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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 728/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI ROSARIA Parte_1 P.IVA_1
TERESA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERSELLO Controparte_1 C.F._1
LUCIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARO MARCO e CP_2 C.F._2 dell'avv. GUGLIOTTA MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFA KAREN Controparte_3 C.F._3
PATRIZIA
[...]
[...] C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DUCA FABRIZIO Controparte_4 C.F._4
AIG EUROPE LIMITED (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEDOVATI CHIARA e P.IVA_2 dell'avv. ARMAROLI ALEXIA
ZURICH (C.F. ), con Controparte_5 P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. PECCENINI FLAVIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_4
GIAMPAOLO MARIACHIARA
(C.F. ), CP_6 P.IVA_5
APPELLATI pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex aert. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)La proprietaria di unità immobiliare sita in San Giovanni in Parte_1
Persiceto, via Bologna n. 110/1, facente parte del condominio “Il Poligono”, conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna, la , Controparte_6 Controparte_1 CP_4
, e chiedendone la condanna in solido al
[...] Controparte_3 CP_2
risarcimento dei danni, quantificati in euro oltre euro 500.000,00.
L'attrice contestava alla amministratrice del condominio, di averla Controparte_6
erroneamente esclusa dalla polizza assicurativa condominiale, comportamento che, una volta verificatosi l'incendio del 2.3.2014, l'aveva privata della possibilità di usufruire dell'indennizzo per far fronte al pagamento della sua quota di danni alle parti comuni.
Le contestava altresì di aver intentato azioni legali e giudiziali illegittime, che l'avevano costretta a cessare la propria attività di impresa, e lo stesso addebito veniva mosso anche al , avvocato che si era occupato della difesa della in dette azioni. CP_1 CP_6
All'avv. , custode giudiziario nella procedura esecutiva RGE 781/2016 CP_3
intrapresa dalla per il recupero del credito, al dott. notaio delegato alle CP_6 CP_2
operazioni di vendita per la medesima procedura esecutiva, e al legale della CP_4
stessa attrice dal marzo 2014 al maggio 2015, contestava invece errori professionali che
-in tesi- avrebbero contribuito al suo dissesto economico.
Tutti i convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda. Per l'eventualità di una condanna, il chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria CP_1
compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, AIG Europe Limited;
lo stesso facevano il autorizzato quindi a chiamare la CP_4 Controparte_5
, e l'avv. , autorizzato a chiamare la Unipolsai.
[...] CP_3
Il GI differiva ex art. 269 cpc la prima udienza dal 24.10.2019 al 28.2.2020.
Costituitesi le terze chiamate, l'attrice chiedeva un rinvio della prima udienza a causa della grave emergenza sanitaria in atto (pandemia Covid-19); la causa veniva pertanto rinviata al 2.4.2020. pagina 2 di 8 Seguivano poi diversi differimenti sino all'udienza del 03.12.2020, trattata con modalità cartolari stante il rigetto, con ordinanza del 26.10.2020, dell'istanza dell'attrice di trattazione in presenza.
All'esito della riserva assunta a tale udienza il Tribunale, rilevato che la causa verteva in parte in materia condominiale, e ritenutane comunque l'opportunità anche in relazione alle altre pretese, disponeva ex art. 5 c. 2 d.lgs. 28/2010 che avesse luogo la mediazione.
Poiché nessuna delle parti instaurava la mediazione, manifestando anzi l'attrice l'espresso rifiuto di instaurarla (v. nota depositata in data 22.2.2021), con sentenza n.
643/22 il Tribunale dichiarava improcedibili le domande attoree e condannava la Pt_1
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
Avverso detta sentenza proponeva appello la deducendo la legittimità del Parte_1
proprio rifiuto di instaurare la mediazione, stante l'immotivato rigetto da parte del GI della sua istanza di chiamare in causa il proprio assicuratore della;
la nullità CP_7
della sentenza, solo apparentemente motivata;
la mancata compensazione delle spese di lite;
l'eccessività delle spese di lite liquidate in favore delle controparti.
