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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 531/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MARIONI Parte_1 C.F._1
FILIPPO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. CISANI Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale: accertare che la Controparte_2
a mezzo dei propri funzionari ha violato il contratto quadro e più in generale gli obblighi imposti dalla legge a carico dell'intermediario finanziario per il rispetto delle regole di correttezza e buona fede previsti quali obblighi informativi ex D.Lgs n. 58/98 e Reg. 11522/98 con CP_3
specifico riferimento riguardo all'obbligo di acquisire dal cliente notizie per conto dell'investitore e segnalare operazioni non adeguate al suo profilo di rischio e comunque di informare il cliente in merito all'andamento del titolo anche nel corso del rapporto, e per l'effetto dichiarare risolti il contratto di gestione patrimoniale linea 910, la polizza vita unit linked denominata Growlife, e la gestione Private Banking e condannarsi la convenuta al risarcimento del danno subito dal Sig. di € 992.228,41 come stabilita in perizia asseverata e giurata del dr. Parte_1 [...]
quale refusione del capitale versato per le operazioni di cessioni/acquisto, interessi, Per_1
pagina 1 di 11 rivalutazione e spese di gestione pari alla perdita totale comprensiva di capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria subita dal Sig. e dalla madre Parte_1 Parte_2 relativamente ai suddetti prodotti: € 635.276,14 perdita di capitale;
€ 189.404,14 per interessi legali dal momento dell'estinzione di detti rapporti a tutto il 30.04.2017, ed € 167.548,14 per rivalutazione monetaria calcolata sempre al 30.4.2017 oltre successiva rivalutazione al
30.10.2022 pari a complessivi € 1.158.863,04. Accertarsi inoltre il maggior danno ex art.1224 II° co. c.c. e per l'effetto condannarsi la a risarcire alla famiglia Controparte_2 in persona del Sig. la somma di € 330.229,02 rivalutata al 30.10.2022 od Pt_1 Parte_1 altra somma che verrà stabilita all'esito dell'eventuale fase istruttoria. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale declaratoria di nullità ed inattendibilità della relazione tecnica depositata dal dott.
e, se del caso, sua rinnovazione: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria Per_2
istanza, eccezione e deduzione, A) In via preliminare dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il presente giudizio a nr. RG 531/2023 e il giudizio pendente nanti la Corte d'Appello di
Genova a nr. RG 771/2022 e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
B) In via preliminare subordinata, sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato del giudizio già promosso nanti il Tribunale di Genova ed attualmente pendente nanti la Corte
d'Appello di Genova a nr. R.G. 771/2022; C) In via ulteriormente subordinata preliminare: i) dichiarare la parziale carenza di legittimazione attiva del sig. in relazione al 50% Parte_1
degli importi di cui è stato chiesto il risarcimento;
ii) dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. con riferimento alla domanda di risoluzione relativa alla Polizza Grow Parte_1
Life nr. 1018194 del 26/10/2000; iii) dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dal sig. mediante la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
D) Nel Parte_1
merito i) respingere tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto inammissibili, non provate e comunque infondate, dichiarando la mancanza di qualsiasi responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale e/o precontrattuale in capo a Controparte_4
in relazione ai fatti di causa e ponendola in stato di assolutoria;
ii) in via subordinata
[...]
dichiarare il concorso di colpa del ricorrente ex art. 1227 c.c.; iii) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta in qualche misura una responsabilità della CP_2
pagina 2 di 11 esponente, detrarre da quanto liquidato in favore del ricorrente la complessiva somma di Euro
Cont 150.292,74 che ha già corrisposto alla sig.ra sulla base di quanto statuito dal CP_5
Tribunale di Genova con la sentenza nr. 482/2022 o la diversa somma che dovesse risultare in esito del giudizio a nr. RG 771/2022 pendente nanti la Corte d'Appello di Genova. E) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia sono le domande – risolutoria e risarcitoria - svolte da nei confronti del fondati sull'asserito Parte_1 Controparte_4
inadempimento agli obblighi, convenzionali e normativi, vigenti nei suoi confronti in forza dei rapporti di investimento intercorsi tra le parti.
