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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/06/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4030/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4030/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Parte_1 C.F._1
Napolitano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Duca del Mare n. 24, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Giacchetta, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Latina, Via Picasso n.
30, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: azione di regresso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025 fissata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. evocava in giudizio , Parte_1 Controparte_1
proponendo azione di regresso ex art. 1299 c.c. per il pagamento della somma di € 25.945,00 quale quota parte a lui dovuta dal convenuto in quanto terzo coobbligato solidale, unitamente a lui, al Sig. (nella loro qualità di membri del Comitato direttivo del Persona_1 [...]
ed allo stesso in forza di due titoli esecutivi, uno CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 17 costituito dal lodo del 05.04.2017 e l'altro dal lodo del 04.06.2018, entrambi emessi dal Collegio
Arbitrale della Camera di Commercio di Latina, e in forza di due ordinanze di assegnazione del
Tribunale di Latina, una resa in data 03.08.17 nel giudizio R.G. 1522/16 e l'altra resa in data
15.04.19 nel procedimento presso terzi R.G.E. 264/19. A sostegno della propria pretesa deduceva che il Collegio Arbitrale della Camera di Commercio di Latina, all'esito del procedimento di arbitrato n. 4/2016 promosso da contro ed Parte_2 Controparte_4
i sig.ri , e , in accoglimento delle ragioni della Parte_1 Persona_1 Controparte_1
istante, con Lodo depositato in data 05.04.2017 condannava i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento di € 25.979,15 oltre spese di lite, rimborso forfettario, IVA e CPA, e che sulla base di detto lodo, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Latina e munito di formula esecutiva in data
15.05.2017, e del conseguenziale precetto di pagamento di € 32.023,50 oltre interessi e spese, notificato in data 29.06.2017, la sottoponeva a pignoramento beni immobili di Parte_2
sua proprietà e quelli di proprietà di a seguito del quale veniva instaurata la Controparte_1
procedura rubricata al n. R.G.E. 383/2017. Aggiungeva che, in data 09.10.2019, con ricorso per intervento ex art 499 c.p.c. la interveniva nella stessa procedura esecutiva Parte_2
immobiliare R.G.E. 383/2017 per introdurre l'ulteriore credito di € 56.348,58 (come da precetto notificato in data 27.11.18 sulla base del lodo emesso in data 04.06.2018 dal Collegio Arbitrale della Camera di Commercio di Latina e munito di formula esecutiva in data 30.10.18) e l'ulteriore credito di € 2.617,17 in forza di precetto notificato sulla base di ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di latina il 03.08.17 nel giudizio RG 1522/16 (somma risultante all'esito dell'introito derivante da ordinanza di assegnazione del Tribunale di latina del 15.04.19 nel procedimento presso terzi RGE 264/19). Deduceva inoltre di aver presentato in data
15.10.2019, nell'ambito della predetta procedura esecutiva, istanza di conversione del pignoramento ai sensi dell'art 495 c.p.c. al fine di poter sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore procedente maggiorato delle spese di esecuzione, mediante rateizzazione per 36 mensilità, e che unitamente a detta istanza veniva depositato un libretto bancario nominativo intestato al ricorrente e vincolato all'ordine del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina dell'importo di € 18.300,00 pari ad un quinto dell'ammontare dei crediti per i quali era stato eseguito il pignoramento. La Parte_2
precisava il credito quantificandolo in € 100.324,68, oltre costi di custodia e CTU, tassa di registrazione del lodo del 05.04.2017, nonché interessi. Con provvedimento del 19.02.2020 il pagina 2 di 17 G.E., Dott. Gabrielli, accoglieva l'istanza di conversione e determinava nella complessiva somma di € 102.869,16 la somma da sostituire ai beni pignorati e, tenuto conto del deposito di €
18.300,00, disponeva che il debitore esecutato sig. versasse la residua Parte_1 complessiva somma di € 84.569,16 in 36 rate mensili da € 2.350,00 cadauna a partire dal mese di marzo 2020, somma da lui interamente versata, superando quindi notevolmente la sua quota parte dovuta pari ad € 25.945,00 e provvedendo ad estinguere integralmente il debito. Assumeva quindi di avere diritto a richiedere, ex art. 1299 c.c., al terzo coobbligato in solido, il rimborso della quota di sua competenza, nonché la quota parte a lui spettante nel caso in cui in corso di causa fosse sopravvenuto l'accertamento dell'insolvenza degli altri due obbligati in solido;
sotto questo profilo, evidenziava che non era intestatario di alcun bene, sia immobile Persona_1
che mobile, e che il la cui attività esclusiva, senza fine di lucro, consisteva nel CP_3
servizio di autogru per l'alaggio ed il varo di imbarcazioni, non era più intestatario anch'esso di alcun bene, avendo perso l'unico bene (mobile registrato - Autogrù- Marca KRUPP- targa
ADK098) di sua proprietà a seguito della vendita all'asta dello stesso avvenuta in data
20.09.2022 nella procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n.1/2021 – I.V.G. n. 20/21/LT.
Considerato quindi che i coobbligati erano 4, doveva farsi carico dell'importo Controparte_1 unitario di € 25.945,00 pari ad un quarto dell'importo totale dovuto, oltre interessi e spese maturande, o nell'ipotesi di insolvenza di uno od entrambi gli altri 2 obbligati solidali dell'importo di € 34.593,00 pari ad un terzo dell'importo totale dovuto (nella prima ipotesi) ovvero dell'importo di € 51.890,00 pari alla metà dell'importo dovuto (nella seconda ipotesi).
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare, a mente dell'art. 1299 c.c., il diritto del Sig. , a chiedere, a titolo restitutorio, al resistente, l'importo di € Parte_1
25.945,00 quale quota parte da esso resistente dovuto in ragione dell'importo di 103.780,00 corrisposto fino ad oggi dal ricorrente a e, per l'effetto, condannare, il resistente a Parte_2
corrispondere, al Sig. , l'importo di € 25.945,00 oltre interessi ex. art. 1284, Parte_1
quarto comma, c.c. e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) IN SUBORDINE, nel caso in cui si accertasse l'insolvenza di uno o di entrambi gli altri condebitori, accertare e dichiarare, a mente dell'art. 1299 c.c., il diritto del Sig. , a chiedere, a titolo restitutorio, al Parte_1
resistente, l'importo di € 34.593,00 (nel caso si accertasse l'insolvenza di uno degli altri coobbligati) ovvero l'importo di € 51.890,00 (nel caso si accertasse l'insolvenza di entrambi gli
pagina 3 di 17 altri due coobbligati) quale quota parte da esso resistente dovuto in ragione dell'importo di €
103.780,00 corrisposto dal ricorrente a ed in ragione dell'insolvenza di uno o di Parte_2
entrambi gli altri coobbligati in solido e, per l'effetto, condannare, il resistente a corrispondere, al Sig. , l'importo di € 34.593,00 (nel caso si accertasse l'insolvenza di uno Parte_1
degli altri coobbligati) ovvero l'importo di € 51.890,00 (nel caso si accertasse l'insolvenza di entrambi gli altri due coobbligati) quale quota parte da esso resistente dovuto in ragione dell'importo di € 103.780,00 corrisposto dal ricorrente a oltre interessi ex. art. Parte_2
1284, quarto comma, c.c. e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
3) IN VIA CAUTELATIVA autorizzare il sequestro conservativo immediato inaudita altera parte dei beni immobili di proprietà di siti in San Felice Circeo (LT) distinti al catasto fabbricati del Controparte_1
relativo comune al: a) foglio 31, particella 460 sub 2, cat. A/3, classe 2, vani 7 in San Felice
Circeo- Via Vigne di Circe n. 28; b) foglio 31 particella 460 sub 3 cat. A/3, classe 2, vani 3 in
San Felice Circeo- Via Vigne di Circe n. 28 e c) foglio 31, particella 402 cat. C/2 in San felice
Circeo via delle Vigne di Circe piano T (all. n. 17), tutti beni già sottoposti a pignoramento da in data 18.07.2017 (pignoramento cui ha fatto seguito la stessa procedura esecutiva Parte_2
RGE n. 387/2017 di cui ai punti n. 2-3-4-5- del presente ricorso) fino alla concorrenza della somma di € 25.945,00; risultando integrati entrambi i requisiti necessari per poterlo concedere, ovverosia sia il fumus boni iuris, in quanto il credito con riferimento al quale il sig. Parte_1
ha agito in giudizio è ampiamente dimostrato, che il periculum in mora, in quanto la
[...]
documentazione, che si produce (all. n. 18) dimostra la sussistenza di un fondato pericolo che, durante il tempo necessario per un giudizio di merito, il diritto dell'istante venga irreparabilmente leso stante le innumerevoli trascrizioni pregiudizievoli presenti sulle proprietà del resistente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva in giudizio , esponendo che in data 3.8.2016 la società consorziata Controparte_1
proponeva domanda di arbitrato nei confronti di Parte_2 Controparte_4
e del Consiglio Direttivo dello stesso, composto dal Presidente e dai
[...] Parte_1
signori e avverso il provvedimento di sospensione deliberato in Controparte_1 Persona_1
proprio danno in data 21.4.2016. Il lodo arbitrale reso il 5.4.2017 dichiarava non doversi pronunciare sulla domanda di accertamento della validità del regolamento consortile del
21.3.2016; accertava e dichiarava la invalidità della delibera di sospensione e successiva pagina 4 di 17 comunicazione del Consiglio Direttivo in data 21.4.2016, annullando per CP_3
l'effetto tali atti;
reintegrava la società nel godimento dei diritti ad essa spettanti Parte_2
nella sua qualità di consorziata dalla data del 22 aprile 2016 al 13 ottobre 2016; CP_3
accertava che nonché , e CP_3 Parte_1 Controparte_1 Persona_1
avevano causato alla un danno pari a complessivi euro 25.979,15 e, per l'effetto, Parte_2
li condannava, in solido tra loro, a pagare detta somma in favore della istante a Parte_2
titolo di risarcimento;
condannava unitamente a , CP_3 Parte_1 CP_1
e alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] Persona_1 Parte_2
quantificate in euro 5.000,00 per onorari oltre accessori di legge;
stabiliva in via definitiva in euro
10.879,97 oltre accessori di legge le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ponendole integralmente a carico dei resistenti in solido tra loro, fermo restando la solidarietà tra i predetti e la verso il Collegio per il pagamento del detto importo;
condannava Parte_2 CP_3
, unitamente a e in solido tra loro a
[...] Parte_1 Controparte_1 Persona_1
rimborsare a le somme da essa anticipate per le spese di funzionamento ed altresì Parte_2
a pagare ai componenti del Collegio Arbitrale la differenza ancora dovuta. A seguito di impugnazione avverso il predetto lodo, proposta da Parte_3
in proprio e in proprio, la Corte di Appello di Romacon sentenza
[...] Persona_1
n.3024/2020, ritenuti non sussistere i presupposti per integrare il contraddittorio nei confronti di
, rigettava l'impugnazione proposta 7 e, disposto che nel punto 5 del dispositivo Controparte_1
del lodo, in luogo dell'importo euro 5000,00, leggasi “euro 10.879,31”, condannava
[...]
