CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3506 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2023/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 8888/2021 emessa dal Tribunale di Napoli – 2 Sezione Civile, pubblicata il 28 ottobre 2021, vertente
TRA
(1) la in liquidazione (partita ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore ,
[...]
, rappresentata e difesa dall' avv. Carlo De Maio (codice fiscale Parte_2
1 ) e dall'avv. Gabriele Montera (codice fiscale C.F._1
), in virtù della procura in atti C.F._2
-appellante-
E
(2) la (codice fiscale ) quale Controparte_1 P.IVA_2
incorporante la società incorporata a propria volta Controparte_2
incorporante rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avv. Giovanni Alberto Peluso (codice fiscale ), in virtù C.F._3
della procura in atti
-appellata-
nonché
(3) la (codice fiscale ) e per essa Controparte_4 P.IVA_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Abrignani Controparte_5
(codice fiscale ), che la rappresenta e difende in virtù della C.F._4
procura in atti
-appellata-
(4) (codice fiscale Parte_2 C.F._5
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con decreto ingiuntivo n. 13790/2016 dell' 8 maggio 2016, emesso su ricorso della notificato il 25 maggio 2016, il Controparte_3
Tribunale di Napoli ingiungeva nei confronti della Controparte_6
2 liquidazione e di in qualità di fideiussore, il pagamento della Parte_2
somma di €. 194.218,82, di cui € 193.659,07, quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 10596, ed € 559,57 per interessi maturati al 31 dicembre
2015.
I.2. Avverso detto D.I. - con atto di citazione per l'udienza del 18 dicembre
2016, ritualmente notificato – la , e Controparte_7
proponevano opposizione, con la quale deducevano: Parte_2
- la carenza probatoria in ordine alla documentazione posta a sostegno della domanda monitoria;
- la nullità del contratto di conto corrente per carenza della forma scritta nonché
della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto;
- la non debenza del credito ingiunto in quanto frutto di addebiti illegittimi effettuati dalla banca nel corso del rapporto a titolo di interessi anatocistici, di cms ed interessi usurari anche in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti in data 8 febbraio 2008, affetto da usura originaria e da indeterminatezza della clausola relativa agli interessi;
- la violazione dei doveri di buona fede, correttezza e solidarietà, accessori di ogni prestazione dedotta in negozio da parte della banca.
Tanto premesso, gli opponenti chiedevano al Tribunale adito:
“1. accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace, e/o comunque revocare l'opposto decreto per i motivi tutti esposti in
narrativa;
2. accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'invalidità della fideiussione prestata dal sig. ;
3. accertare e dichiarare, in Parte_2
3 ogni caso, per tutti i motivi dedotti in narrativa, non dovuta dagli opponenti la somma chiesta dalla in fase monitoria e, Controparte_3
comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti ad essa
4. accertare e dichiarare inadempimento contrattuale della convenuta, CP_2
nonché l'inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti a suo carico, con contestuale condanna al pagamento del risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;
5. con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari, ed espressa riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e/o produzione anche all'esito dell'avverso comportamento processuale.” (cfr. atto di citazione).
I.3 Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione del 24 novembre
2016, la la quale chiedeva: Controparte_3
“1) Rigettare tutte le domande di parte opponente per i motivi di cui al presente atto confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2) In subordine, comunque condannare la società opponente al pagamento in favore della
[...]
della Somma di €. 194.218,82, oltre interessi al tasso legale Controparte_3
successivi al 31/12/2015 in via ancor più gradata, la somma che il GU accerterà in corso di causa;
3) con condanna dell'opponente alle spese e compensi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
I.4. Nel corso del giudizio di prime cure, concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, espletata la mediazione obbligatoria con esito negativo, veniva richiesta e poi espletata consulenza tecnica contabile relativa al contratto di conto corrente n. 10956 del 1 settembre 2005 e al contratto di mutuo del 8 febbraio 2008. Inoltre spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. la
4 e per essa la in qualità di Controparte_8 Controparte_5
successore a titolo particolare del credito di ( Controparte_9
alla quale era stata fusa per incorporazione la Controparte_3
che si riportava alle domande e conclusioni della propria dante causa.
I.5. All' esito della CTU, all'udienza del 22 giugno 2021 la causa veniva riservata in decisione. Con sentenza n. 8888/2021 pubblicata in data 28 ottobre
2021, il Tribunale di Napoli così decideva:
1) “rigetta l'opposizione proposta da Controparte_7
e, per l'effetto conferma nei confronti della predetta società il d.i. n. 3446/2016 emesso dal Tribunale di Napoli Sezione II in data 8.05.2016 e pubblicato in data
18.05.2016”;
2) “accoglie l'opposizione proposta da avverso il n. Parte_2
3446/2016 emesso dal Tribunale di Napoli Sezione II in data 8.05.2016 e pubblicato in data 18.05.2016, e per l'effetto revoca il d.i. opposto nei confronti dello stesso”;
3) “compensa le spese di lite tra le parti”,
4) “pone spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico di ”. (cfr. pag. 14 Controparte_7
della sentenza gravata)
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 17 ottobre
2022, notificata telematicamente il 28 aprile 2021 nei confronti della
[...]
e della e per essa della Controparte_3 Controparte_8 [...]
la proponeva Controparte_5 Controparte_7
5 appello articolando due motivi di gravame rubricati: “1. Sull'errata decisione del
Tribunale circa la validità del contratto di conto corrente” e “2. Sull'errata esclusione della commissione di estinzione anticipata dal calcolo del tasso di usura originaria”.
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 8888/21 emessa dal Tribunale di Napoli il 28.10.2021 e pubblicata in tale data;
2. e, ancora per l'effetto accertare e dichiarare, in ogni caso, per tutti i motivi dedotti in narrativa, non dovuta dalla appellante la somma chiesta dalla banca – divenuta poi Controparte_3 CP_2
successivamente confluita, a seguito di fusione per incorporazione CP_10
– in fase monitoria e, comunque, accertare e dichiarare che nulla è
[...]
dovuto dalla appellante ad essa 3. Accertare e dichiarare CP_2
l'inadempimento contrattuale della appellata, nonché l'inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti a suo carico, con contestuale condanna
al pagamento del risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;
4. Con vittoria di spese, onorari e spese di lite” (cfr. ultima pagina dell'atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta all' appello del 20 settembre 2022 si costituiva in giudizio la cessionaria del credito controverso, e Controparte_4
per essa e con comparsa di risposta del Controparte_11
26 settembre 2022 si costituiva la (quale incorporante Controparte_12
la società incorporata, a propria volta incorporante Controparte_2 [...]