1.1. La società convenuta, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha svolto eccezioni preliminari di rito e di merito, opponendosi comunque all'accoglimento della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
È documentato che in data 7/9/2000 parte attrice, insieme alla di lui madre, hanno sottoscritto il contratto di gestione del patrimonio mobiliare n. 220332; con tale contratto era stato conferito un patrimonio di euro 1.425.421,04 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte convenuta).
La gestione patrimoniale prevedeva la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento e/o sicav di natura obbligazionaria/azionaria oltre una marginale parte di liquidità investita in strumenti di mercato monetario e/o obbligazionario (Art. 1 della Sezione 2 del contratto di gestione).
È incontestato che a seguito delle perdite subite, la gestione patrimoniale anzidetta venne sostituita in data 15/5/2002 con un nuovo contratto di gestione del patrimonio mobiliare n.
243148 ove venne conferito un capitale di 1.155.000,00 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte attrice); il portafoglio derivante dalla suddetta gestione patrimoniale, denominata “Private Banking” era così composto: - 10% liquidità (Fideuram Area Euro breve termine) - 45% obbligazionario (Fideuram
Obblig. Internazionale) - 45% azionario (Fideuram Azionario Internazionale).
È documentato che i fondi vennero disinvestiti il 17.7.2002 (cfr. doc. n. 17 fascicolo parte convenuta).
pagina 3 di 11 Le doglianze dell'attore vertono sull'inadempimento della banca agli obblighi informativi sulla stessa gravanti ai sensi dell'art. 21 segg. T.U.F. e del Regolamento della Consob n.
11522/1998 per non essere stato reso edotto delle specifiche caratteristiche dell'operazione dell'eventuale non adeguatezza delle operazioni al suo profilo di investitore.
In particolare, parte attrice ha allegato che il patrimonio era stato in precedenza gestito in modo molto prudente e che lo stesso non era alimentabile con l'accantonamento di cospicui redditi di impresa o da lavoro, considerate la sua professione, e quella della madre, e l'assenza oggettiva di ampia “affluenza” al loro patrimonio. La parte ha, quindi, concluso che la convenuta, allorquando ha proposto la sottoscrizione dei due contratti dianzi citati, non ha tenuto conto del suo profilo di investitore avente una propensione al rischio bassa.
2.1. Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione di litispendenza svolta dalla convenuta in relazione al giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Genova con la madre dell'attore per i medesimi fatti per cui è causa. In relazione a tale questione si richiamano le argomentazioni svolte nell'ordinanza adottata durante l'udienza del 13 aprile 2023 (cfr. relativo verbale), alle quale si aggiunge la circostanza che quel giudizio si è concluso – evento documentato dall'attore con il deposito della relativa sentenza -, di modo che allo stato non sussisterebbe nemmeno il presupposto di fatto della contemporanea pendenza di due giudizi.
2.1.1. Si ribadisce, poi, che tra due giudizi non vi è alcun rapporto di pregiudizialità di modo che non sussistono le ragioni per invocare la sospensione di cui all'art. 295 cod. proc. civ.
2.2. Ciò premesso, occorre rigettare l'eccezione della convenuta in ordine alla prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di gestione.
Parte attrice ha documentato (cfr. doc. nn. 1, 21 e 30B) di aver interrotto il termine di prescrizione con richieste risarcitorie annuali e/o biennali a decorre dal 2003 fino al marzo 2021;
i contratti sono stati conclusi in data 7/9/2000 e in data 15/5/2002 mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 5 febbraio 2023, di modo che alcun termine di prescrizione, quinquennale o decennale, può dirsi che sia decorso.
2.3. Deve essere, invece, accolta l'eccezione della convenuta in merito alla parziale carenza di legittimazione attiva di È pacifico, infatti, che il conto corrente nr. Parte_1
16791, dal quale furono tratti i mezzi per gli investimenti e nei quali confluirono le liquidazioni, era cointestato all'attore e a sua madre, pertanto, ricorre nel caso di specie la Controparte_7
presunzione di pari spettanza dei mezzi sullo stesso giacenti, presunzione che si estende alla pagina 4 di 11 comproprietà paritaria delle somme utilizzata per le operazioni contestate e quindi dei titoli con le stesse acquistati.
Pertanto, sussiste la legittimazione attiva dell'attore limitatamente alla restituzione ed al risarcimento di metà degli esborsi e dei danni ingiustamente subiti.