, e in solido tra loro, al pagamento, in Parte_4 Parte_1 Persona_1
favore di delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 17.725,50, oltre Parte_2
IVA, CPA nonché rimborso per spese generali e così euro 25.170,55. In data 14.11.2016 le società e proponevano domanda di arbitrato nei Parte_2 Parte_5
confronti di nonché nei confronti del Consiglio Direttivo Parte_3
dello stesso, composto dal Presidente e dai signori e Parte_1 Controparte_1 Per_1
per annullare le delibere del 14 Ottobre 2016, del 12 Gennaio 2017 e del 27 Marzo 2017 di
[...]
esclusione di socio dal consorzio e di conseguente reintegrazione oltre al risarcimento dei danni sia nei confronti di che dei singoli componenti del Direttivo. Il lodo arbitrale reso il CP_3
4.6.2018 accertava e dichiarava l'invalidità della delibera consiliare del 14 ottobre 2016 e l'invalidità delle delibere assembleari del 12 Gennaio 2017 e del 27 Marzo 2017, contenenti pagina 5 di 17 espulsione/esclusione della dal consorzio e per l'effetto le annullava ex tunc e Parte_2
ordinava la reintegrazione di nel godimento dei diritti ad essa spettanti quale Parte_2
consorziata di , condannando quest'ultimo al pagamento in favore di CP_3 Parte_2
della somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardato adempimento dall'obbligo di reintegrazione, a far data dal 15° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del lodo;
accertava che e e avevano CP_3 Parte_1 Controparte_1 Persona_1
cagionato alla un danno pari a complessivi euro 34.027,80 e, per l'effetto, Parte_2
condannava gli stessi, in solido tra loro, a pagare la suddetta somma in favore di Parte_2
a titolo di risarcimento. A seguito di impugnazione avverso il lodo reso il 4.6.2018 proposta da
, in proprio e in proprio, RG. Parte_4 Parte_1 Persona_1
5766/18, la Corte di Appello di Roma, Sezione II, con sentenza n. 4636/2022, dichiarava l'impugnazione inammissibile e condannava gli impugnanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della e della delle spese di Parte_2 Controparte_5
lite liquidate per ciascuna parte e per l'intero in euro 5.532,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. In forza del lodo reso in data 5.4.2017 all'esito del procedimento arbitrale n.4/2016 la società con atto di precetto del 5.6.2017, intimava al Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., a , e CP_3 Parte_1 Persona_1
, di provvedere al pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di Controparte_1
euro 32.023,50, decurtata in compensazione dell'importo di euro 11.329,80 vantata dal
[...]
nei confronti di a titolo di spese di lite liquidate dal Tribunale CP_3 Parte_2
di Latina nella ordinanza 1.4.2017. Il convenuto rappresentava che, a seguito della esecuzione mobiliare R.G.E 1522/2017, promossa da nei confronti dei coobbligati in Parte_2
solido, aveva pagato la complessiva somma di euro 5.925,96, come comprovato dalle comunicazioni di del 6.5.2019 ed dall'estratto di conto corrente del Monte CP_6 [...]
, c/c n.11581.49 filiale di San Felice Circeo, Viale Tittoni n.65, in data 30.6.2019; Controparte_7
quindi, con atto del 17.7.2017 stante la parziale infruttuosità dell'atto di Parte_2
precetto del 5.6.2017, sottoponeva a pignoramento beni immobili di proprietà del signor Parte_1
e quelli di sua proprietà, instaurando dinnanzi al Tribunale di Latina la procedura
[...]
esecutiva immobiliare rubricata al RGE 383/2017, Giudice Lulli, a seguito della quale, con assegno circolare del 15.10.2019, Serie 41 n. 01294374-08, emesso da Banca Carige corrispondeva alla creditrice la somma di euro 10.000,00. Proseguiva precisando che, da pagina 6 di 17 ispezione ipotecaria eseguita in data 13.12.2023, emergeva che in data 11.5.2023 ad istanza di era stato trascritto ulteriore pignoramento immobiliare nei confronti di Parte_2 Parte_1
avente ad oggetto beni di sua proprietà, già oggetto di precedente pignoramento trascritto
[...]
in data 8.08.17. Inoltre, rappresentava che con pec del 26.5.2023 aderiva all'invito formulato dal a concludere una convenzione di negoziazione assistita e che, tuttavia, la controparte Pt_1
non si attivava per addivenire alla stipula della convenzione di negoziazione assistita. In diritto, quindi, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, tenuto conto che, alla sua adesione all'invito, non era seguita alcuna iniziativa di parte ricorrente per promuovere la conclusione della convenzione di negoziazione, con conseguente improcedibilità della domanda. Eccepiva, inoltre,
l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande formulate in via subordinata, volte ad ottenere una pronuncia condizionata ad un evento futuro ed incerto il cui accertamento non era oggetto del presente giudizio. Sosteneva, quindi, che la domanda così formulata era inammissibile e/o improponibile in quanto l'azione di accertamento non poteva avere ad oggetto una mera situazione di fatto ma doveva tendere all'accertamento di un diritto che fosse già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, adducendo che, in tema di obbligazioni solidali il regresso era volto ad evitare l'ingiustificato depauperamento di chi avesse anticipato al terzo quanto dovuto anche per conto del condebitore. Nei rapporti interni tra i condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1298 c.c., cessava di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e tornava ad avere esclusiva rilevanza il principio della parziarietà dell'obbligazione, sicché ciascun debitore poteva agire in regresso a condizione che l'importo azionato non eccedesse la parte di pertinenza nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza. Aggiungeva inoltre che nel caso di obbligazioni solidali ex delicto in giurisprudenza si escludeva l'applicabilità degli artt. 1298 e 1299 c.c., data la specifica normativa dettata dal II e dal III comma dell'art. 2055 cod.civ.: nella responsabilità extracontrattuale, la misura della partecipazione dei corresponsabili all'obbligazione risarcitoria doveva essere rapportata alla diversa gravità delle colpe e alla diversa entità delle conseguenze che ne fossero derivate. La presunzione di pari concorso di colpa dei diversi soggetti responsabili del fatto dannoso era quindi operante solo in mancanza di prova contraria. Il contestava quindi che il CP_1 Pt_1
Parte avesse correttamente ricostruito l'entità complessiva del debito risarcitorio nei confronti di pagina 7 di 17 sulla scorta del quale esercitare l'azione di regresso, e che avesse provato l'avvenuto Parte_2
pagamento dell'intero debito. In particolare, in relazione ai versamenti effettuati per complessivi euro 103.780,00, deduceva che la controparte aveva provato unicamente di aver versato sul libretto bancario n.267042, vincolato all'esecuzione RGE 383/2017, pendente innanzi al
Tribunale di Latina, la somma di euro 18.300,00 in data 16.10.2019, nonché euro 2.350,00 in data 6.3.2023 ed euro 2.350,00 in data 4.4.2023. Gli assunti del ricorrente apparivano quindi sforniti del necessario supporto probatorio, oltre che in contrasto con i documenti da lui depositati. Le ispezioni ipotecarie eseguite in data 13.12.2023 provavano la trascrizione di due pignoramenti immobiliari nei confronti del ad istanza della e Pt_1 Parte_2
precisamente l'uno trascritto in data 8.08.2017 e l'altro in data 11.05.2023. Evidenziava, inoltre, che il credito di euro 2.617,17 di cui al ricorso per intervento depositato da Parte_2
nella procedura esecutiva RGE 383/17 era un debito esclusivo del in forza del precetto al Pt_1
medesimo notificato sulla base di ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Latina in data
3.8.2017 nel giudizio RG 1522/17. Sotto altro profilo, riteneva il resistente che, vertendosi in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili, ove provato il pagamento dell'intero, il
Giudice adito da uno dei condebitori che abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri poteva e doveva pronunciarsi sulla graduazione delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti e contestava quindi la presunzione di pari concorso di colpa con gli altri coobbligati. Il infatti, aveva taciuto di ricoprire sin dal 12.10.2012 la carica di Pt_1
Presidente del e, pur allegando “la probabile insolvenza” del Controparte_4
, ometteva di depositare i bilanci del da lui presieduto per consentire di CP_3 CP_3
verificare l'ammontare del fondo consortile ed i crediti ed i debiti del predetto . Dalla CP_3
visura camerale depositata emergeva, peraltro, che l'ultimo bilancio depositato regolarmente dal ra quello relativo al bilancio di esercizio 2019. La conduzione economica e giuridica CP_3
del posta in essere dal per oltre un ventennio evidenziava, quindi, un contesto CP_3 Pt_1
di illegalità caratterizzato da superficialità concretizzatasi anche nel mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre anni, con conseguente impossibilità di verificare la solvibilità dell'ente. La mancata esecuzione del lodo con cancellazione della illegittima radiazione della dalla Parte_2
compagine nonostante l'ordine arbitrale aveva esposto il CO.NA.C. ad effetti nocivi sul piano patrimoniale, quale il debito delle penali. Il nella qualità di legale rappresentante del Pt_1
pagina 8 di 17 doveva attivarsi e dare completa esecuzione al lodo adeguandosi alle sue statuizioni e CP_3
procedendo ai dovuti adempimenti pubblicitari. La pervicace opposizione mostrata dal e Per_1
dal sia in proprio che nella spiegata qualità, avverso le pronunce arbitrali aveva Pt_1
determinato un grave appesantimento della situazione finanziaria del , con riflessi CP_3
anche personali, seppure diversificati, quanto ai consiglieri, come scaturenti anche dalle sentenze di rigetto delle impugnazioni proposte innanzi alla Corte di Appello di Roma. La mala gestio del era, altresì, comprovata dall'omessa comunicazione della nuova composizione del Pt_1
consiglio direttivo del e della cessazione della sua ditta individuale che risultava ancora CP_3
tra le consorziate. Da ultimo, il convenuto sosteneva l'infondatezza dei presupposti per la concessione del sequestro conservativo, ritenendo non sussistente il fumus boni iuris per tutte le motivazioni sopra espresse e precisando, in relazione al periculum in mora, che non sussisteva “il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, considerato che il suo patrimonio era di gran lunga superiore all'entità del credito asseritamente vantato dal Oltretutto, egli Pt_1
non aveva posto in essere alcun comportamento atto a depauperare il proprio patrimonio ma, anzi, lo stesso in data 1.6.2022, a seguito di istanza di conversione, aveva ottenuto dal Tribunale di Latina, RGE 404/2018, il provvedimento di estinzione della predetta procedura immobiliare, con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare trascritto in data
22.10.2018, per cui l'unica trascrizione pregiudizievole a carico del resistente era costituita dall'atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 8.8.2017 ad istanza di Parte_2
come documentato nell'ispezione ipotecaria in atti.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, ogni eccezione e domanda avversaria disattesa, in via preliminare: accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento di somme di denaro per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
in via principale nel merito, rigettare tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
in mero subordine, accertato ex art.2055 c.c. il grado inferiore di colpa del CP_1
rispetto al ricorrente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e computate integralmente le somme già versate dal pari ad euro CP_1
15.925,96, determinare la minor quota parte dovuta dal resistente al oltre interessi Pt_1
legali dal giorno dell'effettivo pagamento al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario, CA e IVA come per legge”.