, originaria titolare del credito controverso: Controparte_3
6 entrambe eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello principale proposto dalla , e chiedevano Controparte_7
disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , nel Parte_2
merito, insistevano per il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
Spiegavano inoltre, sia la cedente che la cessionaria, appello incidentale con cui chiedevano “di accertare e dichiarare la sussistenza del vincolo fideiussorio
a carico di in relazione al credito di euro 194.218,82, oltre Parte_2
interessi successivi al 31.12.2015 ventato dalla Banca (oggi dal cessionario
) nei confronti della e pertanto riformare la CP_4 Controparte_7
sentenza sul punto, conseguentemente rigettando la opposizione e confermando
il Decreto Ingiuntivo emesso nei confronti del sig. ”. Parte_2
II.3. Integrato il contraddittorio nei confronti di , che Parte_2
non si costituiva, dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 27 marzo 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (40 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositata la comparsa conclusionale a cura della sola CP_3
il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la Corte dichiara la contumacia di , Parte_2
non costituitosi in questo giudizio ancorchè sia stato regolarmente citato in data
11 novembre 2022, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio ex
7 art. 331 c.p.c. (giusta comparsa di costituzione con integrazione del contraddittorio della e relativa ordinanza). Controparte_8
2.Il Tribunale di Napoli – 2 Sezione Civile, con l'impugnata sentenza, premessi i principi generali e la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di forma ad substantiam nell'ambito dei contratti bancari, superamento tasso soglia usuraria, capitalizzazione infrannuale degli interessi, addebiti a titolo di commissione massimo scoperto, con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 10956 acceso dalla (divenuta, a Controparte_13
seguito di cambio di denominazione sociale, in data 1° Controparte_7
settembre 2005 presso la , ed al contratto di Controparte_14
mutuo stipulato dalla medesima società presso il medesimo istituto di credito, in data 8 febbraio 2008, ha rigettato l'opposizione proposta dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 3446/2016, Controparte_7
emesso su ricorso della con cui era stato Controparte_3
ingiunto alla il pagamento dell'importo di € 194.218,82, Controparte_7
oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo debitore relativo al conto corrente ordinario n. 10596 e confermato il decreto opposto, perché ha ritenuto valido il contratto di conto corrente e del tutto generiche le contestazioni mosse su anatocismo, usura originaria (C/C e Mutuo), CMS, indeterminatezza dei tassi di interesse del mutuo, ammortamento alla francese e approvazione estratti conto.
Ha, invece, accolto l'opposizione proposta da , in Parte_2
qualità di fideiussore della società , Controparte_7
avverso il medesimo ingiuntivo, che dunque ha revocato (limitatamente al
8 fideiussore) perché ha ritenuto che non fosse stata provata la sussistenza della invocata garanzia da parte del in relazione al credito azionato dalla Parte_2
banca.
A fondamento della decisione, ha osservato che:
- “la banca opposta (ha) adempiuto al proprio onere probatorio producendo fin dalla fase monitoria la seguente documentazione: copia del contratto di conto corrente n. 10956 del 1.09.2005 con allegate le condizioni economiche applicate al rapporto, debitamente sottoscritto dalla correntista, la certificazione del credito emessa ai sensi dell'art. 50 d. lgs. n. 385/93, attestante il saldo contabile del rapporto, oltre alla serie integrale degli estratti conto,
relativi al contratto di conto corrente n. 10956, così consentendo la puntuale ricostruzione dell'andamento del rapporto e ponendo la correntista in condizione di verificarne la correttezza";
- va riconosciuta “la validità del contratto di conto corrente n. 10956 del
1.09.2005 in quanto, sebbene non rechi in calce il timbro e la firma dell'istituto di credito, risulta altresì consegnato alla correntista, come si evince chiaramente
dalla seguente dichiarazione sottoscritta dalla correntista “dichiariamo ... che ci viene da voi rilasciato un esemplare del presente contratto debitamente sottoscritto per accettazione dai soggetti abilitati a rappresentarvi, unitamente al relativo documento di sintesi, che ne costituisca frontespizio”;
- “infondata e generica si appalesa altresì l'eccepita applicazione da parte della banca di tassi di interesse in misura ultralegale in mancanza di espressa
pattuizione, risultando i contratti debitamente sottoscritti dal cliente ed
9 omettendo gli opponenti di indicare analiticamente le poste contabili contestate al riguardo”;
- "altrettanto generiche sono le censure mosse per contestare l'eventuale legittimità degli addebiti che la banca ha operato a titolo di commissione di
massimo scoperto, rileva in ogni caso il Tribunale la legittimità della clausola contrattuale in questione, essendo previsto nel contratto sia il tasso di interesse sia la base di calcolo" ;
- "relativamente, poi, al dedotto superamento della soglia usuraria, in relazione sia al contratto di conto corrente sia al contratto di mutuo dell'
8.02.2008 intercorsi tra le parti (quest'ultimo invero non oggetto di alcuna
specifica domanda), osserva il Tribunale come il CTU – al quale era stato demandato l'incarico di verificare l'eventuale sforamento del tasso soglia usura in relazione ad entrambi i rapporti - abbia escluso la sussistenza di interessi usurari in relazione alle pattuizioni economiche relative ai contratti versati in atti"
- "contrariamente a quanto dedotto dalla banca opposta, nella specie, si
versa in ipotesi di fideiussione specifica, in quanto con l'indicato atto di fideiussione il si impegnava a garantire, fino alla concorrenza di euro Parte_2
325.000,00 tutte le obbligazioni sorte in capo alla derivanti Controparte_13
dalla specifica operazione di apertura di credito di € 150.000,00 concessa alla società dalla sul conto corrente, di cui tuttavia non Controparte_3
risulta neanche indicato il numero di riferimento".
10 3.Con un primo motivo di gravame– rubricato “Sull'errata decisione del
Tribunale circa la validità del contratto di conto corrente” (pag. 10 dell'atto di appello) – la lamenta che il Giudice di Controparte_15
primo grado, interpretando e valutando erroneamente il materiale probatorio a sua disposizione abbia ingiustamente “riconosciuto la validità del contratto di conto corrente n. 10956 laddove non vi è requisito di forma previsto dall'art. 117
TUB, sebbene non rechi in calce il timbro e la firma dell'istituto di credito” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello).
Di contro, ribadisce che il contratto di conto corrente n. 10956 risulta viziato da nullità “in quanto non rispettoso della forma scritta ad substantiam richiesta dall'art. 117 TUB, nonché carente della sottoscrizione dell'istituto di credito e della prova della effettiva consegna della relativa scheda negoziale”.
Il motivo è infondato.
3.1. Il rilievo sulla nullità del contratto bancario a seguito del mancato perfezionamento dello stesso per omessa sottoscrizione da parte dell'istituto di credito risulta mitigato alla luce dei noti principi affermati nel 2018 dal massimo organo nomofilattico della Suprema Corte, con riguardo ai contratti di intermediazione finanziaria (cfr. Sezioni Unite nn. 898, 1200, 1201 e 1653), secondo cui "in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma
funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la
11 sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”
Tali principi sono stati estesi ai contratti bancari, nel senso che "la mancata
sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art.
117, comma 3, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale”, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, con la conseguenza che "è
sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti" (Cass.
14646/2018, 16070/2018, 22385/2019, 9196/2021).