2.4. Deve anche essere accolta l'eccezione svolta dalla convenuta avente ad oggetto la carenza di legittimazione attiva rispetto ai danni occorsi in conseguenza della stipula della polizza nr. 1018194 del 26/10/2000 (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte convenuta). Il contraente è, Parte_3 infatti, la madre dell'attore, la quale risulta anche l'unica assicurata di modo che la stessa è
l'unica legittimata a dolersi dei danni conseguenti in occasione e a causa della stipula dell'indicato contratto.
3. Venendo al merito delle domande si osserva che per la risoluzione della presente controversia è necessario ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.
L'art. 21 del D.lgs. n. 58 del 1998 stabiliva nella versione vigente all'epoca dei fatti che
“Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. 2.
Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente”.
L'art. 26 del Regolamento della n. 11522/1998, in attuazione delle previsioni di CP_3
normativa primaria, stabiliva che “Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare: a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;
b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;
c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;
d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;
e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione
pagina 5 di 11 da fornire;
f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore”.
Il successivo art. 28, rubricato “Informazioni tra gli intermediari e gli investitori” affermava che “
1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista
e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.
4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.
5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro
pagina 6 di 11 rimborso delle spese effettivamente sostenute.
L'art. 29 inerente alla “Operazioni non adeguate”, in ultimo, stabiliva che “1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
Parte attrice ha allegato sin dall'atto introduttivo che in occasione della stipula del primo contratto per cui è causa aveva rappresentato al proprio referente ed agli ulteriori Persona_3
esponenti della convenuta incontrati presso la filiale della di Controparte_2
Colle di Val D'Elsa di non voler “perdere nemmeno in minima parte il capitale investito”.
La circostanza non è stata specificamente contestata dalla convenuta, la quale si è limitata ad allegare ed argomentare che dalla richiesta dei clienti – l'attore e sua madre - di aumentare il rendimento atteso rispetto a quanto ottenuto, poteva desumersi una maggiore propensione al rischio con conseguente modifica del loro profilo di investitori;
la parte ha inoltre allegato che dalla documentazione consegnata all'investitore si evinceva che il rischio di perdita del capitale era legato alle normali fluttuazioni di mercato.
L'avvenuta comunicazione della richiesta di non subire perdite di capitale è stata confermata anche dalla teste (cfr. verbale udienza 18 gennaio 2024) presente Tes_1
allorquando vennero proposti ed accettati le forme di investimento di cui al primo contratto di gestione.
Sulla attendibilità delle sue dichiarazioni si dissente dalle considerazioni svolte dalla difesa della convenuta negli scritti conclusivi.
La circostanza che la teste avesse la delega ad operare sul conto corrente non integra un fatto costitutivo di un diritto della stessa a rivendicare le somme sullo stesso giacenti;
ella era, infatti, una mera mandataria dei titolari del conto.
Il fatto, poi, che la stessa sia solo legalmente separata dall'attore (da circa 15 anni) e non divorziata, e quindi potenziale successore mortis causa della parte non la rende di per sé inattendibile;
la teste ha, infatti, allegato di ricevere regolarmente l'assegno di mantenimento di modo che allo stato non può dirsi sussistente alcuna aspettativa di fatto rispetto agli esiti del giudizio.
Non si può poi trascurare, dal punto di vista oggettivo, che nell'immediatezza delle pagina 7 di 11 perdite maturate in occasione del primo rapporto l'attore aveva evidenziato, nelle numerose comunicazioni mail inviate a (cfr. docc. nn. 28 a, b, c, d fascicolo parte attrice), Persona_3 che l'andamento dell'investimento contravveniva alla richiesta espressa di mantenere inalterato l'ammontare del capitale investito.
Il teste citato dal convenuto, ha riferito di non ricordare la richiesta Persona_3 dell'attore e della madre di mantenere inalterato il capitale investito (cfr. verbale udienza 5 ottobre 2023).
Si ritiene, pertanto, che la circostanza allegata e provata dall'attore non sia stata contrastata da una efficace prova contraria.