pagina 9 di 17 A seguito delle difese di parte ricorrente precisava la propria domanda Controparte_1
chiedendo altresì la condanna del resistente anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. quantificato in € 5.000,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
nonché l'applicazione dell'art. 4 del D.L. 132/2014 riguardo le spese del giudizio.
Con ordinanza del 18.01.2024 questo Giudice, ritenuto non integrato il presupposto del periculum in mora, rigettava l'istanza di sequestro conservativo in corso di causa proposta da parte ricorrente.
La causa veniva istruita documentalmente, dopodiché, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione delle parti, veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 165/2024
(c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
Ciò posto, in primo luogo deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, sollevata da parte convenuta.
Ed, infatti, il ricorrente ha provato non solo di aver provveduto a trasmettere alla controparte l'invito alla stipula di negoziazione assistita (cfr. doc. 19 del ricorso), come del resto pacificamente ammesso anche dal resistente, ma di essersi altresì attivata al fine di risolvere bonariamente la controversia, con esito negativo (cfr. doc. 1 delle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 10.01.2024). Come già chiarito nell'ordinanza resa in data
18.01.2025, infatti, la documentazione prodotta dal ricorrente con le note di trattazione scritta deve reputarsi ammissibile, in applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza del vecchio procedimento ex art. 702 bis c.p.c., pure applicabili al caso di specie. A ciò si aggiunga che, ai messaggi Whatsapp è attribuito valore di prova documentale, rientrando nella categoria delle riproduzioni informatiche e delle rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 del codice civile (Cfr., ex multis, Cass. n. 11197 del 27/04/2023). Da ciò discende che, se la produzione in giudizio dei messaggi WhatsApp non viene contestata, le chat fanno piena prova dei fatti in essi riprodotti mentre, se, al contrario, la controparte ne contesta la genuinità, il giudice deve valutare attentamente se detta contestazione è effettivamente fondata su valide ragioni o meramente pretestuosa o generica. Nel primo caso, dovrà valutare se ammettere o meno la chat;
nel secondo invece potrà ritenere provati i fatti in essa rappresentati (Cass. n. 19622 del pagina 10 di 17 16/07/2024; Cass. n. 11584 del 30/04/2024; Cass. n. 30186 del 27/10/2021). Nel caso che ci occupa, a prescindere dagli eventuali rilievi di carattere deontologico, la parte convenuta non ha disconosciuto la provenienza o il contenuto dei predetti messaggi che, pertanto, fanno piena prova dei fatti in essi riprodotti. Ed allora, dal tenore degli stessi emerge che, a seguito dell'invito alla negoziazione assistita da parte del ricorrente e della risposta di adesione del la CP_1
difesa del si sia prodigata al fine di coltivare una risoluzione stragiudiziale della Pt_1
controversia, con esito negativo. Alla luce di quanto esposto, ritiene questo Giudice che debba ritenersi compiutamente esperita la condizione di procedibilità, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata da parte convenuta.
Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'obbligazione è solidale, dal lato passivo, quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno di essi può essere costretto all'adempimento per la totalità e, conseguentemente, l'adempimento di uno, libera gli altri, mentre nei rapporti interni, tra condebitori solidali, l'obbligazione si divide in parti uguali, se non risulta diversamente e salvo che non sia stata contratta nell'esclusivo interesse di alcuno di essi. In tale contesto, l'art. 1299 c.c. disciplina la c.d. azione di regresso prevedendo al primo comma che “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”., trovando tale disposizione la sua ratio nell'esigenza di ridistribuire tra i condebitori l'onere economico dell'adempimento della prestazione: attraverso il regresso il solvens potrà richiedere la sola parte eccedente rispetto alla sua quota parte, riequilibrando così i rapporti interni tra i condebitori. In altri termini, in tema di obbligazioni, la presunzione di solidarietà dettata con riferimento ai rapporti esterni tra creditore e pluralità di debitori non si estende ai rapporti interni tra i condebitori solidali, spiegando, per converso, efficacia, tra questi ultimi, l'opposto principio della parziarietà dell'obbligazione, con la conseguenza che, nella ipotesi di pagamento parziale del debito solidale, al condebitore adempiente spetta l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori soltanto se la somma da lui pagata ecceda la quota di sua spettanza, e soltanto nei limiti di tale eccedenza, previa concreta dimostrazione, in sede giudiziaria, che la prestazione da lui eseguita risulti effettivamente superiore alla sua quota (cfr., ex multis, Cass., sentenza n.
12366 del 7 dicembre 1998). Oltretutto, il condebitore solidale, sia “ex contractu” sia “ex delicto”, che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento pagina 11 di 17 dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (cfr., ex multis, Cass., sentenza n. 21197 del 27 agosto 2018).
Tanto chiarito, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato per il tramite della documentazione allegata (cfr. doc. da 1 a 8 del ricorso) che l'obbligazione di cui al presente giudizio era posta a suo carico in via solidale con il da lui presieduto, e con gli altri due Controparte_8
membri del Comitato Direttivo dello stesso, e . In allegato al Persona_1 Controparte_1
ricorso introduttivo, infatti, risultano ritualmente depositati i titoli comprovanti sia l'ammontare del debito che la natura solidale dello stesso (cfr. lodo del 05.04.2017 e lodo del 04.06.2018 entrambi emessi dal Collegio Arbitrale della Camera di Commercio di Latina, nonché le due ordinanze di assegnazione del Tribunale di Latina, una resa in data 03.08.17 nel giudizio rg
1522/16 e l'altra resa in data 15.04.19 nel procedimento presso terzi rge 264/19).
Né può trovare accoglimento quanto sostenuto dal convenuto in relazione alla graduazione della colpa. Infatti, come già rilevato nell'ordinanza resa in data 18.01.2024, il principio di cui all'art. 2055 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi di illecito civile di cui all'art. 2055 c.c., laddove nel caso di specie il risarcimento dei danni nei confronti della trae origine da un Parte_2
rapporto di matrice contrattuale, per mancata diligenza del mandatario ex art. 1710 c.c., come si evince agevolmente dalla lettura dei lodi arbitrali di condanna.
Oltretutto, il convenuto non ha neppure fornito in giudizio la prova di una diversa graduazione delle colpe nell'insorgenza del debito comune, essendosi limitato a depositare documentazione afferente a condotte del che nulla hanno a che vedere con l'origine del credito in favore Pt_1
della o perché successive alla stessa o perché afferenti a debiti personali del Parte_2
ricorrente estranei al presente giudizio. Peraltro, come dimostrato dal ricorrente, tutte le delibere assunte contro la e dalla cui dichiarata illegittimità trae origine il diritto di Parte_2
credito di quest'ultima, sono state assunte all'unanimità e con la sottoscrizione del CP_1
stesso, non essendo quindi possibile determinare una diversa graduazione delle colpe tra i soggetti coinvolti (cfr. doc.
