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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6570 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Tascedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Raffaella Cuccu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/05/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza.
2) I figli minori ed manterranno la residenza presso l'abitazione Per_1 Per_2 familiare a Quartucciu, in Via Ierzu n. 20.
3) Il figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per gli stessi, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
Pag. 2 di 4 4) Il padre potrà vedere i figli tre giorni a settimana - da concordarsi di volta in volta in ragione dei turni lavorativi dei genitori - dalla fine del turno lavorativo del padre sino alle ore 21:00 compresa la cena e compreso un pernottamento settimanale che verrà effettuato col criterio dell'alternanza o nel fine settimana o infrasettimanalmente.
Durante le vacanze estive dei figli verranno seguiti i turni invernali, salva la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con i figli 7 giorni consecutivi nel mese di giugno, 7 consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di settembre, da concordarsi tra le parti.
I genitori si accorderanno di volta in volta in relazione al compleanno dei figli.
Festività alternate.
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con gli impegni e i desideri dei minori.
5) In ragione della maggiore permanenza dei figli presso la madre, l'abitazione familiare sita a Quartucciu in Via Ierzu n. 20 viene assegnata alla sig.ra Pt_1 che vi risiederà con i figli minori.
6) I genitori, al fine di garantire l'effettività del principio della bigenitorialità, collaboreranno per lo sviluppo di una relazione significativa con entrambi i genitori.
I genitori affermano il diritto dei minori a:
- non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- non essere usati come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
7) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro il Parte_2 Parte_1 giorno 5 di ogni mese la somma di € 800,00 mensili (euro ottocento/00), a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (euro 400/00 per ciascun figlio), a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla signora IBAN: Pt_1
[...].
Tale contributo sarà rivalutato annualmente secondo i coefficienti ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati come per legge.
I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie che debbano essere affrontate per i figli, come da linee guida del CNF, da intendersi integralmente richiamate.
8) L'assegno unico per i due figli - per espresso accordo dei genitori - verrà percepito dalla sig.ra l 100%. Pt_1
La sig.ra i impegna ad effettuare a sua cura la relativa domanda. Pt_1
Pag. 3 di 4 9) Una volta divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti i figli, la casa coniugale sita a Quartucciu in Via Ierzu n. 20, censita al Catasto Fabbricati al Foglio n. 8 particella n. 2697 sub. 9, intestata formalmente solo alla sig.ra verrà venduta ed il ricavato verrà diviso in egual misura tra i coniugi, in Pt_1 ragione del prevalente apporto economico fornito dal sig. per l'acquisto Pt_2 della predetta abitazione.
La ripartizione al 50% tra i coniugi del ricavato della futura vendita non costituisce liberalità e, pertanto, non avrà riflessi in ambito successorio, trovando la causa giuridica nella complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione.
10) I coniugi danno il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6570 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Monica Tascedda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Raffaella Cuccu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB AN,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/05/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sinnai, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno.
I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza.
2) I figli minori ed manterranno la residenza presso l'abitazione Per_1 Per_2 familiare a Quartucciu, in Via Ierzu n. 20.
3) Il figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per gli stessi, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Limitatamente alle decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
Pag. 2 di 4 4) Il padre potrà vedere i figli tre giorni a settimana - da concordarsi di volta in volta in ragione dei turni lavorativi dei genitori - dalla fine del turno lavorativo del padre sino alle ore 21:00 compresa la cena e compreso un pernottamento settimanale che verrà effettuato col criterio dell'alternanza o nel fine settimana o infrasettimanalmente.
Durante le vacanze estive dei figli verranno seguiti i turni invernali, salva la possibilità per ciascun genitore di trascorrere con i figli 7 giorni consecutivi nel mese di giugno, 7 consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di settembre, da concordarsi tra le parti.
I genitori si accorderanno di volta in volta in relazione al compleanno dei figli.
Festività alternate.
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con gli impegni e i desideri dei minori.
5) In ragione della maggiore permanenza dei figli presso la madre, l'abitazione familiare sita a Quartucciu in Via Ierzu n. 20 viene assegnata alla sig.ra Pt_1 che vi risiederà con i figli minori.
6) I genitori, al fine di garantire l'effettività del principio della bigenitorialità, collaboreranno per lo sviluppo di una relazione significativa con entrambi i genitori.
I genitori affermano il diritto dei minori a:
- non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori;
- non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- non essere usati come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
7) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro il Parte_2 Parte_1 giorno 5 di ogni mese la somma di € 800,00 mensili (euro ottocento/00), a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (euro 400/00 per ciascun figlio), a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla signora IBAN: Pt_1
[...].
Tale contributo sarà rivalutato annualmente secondo i coefficienti ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati come per legge.
I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie che debbano essere affrontate per i figli, come da linee guida del CNF, da intendersi integralmente richiamate.
8) L'assegno unico per i due figli - per espresso accordo dei genitori - verrà percepito dalla sig.ra l 100%. Pt_1
La sig.ra i impegna ad effettuare a sua cura la relativa domanda. Pt_1
Pag. 3 di 4 9) Una volta divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti i figli, la casa coniugale sita a Quartucciu in Via Ierzu n. 20, censita al Catasto Fabbricati al Foglio n. 8 particella n. 2697 sub. 9, intestata formalmente solo alla sig.ra verrà venduta ed il ricavato verrà diviso in egual misura tra i coniugi, in Pt_1 ragione del prevalente apporto economico fornito dal sig. per l'acquisto Pt_2 della predetta abitazione.
La ripartizione al 50% tra i coniugi del ricavato della futura vendita non costituisce liberalità e, pertanto, non avrà riflessi in ambito successorio, trovando la causa giuridica nella complessiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione.
10) I coniugi danno il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4