Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 31/03/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 669/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 669/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
26/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Sandro D'Alessandro, giusta C.F._2 procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Serena Torri, sito in Grosseto, Via della Pace, n. 164;
- ATTORI OPPONENTI
E
(p.iva ), ed in sua vece la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Leonardo Blandino, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in San Donato
Milanese (MI), Viale dell'Unione Europea n. 6A/6B, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
E
c.f. ), rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3 difesa dall'Avv. Domenico M. Rechichi, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Viale Ombrone, n. 14, risulta elettivamente domiciliata;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: all'udienza del 26/11/2024, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. e la sig.ra Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1051/2018, con il quale
[...] venivano ingiunti al pagamento della somma pari ad € 40.064,71 nei confronti di
[...]
CP_1
A sostegno dell'opposizione gli attori esponevano quanto segue:
-di non aver mai sottoscritto alcun contratto o garanzia fideiussoria, ragion per cui disconoscevano le firme apposte sul contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria;
-risultava prescritta ogni ragione di credito vantata dalla ricorrente, non avendo la stessa mai interrotto la prescrizione;
-contestavano l'effettiva entità del credito.
Per tutte queste ragioni gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta la CP_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
A sostegno delle proprie argomentazioni parte opposta esponeva quanto segue:
-il disconoscimento del contratto di finanziamento n. 2552090 risultava destituito di fondamento in quanto generico e poiché dall'estratto conto prodotto risultava che gli opponenti avevano pagato alcune rate del finanziamento;
in subordine, proponeva istanza di verificazione;
-il contratto di finanziamento per l'importo di € 40.400,00, regolarmente sottoscritto dagli opponenti, era corredato dalla copia del modello CUD 2006 e veniva sottoscritto alla presenza della filiale di Pitigliano, in quanto soggetto Controparte_3 incaricato dell'identificazione personale delle parti;
-quanto all'eccezione di prescrizione, il contratto era stato sottoscritto in data 20.11.2007, in data 04.08.2009 la finanziaria accettava una sospensione per un periodo di sei mesi, la decadenza dal beneficio del termine era avvenuta in data 31.07.2013 e la lettera di messa in mora era stata ricevuta in data 08.10.2018;
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-il credito preteso dall'opposta non era stato determinato in misura difforme dai patti posti alla base dei rapporti.
Per tutte queste ragioni, parte opposta chiedeva, in via preliminare, la chiamata in causa di e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in Controparte_3
quanto infondata in fatto e in diritto.
All'udienza del 17.09.2019 il giudice autorizzava la chiamata in causa di
[...]
avanzata da parte opposta. Controparte_3
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta
[...]
chiedendo, in primo luogo, il rigetto dell'opposizione proposta da Controparte_3
e e, in secondo luogo, il rigetto della domanda formulata Parte_1 Parte_2
nei propri confronti da parte di Controparte_1
All'udienza del 12.02.2020 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 26.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul disconoscimento.
L'opposizione risulta infondata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, bisogna mettere in evidenza come gli opponenti nell'atto di citazione sostengono di non aver mai sottoscritto alcun contratto o garanzia fideiussoria, motivo per il quale disconoscono le firme che si assumono apposte dagli stessi sul contratto di finanziamento prodotto (n. 2552010) e posto alla base del decreto ingiuntivo.
Trattasi, innanzitutto, di un disconoscimento formulato in termini estremamente generici, essendosi gli opponenti limitati ad affermare di non aver mai concluso alcun contratto con l'opposta, disconoscendone, di conseguenza, le relative sottoscrizioni.
Com'è noto, il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve essere effettuato in modo circostanziato e specifico, non potendosi risolvere in mere contestazioni generiche o onnicomprensive. Ed infatti, il disconoscimento della copia di una scrittura, anche con riguardo alla sottoscrizione, deve consistere in una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia;
dunque, deve avere un contenuto chiaro, specifico, circostanziato ed esplicito, dal quale, possano desumersi
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in modo inequivoco gli elementi che dimostrano gli aspetti differenziali e la non corrispondenza del documento prodotto all'originale e gli estremi della negazione della genuinità della copia (ex multis Corte Appello Torino, sez. I, del 28.04.2022, la n. 455;
Tribunale Modena, sez. I, del 04.01.2016, la n. 1; Tribunale Bari, sez. IV, del 04.07.2023, la n. 2691).