5-8 delle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in data
10.01.2024), tenuto conto che alcuna diversa responsabilità può essere attribuita al o agli Pt_1
altri debitori solidali per aver legittimamente esercitato il proprio diritto di difesa, impugnando innanzi alla Corte di Appello di Roma, le decisioni del Collegio Arbitrale.
pagina 12 di 17 Ciò chiarito, il ricorrente ha dato prova di aver effettuato il versamento dell'importo complessivo di € 103,780,00, così ripartito: i) € 18.300,00, di cui al libretto bancario depositato il 16.10.2019 nella procedura esecutiva n. 383/2017 (doc. 10 del ricorso); ii) € 84.600,00, corrisposta in 36 rate mensili da € 2.350,00 cadauna a partire dal mese di marzo 2020 sino al mese di aprile del 2023, in conformità al provvedimento del G.E. del 19.2.2020 (doc. 2 delle note di udienza del
10.1.2024); iii) € 880,00 versate sul libretto bancario intestato alla procedura in data 14.9.2023.
Dunque, contrariamente a quanto solo genericamente eccepito dalla controparte, il ha Pt_1
dimostrato di aver saldato il debito nella misura di € 103.780,00, come peraltro comprovato dal provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. 383/2017 datato 27.09.2023 (cfr. doc. 3 delle note di udienza). Da ciò discende il suo diritto di agire in regresso dei condebitori per quanto versato in eccedenza rispetto alla propria quota. Come ammesso dallo stesso ricorrente, inoltre, dall'importo versato occorre sottrarre la somma di € 2.617,17, derivante da un debito personale del di guisa che il complessivo debito, sui cui calcolare la quota di Pt_1 competenza di ciascun condebitore è pari ad € 101.162,83. La somma di pertinenza di ciascun condebitore ammonterebbe, quindi, ad € 25.290,79. Tuttavia, occorre precisare che il CP_1
provvedeva a versare, a seguito del pignoramento immobiliare, nelle mani del creditore procedente l'importo di € 10.000,00 mediante assegno circolare (cfr. doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta), come peraltro riconosciuto da parte ricorrente. Anche il predetto importo deve correttamente essere diviso tra i quattro condebitori solidali, facendo sì che l'importo ricada sugli stessi per € 2.500,00 ciascuno.
Nulla, invece, deve essere detratto per l'ulteriore importo € 5.925,96 pagato dal a CP_1
seguito dell'esecuzione mobiliare RGE 1522/16 (cfr. doc. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta), tenuto conto che il aveva già interamente pagato la sua quota parte, pari ad € Pt_1
3.613,11, come previsto dall'ordinanza all'esito dello stesso procedimento RGE 1522/16 (data dalla somma di € 995,94 pignorati al di cui al doc. 4 del ricorso + € 2.617,17). In Pt_1
definitiva, la quota di spettanza del alla luce dei predetti calcoli, deve essere quantificata CP_1
nell'importo di € 22.790,70.
Ciò posto, resta da esaminare l'ulteriore domanda spiegata dal al fine di ottenere la Pt_1
restituzione, da parte del anche della quota parte dovuta dai condebitori insolventi. CP_1
Preliminarmente, va precisato che, benché nelle conclusioni dell'atto introduttivo tale domanda sia stata testualmente formulata “in subordine”, dal tenore complessivo delle richieste di parte pagina 13 di 17 ricorrente si evince inequivocabilmente che l'intenzione del non era quella di domandare Pt_1
la condanna del convenuto al pagamento della quota del condebitore insolvente “in via subordinata”, vale a dire subordinatamente al mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, e che tale pretesa sia stata al contrario avanzata in aggiunta alla domanda principale, subordinatamente, cioè, alla prova dell'insolvenza degli altri condebitori.
Sul punto, va rammentato che secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1299 c.c. se uno dei condebitori è insolvente la perdita si ripartisce tra tutti gli altri, compreso quello che ha operato il pagamento. Il condebitore che, nell'esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori in solido per il debito pagato ultra-quota, voglia ripartire la perdita derivante dall'insolvenza di uno di loro, ha l'onere di provare che, al momento dell'esercizio dell'azione di regresso, il patrimonio del condebitore era insolvibile. La prova dell'insolvenza può essere data con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni, senza che sia necessario provare l'inutile esperimento di un'azione di recupero del credito;
la prova presuntiva, però, deve fondarsi su adeguati elementi gravi, precisi e concordanti (cfr., ex multis, Tribunale di Venezia, sentenza n.
184 del 19.01.2024). Il concetto di insolvenza sta ad indicare una situazione oggettiva di dissesto economico che rende verosimile la impossibilità, anche futura, del debitore di far fronte ai propri impegni. Pertanto, la prova di essa, che è prova di una situazione di fatto, si risolve nella prova di dati sintomatici di quella situazione e può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni semplici.
In applicazione dei suesposti principi, ritiene questo Giudice che il ricorrente non abbia fornito adeguata prova dello stato di insolvenza del essendosi limitato a Controparte_3
dedurre e provare che lo stesso aveva perso all'asta l'unico bene mobile registrato di sua proprietà e che non risultava titolare di beni immobili (cfr. 15 e 16 del ricorso introduttivo). Detti documenti, tuttavia, non sono idonei a rappresentare lo stato di insolvenza del al CP_3
momento del deposito del ricorso, tenuto conto che il ricorrente ha omesso di depositare bilanci o documentazione contabile dalla quale sarebbe stato possibile effettuare un controllo effettivo del dedotto stato di insolvenza.
A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto all'altro condebitore solidale, per Persona_1
cui appare comprovata l'insolvenza legittimante l'azione ex art. 1299, comma 2, c.c. Infatti, mentre con il ricorso introduttivo è stata prodotta ricerca catastale nominativa e per C.F. del Sig. presso il sito dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Prov. Di Latina- del 18.02.23 Persona_1
pagina 14 di 17 (cfr. doc. 13 del ricorso), dalla documentazione depositata dal in allegato alle note Pt_1
conclusive è emerso che l'odierno ricorrente, dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del procedeva ad esecuzione forzata attraverso pignoramento ex art. 492 bis c.p.c., e che Per_1
dalle risultanze delle banche dati interrogate dall' presso il Tribunale di Latina, CP_9
emergeva che unico bene del fosse un conto corrente presso la che Per_1 Parte_6
pertanto veniva sottoposto a pignoramento. In data 14.01.2025 il predetto istituto di credito rendeva ai sensi e per gli effetti dell'art 547 c.p.c. dichiarazione negativa, costringendo il ricorrente a rinunciare al pignoramento perdendo così definitivamente la possibilità di recuperare il suo credito (cfr. doc. 1 – 4 delle note conclusive depositate da parte ricorrente). Appare il caso di precisare che questo Giudice ritiene utilizzabili i predetti documenti, allegati alle note conclusive, tenuto conto che la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario, quanto in quello lavoristico – locatizio) legittima la remissione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, ed il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé un'implicita richiesta di rimessione in termini (cfr., ex multis, Cass. 25631 del
15.10.2018).
Dunque, trattandosi di documentazione sopravvenuta al maturare della preclusioni istruttorie, depositata a supporto di una domanda tempestivamente proposta dal sin dall'atto Pt_1
introduttivo del giudizio, la stessa deve reputarsi ammissibile e utilizzabile ai fini del decidere.
Lo stato di insolvenza è infatti comprovato dal verbale della ricerca dei beni ex art. 492 bis c.p.c., datato 12.12.2024 e restituito al creditore procedente in data 15.01.2025, nonché dalla dichiarazione negativa del terzo risalente al 14.01.2025, con conseguente Parte_6
rinuncia al pignoramento datata 03.02.2025.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda sul punto, la quota parte del deve essere Per_1
ripartita tra i condebitori, ex art. 1299, comma 2, c.c., ivi compreso quello che ha eseguito il pagamento, nella specie il Pt_1
Pertanto, al fine di calcolare la quota del oggetto di ripartizione, occorre considerare che: Per_1
a) l'importo che il ricorrente ha provato di aver corrisposto ammonta a complessivi € 103.780,00;
b) da tale somma occorre detrarre l'importo di € 2.617,17, che il ha riconosciuto come Pt_1
oggetto di un debito di natura personale, erroneamente inserito nella nota di precisazione del credito;
c) dividendo l'importo così ottenuto, pari ad € 101.162,83, per quattro, si ricava l'entità
pagina 15 di 17 della quota di pertinenza di ciascuno dei condebitori, pari ad € 25.290,70; d) da ciascuna delle quattro quote deve essere altresì detratto l'importo di € 2.500,00, corrispondente ai complessivi €
10.000,00 versati dal sicché le singole quote ammontano ciascuna ad € 22.790,70; e) la CP_1
quota del pari quindi ad € 22.790,70, va ripartita tra tutti e quattro i condebitori, ivi Per_1
compreso il per cui ciascuno deve contribuire, per sopperire all'insolvenza del Pt_1 condebitore, nella misura di € 5.697,68.
Ne deriva che l'importo complessivamente dovuto dal ammonta ad € 28.488,38 (€ CP_1
22.790,70 a titolo di quota sullo stesso gravante ed € 5.697,68 a titolo di contributo per la quota del condebitore insolvente).
A detta somma devono applicarsi gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. espressamente richiesti dal ricorrente, a far data dal deposito del ricorso e cioè dal 23.09.2023.
Trattandosi di debito di valuta, deve invece essere disattesa la domanda volta ad ottenere anche la rivalutazione monetaria, in mancanza di qualsivoglia allegazione prima ancora che di prova in ordine alla sussistenza di un maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 c.c. e dovendosi in proposito richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. Civ., sez. I, 23.02.2022, n. 5965).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate.
Non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 16 di 17 - in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , dell'importo di € 28.488,38, oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 comma IV c.c., dalla data di deposito del ricorso fino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi ed in € 264,00 per spese, oltre iva, spese generali e cpa, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 1 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4030/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Erika Parte_1 C.F._1
Napolitano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Via Duca del Mare n. 24, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Giacchetta, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Latina, Via Picasso n.