E' stato inoltre chiarito che tali contratti, ai fini della valida stipula, non esigono la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti e comportamenti alla stessa riconducibili “sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall' art. 2704 c.c., o da altro fatto che il giudice reputi significativo a
tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza" (Cass. 14243/2018, Cassazione civile n.19298/2022).
12 In adesione ai principi espressi dal Supremo Collegio, il vincolo di forma imposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 117 TUB, deve intendersi, dunque, come comprensivo, sia della redazione per iscritto, che della consegna del documento contrattuale.
3.2. Venendo al caso in esame, a parere di chi scrive, va escluso il dedotto vizio di nullità del contratto, in quanto deve intendersi provata l'avvenuta consegna della scheda negoziale relativa al conto corrente ordinario n. 10956 sottoscritta dal “correntista”.
A ben vedere, infatti, il documento ad oggetto “conto corrente ordinario residenti n. 10956”, contenenti le condizioni economiche del rapporto, reca la firma dei “correntisti" sia in calce al contratto, che in calce al documento di sintesi;
inoltre, all'interno del documento contrattuale è presente l'ulteriore dichiarazione, pure sottoscritta dalla società correntista, “Dichiariamo .. che ci viene da voi rilasciato un esemplare del presente contratto debitamente sottoscritto per accettazione dai soggetti abilitati rappresentarvi, unitamente al
relativo documento di sintesi, che ne costituisca frontespizio”.
Ad abundantiam, preme comunque rammentare che la eventuale vio- lazione degli obblighi informativi, che pure sarebbero pregiudicati in ipotesi di mancata consegna del documento contrattuale al correntista, non incide in alcun caso sulla validità del contratto, potendo, al più, essere fonte di responsabilità precontrattuale, con eventuali conseguenze risarcitorie (Cass., Sez. Un.,
26724/2007; Cass., n. 15099/2021).
13 Sul punto, occorre evidenziare che, notoriamente il pregiudizio risarcibile in tema di responsabilità precontrattuale è circoscritto al solo interesse negativo
- in termini di spese inutilmente sopportate nel corso della trattativa ed in vista della conclusione del contratto ovvero di perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale (Cass., n. 24625/2015), e l'onere della prova, venendo in rilievo una forma di responsabilità extracontrattuale, grava sull'asserito danneggiato che deve a tal fine, a monte, allegare e, a valle appunto, provare l'esistenza e l'ammontare del danno, oltre che il nesso causale tra condotta e pregiudizio
(Cass., 15172/2003), circostanze in alcun modo allegate nel caso ci riguarda in cui parte opponente ha invocato un'insussistente invalidità dei contratti.
Orbene, tale clausola sottoscritta contestualmente al contratto, non essendo stata oggetto di specifica querela di falso, né di rituale disconoscimento, ha valore confessorio e produce efficacia probatoria piena secondo la giurisprudenza costante della Cassazione. Ciò comporta che, in caso di controversia, la banca può far valere tale dichiarazione sottoscritta dal cliente, per dimostrare l'avvenuta consegna del contratto al cliente, anche se quest'ultimo dovesse negarlo. Di conseguenza, non può invocarsi la nullità del contratto per mancata consegna, né sostenere che le clausole contrattuali non fossero conoscibili dalla parte del cliente.
Il motivo, pertanto, non trova accoglimento e va rigettato.
4.Con il secondo motivo di gravame – rubricato “Sull'errata
esclusione della commissione di estinzione anticipata dal calcolo del tasso di usura originaria” (pag. 14 dell'atto di appello) – la Controparte_7
si duole della “asserita validità”, da parte del Tribunale, del
[...]
14 contratto di mutuo stipulato in data 8 febbraio 2008 tra la
[...]
la società e Controparte_3 Controparte_13 Parte_3
[.
qualità di fideiussore, poiché, a suo dire, con una motivazione assolutamente carente e “conformandosi a quanto infondatamente
rappresentato dal consulente da esso nominato” , il Giudicante ha erroneamente sostenuto che la commissione di estinzione anticipata non rileva ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto di mutuo.
All'opposto assume che tale decisione “si pone in aperto contrasto anche con principi consolidati in giurisprudenza” atteso che “nel calcolo del
TEG, dunque, contrariamente a quanto pronunciato dal Tribunale, va ricompreso anche il compenso di estinzione anticipata – pattuito nella misura dello 0.5% - posto che detto compenso, costituendo onere aggiuntivo rispetto agli interessi (e alle altre condizioni economiche contrattuali), si configura proprio quale uno degli “altri vantaggi” per
l'erogante”.
La censura risulta infondata: la decisione del Tribunale è pienamente conforme all'attuale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
4.1.La Suprema Corte, infatti, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato che "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non
è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la
commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata
15 dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi " (Cass.
n. 7352 del 07/03/2022)
Si è acutamente osservato, a sostegno di detta conclusione, che la commissione di estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
Gli interessi moratori, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, insita nella commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"
(arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi alla pattuizione negoziale.
16 Le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della l. n. 108 del 1996 emanate dalla Banca d'Italia escludono, poi, dal calcolo del
TEG gli interessi di mora, nonché tutti gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo e le penali previste in caso di estinzione anticipata del rapporto: ciò significa che la legge antiusura, nel prevedere il tasso-soglia al di là del quale gli interessi pattuiti vanno considerati usurari, riguarda sì gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, ma al fine della verifica del superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli stessi, né delle altre condizioni contrattuali.
La giurisprudenza di legittimità, di recente, ha ribadito tale principio che può ormai ritenersi consolidato anche nella giurisprudenza di merito (cfr. Cass.
19/03/2025, n.7384; 10/01/2025, n. 690; 08/07/2024, n.18497; Corte appello
Ancona 17/01/2024, n.98).
4.2. Nella fattispecie in oggetto, l'ausiliario nominato dal Tribunale, uniformandosi ai principi di diritto innanzi esposti, ha accertato che: “Atteso
che il T.E.G. del finanziamento oggetto di causa – determinato includendo tutti gli oneri contrattualmente convenuti con esclusione della penale di estinzione anticipata – risulta pari al 6,056 % (allegato n.4) saggio inferiore al tasso soglia del 8,625 %, occorre rilevare il pieno rispetto della normativa antiusura ex legge
n.108/1996 della clausola contemplante gli interessi di natura corrispettiva.”
(pag. 8 CTU contabile).
Ebbene, l' esclusione operata dal consulente con riferimento alla penale di estinzione anticipata dal conteggio dell'usurarietà del rapporto, va senz'altro
17 condivisa perché, si ripete, tale commissione non è parte integrante del costo
“effettivo” del credito al momento della stipula, bensì di un eventuale costo sopravvenuto, legato ad una futura modifica unilaterale del piano di ammortamento da parte del debitore. Il tasso usurario va quindi calcolato sulla base di costi certi e necessari, non potenziali.
Né può ritenersi che la sola previsione contrattuale della commissione renda tale onere “certo” o “immanente”, poiché essa non si attualizza nel momento genetico del rapporto, ma resta subordinata ad una circostanza eventuale e volontaria. In tal senso si esclude dal calcolo del TEG ogni onere non strutturalmente connaturato alla concessione del credito.