Si costituivano tutti gli appellati, ad eccezione della deducendo CP_6
l'inaccoglibilità dell'impugnazione.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 9.7.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)Agli effetti dell'art. 342 cpc, si rileva che è possibile evincere dall'atto di appello i motivi di impugnazione.
3) Il gravame è manifestamente infondato.
Come si è detto, il Tribunale ha affermato che la controversia riguardava, in parte, materia condominiale, e che era quindi soggetta alla mediazione obbligatoria ex art.5 c1
DLs 28/10, così come tempestivamente eccepito dalla che inoltre, con CP_6
riguardo a tutti gli altri rapporti processuali, era opportuno delegare la mediazione ex art. 5 c2 DLs cit. (secondo la formulazione pro tempore vigente).
pagina 3 di 8 Con la sentenza impugnata, preso atto che il procedimento di mediazione non era stato instaurato né dall'attrice, che si era espressamente rifiutata di provvedervi, né da alcuna delle altre parti, ha dichiarato improcedibili le domande attoree ai sensi del medesimo articolo.
Non si comprende infatti come possa ritenersi la sentenza nulla per difetto di motivazione.
Va poi rilevato che nessuno dei suindicati passaggi, che hanno portato alla declaratoria di improcedibilità, è stato censurato dall'appellante che, dunque, né ha negato l'esistenza dei presupposti perché si desse luogo al procedimento di mediazione, essendo peraltro dal giudice dovuto l'invio in mediazione in caso di sua obbligatorietà, e discrezionale e insindacabile la decisione di dar luogo alla mediazione facoltativa;
né ha sostenuto che qualcuna delle parti vi avesse provveduto;
né ha posto in dubbio che, a norma dell'art.
5.c2 DLs cit., alla mancata instaurazione del procedimento di mediazione, obbligatoria o meno, nel termine perentorio all'uopo concesso dal GI debba seguire per legge declaratoria di improcedibilità delle domande dell'attore.
L'appellante non ha dedotto la nullità della sentenza per la disposta trattazione cartolare delle 3 udienze in cui il processo di primo grado si è articolato. In particolare, nessuna chiara e specifica censura è stata sollevata con riguardo al rigetto dell'istanza di trattazione in presenza della prima udienza del 3.2.2020, così motivato dal GI <<…
Considerato che l'istanza proviene da una sola delle parti, perché le restanti non hanno opposto la trattazione scritta, così come già disposta.
Ritenuto che
la volontà manifestata da una sola delle parti del giudizio non sia sufficiente per disporre e, quindi, imporre, la trattazione orale alle controparti e all'Ufficio, atteso che la norma lascia aperta alla decisione del giudice il provvedere senza alcun vincolo finalistico al provvedimento.
Considerato che
allo stato dell'emergenza sanitaria ed della preoccupante ripresa esponenziale dei contagi da Covid-19 appare maggiormente opportuno mantenere ferma la trattazione scritta o cartacea, in quanto le parti hanno comunque ampi margini di difesa con il deposito delle richieste scritte in vista della
pagina 4 di 8 prima udienza ex art. 183 cpc e che la partecipazione personale, peraltro di numerose persone, non solo, non è necessaria ma allo stato si mostra non opportuna in ragione dell'emergenza pandemica e della ampia possibilità di essere assistite e rappresentate dai difensori. Considerata altresì la prevalenza della normativa d'urgenza, quale norma speciale ed eccezionale, dettata da motivi legati all'emergenza pandemica, sulla previsione generale dell' art. 84 disp att cpc, invocata dalla difesa attorea…>>.
Le argomentazioni surriportate appaiono peraltro del tutto condivisibili e conformi al dettato e alla ratio della normativa.
Piuttosto la lamenta che <Il Giudice di prime cure in assenza della Parte_1
tecnica dell'inganno utilizzata dalle controparti avrebbe certamente in primis concesso
a parte attorea la chiamata in causa dell'irrinunciabile Controparte_8
secundis emesso un ordinanza ineccepibile richiamando l'univoco comma 2 dell'art.5,D.lgs 28/2010 e con la buona fede che contraddistingue l'appellante,in modo legittimo,senza concedere vantaggi a nessuna controparte,avrebbe depositato l'istanza di mediazione mediante un organismo accreditato per verificare se sussistevano i presupposti di una transazione (certamente molto difficile visto l'ammontare del danno
e il comportamento rilevato in atti) che si evidenzia poteva essere altresì giudiziale.