30, giusta procura in atti;
CONVENUTO
Oggetto: azione di regresso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.05.2025 fissata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. evocava in giudizio , Parte_1 Controparte_1
proponendo azione di regresso ex art. 1299 c.c. per il pagamento della somma di € 25.945,00 quale quota parte a lui dovuta dal convenuto in quanto terzo coobbligato solidale, unitamente a lui, al Sig. (nella loro qualità di membri del Comitato direttivo del Persona_1 [...]
ed allo stesso in forza di due titoli esecutivi, uno CP_2 Controparte_3
pagina 1 di 17 costituito dal lodo del 05.04.2017 e l'altro dal lodo del 04.06.2018, entrambi emessi dal Collegio
Arbitrale della Camera di Commercio di Latina, e in forza di due ordinanze di assegnazione del
Tribunale di Latina, una resa in data 03.08.17 nel giudizio R.G. 1522/16 e l'altra resa in data
15.04.19 nel procedimento presso terzi R.G.E. 264/19. A sostegno della propria pretesa deduceva che il Collegio Arbitrale della Camera di Commercio di Latina, all'esito del procedimento di arbitrato n. 4/2016 promosso da contro ed Parte_2 Controparte_4
i sig.ri , e , in accoglimento delle ragioni della Parte_1 Persona_1 Controparte_1
istante, con Lodo depositato in data 05.04.2017 condannava i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento di € 25.979,15 oltre spese di lite, rimborso forfettario, IVA e CPA, e che sulla base di detto lodo, dichiarato esecutivo dal Tribunale di Latina e munito di formula esecutiva in data
15.05.2017, e del conseguenziale precetto di pagamento di € 32.023,50 oltre interessi e spese, notificato in data 29.06.2017, la sottoponeva a pignoramento beni immobili di Parte_2
sua proprietà e quelli di proprietà di a seguito del quale veniva instaurata la Controparte_1
procedura rubricata al n. R.G.E. 383/2017. Aggiungeva che, in data 09.10.2019, con ricorso per intervento ex art 499 c.p.c. la interveniva nella stessa procedura esecutiva Parte_2
immobiliare R.G.E. 383/2017 per introdurre l'ulteriore credito di € 56.348,58 (come da precetto notificato in data 27.11.18 sulla base del lodo emesso in data 04.06.2018 dal Collegio Arbitrale della Camera di Commercio di Latina e munito di formula esecutiva in data 30.10.18) e l'ulteriore credito di € 2.617,17 in forza di precetto notificato sulla base di ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di latina il 03.08.17 nel giudizio RG 1522/16 (somma risultante all'esito dell'introito derivante da ordinanza di assegnazione del Tribunale di latina del 15.04.19 nel procedimento presso terzi RGE 264/19). Deduceva inoltre di aver presentato in data
15.10.2019, nell'ambito della predetta procedura esecutiva, istanza di conversione del pignoramento ai sensi dell'art 495 c.p.c. al fine di poter sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore procedente maggiorato delle spese di esecuzione, mediante rateizzazione per 36 mensilità, e che unitamente a detta istanza veniva depositato un libretto bancario nominativo intestato al ricorrente e vincolato all'ordine del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Latina dell'importo di € 18.300,00 pari ad un quinto dell'ammontare dei crediti per i quali era stato eseguito il pignoramento. La Parte_2
precisava il credito quantificandolo in € 100.324,68, oltre costi di custodia e CTU, tassa di registrazione del lodo del 05.04.2017, nonché interessi. Con provvedimento del 19.02.2020 il pagina 2 di 17 G.E., Dott. Gabrielli, accoglieva l'istanza di conversione e determinava nella complessiva somma di € 102.869,16 la somma da sostituire ai beni pignorati e, tenuto conto del deposito di €
18.300,00, disponeva che il debitore esecutato sig. versasse la residua Parte_1 complessiva somma di € 84.569,16 in 36 rate mensili da € 2.350,00 cadauna a partire dal mese di marzo 2020, somma da lui interamente versata, superando quindi notevolmente la sua quota parte dovuta pari ad € 25.945,00 e provvedendo ad estinguere integralmente il debito. Assumeva quindi di avere diritto a richiedere, ex art. 1299 c.c., al terzo coobbligato in solido, il rimborso della quota di sua competenza, nonché la quota parte a lui spettante nel caso in cui in corso di causa fosse sopravvenuto l'accertamento dell'insolvenza degli altri due obbligati in solido;
sotto questo profilo, evidenziava che non era intestatario di alcun bene, sia immobile Persona_1
che mobile, e che il la cui attività esclusiva, senza fine di lucro, consisteva nel CP_3
servizio di autogru per l'alaggio ed il varo di imbarcazioni, non era più intestatario anch'esso di alcun bene, avendo perso l'unico bene (mobile registrato - Autogrù- Marca KRUPP- targa
ADK098) di sua proprietà a seguito della vendita all'asta dello stesso avvenuta in data
20.09.2022 nella procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n.1/2021 – I.V.G. n. 20/21/LT.
Considerato quindi che i coobbligati erano 4, doveva farsi carico dell'importo Controparte_1 unitario di € 25.945,00 pari ad un quarto dell'importo totale dovuto, oltre interessi e spese maturande, o nell'ipotesi di insolvenza di uno od entrambi gli altri 2 obbligati solidali dell'importo di € 34.593,00 pari ad un terzo dell'importo totale dovuto (nella prima ipotesi) ovvero dell'importo di € 51.890,00 pari alla metà dell'importo dovuto (nella seconda ipotesi).
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accertare e dichiarare, a mente dell'art. 1299 c.c., il diritto del Sig. , a chiedere, a titolo restitutorio, al resistente, l'importo di € Parte_1
25.945,00 quale quota parte da esso resistente dovuto in ragione dell'importo di 103.780,00 corrisposto fino ad oggi dal ricorrente a e, per l'effetto, condannare, il resistente a Parte_2
corrispondere, al Sig. , l'importo di € 25.945,00 oltre interessi ex. art. 1284, Parte_1
quarto comma, c.c. e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
2) IN SUBORDINE, nel caso in cui si accertasse l'insolvenza di uno o di entrambi gli altri condebitori, accertare e dichiarare, a mente dell'art. 1299 c.c., il diritto del Sig. , a chiedere, a titolo restitutorio, al Parte_1
resistente, l'importo di € 34.593,00 (nel caso si accertasse l'insolvenza di uno degli altri coobbligati) ovvero l'importo di € 51.890,00 (nel caso si accertasse l'insolvenza di entrambi gli
pagina 3 di 17 altri due coobbligati) quale quota parte da esso resistente dovuto in ragione dell'importo di €
103.780,00 corrisposto dal ricorrente a ed in ragione dell'insolvenza di uno o di Parte_2
entrambi gli altri coobbligati in solido e, per l'effetto, condannare, il resistente a corrispondere, al Sig. , l'importo di € 34.593,00 (nel caso si accertasse l'insolvenza di uno Parte_1
degli altri coobbligati) ovvero l'importo di € 51.890,00 (nel caso si accertasse l'insolvenza di entrambi gli altri due coobbligati) quale quota parte da esso resistente dovuto in ragione dell'importo di € 103.780,00 corrisposto dal ricorrente a oltre interessi ex. art. Parte_2
1284, quarto comma, c.c. e rivalutazione monetaria sino al soddisfo;
3) IN VIA CAUTELATIVA autorizzare il sequestro conservativo immediato inaudita altera parte dei beni immobili di proprietà di siti in San Felice Circeo (LT) distinti al catasto fabbricati del Controparte_1
relativo comune al: a) foglio 31, particella 460 sub 2, cat. A/3, classe 2, vani 7 in San Felice
Circeo- Via Vigne di Circe n. 28; b) foglio 31 particella 460 sub 3 cat. A/3, classe 2, vani 3 in
San Felice Circeo- Via Vigne di Circe n. 28 e c) foglio 31, particella 402 cat. C/2 in San felice
Circeo via delle Vigne di Circe piano T (all. n. 17), tutti beni già sottoposti a pignoramento da in data 18.07.2017 (pignoramento cui ha fatto seguito la stessa procedura esecutiva Parte_2
RGE n. 387/2017 di cui ai punti n. 2-3-4-5- del presente ricorso) fino alla concorrenza della somma di € 25.945,00; risultando integrati entrambi i requisiti necessari per poterlo concedere, ovverosia sia il fumus boni iuris, in quanto il credito con riferimento al quale il sig. Parte_1
ha agito in giudizio è ampiamente dimostrato, che il periculum in mora, in quanto la
[...]
documentazione, che si produce (all. n. 18) dimostra la sussistenza di un fondato pericolo che, durante il tempo necessario per un giudizio di merito, il diritto dell'istante venga irreparabilmente leso stante le innumerevoli trascrizioni pregiudizievoli presenti sulle proprietà del resistente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva in giudizio , esponendo che in data 3.8.2016 la società consorziata Controparte_1
proponeva domanda di arbitrato nei confronti di Parte_2 Controparte_4
e del Consiglio Direttivo dello stesso, composto dal Presidente e dai
[...] Parte_1
signori e avverso il provvedimento di sospensione deliberato in Controparte_1 Persona_1
proprio danno in data 21.4.2016. Il lodo arbitrale reso il 5.4.2017 dichiarava non doversi pronunciare sulla domanda di accertamento della validità del regolamento consortile del
21.3.2016; accertava e dichiarava la invalidità della delibera di sospensione e successiva pagina 4 di 17 comunicazione del Consiglio Direttivo in data 21.4.2016, annullando per CP_3
l'effetto tali atti;
reintegrava la società nel godimento dei diritti ad essa spettanti Parte_2
nella sua qualità di consorziata dalla data del 22 aprile 2016 al 13 ottobre 2016; CP_3
accertava che nonché , e CP_3 Parte_1 Controparte_1 Persona_1
avevano causato alla un danno pari a complessivi euro 25.979,15 e, per l'effetto, Parte_2
li condannava, in solido tra loro, a pagare detta somma in favore della istante a Parte_2
titolo di risarcimento;
condannava unitamente a , CP_3 Parte_1 CP_1
e alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] Persona_1 Parte_2
quantificate in euro 5.000,00 per onorari oltre accessori di legge;
stabiliva in via definitiva in euro
10.879,97 oltre accessori di legge le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ponendole integralmente a carico dei resistenti in solido tra loro, fermo restando la solidarietà tra i predetti e la verso il Collegio per il pagamento del detto importo;
condannava Parte_2 CP_3
, unitamente a e in solido tra loro a
[...] Parte_1 Controparte_1 Persona_1
rimborsare a le somme da essa anticipate per le spese di funzionamento ed altresì Parte_2
a pagare ai componenti del Collegio Arbitrale la differenza ancora dovuta. A seguito di impugnazione avverso il predetto lodo, proposta da Parte_3
in proprio e in proprio, la Corte di Appello di Romacon sentenza
[...] Persona_1
n.3024/2020, ritenuti non sussistere i presupposti per integrare il contraddittorio nei confronti di
, rigettava l'impugnazione proposta 7 e, disposto che nel punto 5 del dispositivo Controparte_1
del lodo, in luogo dell'importo euro 5000,00, leggasi “euro 10.879,31”, condannava
[...]