Ergo, non avendo parte appellante dimostrato che, all'atto della stipula, vi fosse certezza o altissima probabilità dell'estinzione anticipata, né che l'applicazione della commissione fosse prevista in ogni caso come costo necessario, la decisione impugnata, anche sotto il profilo scrutinato, va confermata.
5. A questo punto si passa a esaminare, congiuntamente, l' appello incidentale proposto dalla (originaria titolare del credito Controparte_1
azionato in monitorio), e l'appello incidentale proposto dalla e Controparte_4
per essa (cessionaria del credito, interventrice in Controparte_11
primo grado), trattandosi di appelli sostanzialmente coincidenti.
In effetti, gli impugnanti incidentali si dolgono, ambedue, della “errata
statuizione di carenza di prova della sussistenza della garanzia prestata dal fideiussore in relazione al credito azionato”, precisamente, Parte_2
18 assumono che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, il rapporto fideiussorio tra il e la Parte_2 Controparte_7
(già fosse stato documentalmente
[...] Controparte_13
dimostrato: pertanto invocano, sul punto, una riforma della decisione.
Orbene, l'istanza degli appellanti incidentali va accolta.
Va ricordato che la garanzia fideiussoria è per sua natura un contratto accessorio e, ai fini della sua riferibilità, non è richiesto che il contratto principale sia analiticamente riprodotto nel testo della garanzia. Ciò che rileva, alla luce del principio di buona fede e dell'affidamento, è che sia identificabile il rapporto cui accede, anche attraverso elementi extratestuali, come è pacificamente avvenuto nella fattispecie.
Osserva la Corte che, dal contratto di fideiussione versato in atti, sottoscritto in data 4 agosto 2010, ove testualmente è “premesso” che
“codesta banca ha concesso a le seguenti aperture Controparte_16
di credito: apertura di credito in c/c .. in linea capitale di euro 150.000,00 della predetta , si evince chiaramente che Controparte_13 Parte_2
si costituiva fideiussore della società ( e dei suoi Controparte_13
successori o aventi causa) sino alla concorrenza di € 325.000,00 “per
l'adempimento delle obbligazioni verso la dipendenti Controparte_3
da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentire o che venissero in seguito consentite”.
Che la garanzia assunta dal coprisse l'apertura di credito Parte_2
concessa dalla banca (la sola indicata nel contratto di fideiussione) e poi
19 confluita sul conto in contestazione è dimostrato da inequivoci elementi quali: il soggetto garantito , che era (è) il medesimo titolare Controparte_13
del rapporto di conto corrente su cui confluiva l'apertura di credito, la forma tecnica (apertura di credito, che comunque di per sé è correlata ad un rapporto di conto corrente), il massimale della garanzia pari ad € 325.000,00 idoneo a coprire la linea concessa per € 150.000, e successivamente, l'eventuale nel saldo passivo del conto corrente n. 10956.
Ulteriormente va rilevato che: la garanzia, come visto, risulta essere stata rilasciata a favore della società titolare del rapporto Controparte_13
di conto corrente il cui saldo debitore è stato azionato in sede monitoria, che è stata successivamente ridenominata (circostanza Controparte_7
provata dalla visura camerale in atti e non contestata ex art. 115 c.p.c.), il rapporto bancario garantito, identificato come apertura di credito per € 150.000, come dimostrato anche dal CTU, è stato effettivamente attivato sul conto n.
10956, lo stesso fideiussore (pur essendo a tanto tenuto per sottrarsi all'avversa pretesa di pagamento) non ha mai dedotto specificamente, né provato, che la garanzia si riferisse ad altra operazione bancaria, ma ha sviluppato la sua linea difensiva unicamente in relazione alla validità ed efficacia della garanzia rispetto al contratto di apertura di credito n. 10956
In conclusione, gli appelli incidentali vanno accolti, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, va rigettata l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 3446/2016, e quest'ultimo va condannato a Parte_2
pagare alla la somma di € 194.218,82, in solido con la Controparte_1
[...]
[...] , a titolo di saldo debitore del rapporto Controparte_17
di c/c alla data del 31 dicembre 2015, oltre interessi come da domanda.
Al riguardo va infatti rammentato che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo disposta dal giudice di prime cure ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass. n.20868/2017).
6.La parziale riforma della sentenza di primo grado comporta l'auto-
matica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù
dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma
1, c.p.c.), con conseguente necessità di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite
(cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sent. n. 14633/12 e n.
18837/10).
Le spese della fase monitoria ( sostenute dalla Controparte_1
e le spese dei due gradi di giudizio ( sostenute sia dalla Controparte_1
che dalla seguono la soccombenza, secondo il criterio
[...] Controparte_4
generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico, in via solidale, della e di Controparte_7 [...]
, e liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, così Parte_2
come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022,
secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di
21 giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da € 52.000,00 e fino a €
260.000,00, in base al decisum, e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr.,
sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli
importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento
e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame a carico dell'appellante principale e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_4
[...]
[...] - con citazione per l'udienza del 17 ottobre 2022, notificata
[...]
telematicamente il 28 aprile 2022 – e sull'appello incidentale proposto dalla e per essa la – con comparsa Controparte_8 Controparte_11
di risposta all'appello del 22 settembre 2022 - sull'appello incidentale proposto dalla – con comparsa di risposta all'appello del 26 Controparte_1
settembre 2022- avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, 2 Sezione Civile,
n. 8888/2021, pubblicata il 28 ottobre 2021, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Parte_2
B) rigetta l'appello principale della;
Controparte_7
C) in accoglimento dell'appello incidentale della e Controparte_1
dell'appello incidentale della e per essa della Controparte_8 [...]
in parziale riforma della sentenza impugnata, Controparte_11
rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. Parte_2
3446/2016, e per l'effetto, condanna a pagare, in via Parte_2
solidale con la in favore della Controparte_7 Controparte_1
la somma di € 194.218,82, oltre interessi come da domanda;
[...]
D) condanna la e , Controparte_7 Parte_2
in solido tra loro, a pagare alla ed alla Controparte_1 CP_8
cadauno, le spese dei due gradi di giudizio (cui si aggiungono
[...]
quelle delle fase monitoria solo a favore della , Controparte_1
spese che liquida:
-per il procedimento monitorio in € 2.242,00 per i compensi, oltre al 15%
sul compenso, a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
23 - per il primo grado di giudizio in € 14.103,00 per i compensi, oltre al
15% sul compenso, a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
-per il grado di appello in € 9.991,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
E) dichiara l'appellante principale Controparte_7
tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione principale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17
della legge n. 228\12;
F) pone definitivamente a carico della Controparte_7
e di , in solido tra loro, le spese della CTU espletata in Parte_2
primo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2023/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 8888/2021 emessa dal Tribunale di Napoli – 2 Sezione Civile, pubblicata il 28 ottobre 2021, vertente
TRA
(1) la in liquidazione (partita ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore ,
[...]