Inoppugnabile che la a seguito delle difese svolte dai convenuti Controparte_8
non poteva essere esclusa dal giudizio per una decisione di giustizia,nè tanto meno poteva esserlo da una mediazione demandata .Ad ogni buon conto,nulla vietava ad altra parte in causa di instaurare la mediazione.Ciò non è stato svolto. Parte attrice non poteva di certo recedere dallo stato di diritto…Dunque,non esiste in primo grado un rifiuto generico di bensì un legittimo impedimento causato dal Parte_1
modus operandi delle controparti che hanno indotto in errore il Giudice di prime cure,in un processo dove non c'è mai stato un reale contraddittorio in presenza fisica,invero la tecnica dell'inganno utilizzata dalle controparti nella loro interezza ha consentito di trarre un vantaggio illegittimo ritrovandosi con la causa in decisione evitando altresì il pericolo di complicazioni del tanto temuto ab origine art.84
pagina 5 di 8 disp.att.c.p.c. invocato da parte attrice.E' evidente che il Giudice di prime cure vista la richiesta legittima della di svolgere le udienze in presenza fisica Parte_1
(almeno di parte attrice) in un processo privo della tecnica dell'inganno avrebbe concesso la presenza fisica almeno a parte attrice,nel frattempo consentendo a tutte le controparti la presenza legittima in causa,atteso che,si evidenzia all'Ecc.ma Corte
d'Appello tale modalità era legittima e irrinunciabile per il valore della causa e la natura della controversia>>
La doglianza della la quale si mostra peraltro nell'atto di appello Parte_1
consapevole della non obbligatorietà, per il GI, di autorizzare la chiamata in causa del terzo (SS.UU. 4309/10), pare sostanziarsi nel fatto che il Tribunale avrebbe rigettato la sua richiesta di chiamare in causa la propria assicuratrice senza CP_7
motivazione, e perché vittima di non precisati inganni delle altre parti;
legittimo era stato dunque il proprio rifiuto di instaurare il procedimento di mediazione se non vi poteva partecipare il suo assicuratore.
Osserva la Corte che, opportuna o meno che fosse la richiesta di chiamare in causa le il diniego del GI di autorizzazione a chiamarla in giudizio non poteva in CP_7
nessun caso -poiché la legge non lo prevede affatto- giustificare una legittima aspettativa della che la deliberata violazione, da parte sua, dell'ordine del giudice di Parte_1
procedere alla mediazione, non desse luogo alla pronuncia di improcedibilità prevista dalla legge.
E' dunque solo per completezza che si rileva come il Tribunale, nell'ordinanza del
9.2.2021, ha esaustivamente motivato il rigetto dell'istanza della di Parte_1
chiamare in causa la sua assicuratrice osservando che la stessa <non può essere accolta per l'assorbente rilievo che non sono indicati in maniera precisa né i fatti, che ne giustificherebbero la proposizione, né il petitum e/o la causa petendi e, quindi, il collegamento con il pendente giudizio e con le attività delle controparti idonee a comprenderne e a giustificarne il fondamento>>.
pagina 6 di 8 Ad colorandum si osserva che nulla avrebbe impedito alla di estendere la Parte_1
partecipazione al procedimento di mediazione al proprio assicuratore, pur non parte del giudizio.
Il rifiuto della di instaurare il procedimento di mediazione rimane quindi Parte_1
privo di qualsiasi giustificazione.
3)Anche i motivi di appello relativi alla condanna alle spese sono manifestamente infondati.
L'appellante ha dedotto che << E' palese, per l'assoluta novità della questione trattata, il giudice di prime cure in un processo privo della tecnica dell'inganno avrebbe compensato le spese tra le parti per intero>>.
