosse da in ordine alla prescrizione del diritto di riscuotere Parte_1 la sanzione ed all'irregolarità del procedimento amministrativo non appaino fondate.
La legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati (novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14); se viene fatta richiesta deve provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art.17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18). Coerentemente, quindi, la legge n. 689 del 1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisioria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione.
L'art. 28 della l. 689/81 dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile.
Nel caso di specie dal giorno in cui la violazione sarebbe stata commessa 29.10.2026 sono intervenuti gli atti interruttivi, di cui lo stesso opponente ha fatto menzione con la produzione documentale, quali la presenza e contestuale sottoscrizione del verbale di accertamento ispezione igienico-sanitaria e contestazione ai sensi della L 689/81 (del 30.10.2016) e del processo verbale di illecito amministrativo notificato al in data 24.11.2016. Pt_1
L'amministrazione ha esercitato il diritto a riscuotere la sanzione nell'arco dei cinque anni atteso che l'ordinanza ingiunzione qui opposta è stata notificata in data 4.11.2021.
Né può trovare accoglimento l'eccezione relativa all'irregolarità del procedimento amministrativo in ordine al mancato riscontro degli scritti difensivi ovvero all'omessa audizione dell'opponente.
Le Sezioni Uniti della Corte, che, muovendo dal presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto in quanto tale, e che il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, hanno ritenuto che le violazioni di carattere procedimentale, tra cui anche l'omessa convocazione del trasgressore che ha formulato istanza ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. n. 689 cit., non comportino l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, giacché il trasgressore stesso può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale.
Le SS.UU. aderiscono alla prospettiva tesa a evitare interpretazioni che ipostatizzino i vizi esclusivamente formali dell'atto, perché in tal senso si giungerebbe ad abusare del mezzo processuale, che così risulterebbe centrato, anziché sulla validità sostanziale del rapporto, unicamente sui vizi dell'atto, frustrando le esigenze deflattive del contenzioso.
Sulla base dei suindicati concetti la SS.UU. hanno ritenuto che non costituiscono vizi invalidanti dell'ordinanza ingiunzione eventuali difetti di motivazione dell'atto che non si risolvano in motivazione del tutto assente ed altre irregolarità procedimentali che, come l'omessa convocazione del trasgressore, non precludano all'interessato di portare all'attenzione dell'organo giurisdizionale quelle medesime argomentazioni che avrebbe potuto avanzare davanti all'autorità amministrativa, atteso comunque che il sindacato del Giudice si estende sulla validità sostanziale dell'integrale rapporto (Cassazione civile , sez. un. , 28/01/2010 , n. 1786).
In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell' art. 204 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 , ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 l. 24 novembre 1981 n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
Ne consegue il rigetto della relativa eccezione.
Passando al merito.
Nel giudizio di opposizione avverso sanzione amministrativa, le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (Cass., Sez. II, n. 5122/11).
L'esame degli atti prodotti dall'opponente, redatti e sottoscritti dai pubblici ufficiali, alla presenza dei quali si sono svolti gli accertamenti, consente di ritenere provata la violazione per cui oggi si discute.
Il verbale di accertamento e contestazione del 30.10.2016, redatto dagli Ufficiali della Polizia
Giudiziaria, dal Veterinario dirigente e dal Tecnico della Prevenzione dell'Asp, contiene quanto dai medesimi verificato direttamente ed in presenza, in ordine alle attrezzature e suppellettili utilizzate per la preparazione degli alimenti (presentano tracce di sporco pregresso di grasso e sugo consolidato relative a lavorazioni precedenti), all'assenza sulla superficie del pavimento della protezione di isolamento per garantire la salubrità e l'igiene degli alimenti, alla presenza di rifiuti sul suolo provenienti dalle precedenti lavorazioni ed alla mancanza del coperchio sul contenitore dei rifiuti.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere, in via esclusiva, ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
e) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2,
c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass., n. 166/14).
Ne deriva che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale(ex multis, Cass., SS.UU., n. 17355/09; conf. Cass.civile, sez. VI, n.
15890/17;Tribunale Milano sez. I, n. 12643/13). Viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, nè dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Trib. Bari sez. III, n.
1141/17;Trib. Bari sez. III, n. 581/17).
Nel caso in esame, l'accertamento dell'attività preparazione e manipolazione degli alimenti da asporto nel contesto descritto nel verbale è avvenuto direttamente ed alla presenza dei verbalizzanti, senza margini di possibile errore sensoriale in ordine allo svolgimento e alle modalità di esecuzione della detta attività.
Né rileva al fine di escludere quanto contestato il fatto che si fosse verificato un guasto elettrico e che fossero presenti attrezzi nello stand, di cui non è fatta mensione alcuna nel verbale, ovvero che i pubblici Ufficiali non avessero riportato esattamente gli utensili o il posizionamento del contenitore dei rifiuti.
In altre parole quanto emerso dalla prova testimoniale sulle circostanze nelle quali è avvenuto l'accertamento da parte dei Pubblici Ufficiali recatisi in loco, non può formare oggetto di diversa valutazione da parte di questo giudicante, in assenza sia di una contraria dichiarazione dell'interessato nello stesso verbale sottoscritto dal e di una successiva querela di falso sul punto. Pt_1
Per completezza si osserva, ancora, che la sanzione applicabile al caso di specie va da un minimo edittale di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00 e che in presenza di più rilievi, l'importo di fatto applicato di € 1.000,00 appare giustificato, mentre nessuna valida motivazione è stata addotta per consentire a questo giudicante di ridurre l'importo ad € 500,00.
Tanto basta per rigettare l'opposizione e disporre sulle spese di lite in ragione della soccombenza, sul valore della controversia, nei minimi per la materia trattata e per le fasi processuali svolte alle quali ha partecipato il resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del GOP, dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, udito il procuratore di parte opponente, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra eccezione, deduzione e difesa così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 66/2021, del 26.10.2021, notificata il 4 novembre 2021, dell'importo di € 1.014,00; Part
- condanna l'opponente alla refusione delle spese in favore dell' liquidandole Parte_1 nella complessiva somma di € 232,00, (minimo del valore esclusa la fase decisionale) oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Patti, 10.9.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Elisabetta Artino I.