, rappresentata e difesa dall' avv. Carlo De Maio (codice fiscale Parte_2
1 ) e dall'avv. Gabriele Montera (codice fiscale C.F._1
), in virtù della procura in atti C.F._2
-appellante-
E
(2) la (codice fiscale ) quale Controparte_1 P.IVA_2
incorporante la società incorporata a propria volta Controparte_2
incorporante rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avv. Giovanni Alberto Peluso (codice fiscale ), in virtù C.F._3
della procura in atti
-appellata-
nonché
(3) la (codice fiscale ) e per essa Controparte_4 P.IVA_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Abrignani Controparte_5
(codice fiscale ), che la rappresenta e difende in virtù della C.F._4
procura in atti
-appellata-
(4) (codice fiscale Parte_2 C.F._5
-appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con decreto ingiuntivo n. 13790/2016 dell' 8 maggio 2016, emesso su ricorso della notificato il 25 maggio 2016, il Controparte_3
Tribunale di Napoli ingiungeva nei confronti della Controparte_6
2 liquidazione e di in qualità di fideiussore, il pagamento della Parte_2
somma di €. 194.218,82, di cui € 193.659,07, quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 10596, ed € 559,57 per interessi maturati al 31 dicembre
2015.
I.2. Avverso detto D.I. - con atto di citazione per l'udienza del 18 dicembre
2016, ritualmente notificato – la , e Controparte_7
proponevano opposizione, con la quale deducevano: Parte_2
- la carenza probatoria in ordine alla documentazione posta a sostegno della domanda monitoria;
- la nullità del contratto di conto corrente per carenza della forma scritta nonché
della fideiussione per indeterminatezza dell'oggetto;
- la non debenza del credito ingiunto in quanto frutto di addebiti illegittimi effettuati dalla banca nel corso del rapporto a titolo di interessi anatocistici, di cms ed interessi usurari anche in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti in data 8 febbraio 2008, affetto da usura originaria e da indeterminatezza della clausola relativa agli interessi;
- la violazione dei doveri di buona fede, correttezza e solidarietà, accessori di ogni prestazione dedotta in negozio da parte della banca.
Tanto premesso, gli opponenti chiedevano al Tribunale adito:
“1. accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace, e/o comunque revocare l'opposto decreto per i motivi tutti esposti in
narrativa;
2. accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'invalidità della fideiussione prestata dal sig. ;
3. accertare e dichiarare, in Parte_2
3 ogni caso, per tutti i motivi dedotti in narrativa, non dovuta dagli opponenti la somma chiesta dalla in fase monitoria e, Controparte_3
comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti ad essa
4. accertare e dichiarare inadempimento contrattuale della convenuta, CP_2
nonché l'inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti a suo carico, con contestuale condanna al pagamento del risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;
5. con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari, ed espressa riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e/o produzione anche all'esito dell'avverso comportamento processuale.” (cfr. atto di citazione).
I.3 Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione del 24 novembre
2016, la la quale chiedeva: Controparte_3
“1) Rigettare tutte le domande di parte opponente per i motivi di cui al presente atto confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2) In subordine, comunque condannare la società opponente al pagamento in favore della
[...]
della Somma di €. 194.218,82, oltre interessi al tasso legale Controparte_3
successivi al 31/12/2015 in via ancor più gradata, la somma che il GU accerterà in corso di causa;
3) con condanna dell'opponente alle spese e compensi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
I.4. Nel corso del giudizio di prime cure, concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, espletata la mediazione obbligatoria con esito negativo, veniva richiesta e poi espletata consulenza tecnica contabile relativa al contratto di conto corrente n. 10956 del 1 settembre 2005 e al contratto di mutuo del 8 febbraio 2008. Inoltre spiegava intervento ex art. 111 c.p.c. la
4 e per essa la in qualità di Controparte_8 Controparte_5
successore a titolo particolare del credito di ( Controparte_9
alla quale era stata fusa per incorporazione la Controparte_3
che si riportava alle domande e conclusioni della propria dante causa.
I.5. All' esito della CTU, all'udienza del 22 giugno 2021 la causa veniva riservata in decisione. Con sentenza n. 8888/2021 pubblicata in data 28 ottobre
2021, il Tribunale di Napoli così decideva:
1) “rigetta l'opposizione proposta da Controparte_7
e, per l'effetto conferma nei confronti della predetta società il d.i. n. 3446/2016 emesso dal Tribunale di Napoli Sezione II in data 8.05.2016 e pubblicato in data
18.05.2016”;
2) “accoglie l'opposizione proposta da avverso il n. Parte_2
3446/2016 emesso dal Tribunale di Napoli Sezione II in data 8.05.2016 e pubblicato in data 18.05.2016, e per l'effetto revoca il d.i. opposto nei confronti dello stesso”;
3) “compensa le spese di lite tra le parti”,
4) “pone spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico di ”. (cfr. pag. 14 Controparte_7
della sentenza gravata)
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 17 ottobre
2022, notificata telematicamente il 28 aprile 2021 nei confronti della
[...]
e della e per essa della Controparte_3 Controparte_8 [...]
la proponeva Controparte_5 Controparte_7
5 appello articolando due motivi di gravame rubricati: “1. Sull'errata decisione del
Tribunale circa la validità del contratto di conto corrente” e “2. Sull'errata esclusione della commissione di estinzione anticipata dal calcolo del tasso di usura originaria”.
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 8888/21 emessa dal Tribunale di Napoli il 28.10.2021 e pubblicata in tale data;
2. e, ancora per l'effetto accertare e dichiarare, in ogni caso, per tutti i motivi dedotti in narrativa, non dovuta dalla appellante la somma chiesta dalla banca – divenuta poi Controparte_3 CP_2
successivamente confluita, a seguito di fusione per incorporazione CP_10
– in fase monitoria e, comunque, accertare e dichiarare che nulla è
[...]
dovuto dalla appellante ad essa 3. Accertare e dichiarare CP_2
l'inadempimento contrattuale della appellata, nonché l'inosservanza degli obblighi di correttezza e diligenza posti a suo carico, con contestuale condanna
al pagamento del risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa;
4. Con vittoria di spese, onorari e spese di lite” (cfr. ultima pagina dell'atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta all' appello del 20 settembre 2022 si costituiva in giudizio la cessionaria del credito controverso, e Controparte_4
per essa e con comparsa di risposta del Controparte_11
26 settembre 2022 si costituiva la (quale incorporante Controparte_12
la società incorporata, a propria volta incorporante Controparte_2 [...]