Osserva la Corte che, chiarissimo il disposto dell'art. 5 c2 DLs cit., non vi è mai stato alcun dubbio interpretativo sul fatto che alla mancata instaurazione della mediazione, anche delegata, segua la pronuncia di improcedibilità della domanda. La difesa della ha per di più scelto di non instaurare il procedimento nonostante la Parte_1
consapevolezza della sanzione processuale, che addirittura era stata richiamata nell'ordinanza del GI dell'8.2.2021 che disponeva la mediazione.
Indubbiamente è la parte la cui domanda è oggetto dell'invio in mediazione ad essere interessata a promuovere il procedimento, e quindi a dovere sopportare le spese di lite qualora nessuno vi abbia provveduto e la domanda divenga perciò improcedibile.
Non si ravvisa dunque alcun presupposto ex art. 92 cpc per il quale il Tribunale avrebbe dovuto compensare, neppure in parte, le spese di lite di lite.
Quanto all'importo liquidato per spese dal Tribunale ai convenuti e ai terzi chiamati, a proposito del quale l'appellante deduce solo che <il calcolo matematico per il relativo scaglione a rigore risulta errato>>, si osserva che la somma di euro 13.000,00 per compensi riconosciuta a ciascuna altra parte, lungi dall'essere errato secondo i parametri ex DM 55/14 richiamati dalla stessa appellante, è al contrario sensibilmente inferiore ai medi tariffari se si considera che la pretesa risarcitoria di cui al primo grado era pari, come da dichiarazione di valore contenuta nella citazione, ad euro 576.957,82.
pagina 7 di 8 4)Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
[...
nei confronti di , , Controparte_6 Controparte_1 Controparte_4 CP_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 643/22.
[...] CP_2
Condanna l'appellante a rifondere al , al al , al alla CP_1 CP_4 CP_3 CP_2
Unipolsai spa, alla e alla AIG Europe Limited le spese Controparte_5
di lite del grado che liquida, per ciascuno di loro, in euro 12.154,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 20.1.2025
Il Consigliere est. Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 728/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI ROSARIA Parte_1 P.IVA_1
TERESA
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERSELLO Controparte_1 C.F._1
LUCIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARO MARCO e CP_2 C.F._2 dell'avv. GUGLIOTTA MAURIZIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFA KAREN Controparte_3 C.F._3
PATRIZIA
[...]
[...] C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DUCA FABRIZIO Controparte_4 C.F._4
AIG EUROPE LIMITED (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VEDOVATI CHIARA e P.IVA_2 dell'avv. ARMAROLI ALEXIA
ZURICH (C.F. ), con Controparte_5 P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. PECCENINI FLAVIO
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_4
GIAMPAOLO MARIACHIARA
(C.F. ), CP_6 P.IVA_5
APPELLATI pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex aert. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)La proprietaria di unità immobiliare sita in San Giovanni in Parte_1
Persiceto, via Bologna n. 110/1, facente parte del condominio “Il Poligono”, conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna, la , Controparte_6 Controparte_1 CP_4
, e chiedendone la condanna in solido al
[...] Controparte_3 CP_2
risarcimento dei danni, quantificati in euro oltre euro 500.000,00.
L'attrice contestava alla amministratrice del condominio, di averla Controparte_6
erroneamente esclusa dalla polizza assicurativa condominiale, comportamento che, una volta verificatosi l'incendio del 2.3.2014, l'aveva privata della possibilità di usufruire dell'indennizzo per far fronte al pagamento della sua quota di danni alle parti comuni.
Le contestava altresì di aver intentato azioni legali e giudiziali illegittime, che l'avevano costretta a cessare la propria attività di impresa, e lo stesso addebito veniva mosso anche al , avvocato che si era occupato della difesa della in dette azioni. CP_1 CP_6
All'avv. , custode giudiziario nella procedura esecutiva RGE 781/2016 CP_3
intrapresa dalla per il recupero del credito, al dott. notaio delegato alle CP_6 CP_2
operazioni di vendita per la medesima procedura esecutiva, e al legale della CP_4
stessa attrice dal marzo 2014 al maggio 2015, contestava invece errori professionali che
-in tesi- avrebbero contribuito al suo dissesto economico.