, e in solido tra loro, al pagamento, in Parte_4 Parte_1 Persona_1
favore di delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 17.725,50, oltre Parte_2
IVA, CPA nonché rimborso per spese generali e così euro 25.170,55. In data 14.11.2016 le società e proponevano domanda di arbitrato nei Parte_2 Parte_5
confronti di nonché nei confronti del Consiglio Direttivo Parte_3
dello stesso, composto dal Presidente e dai signori e Parte_1 Controparte_1 Per_1
per annullare le delibere del 14 Ottobre 2016, del 12 Gennaio 2017 e del 27 Marzo 2017 di
[...]
esclusione di socio dal consorzio e di conseguente reintegrazione oltre al risarcimento dei danni sia nei confronti di che dei singoli componenti del Direttivo. Il lodo arbitrale reso il CP_3
4.6.2018 accertava e dichiarava l'invalidità della delibera consiliare del 14 ottobre 2016 e l'invalidità delle delibere assembleari del 12 Gennaio 2017 e del 27 Marzo 2017, contenenti pagina 5 di 17 espulsione/esclusione della dal consorzio e per l'effetto le annullava ex tunc e Parte_2
ordinava la reintegrazione di nel godimento dei diritti ad essa spettanti quale Parte_2
consorziata di , condannando quest'ultimo al pagamento in favore di CP_3 Parte_2
della somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardato adempimento dall'obbligo di reintegrazione, a far data dal 15° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del lodo;
accertava che e e avevano CP_3 Parte_1 Controparte_1 Persona_1
cagionato alla un danno pari a complessivi euro 34.027,80 e, per l'effetto, Parte_2
condannava gli stessi, in solido tra loro, a pagare la suddetta somma in favore di Parte_2
a titolo di risarcimento. A seguito di impugnazione avverso il lodo reso il 4.6.2018 proposta da
, in proprio e in proprio, RG. Parte_4 Parte_1 Persona_1
5766/18, la Corte di Appello di Roma, Sezione II, con sentenza n. 4636/2022, dichiarava l'impugnazione inammissibile e condannava gli impugnanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della e della delle spese di Parte_2 Controparte_5
lite liquidate per ciascuna parte e per l'intero in euro 5.532,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. In forza del lodo reso in data 5.4.2017 all'esito del procedimento arbitrale n.4/2016 la società con atto di precetto del 5.6.2017, intimava al Parte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., a , e CP_3 Parte_1 Persona_1
, di provvedere al pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di Controparte_1
euro 32.023,50, decurtata in compensazione dell'importo di euro 11.329,80 vantata dal
[...]
nei confronti di a titolo di spese di lite liquidate dal Tribunale CP_3 Parte_2
di Latina nella ordinanza 1.4.2017. Il convenuto rappresentava che, a seguito della esecuzione mobiliare R.G.E 1522/2017, promossa da nei confronti dei coobbligati in Parte_2
solido, aveva pagato la complessiva somma di euro 5.925,96, come comprovato dalle comunicazioni di del 6.5.2019 ed dall'estratto di conto corrente del Monte CP_6 [...]
, c/c n.11581.49 filiale di San Felice Circeo, Viale Tittoni n.65, in data 30.6.2019; Controparte_7
quindi, con atto del 17.7.2017 stante la parziale infruttuosità dell'atto di Parte_2
precetto del 5.6.2017, sottoponeva a pignoramento beni immobili di proprietà del signor Parte_1
e quelli di sua proprietà, instaurando dinnanzi al Tribunale di Latina la procedura
[...]
esecutiva immobiliare rubricata al RGE 383/2017, Giudice Lulli, a seguito della quale, con assegno circolare del 15.10.2019, Serie 41 n. 01294374-08, emesso da Banca Carige corrispondeva alla creditrice la somma di euro 10.000,00. Proseguiva precisando che, da pagina 6 di 17 ispezione ipotecaria eseguita in data 13.12.2023, emergeva che in data 11.5.2023 ad istanza di era stato trascritto ulteriore pignoramento immobiliare nei confronti di Parte_2 Parte_1
avente ad oggetto beni di sua proprietà, già oggetto di precedente pignoramento trascritto
[...]
in data 8.08.17. Inoltre, rappresentava che con pec del 26.5.2023 aderiva all'invito formulato dal a concludere una convenzione di negoziazione assistita e che, tuttavia, la controparte Pt_1
non si attivava per addivenire alla stipula della convenzione di negoziazione assistita. In diritto, quindi, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, tenuto conto che, alla sua adesione all'invito, non era seguita alcuna iniziativa di parte ricorrente per promuovere la conclusione della convenzione di negoziazione, con conseguente improcedibilità della domanda. Eccepiva, inoltre,
l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande formulate in via subordinata, volte ad ottenere una pronuncia condizionata ad un evento futuro ed incerto il cui accertamento non era oggetto del presente giudizio. Sosteneva, quindi, che la domanda così formulata era inammissibile e/o improponibile in quanto l'azione di accertamento non poteva avere ad oggetto una mera situazione di fatto ma doveva tendere all'accertamento di un diritto che fosse già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, adducendo che, in tema di obbligazioni solidali il regresso era volto ad evitare l'ingiustificato depauperamento di chi avesse anticipato al terzo quanto dovuto anche per conto del condebitore. Nei rapporti interni tra i condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1298 c.c., cessava di operare il vincolo della solidarietà, imposta a garanzia e nell'interesse del creditore, e tornava ad avere esclusiva rilevanza il principio della parziarietà dell'obbligazione, sicché ciascun debitore poteva agire in regresso a condizione che l'importo azionato non eccedesse la parte di pertinenza nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza. Aggiungeva inoltre che nel caso di obbligazioni solidali ex delicto in giurisprudenza si escludeva l'applicabilità degli artt. 1298 e 1299 c.c., data la specifica normativa dettata dal II e dal III comma dell'art. 2055 cod.civ.: nella responsabilità extracontrattuale, la misura della partecipazione dei corresponsabili all'obbligazione risarcitoria doveva essere rapportata alla diversa gravità delle colpe e alla diversa entità delle conseguenze che ne fossero derivate. La presunzione di pari concorso di colpa dei diversi soggetti responsabili del fatto dannoso era quindi operante solo in mancanza di prova contraria. Il contestava quindi che il CP_1 Pt_1
Parte avesse correttamente ricostruito l'entità complessiva del debito risarcitorio nei confronti di pagina 7 di 17 sulla scorta del quale esercitare l'azione di regresso, e che avesse provato l'avvenuto Parte_2
pagamento dell'intero debito. In particolare, in relazione ai versamenti effettuati per complessivi euro 103.780,00, deduceva che la controparte aveva provato unicamente di aver versato sul libretto bancario n.267042, vincolato all'esecuzione RGE 383/2017, pendente innanzi al
Tribunale di Latina, la somma di euro 18.300,00 in data 16.10.2019, nonché euro 2.350,00 in data 6.3.2023 ed euro 2.350,00 in data 4.4.2023. Gli assunti del ricorrente apparivano quindi sforniti del necessario supporto probatorio, oltre che in contrasto con i documenti da lui depositati. Le ispezioni ipotecarie eseguite in data 13.12.2023 provavano la trascrizione di due pignoramenti immobiliari nei confronti del ad istanza della e Pt_1 Parte_2
precisamente l'uno trascritto in data 8.08.2017 e l'altro in data 11.05.2023. Evidenziava, inoltre, che il credito di euro 2.617,17 di cui al ricorso per intervento depositato da Parte_2
nella procedura esecutiva RGE 383/17 era un debito esclusivo del in forza del precetto al Pt_1
medesimo notificato sulla base di ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale di Latina in data
3.8.2017 nel giudizio RG 1522/17. Sotto altro profilo, riteneva il resistente che, vertendosi in tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili, ove provato il pagamento dell'intero, il
Giudice adito da uno dei condebitori che abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri poteva e doveva pronunciarsi sulla graduazione delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti e contestava quindi la presunzione di pari concorso di colpa con gli altri coobbligati. Il infatti, aveva taciuto di ricoprire sin dal 12.10.2012 la carica di Pt_1
Presidente del e, pur allegando “la probabile insolvenza” del Controparte_4
, ometteva di depositare i bilanci del da lui presieduto per consentire di CP_3 CP_3
verificare l'ammontare del fondo consortile ed i crediti ed i debiti del predetto . Dalla CP_3
visura camerale depositata emergeva, peraltro, che l'ultimo bilancio depositato regolarmente dal ra quello relativo al bilancio di esercizio 2019. La conduzione economica e giuridica CP_3
del posta in essere dal per oltre un ventennio evidenziava, quindi, un contesto CP_3 Pt_1
di illegalità caratterizzato da superficialità concretizzatasi anche nel mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre anni, con conseguente impossibilità di verificare la solvibilità dell'ente. La mancata esecuzione del lodo con cancellazione della illegittima radiazione della dalla Parte_2
compagine nonostante l'ordine arbitrale aveva esposto il CO.NA.C. ad effetti nocivi sul piano patrimoniale, quale il debito delle penali. Il nella qualità di legale rappresentante del Pt_1
pagina 8 di 17 doveva attivarsi e dare completa esecuzione al lodo adeguandosi alle sue statuizioni e CP_3
procedendo ai dovuti adempimenti pubblicitari. La pervicace opposizione mostrata dal e Per_1
dal sia in proprio che nella spiegata qualità, avverso le pronunce arbitrali aveva Pt_1
determinato un grave appesantimento della situazione finanziaria del , con riflessi CP_3
anche personali, seppure diversificati, quanto ai consiglieri, come scaturenti anche dalle sentenze di rigetto delle impugnazioni proposte innanzi alla Corte di Appello di Roma. La mala gestio del era, altresì, comprovata dall'omessa comunicazione della nuova composizione del Pt_1
consiglio direttivo del e della cessazione della sua ditta individuale che risultava ancora CP_3
tra le consorziate. Da ultimo, il convenuto sosteneva l'infondatezza dei presupposti per la concessione del sequestro conservativo, ritenendo non sussistente il fumus boni iuris per tutte le motivazioni sopra espresse e precisando, in relazione al periculum in mora, che non sussisteva “il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”, considerato che il suo patrimonio era di gran lunga superiore all'entità del credito asseritamente vantato dal Oltretutto, egli Pt_1
non aveva posto in essere alcun comportamento atto a depauperare il proprio patrimonio ma, anzi, lo stesso in data 1.6.2022, a seguito di istanza di conversione, aveva ottenuto dal Tribunale di Latina, RGE 404/2018, il provvedimento di estinzione della predetta procedura immobiliare, con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare trascritto in data
22.10.2018, per cui l'unica trascrizione pregiudizievole a carico del resistente era costituita dall'atto di pignoramento immobiliare trascritto in data 8.8.2017 ad istanza di Parte_2
come documentato nell'ispezione ipotecaria in atti.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina adito, ogni eccezione e domanda avversaria disattesa, in via preliminare: accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento di somme di denaro per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
in via principale nel merito, rigettare tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate;
in mero subordine, accertato ex art.2055 c.c. il grado inferiore di colpa del CP_1
rispetto al ricorrente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e computate integralmente le somme già versate dal pari ad euro CP_1
15.925,96, determinare la minor quota parte dovuta dal resistente al oltre interessi Pt_1
legali dal giorno dell'effettivo pagamento al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario, CA e IVA come per legge”.