, originaria titolare del credito controverso: Controparte_3
6 entrambe eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello principale proposto dalla , e chiedevano Controparte_7
disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , nel Parte_2
merito, insistevano per il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
Spiegavano inoltre, sia la cedente che la cessionaria, appello incidentale con cui chiedevano “di accertare e dichiarare la sussistenza del vincolo fideiussorio
a carico di in relazione al credito di euro 194.218,82, oltre Parte_2
interessi successivi al 31.12.2015 ventato dalla Banca (oggi dal cessionario
) nei confronti della e pertanto riformare la CP_4 Controparte_7
sentenza sul punto, conseguentemente rigettando la opposizione e confermando
il Decreto Ingiuntivo emesso nei confronti del sig. ”. Parte_2
II.3. Integrato il contraddittorio nei confronti di , che Parte_2
non si costituiva, dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 27 marzo 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (40 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi.
Infine, depositata la comparsa conclusionale a cura della sola CP_3
il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la Corte dichiara la contumacia di , Parte_2
non costituitosi in questo giudizio ancorchè sia stato regolarmente citato in data
11 novembre 2022, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio ex
7 art. 331 c.p.c. (giusta comparsa di costituzione con integrazione del contraddittorio della e relativa ordinanza). Controparte_8
2.Il Tribunale di Napoli – 2 Sezione Civile, con l'impugnata sentenza, premessi i principi generali e la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di forma ad substantiam nell'ambito dei contratti bancari, superamento tasso soglia usuraria, capitalizzazione infrannuale degli interessi, addebiti a titolo di commissione massimo scoperto, con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 10956 acceso dalla (divenuta, a Controparte_13
seguito di cambio di denominazione sociale, in data 1° Controparte_7
settembre 2005 presso la , ed al contratto di Controparte_14
mutuo stipulato dalla medesima società presso il medesimo istituto di credito, in data 8 febbraio 2008, ha rigettato l'opposizione proposta dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 3446/2016, Controparte_7
emesso su ricorso della con cui era stato Controparte_3
ingiunto alla il pagamento dell'importo di € 194.218,82, Controparte_7
oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo debitore relativo al conto corrente ordinario n. 10596 e confermato il decreto opposto, perché ha ritenuto valido il contratto di conto corrente e del tutto generiche le contestazioni mosse su anatocismo, usura originaria (C/C e Mutuo), CMS, indeterminatezza dei tassi di interesse del mutuo, ammortamento alla francese e approvazione estratti conto.
Ha, invece, accolto l'opposizione proposta da , in Parte_2
qualità di fideiussore della società , Controparte_7
avverso il medesimo ingiuntivo, che dunque ha revocato (limitatamente al
8 fideiussore) perché ha ritenuto che non fosse stata provata la sussistenza della invocata garanzia da parte del in relazione al credito azionato dalla Parte_2
banca.
A fondamento della decisione, ha osservato che:
- “la banca opposta (ha) adempiuto al proprio onere probatorio producendo fin dalla fase monitoria la seguente documentazione: copia del contratto di conto corrente n. 10956 del 1.09.2005 con allegate le condizioni economiche applicate al rapporto, debitamente sottoscritto dalla correntista, la certificazione del credito emessa ai sensi dell'art. 50 d. lgs. n. 385/93, attestante il saldo contabile del rapporto, oltre alla serie integrale degli estratti conto,
relativi al contratto di conto corrente n. 10956, così consentendo la puntuale ricostruzione dell'andamento del rapporto e ponendo la correntista in condizione di verificarne la correttezza";
- va riconosciuta “la validità del contratto di conto corrente n. 10956 del
1.09.2005 in quanto, sebbene non rechi in calce il timbro e la firma dell'istituto di credito, risulta altresì consegnato alla correntista, come si evince chiaramente
dalla seguente dichiarazione sottoscritta dalla correntista “dichiariamo ... che ci viene da voi rilasciato un esemplare del presente contratto debitamente sottoscritto per accettazione dai soggetti abilitati a rappresentarvi, unitamente al relativo documento di sintesi, che ne costituisca frontespizio”;
- “infondata e generica si appalesa altresì l'eccepita applicazione da parte della banca di tassi di interesse in misura ultralegale in mancanza di espressa
pattuizione, risultando i contratti debitamente sottoscritti dal cliente ed
9 omettendo gli opponenti di indicare analiticamente le poste contabili contestate al riguardo”;
- "altrettanto generiche sono le censure mosse per contestare l'eventuale legittimità degli addebiti che la banca ha operato a titolo di commissione di
massimo scoperto, rileva in ogni caso il Tribunale la legittimità della clausola contrattuale in questione, essendo previsto nel contratto sia il tasso di interesse sia la base di calcolo" ;
- "relativamente, poi, al dedotto superamento della soglia usuraria, in relazione sia al contratto di conto corrente sia al contratto di mutuo dell'
8.02.2008 intercorsi tra le parti (quest'ultimo invero non oggetto di alcuna
specifica domanda), osserva il Tribunale come il CTU – al quale era stato demandato l'incarico di verificare l'eventuale sforamento del tasso soglia usura in relazione ad entrambi i rapporti - abbia escluso la sussistenza di interessi usurari in relazione alle pattuizioni economiche relative ai contratti versati in atti"
- "contrariamente a quanto dedotto dalla banca opposta, nella specie, si
versa in ipotesi di fideiussione specifica, in quanto con l'indicato atto di fideiussione il si impegnava a garantire, fino alla concorrenza di euro Parte_2
325.000,00 tutte le obbligazioni sorte in capo alla derivanti Controparte_13
dalla specifica operazione di apertura di credito di € 150.000,00 concessa alla società dalla sul conto corrente, di cui tuttavia non Controparte_3
risulta neanche indicato il numero di riferimento".
10 3.Con un primo motivo di gravame– rubricato “Sull'errata decisione del
Tribunale circa la validità del contratto di conto corrente” (pag. 10 dell'atto di appello) – la lamenta che il Giudice di Controparte_15
primo grado, interpretando e valutando erroneamente il materiale probatorio a sua disposizione abbia ingiustamente “riconosciuto la validità del contratto di conto corrente n. 10956 laddove non vi è requisito di forma previsto dall'art. 117
TUB, sebbene non rechi in calce il timbro e la firma dell'istituto di credito” (cfr. pag. 14 dell'atto di appello).
Di contro, ribadisce che il contratto di conto corrente n. 10956 risulta viziato da nullità “in quanto non rispettoso della forma scritta ad substantiam richiesta dall'art. 117 TUB, nonché carente della sottoscrizione dell'istituto di credito e della prova della effettiva consegna della relativa scheda negoziale”.
Il motivo è infondato.
3.1. Il rilievo sulla nullità del contratto bancario a seguito del mancato perfezionamento dello stesso per omessa sottoscrizione da parte dell'istituto di credito risulta mitigato alla luce dei noti principi affermati nel 2018 dal massimo organo nomofilattico della Suprema Corte, con riguardo ai contratti di intermediazione finanziaria (cfr. Sezioni Unite nn. 898, 1200, 1201 e 1653), secondo cui "in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma
funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la
11 sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”
Tali principi sono stati estesi ai contratti bancari, nel senso che "la mancata
sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art.
117, comma 3, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale”, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, con la conseguenza che "è
sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti" (Cass.
14646/2018, 16070/2018, 22385/2019, 9196/2021).