Tutti i convenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda. Per l'eventualità di una condanna, il chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria CP_1
compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, AIG Europe Limited;
lo stesso facevano il autorizzato quindi a chiamare la CP_4 Controparte_5
, e l'avv. , autorizzato a chiamare la Unipolsai.
[...] CP_3
Il GI differiva ex art. 269 cpc la prima udienza dal 24.10.2019 al 28.2.2020.
Costituitesi le terze chiamate, l'attrice chiedeva un rinvio della prima udienza a causa della grave emergenza sanitaria in atto (pandemia Covid-19); la causa veniva pertanto rinviata al 2.4.2020. pagina 2 di 8 Seguivano poi diversi differimenti sino all'udienza del 03.12.2020, trattata con modalità cartolari stante il rigetto, con ordinanza del 26.10.2020, dell'istanza dell'attrice di trattazione in presenza.
All'esito della riserva assunta a tale udienza il Tribunale, rilevato che la causa verteva in parte in materia condominiale, e ritenutane comunque l'opportunità anche in relazione alle altre pretese, disponeva ex art. 5 c. 2 d.lgs. 28/2010 che avesse luogo la mediazione.
Poiché nessuna delle parti instaurava la mediazione, manifestando anzi l'attrice l'espresso rifiuto di instaurarla (v. nota depositata in data 22.2.2021), con sentenza n.
643/22 il Tribunale dichiarava improcedibili le domande attoree e condannava la Pt_1
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
Avverso detta sentenza proponeva appello la deducendo la legittimità del Parte_1
proprio rifiuto di instaurare la mediazione, stante l'immotivato rigetto da parte del GI della sua istanza di chiamare in causa il proprio assicuratore della;
la nullità CP_7
della sentenza, solo apparentemente motivata;
la mancata compensazione delle spese di lite;
l'eccessività delle spese di lite liquidate in favore delle controparti.
Si costituivano tutti gli appellati, ad eccezione della deducendo CP_6
l'inaccoglibilità dell'impugnazione.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 9.7.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)Agli effetti dell'art. 342 cpc, si rileva che è possibile evincere dall'atto di appello i motivi di impugnazione.
3) Il gravame è manifestamente infondato.
Come si è detto, il Tribunale ha affermato che la controversia riguardava, in parte, materia condominiale, e che era quindi soggetta alla mediazione obbligatoria ex art.5 c1
DLs 28/10, così come tempestivamente eccepito dalla che inoltre, con CP_6
riguardo a tutti gli altri rapporti processuali, era opportuno delegare la mediazione ex art. 5 c2 DLs cit. (secondo la formulazione pro tempore vigente).
pagina 3 di 8 Con la sentenza impugnata, preso atto che il procedimento di mediazione non era stato instaurato né dall'attrice, che si era espressamente rifiutata di provvedervi, né da alcuna delle altre parti, ha dichiarato improcedibili le domande attoree ai sensi del medesimo articolo.
Non si comprende infatti come possa ritenersi la sentenza nulla per difetto di motivazione.
Va poi rilevato che nessuno dei suindicati passaggi, che hanno portato alla declaratoria di improcedibilità, è stato censurato dall'appellante che, dunque, né ha negato l'esistenza dei presupposti perché si desse luogo al procedimento di mediazione, essendo peraltro dal giudice dovuto l'invio in mediazione in caso di sua obbligatorietà, e discrezionale e insindacabile la decisione di dar luogo alla mediazione facoltativa;
né ha sostenuto che qualcuna delle parti vi avesse provveduto;
né ha posto in dubbio che, a norma dell'art.
5.c2 DLs cit., alla mancata instaurazione del procedimento di mediazione, obbligatoria o meno, nel termine perentorio all'uopo concesso dal GI debba seguire per legge declaratoria di improcedibilità delle domande dell'attore.