pagina 9 di 17 A seguito delle difese di parte ricorrente precisava la propria domanda Controparte_1
chiedendo altresì la condanna del resistente anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. quantificato in € 5.000,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
nonché l'applicazione dell'art. 4 del D.L. 132/2014 riguardo le spese del giudizio.
Con ordinanza del 18.01.2024 questo Giudice, ritenuto non integrato il presupposto del periculum in mora, rigettava l'istanza di sequestro conservativo in corso di causa proposta da parte ricorrente.
La causa veniva istruita documentalmente, dopodiché, espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione delle parti, veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 27.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs. 165/2024
(c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
Ciò posto, in primo luogo deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, sollevata da parte convenuta.
Ed, infatti, il ricorrente ha provato non solo di aver provveduto a trasmettere alla controparte l'invito alla stipula di negoziazione assistita (cfr. doc. 19 del ricorso), come del resto pacificamente ammesso anche dal resistente, ma di essersi altresì attivata al fine di risolvere bonariamente la controversia, con esito negativo (cfr. doc. 1 delle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 10.01.2024). Come già chiarito nell'ordinanza resa in data
18.01.2025, infatti, la documentazione prodotta dal ricorrente con le note di trattazione scritta deve reputarsi ammissibile, in applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza del vecchio procedimento ex art. 702 bis c.p.c., pure applicabili al caso di specie. A ciò si aggiunga che, ai messaggi Whatsapp è attribuito valore di prova documentale, rientrando nella categoria delle riproduzioni informatiche e delle rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 del codice civile (Cfr., ex multis, Cass. n. 11197 del 27/04/2023). Da ciò discende che, se la produzione in giudizio dei messaggi WhatsApp non viene contestata, le chat fanno piena prova dei fatti in essi riprodotti mentre, se, al contrario, la controparte ne contesta la genuinità, il giudice deve valutare attentamente se detta contestazione è effettivamente fondata su valide ragioni o meramente pretestuosa o generica. Nel primo caso, dovrà valutare se ammettere o meno la chat;
nel secondo invece potrà ritenere provati i fatti in essa rappresentati (Cass. n. 19622 del pagina 10 di 17 16/07/2024; Cass. n. 11584 del 30/04/2024; Cass. n. 30186 del 27/10/2021). Nel caso che ci occupa, a prescindere dagli eventuali rilievi di carattere deontologico, la parte convenuta non ha disconosciuto la provenienza o il contenuto dei predetti messaggi che, pertanto, fanno piena prova dei fatti in essi riprodotti. Ed allora, dal tenore degli stessi emerge che, a seguito dell'invito alla negoziazione assistita da parte del ricorrente e della risposta di adesione del la CP_1
difesa del si sia prodigata al fine di coltivare una risoluzione stragiudiziale della Pt_1
controversia, con esito negativo. Alla luce di quanto esposto, ritiene questo Giudice che debba ritenersi compiutamente esperita la condizione di procedibilità, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata da parte convenuta.
Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'obbligazione è solidale, dal lato passivo, quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno di essi può essere costretto all'adempimento per la totalità e, conseguentemente, l'adempimento di uno, libera gli altri, mentre nei rapporti interni, tra condebitori solidali, l'obbligazione si divide in parti uguali, se non risulta diversamente e salvo che non sia stata contratta nell'esclusivo interesse di alcuno di essi. In tale contesto, l'art. 1299 c.c. disciplina la c.d. azione di regresso prevedendo al primo comma che “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”., trovando tale disposizione la sua ratio nell'esigenza di ridistribuire tra i condebitori l'onere economico dell'adempimento della prestazione: attraverso il regresso il solvens potrà richiedere la sola parte eccedente rispetto alla sua quota parte, riequilibrando così i rapporti interni tra i condebitori. In altri termini, in tema di obbligazioni, la presunzione di solidarietà dettata con riferimento ai rapporti esterni tra creditore e pluralità di debitori non si estende ai rapporti interni tra i condebitori solidali, spiegando, per converso, efficacia, tra questi ultimi, l'opposto principio della parziarietà dell'obbligazione, con la conseguenza che, nella ipotesi di pagamento parziale del debito solidale, al condebitore adempiente spetta l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori soltanto se la somma da lui pagata ecceda la quota di sua spettanza, e soltanto nei limiti di tale eccedenza, previa concreta dimostrazione, in sede giudiziaria, che la prestazione da lui eseguita risulti effettivamente superiore alla sua quota (cfr., ex multis, Cass., sentenza n.
12366 del 7 dicembre 1998). Oltretutto, il condebitore solidale, sia “ex contractu” sia “ex delicto”, che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento pagina 11 di 17 dell'intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori (cfr., ex multis, Cass., sentenza n. 21197 del 27 agosto 2018).
Tanto chiarito, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato per il tramite della documentazione allegata (cfr. doc. da 1 a 8 del ricorso) che l'obbligazione di cui al presente giudizio era posta a suo carico in via solidale con il da lui presieduto, e con gli altri due Controparte_8
membri del Comitato Direttivo dello stesso, e . In allegato al Persona_1 Controparte_1
ricorso introduttivo, infatti, risultano ritualmente depositati i titoli comprovanti sia l'ammontare del debito che la natura solidale dello stesso (cfr. lodo del 05.04.2017 e lodo del 04.06.2018 entrambi emessi dal Collegio Arbitrale della Camera di Commercio di Latina, nonché le due ordinanze di assegnazione del Tribunale di Latina, una resa in data 03.08.17 nel giudizio rg
1522/16 e l'altra resa in data 15.04.19 nel procedimento presso terzi rge 264/19).
Né può trovare accoglimento quanto sostenuto dal convenuto in relazione alla graduazione della colpa. Infatti, come già rilevato nell'ordinanza resa in data 18.01.2024, il principio di cui all'art. 2055 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi di illecito civile di cui all'art. 2055 c.c., laddove nel caso di specie il risarcimento dei danni nei confronti della trae origine da un Parte_2
rapporto di matrice contrattuale, per mancata diligenza del mandatario ex art. 1710 c.c., come si evince agevolmente dalla lettura dei lodi arbitrali di condanna.
Oltretutto, il convenuto non ha neppure fornito in giudizio la prova di una diversa graduazione delle colpe nell'insorgenza del debito comune, essendosi limitato a depositare documentazione afferente a condotte del che nulla hanno a che vedere con l'origine del credito in favore Pt_1
della o perché successive alla stessa o perché afferenti a debiti personali del Parte_2
ricorrente estranei al presente giudizio. Peraltro, come dimostrato dal ricorrente, tutte le delibere assunte contro la e dalla cui dichiarata illegittimità trae origine il diritto di Parte_2
credito di quest'ultima, sono state assunte all'unanimità e con la sottoscrizione del CP_1
stesso, non essendo quindi possibile determinare una diversa graduazione delle colpe tra i soggetti coinvolti (cfr. doc.