E' stato inoltre chiarito che tali contratti, ai fini della valida stipula, non esigono la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti e comportamenti alla stessa riconducibili “sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall' art. 2704 c.c., o da altro fatto che il giudice reputi significativo a
tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza" (Cass. 14243/2018, Cassazione civile n.19298/2022).
12 In adesione ai principi espressi dal Supremo Collegio, il vincolo di forma imposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 117 TUB, deve intendersi, dunque, come comprensivo, sia della redazione per iscritto, che della consegna del documento contrattuale.
3.2. Venendo al caso in esame, a parere di chi scrive, va escluso il dedotto vizio di nullità del contratto, in quanto deve intendersi provata l'avvenuta consegna della scheda negoziale relativa al conto corrente ordinario n. 10956 sottoscritta dal “correntista”.
A ben vedere, infatti, il documento ad oggetto “conto corrente ordinario residenti n. 10956”, contenenti le condizioni economiche del rapporto, reca la firma dei “correntisti" sia in calce al contratto, che in calce al documento di sintesi;
inoltre, all'interno del documento contrattuale è presente l'ulteriore dichiarazione, pure sottoscritta dalla società correntista, “Dichiariamo .. che ci viene da voi rilasciato un esemplare del presente contratto debitamente sottoscritto per accettazione dai soggetti abilitati rappresentarvi, unitamente al
relativo documento di sintesi, che ne costituisca frontespizio”.
Ad abundantiam, preme comunque rammentare che la eventuale vio- lazione degli obblighi informativi, che pure sarebbero pregiudicati in ipotesi di mancata consegna del documento contrattuale al correntista, non incide in alcun caso sulla validità del contratto, potendo, al più, essere fonte di responsabilità precontrattuale, con eventuali conseguenze risarcitorie (Cass., Sez. Un.,
26724/2007; Cass., n. 15099/2021).
13 Sul punto, occorre evidenziare che, notoriamente il pregiudizio risarcibile in tema di responsabilità precontrattuale è circoscritto al solo interesse negativo
- in termini di spese inutilmente sopportate nel corso della trattativa ed in vista della conclusione del contratto ovvero di perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale (Cass., n. 24625/2015), e l'onere della prova, venendo in rilievo una forma di responsabilità extracontrattuale, grava sull'asserito danneggiato che deve a tal fine, a monte, allegare e, a valle appunto, provare l'esistenza e l'ammontare del danno, oltre che il nesso causale tra condotta e pregiudizio
(Cass., 15172/2003), circostanze in alcun modo allegate nel caso ci riguarda in cui parte opponente ha invocato un'insussistente invalidità dei contratti.
Orbene, tale clausola sottoscritta contestualmente al contratto, non essendo stata oggetto di specifica querela di falso, né di rituale disconoscimento, ha valore confessorio e produce efficacia probatoria piena secondo la giurisprudenza costante della Cassazione. Ciò comporta che, in caso di controversia, la banca può far valere tale dichiarazione sottoscritta dal cliente, per dimostrare l'avvenuta consegna del contratto al cliente, anche se quest'ultimo dovesse negarlo. Di conseguenza, non può invocarsi la nullità del contratto per mancata consegna, né sostenere che le clausole contrattuali non fossero conoscibili dalla parte del cliente.
Il motivo, pertanto, non trova accoglimento e va rigettato.
4.Con il secondo motivo di gravame – rubricato “Sull'errata
esclusione della commissione di estinzione anticipata dal calcolo del tasso di usura originaria” (pag. 14 dell'atto di appello) – la Controparte_7
si duole della “asserita validità”, da parte del Tribunale, del
[...]
14 contratto di mutuo stipulato in data 8 febbraio 2008 tra la
[...]
la società e Controparte_3 Controparte_13 Parte_3
[.
qualità di fideiussore, poiché, a suo dire, con una motivazione assolutamente carente e “conformandosi a quanto infondatamente
rappresentato dal consulente da esso nominato” , il Giudicante ha erroneamente sostenuto che la commissione di estinzione anticipata non rileva ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto di mutuo.
All'opposto assume che tale decisione “si pone in aperto contrasto anche con principi consolidati in giurisprudenza” atteso che “nel calcolo del
TEG, dunque, contrariamente a quanto pronunciato dal Tribunale, va ricompreso anche il compenso di estinzione anticipata – pattuito nella misura dello 0.5% - posto che detto compenso, costituendo onere aggiuntivo rispetto agli interessi (e alle altre condizioni economiche contrattuali), si configura proprio quale uno degli “altri vantaggi” per
l'erogante”.
La censura risulta infondata: la decisione del Tribunale è pienamente conforme all'attuale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
4.1.La Suprema Corte, infatti, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato che "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non
è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la
commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata
15 dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi " (Cass.
n. 7352 del 07/03/2022)
Si è acutamente osservato, a sostegno di detta conclusione, che la commissione di estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
Gli interessi moratori, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, insita nella commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"
(arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi alla pattuizione negoziale.
16 Le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della l. n. 108 del 1996 emanate dalla Banca d'Italia escludono, poi, dal calcolo del
TEG gli interessi di mora, nonché tutti gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo e le penali previste in caso di estinzione anticipata del rapporto: ciò significa che la legge antiusura, nel prevedere il tasso-soglia al di là del quale gli interessi pattuiti vanno considerati usurari, riguarda sì gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, ma al fine della verifica del superamento del tasso-soglia non si può effettuare la sommatoria degli stessi, né delle altre condizioni contrattuali.
La giurisprudenza di legittimità, di recente, ha ribadito tale principio che può ormai ritenersi consolidato anche nella giurisprudenza di merito (cfr. Cass.
19/03/2025, n.7384; 10/01/2025, n. 690; 08/07/2024, n.18497; Corte appello
Ancona 17/01/2024, n.98).
4.2. Nella fattispecie in oggetto, l'ausiliario nominato dal Tribunale, uniformandosi ai principi di diritto innanzi esposti, ha accertato che: “Atteso
che il T.E.G. del finanziamento oggetto di causa – determinato includendo tutti gli oneri contrattualmente convenuti con esclusione della penale di estinzione anticipata – risulta pari al 6,056 % (allegato n.4) saggio inferiore al tasso soglia del 8,625 %, occorre rilevare il pieno rispetto della normativa antiusura ex legge
n.108/1996 della clausola contemplante gli interessi di natura corrispettiva.”
(pag. 8 CTU contabile).
Ebbene, l' esclusione operata dal consulente con riferimento alla penale di estinzione anticipata dal conteggio dell'usurarietà del rapporto, va senz'altro
17 condivisa perché, si ripete, tale commissione non è parte integrante del costo
“effettivo” del credito al momento della stipula, bensì di un eventuale costo sopravvenuto, legato ad una futura modifica unilaterale del piano di ammortamento da parte del debitore. Il tasso usurario va quindi calcolato sulla base di costi certi e necessari, non potenziali.