L'appellante non ha dedotto la nullità della sentenza per la disposta trattazione cartolare delle 3 udienze in cui il processo di primo grado si è articolato. In particolare, nessuna chiara e specifica censura è stata sollevata con riguardo al rigetto dell'istanza di trattazione in presenza della prima udienza del 3.2.2020, così motivato dal GI <<…
Considerato che l'istanza proviene da una sola delle parti, perché le restanti non hanno opposto la trattazione scritta, così come già disposta.
Ritenuto che
la volontà manifestata da una sola delle parti del giudizio non sia sufficiente per disporre e, quindi, imporre, la trattazione orale alle controparti e all'Ufficio, atteso che la norma lascia aperta alla decisione del giudice il provvedere senza alcun vincolo finalistico al provvedimento.
Considerato che
allo stato dell'emergenza sanitaria ed della preoccupante ripresa esponenziale dei contagi da Covid-19 appare maggiormente opportuno mantenere ferma la trattazione scritta o cartacea, in quanto le parti hanno comunque ampi margini di difesa con il deposito delle richieste scritte in vista della
pagina 4 di 8 prima udienza ex art. 183 cpc e che la partecipazione personale, peraltro di numerose persone, non solo, non è necessaria ma allo stato si mostra non opportuna in ragione dell'emergenza pandemica e della ampia possibilità di essere assistite e rappresentate dai difensori. Considerata altresì la prevalenza della normativa d'urgenza, quale norma speciale ed eccezionale, dettata da motivi legati all'emergenza pandemica, sulla previsione generale dell' art. 84 disp att cpc, invocata dalla difesa attorea…>>.
Le argomentazioni surriportate appaiono peraltro del tutto condivisibili e conformi al dettato e alla ratio della normativa.
Piuttosto la lamenta che <Il Giudice di prime cure in assenza della Parte_1
tecnica dell'inganno utilizzata dalle controparti avrebbe certamente in primis concesso
a parte attorea la chiamata in causa dell'irrinunciabile Controparte_8
secundis emesso un ordinanza ineccepibile richiamando l'univoco comma 2 dell'art.5,D.lgs 28/2010 e con la buona fede che contraddistingue l'appellante,in modo legittimo,senza concedere vantaggi a nessuna controparte,avrebbe depositato l'istanza di mediazione mediante un organismo accreditato per verificare se sussistevano i presupposti di una transazione (certamente molto difficile visto l'ammontare del danno
e il comportamento rilevato in atti) che si evidenzia poteva essere altresì giudiziale.
Inoppugnabile che la a seguito delle difese svolte dai convenuti Controparte_8
non poteva essere esclusa dal giudizio per una decisione di giustizia,nè tanto meno poteva esserlo da una mediazione demandata .Ad ogni buon conto,nulla vietava ad altra parte in causa di instaurare la mediazione.Ciò non è stato svolto. Parte attrice non poteva di certo recedere dallo stato di diritto…Dunque,non esiste in primo grado un rifiuto generico di bensì un legittimo impedimento causato dal Parte_1
modus operandi delle controparti che hanno indotto in errore il Giudice di prime cure,in un processo dove non c'è mai stato un reale contraddittorio in presenza fisica,invero la tecnica dell'inganno utilizzata dalle controparti nella loro interezza ha consentito di trarre un vantaggio illegittimo ritrovandosi con la causa in decisione evitando altresì il pericolo di complicazioni del tanto temuto ab origine art.84
pagina 5 di 8 disp.att.c.p.c. invocato da parte attrice.E' evidente che il Giudice di prime cure vista la richiesta legittima della di svolgere le udienze in presenza fisica Parte_1
(almeno di parte attrice) in un processo privo della tecnica dell'inganno avrebbe concesso la presenza fisica almeno a parte attrice,nel frattempo consentendo a tutte le controparti la presenza legittima in causa,atteso che,si evidenzia all'Ecc.ma Corte
d'Appello tale modalità era legittima e irrinunciabile per il valore della causa e la natura della controversia>>
La doglianza della la quale si mostra peraltro nell'atto di appello Parte_1
consapevole della non obbligatorietà, per il GI, di autorizzare la chiamata in causa del terzo (SS.UU. 4309/10), pare sostanziarsi nel fatto che il Tribunale avrebbe rigettato la sua richiesta di chiamare in causa la propria assicuratrice senza CP_7
motivazione, e perché vittima di non precisati inganni delle altre parti;
legittimo era stato dunque il proprio rifiuto di instaurare il procedimento di mediazione se non vi poteva partecipare il suo assicuratore.