Ulteriore motivo di invalidità del disconoscimento operato dagli odierni opponenti attiene alla circostanza che il contratto di finanziamento n. 2552010, dall'esame dell'estratto conto prodotto (doc. 3 di parte convenuta), risulta essere stato parzialmente eseguito dagli stessi, stante il pagamento di alcune rate del finanziamento.
L'esecuzione seppur parziale di un contratto comporta il suo riconoscimento tacito da parte del debitore. In particolare, il pagamento di alcune rate di un contratto di finanziamento rappresenta una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale, che produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, sicché è esclusa la necessità di procedere alla sua verificazione (Tribunale
Bari, sez. IV, 04.07.2023, la n. 2691). Tale riconoscimento tacito rende anche privo di effetti il disconoscimento operato in sede giudiziale, avendo gli opponenti, ancorché parzialmente, onorato il debito assunto con la società finanziaria.
A tal proposito si sostiene anche che: “la parte che intenda avvalersi del documento, a seguito dell'avvenuto disconoscimento fatto in sede giudiziale della scrittura privata, non
è neppure tenuta a proporre l'istanza di verificazione. Infatti, il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale. Tale riconoscimento anche se tacito rende inammissibile il disconoscimento della scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., incompatibile e logicamente inconciliabile con il riconoscimento compiuto. Infatti, il riconoscimento, espresso o tacito, se effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscere la scrittura privata prodotta e fatta valere contro di lei, ostando a ciò il limite di cui all'art. 2732 c.c., che vieta la revoca della confessione” (Tribunale Bari, sez.
IV, del 04.07.2023, la n. 2691).
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Ebbene, il contratto di finanziamento n. 2552010 deve intendersi validamente concluso tra le parti. Dalla documentazione prodotta dalla terza chiamata in causa,
[...]
, infatti, si evince che, in data 20.11.2007, i sig.ri e Controparte_3 Parte_1
richiedevano a Consum.it s.p.a. un finanziamento di € 40.400,00 (doc. 1 di Parte_2
, e la terza chiamata in causa, avendo ricevuto l'incarico dalla Controparte_3 società finanziaria, identificava gli opponenti, attraverso i relativi documenti d'identità, anch'essi prodotti agli atti (doc. 2 e 3). In seguito a ciò, l'istituto di credito, prontamente, in data 26.11.2007, registrava sul conto del sig. l'accredito della suddetta somma Pt_1
(doc. 4).
Risulta, pertanto, provata anche l'erogazione della somma richiesta a titolo di finanziamento da parte della banca chiamata in causa.
Tale credito, in origine facente capo a Consum.it s.p.a. è stato poi oggetto di cessione pro soluto a favore dell'odierna opposta, operazione realizzatasi Controparte_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999 e art. 58 T.U.B., così come risultante dall'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 75 del 02.07.2015 (doc. 4 del fascicolo monitorio).
Sull'eccezione di prescrizione.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito, è necessario fare delle osservazioni preliminari.
Posto che il corso della prescrizione non è rilevabile d'ufficio, la generica proposizione dell'eccezione di prescrizione non autorizza il giudice ad individuare autonomamente il tipo di prescrizione applicabile. Tale onere è, invece, posto a carico della parte che la eccepisce. In ragione di ciò è inammissibile, in quanto generica, l'eccezione di prescrizione nella quale non è individuato il dies a quo, né viene allegato il fatto costitutivo che giustifica l'applicazione di un termine di prescrizione in luogo di un altro
(Tribunale Bari, sez. II, del 26.09.2024, la n. 3984).
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione sollevata in citazione è del tutto generica, in quanto manca ogni riferimento ai presupposti fattuali e giuridici della sua applicazione.
Nonostante ciò, preme sottolineare alcuni principi in merito alla prescrizione concernenti i contratti di finanziamento.
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Nel contratto di finanziamento personale con rimborso rateale – c.d. credito al consumo – il frazionamento del debito non stravolge la natura del contratto, che rimane unitaria, ed il pagamento dei singoli ratei configura un'obbligazione unica con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione, ex art. 2946 c.c.. La natura unitaria del contratto rileva anche dal punto di vista del dies a quo della prescrizione, ragion per cui non sono individuabili tante prescrizioni quante sono le rate del finanziamento, bensì un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata (Tribunale Pavia, sez. III, del
01.03.2023, la n. 279).