Né può ritenersi che la sola previsione contrattuale della commissione renda tale onere “certo” o “immanente”, poiché essa non si attualizza nel momento genetico del rapporto, ma resta subordinata ad una circostanza eventuale e volontaria. In tal senso si esclude dal calcolo del TEG ogni onere non strutturalmente connaturato alla concessione del credito.
Ergo, non avendo parte appellante dimostrato che, all'atto della stipula, vi fosse certezza o altissima probabilità dell'estinzione anticipata, né che l'applicazione della commissione fosse prevista in ogni caso come costo necessario, la decisione impugnata, anche sotto il profilo scrutinato, va confermata.
5. A questo punto si passa a esaminare, congiuntamente, l' appello incidentale proposto dalla (originaria titolare del credito Controparte_1
azionato in monitorio), e l'appello incidentale proposto dalla e Controparte_4
per essa (cessionaria del credito, interventrice in Controparte_11
primo grado), trattandosi di appelli sostanzialmente coincidenti.
In effetti, gli impugnanti incidentali si dolgono, ambedue, della “errata
statuizione di carenza di prova della sussistenza della garanzia prestata dal fideiussore in relazione al credito azionato”, precisamente, Parte_2
18 assumono che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, il rapporto fideiussorio tra il e la Parte_2 Controparte_7
(già fosse stato documentalmente
[...] Controparte_13
dimostrato: pertanto invocano, sul punto, una riforma della decisione.
Orbene, l'istanza degli appellanti incidentali va accolta.
Va ricordato che la garanzia fideiussoria è per sua natura un contratto accessorio e, ai fini della sua riferibilità, non è richiesto che il contratto principale sia analiticamente riprodotto nel testo della garanzia. Ciò che rileva, alla luce del principio di buona fede e dell'affidamento, è che sia identificabile il rapporto cui accede, anche attraverso elementi extratestuali, come è pacificamente avvenuto nella fattispecie.
Osserva la Corte che, dal contratto di fideiussione versato in atti, sottoscritto in data 4 agosto 2010, ove testualmente è “premesso” che
“codesta banca ha concesso a le seguenti aperture Controparte_16
di credito: apertura di credito in c/c .. in linea capitale di euro 150.000,00 della predetta , si evince chiaramente che Controparte_13 Parte_2
si costituiva fideiussore della società ( e dei suoi Controparte_13
successori o aventi causa) sino alla concorrenza di € 325.000,00 “per
l'adempimento delle obbligazioni verso la dipendenti Controparte_3
da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentire o che venissero in seguito consentite”.
Che la garanzia assunta dal coprisse l'apertura di credito Parte_2
concessa dalla banca (la sola indicata nel contratto di fideiussione) e poi
19 confluita sul conto in contestazione è dimostrato da inequivoci elementi quali: il soggetto garantito , che era (è) il medesimo titolare Controparte_13
del rapporto di conto corrente su cui confluiva l'apertura di credito, la forma tecnica (apertura di credito, che comunque di per sé è correlata ad un rapporto di conto corrente), il massimale della garanzia pari ad € 325.000,00 idoneo a coprire la linea concessa per € 150.000, e successivamente, l'eventuale nel saldo passivo del conto corrente n. 10956.
Ulteriormente va rilevato che: la garanzia, come visto, risulta essere stata rilasciata a favore della società titolare del rapporto Controparte_13
di conto corrente il cui saldo debitore è stato azionato in sede monitoria, che è stata successivamente ridenominata (circostanza Controparte_7
provata dalla visura camerale in atti e non contestata ex art. 115 c.p.c.), il rapporto bancario garantito, identificato come apertura di credito per € 150.000, come dimostrato anche dal CTU, è stato effettivamente attivato sul conto n.
10956, lo stesso fideiussore (pur essendo a tanto tenuto per sottrarsi all'avversa pretesa di pagamento) non ha mai dedotto specificamente, né provato, che la garanzia si riferisse ad altra operazione bancaria, ma ha sviluppato la sua linea difensiva unicamente in relazione alla validità ed efficacia della garanzia rispetto al contratto di apertura di credito n. 10956
In conclusione, gli appelli incidentali vanno accolti, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, va rigettata l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 3446/2016, e quest'ultimo va condannato a Parte_2
pagare alla la somma di € 194.218,82, in solido con la Controparte_1
[...]
[...] , a titolo di saldo debitore del rapporto Controparte_17
di c/c alla data del 31 dicembre 2015, oltre interessi come da domanda.
Al riguardo va infatti rammentato che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo disposta dal giudice di prime cure ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (Cass. n.20868/2017).
6.La parziale riforma della sentenza di primo grado comporta l'auto-
matica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù
dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma
1, c.p.c.), con conseguente necessità di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite
(cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sent. n. 14633/12 e n.
18837/10).
Le spese della fase monitoria ( sostenute dalla Controparte_1
e le spese dei due gradi di giudizio ( sostenute sia dalla Controparte_1
che dalla seguono la soccombenza, secondo il criterio
[...] Controparte_4
generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico, in via solidale, della e di Controparte_7 [...]
, e liquidate, come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014, così Parte_2
come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022,
secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di
21 giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da € 52.000,00 e fino a €
260.000,00, in base al decisum, e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr.,
sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli
importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento
e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame a carico dell'appellante principale e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_4
[...]
[...] - con citazione per l'udienza del 17 ottobre 2022, notificata
[...]
telematicamente il 28 aprile 2022 – e sull'appello incidentale proposto dalla e per essa la – con comparsa Controparte_8 Controparte_11
di risposta all'appello del 22 settembre 2022 - sull'appello incidentale proposto dalla – con comparsa di risposta all'appello del 26 Controparte_1
settembre 2022- avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, 2 Sezione Civile,
n. 8888/2021, pubblicata il 28 ottobre 2021, così provvede:
A) dichiara la contumacia di;
Parte_2
B) rigetta l'appello principale della;
Controparte_7
C) in accoglimento dell'appello incidentale della e Controparte_1
dell'appello incidentale della e per essa della Controparte_8 [...]
in parziale riforma della sentenza impugnata, Controparte_11
rigetta l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. Parte_2
3446/2016, e per l'effetto, condanna a pagare, in via Parte_2
solidale con la in favore della Controparte_7 Controparte_1
la somma di € 194.218,82, oltre interessi come da domanda;
[...]
D) condanna la e , Controparte_7 Parte_2
in solido tra loro, a pagare alla ed alla Controparte_1 CP_8
cadauno, le spese dei due gradi di giudizio (cui si aggiungono
[...]
quelle delle fase monitoria solo a favore della , Controparte_1
spese che liquida:
-per il procedimento monitorio in € 2.242,00 per i compensi, oltre al 15%
sul compenso, a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
23 - per il primo grado di giudizio in € 14.103,00 per i compensi, oltre al
15% sul compenso, a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
-per il grado di appello in € 9.991,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
E) dichiara l'appellante principale Controparte_7
tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione principale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17
della legge n. 228\12;
F) pone definitivamente a carico della Controparte_7
e di , in solido tra loro, le spese della CTU espletata in Parte_2
primo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
24