5-8 delle note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in data
10.01.2024), tenuto conto che alcuna diversa responsabilità può essere attribuita al o agli Pt_1
altri debitori solidali per aver legittimamente esercitato il proprio diritto di difesa, impugnando innanzi alla Corte di Appello di Roma, le decisioni del Collegio Arbitrale.
pagina 12 di 17 Ciò chiarito, il ricorrente ha dato prova di aver effettuato il versamento dell'importo complessivo di € 103,780,00, così ripartito: i) € 18.300,00, di cui al libretto bancario depositato il 16.10.2019 nella procedura esecutiva n. 383/2017 (doc. 10 del ricorso); ii) € 84.600,00, corrisposta in 36 rate mensili da € 2.350,00 cadauna a partire dal mese di marzo 2020 sino al mese di aprile del 2023, in conformità al provvedimento del G.E. del 19.2.2020 (doc. 2 delle note di udienza del
10.1.2024); iii) € 880,00 versate sul libretto bancario intestato alla procedura in data 14.9.2023.
Dunque, contrariamente a quanto solo genericamente eccepito dalla controparte, il ha Pt_1
dimostrato di aver saldato il debito nella misura di € 103.780,00, come peraltro comprovato dal provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. 383/2017 datato 27.09.2023 (cfr. doc. 3 delle note di udienza). Da ciò discende il suo diritto di agire in regresso dei condebitori per quanto versato in eccedenza rispetto alla propria quota. Come ammesso dallo stesso ricorrente, inoltre, dall'importo versato occorre sottrarre la somma di € 2.617,17, derivante da un debito personale del di guisa che il complessivo debito, sui cui calcolare la quota di Pt_1 competenza di ciascun condebitore è pari ad € 101.162,83. La somma di pertinenza di ciascun condebitore ammonterebbe, quindi, ad € 25.290,79. Tuttavia, occorre precisare che il CP_1
provvedeva a versare, a seguito del pignoramento immobiliare, nelle mani del creditore procedente l'importo di € 10.000,00 mediante assegno circolare (cfr. doc. 7 della comparsa di costituzione e risposta), come peraltro riconosciuto da parte ricorrente. Anche il predetto importo deve correttamente essere diviso tra i quattro condebitori solidali, facendo sì che l'importo ricada sugli stessi per € 2.500,00 ciascuno.
Nulla, invece, deve essere detratto per l'ulteriore importo € 5.925,96 pagato dal a CP_1
seguito dell'esecuzione mobiliare RGE 1522/16 (cfr. doc. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta), tenuto conto che il aveva già interamente pagato la sua quota parte, pari ad € Pt_1
3.613,11, come previsto dall'ordinanza all'esito dello stesso procedimento RGE 1522/16 (data dalla somma di € 995,94 pignorati al di cui al doc. 4 del ricorso + € 2.617,17). In Pt_1
definitiva, la quota di spettanza del alla luce dei predetti calcoli, deve essere quantificata CP_1
nell'importo di € 22.790,70.
Ciò posto, resta da esaminare l'ulteriore domanda spiegata dal al fine di ottenere la Pt_1
restituzione, da parte del anche della quota parte dovuta dai condebitori insolventi. CP_1
Preliminarmente, va precisato che, benché nelle conclusioni dell'atto introduttivo tale domanda sia stata testualmente formulata “in subordine”, dal tenore complessivo delle richieste di parte pagina 13 di 17 ricorrente si evince inequivocabilmente che l'intenzione del non era quella di domandare Pt_1
la condanna del convenuto al pagamento della quota del condebitore insolvente “in via subordinata”, vale a dire subordinatamente al mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, e che tale pretesa sia stata al contrario avanzata in aggiunta alla domanda principale, subordinatamente, cioè, alla prova dell'insolvenza degli altri condebitori.
Sul punto, va rammentato che secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1299 c.c. se uno dei condebitori è insolvente la perdita si ripartisce tra tutti gli altri, compreso quello che ha operato il pagamento. Il condebitore che, nell'esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori in solido per il debito pagato ultra-quota, voglia ripartire la perdita derivante dall'insolvenza di uno di loro, ha l'onere di provare che, al momento dell'esercizio dell'azione di regresso, il patrimonio del condebitore era insolvibile. La prova dell'insolvenza può essere data con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni, senza che sia necessario provare l'inutile esperimento di un'azione di recupero del credito;
la prova presuntiva, però, deve fondarsi su adeguati elementi gravi, precisi e concordanti (cfr., ex multis, Tribunale di Venezia, sentenza n.
184 del 19.01.2024). Il concetto di insolvenza sta ad indicare una situazione oggettiva di dissesto economico che rende verosimile la impossibilità, anche futura, del debitore di far fronte ai propri impegni. Pertanto, la prova di essa, che è prova di una situazione di fatto, si risolve nella prova di dati sintomatici di quella situazione e può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni semplici.
In applicazione dei suesposti principi, ritiene questo Giudice che il ricorrente non abbia fornito adeguata prova dello stato di insolvenza del essendosi limitato a Controparte_3
dedurre e provare che lo stesso aveva perso all'asta l'unico bene mobile registrato di sua proprietà e che non risultava titolare di beni immobili (cfr. 15 e 16 del ricorso introduttivo). Detti documenti, tuttavia, non sono idonei a rappresentare lo stato di insolvenza del al CP_3
momento del deposito del ricorso, tenuto conto che il ricorrente ha omesso di depositare bilanci o documentazione contabile dalla quale sarebbe stato possibile effettuare un controllo effettivo del dedotto stato di insolvenza.
A diverse conclusioni deve pervenirsi quanto all'altro condebitore solidale, per Persona_1
cui appare comprovata l'insolvenza legittimante l'azione ex art. 1299, comma 2, c.c. Infatti, mentre con il ricorso introduttivo è stata prodotta ricerca catastale nominativa e per C.F. del Sig. presso il sito dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Prov. Di Latina- del 18.02.23 Persona_1
pagina 14 di 17 (cfr. doc. 13 del ricorso), dalla documentazione depositata dal in allegato alle note Pt_1
conclusive è emerso che l'odierno ricorrente, dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del procedeva ad esecuzione forzata attraverso pignoramento ex art. 492 bis c.p.c., e che Per_1
dalle risultanze delle banche dati interrogate dall' presso il Tribunale di Latina, CP_9
emergeva che unico bene del fosse un conto corrente presso la che Per_1 Parte_6
pertanto veniva sottoposto a pignoramento. In data 14.01.2025 il predetto istituto di credito rendeva ai sensi e per gli effetti dell'art 547 c.p.c. dichiarazione negativa, costringendo il ricorrente a rinunciare al pignoramento perdendo così definitivamente la possibilità di recuperare il suo credito (cfr. doc. 1 – 4 delle note conclusive depositate da parte ricorrente). Appare il caso di precisare che questo Giudice ritiene utilizzabili i predetti documenti, allegati alle note conclusive, tenuto conto che la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario, quanto in quello lavoristico – locatizio) legittima la remissione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, ed il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé un'implicita richiesta di rimessione in termini (cfr., ex multis, Cass. 25631 del
15.10.2018).
Dunque, trattandosi di documentazione sopravvenuta al maturare della preclusioni istruttorie, depositata a supporto di una domanda tempestivamente proposta dal sin dall'atto Pt_1
introduttivo del giudizio, la stessa deve reputarsi ammissibile e utilizzabile ai fini del decidere.
Lo stato di insolvenza è infatti comprovato dal verbale della ricerca dei beni ex art. 492 bis c.p.c., datato 12.12.2024 e restituito al creditore procedente in data 15.01.2025, nonché dalla dichiarazione negativa del terzo risalente al 14.01.2025, con conseguente Parte_6
rinuncia al pignoramento datata 03.02.2025.
Ne deriva che, in accoglimento della domanda sul punto, la quota parte del deve essere Per_1
ripartita tra i condebitori, ex art. 1299, comma 2, c.c., ivi compreso quello che ha eseguito il pagamento, nella specie il Pt_1
Pertanto, al fine di calcolare la quota del oggetto di ripartizione, occorre considerare che: Per_1
a) l'importo che il ricorrente ha provato di aver corrisposto ammonta a complessivi € 103.780,00;
b) da tale somma occorre detrarre l'importo di € 2.617,17, che il ha riconosciuto come Pt_1
oggetto di un debito di natura personale, erroneamente inserito nella nota di precisazione del credito;
c) dividendo l'importo così ottenuto, pari ad € 101.162,83, per quattro, si ricava l'entità
pagina 15 di 17 della quota di pertinenza di ciascuno dei condebitori, pari ad € 25.290,70; d) da ciascuna delle quattro quote deve essere altresì detratto l'importo di € 2.500,00, corrispondente ai complessivi €
10.000,00 versati dal sicché le singole quote ammontano ciascuna ad € 22.790,70; e) la CP_1
quota del pari quindi ad € 22.790,70, va ripartita tra tutti e quattro i condebitori, ivi Per_1
compreso il per cui ciascuno deve contribuire, per sopperire all'insolvenza del Pt_1 condebitore, nella misura di € 5.697,68.
Ne deriva che l'importo complessivamente dovuto dal ammonta ad € 28.488,38 (€ CP_1
22.790,70 a titolo di quota sullo stesso gravante ed € 5.697,68 a titolo di contributo per la quota del condebitore insolvente).
A detta somma devono applicarsi gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. espressamente richiesti dal ricorrente, a far data dal deposito del ricorso e cioè dal 23.09.2023.
Trattandosi di debito di valuta, deve invece essere disattesa la domanda volta ad ottenere anche la rivalutazione monetaria, in mancanza di qualsivoglia allegazione prima ancora che di prova in ordine alla sussistenza di un maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 c.c. e dovendosi in proposito richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. Civ., sez. I, 23.02.2022, n. 5965).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri minimi alla luce delle attività espletate.
Non sussistono tuttavia i presupposti per la condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c., né ai sensi del comma 1, considerato che la parte istante non ha provveduto né a indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito né ad allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 16 di 17 - in accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di , dell'importo di € 28.488,38, oltre interessi Parte_1
legali ex art. 1284 comma IV c.c., dalla data di deposito del ricorso fino al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 3.809,00 per compensi ed in € 264,00 per spese, oltre iva, spese generali e cpa, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 1 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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