Nel caso in esame, quindi, deve essere applicata l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. La circostanza che trattasi di un'obbligazione unica si riflette anche sul regime prescrizione applicabile agli interessi che rimane decennale (“difatti, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente dal contratto e dall'utilizzazione della linea di credito non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art.
2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti. Dunque, rispetto all'obbligazione di restituzione rateale di un finanziamento, trova applicazione la prescrizione decennale ex art. 2946
c.c. sia per il capitale che per gli interessi”, Tribunale Roma, sez. XVII, del 27.02.2023, la n. 3283).
Il contratto in questione è stato stipulato in data 23.11.2007 e prevedeva il finanziamento della somma pari ad € 40.400,00 da restituirsi in 120 rate mensili a partire da due mesi dopo l'erogazione, avvenuta il 26.11.2007.
Tuttavia, fermo restando la genericità dell'eccezione e il mancato decorso del termine di prescrizione decennale dall'ultima rata del finanziamento (26.05.2018), bisogna mettere in rilievo che la banca accordava agli opponenti un periodo di sospensione dal pagamento
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delle rate, dal 26.07.2009 al 26.01.2010 (doc. 6 di parte opposta) e interrompeva la prescrizione, avvalendosi della decadenza dal beneficio del termine, stante il mancato pagamento di alcune rate del finanziamento, in data 31.07.2013 (doc. 3) e trasmettendo la lettera di messa in mora, ricevuta dagli opponenti in data 08.10.2018 (doc. 7).
Sulla prova del credito.
Quanto alla prova del credito si richiamano le regole che governano il riparto dell'onere della prova in sede contrattuale: “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto, in questo caso l'opposta, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Tribunale di Napoli, sez. XII, del 05.12.2024, la n. 10529).
Dunque, il creditore è gravato dall'onere di provare il titolo negoziale o legale della propria pretesa creditoria e allegare l'altrui inadempimento. Spetta, invece, al debitore dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito.
Quanto al contratto di prestito personale valgono le considerazioni che seguono.
Quando il titolo negoziale è un contratto di finanziamento, com'è noto, la banca, per assolvere al proprio onere probatorio, deve produrre il contratto con il relativo piano di ammortamento (“Quando il credito azionato monitoriamente deriva non da un contratto di apertura di credito in conto corrente, ma da un contratto di mutuo, la banca ingiungente non deve produrre, con il ricorso di ingiunzione, l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento”, Tribunale Brindisi, sez. I, del 22.12.2021, la n. 1699).
Nel caso di specie, l'opposta ha assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di essere la titolare del credito.
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La ha, infatti, depositato il contratto di finanziamento con tutte le Controparte_1 condizioni economiche (doc. 2), l'estratto conto (doc. 3) e la comunicazione di messa in mora (doc. 7).
Parte opponente si è limitata a contestare l'effettiva entità del credito senza fare alcun riferimento agli elementi specifici del contratto, ricorrendo ad allegazioni del tutto generiche e non supportate da alcun risconto probatorio.
Per tutti questi motivi l'opposizione non merita di essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte (fase istruttoria liquidata secondo i parametri minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
Dunque, gli opponenti dovranno essere condannati a pagare le spese di lite sia nei confronti della parte opposta, sia nei confronti della terza chiamata in Controparte_1 causa, (“le spese processuali sostenute dal chiamato in Controparte_3
causa debbono essere rifuse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente e, quindi, da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata”, Cass. Civ., Sez. III, del
15.11.2023, la n. 31868).
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione proposta da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2
conferma il decreto ingiuntivo n. 1051/2018 emesso dal Tribunale di Grosseto il
10.12.2018, dichiarandolo provvisoriamente esecutivo;
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b) Condanna e al pagamento, in solido, nei confronti di Parte_1 Parte_2
ed in sua vece della procuratrice delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);
c) Condanna e al pagamento, in solido, nei confronti di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida in € 6.713,00 per Controparte_3
compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 27.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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