Osserva la Corte che, opportuna o meno che fosse la richiesta di chiamare in causa le il diniego del GI di autorizzazione a chiamarla in giudizio non poteva in CP_7
nessun caso -poiché la legge non lo prevede affatto- giustificare una legittima aspettativa della che la deliberata violazione, da parte sua, dell'ordine del giudice di Parte_1
procedere alla mediazione, non desse luogo alla pronuncia di improcedibilità prevista dalla legge.
E' dunque solo per completezza che si rileva come il Tribunale, nell'ordinanza del
9.2.2021, ha esaustivamente motivato il rigetto dell'istanza della di Parte_1
chiamare in causa la sua assicuratrice osservando che la stessa <non può essere accolta per l'assorbente rilievo che non sono indicati in maniera precisa né i fatti, che ne giustificherebbero la proposizione, né il petitum e/o la causa petendi e, quindi, il collegamento con il pendente giudizio e con le attività delle controparti idonee a comprenderne e a giustificarne il fondamento>>.
pagina 6 di 8 Ad colorandum si osserva che nulla avrebbe impedito alla di estendere la Parte_1
partecipazione al procedimento di mediazione al proprio assicuratore, pur non parte del giudizio.
Il rifiuto della di instaurare il procedimento di mediazione rimane quindi Parte_1
privo di qualsiasi giustificazione.
3)Anche i motivi di appello relativi alla condanna alle spese sono manifestamente infondati.
L'appellante ha dedotto che << E' palese, per l'assoluta novità della questione trattata, il giudice di prime cure in un processo privo della tecnica dell'inganno avrebbe compensato le spese tra le parti per intero>>.
Osserva la Corte che, chiarissimo il disposto dell'art. 5 c2 DLs cit., non vi è mai stato alcun dubbio interpretativo sul fatto che alla mancata instaurazione della mediazione, anche delegata, segua la pronuncia di improcedibilità della domanda. La difesa della ha per di più scelto di non instaurare il procedimento nonostante la Parte_1
consapevolezza della sanzione processuale, che addirittura era stata richiamata nell'ordinanza del GI dell'8.2.2021 che disponeva la mediazione.
Indubbiamente è la parte la cui domanda è oggetto dell'invio in mediazione ad essere interessata a promuovere il procedimento, e quindi a dovere sopportare le spese di lite qualora nessuno vi abbia provveduto e la domanda divenga perciò improcedibile.
Non si ravvisa dunque alcun presupposto ex art. 92 cpc per il quale il Tribunale avrebbe dovuto compensare, neppure in parte, le spese di lite di lite.
Quanto all'importo liquidato per spese dal Tribunale ai convenuti e ai terzi chiamati, a proposito del quale l'appellante deduce solo che <il calcolo matematico per il relativo scaglione a rigore risulta errato>>, si osserva che la somma di euro 13.000,00 per compensi riconosciuta a ciascuna altra parte, lungi dall'essere errato secondo i parametri ex DM 55/14 richiamati dalla stessa appellante, è al contrario sensibilmente inferiore ai medi tariffari se si considera che la pretesa risarcitoria di cui al primo grado era pari, come da dichiarazione di valore contenuta nella citazione, ad euro 576.957,82.
pagina 7 di 8 4)Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
[...
nei confronti di , , Controparte_6 Controparte_1 Controparte_4 CP_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 643/22.
[...] CP_2
Condanna l'appellante a rifondere al , al al , al alla CP_1 CP_4 CP_3 CP_2
Unipolsai spa, alla e alla AIG Europe Limited le spese Controparte_5
di lite del grado che liquida, per ciascuno di loro, in euro 12.154,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 20.1.2025
Il Consigliere est. Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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