In ogni caso, le dichiarazioni del teste non sono attendibili in quanto all'udienza Per_3
del 22 maggio 2019 tenuta innanzi al tribunale di Genova nella causa introdotta dalla madre dell'attore per i medesimi fatti per cui è causa, egli aveva riferito di non avere un ricordo nitido della vicenda e ha rappresentato genericamente lo svolgimento dei fatti;
tuttavia, nell'odierno giudizio, nonostante fossero passati ulteriori quattro anni dalla precedente testimonianza, il teste ha confermato con dovizia di particolari le circostanze capitolate dalla convenuta.
Dal punto di vista soggettivo non può, poi, trascurarsi che all'epoca dei Persona_3
fatti dipendente della convenuta, potrebbe subire un coinvolgimento diretto nella vicenda dedotta in giudizio essendo egli personalmente intervenuto nella fase precontrattuale e durante l'esecuzione dei rapporti.
Ciò posto, la deduzione della convenuta circa l'avvenuta modifica del profilo di investitore in capo all'attore e la di lui madre perché essi avevano richiesto di ottenere un maggiore rendimento non coglie nel segno.
È stato, infatti, dimostrato che la richiesta anzidetta era stata accompagnata da una vera e propria condizione costituita dalla volontà di non subire perdite del capitale.
È, inoltre, incontestato che i maggiori rendimenti auspicati erano in linea con quanto già precedentemente ottenuto con un investimento analogo a quello detenuto immediatamente prima di sottoscrivere la prima gestione per cui è causa.
Orbene, si deve concludere che la propensione al rischio dell'attore e la di lui madre, alla luce della loro esperienza pregressa e tenendo conto della richiesta di non perdere il capitale investito, non era mutata rispetto agli investimenti già in essere in precedenza, costituiti pacificamente dalla detenzione titoli di stato.
pagina 8 di 11 Non si trascura che anche rispetto a dei titoli di stato possa sussistere un rischio di default ma esso è notoriamente inferiore a quello connesso a titoli azionari ed obbligazionari.
In definitiva, si ritiene che la Banca convenuta avrebbe dovuto astenersi dal proporre l'investimento operato con la sottoscrizione del primo dei contratti per cui è causa, proprio perché, come ha essa stessa allegato e documentato, il valore del capitale investito non avrebbe potuto essere garantito.
Come dianzi evidenziato, l'art. 29 del Regolamento citato, imponeva CP_3 all'intermediario di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
Nel caso di specie, entrambe le forme di investimento suggerite risultavano inadeguate perché connotate da una maggiore probabilità di registrare perdite di capitale rispetto a quello detenuto prima del 7 settembre 2000.
In definitiva, sussiste un inadempimento della convenuta rispetto alle perdite subite dall'attore perché non si è astenuta dall'effettuare un investimento non adeguato alle richieste dell'investitore.
3.1. Parte convenuta ha anche eccepito l'esistenza di un concorso causale dell'attore nell'aver scelto di disinvestire nonostante l'investimento fosse di medio lungo periodo.
La doglianza non merita accoglimento poiché, come più volte evidenziato, l'investitore aveva richiesto di non subire perdite di capitale e, pertanto, la scelta di operare un disinvestimento dopo pochi mesi dalla sottoscrizione della seconda gestione patrimoniale anch'essa caratterizzata da costanti perdite del capitale investito, appare coerente con il profilo di rischio della parte;
d'altronde la circostanza che nel corso degli anni successivi dette perdite si sarebbe azzerate è un fatto che all'epoca della scelta dell'attore non era nemmeno astrattamente prevedibile.
In definitiva non sussiste una responsabilità concorrente dell'attore.
3.2. Prima di scandagliare la domanda risarcitoria, occorre evidenziare che la domanda risolutoria non può essere accolta poiché l'inadempimento addebitato alla convenuta attiene alla fase precontrattuale;
si deve, inoltre, considerare che i rapporti dedotti in giudizio sono poi esauriti di modo che non vi è un interesse alla valutazione della domanda di risoluzione tenendo conto, peraltro, che non è stata articolata una precisa domanda restitutoria delle spese sostenute durante lo svolgimento dei rapporti negoziali.
pagina 9 di 11 3.3. In relazione alle conseguenze risarcitorie da porre in capo alla convenuta occorre richiamare la ricostruzione dei flussi finanziari operata dal ctu nominato nel corso del giudizio in quanto esaustive ed esenti, in questa parte, dalle osservazioni dei ctp.
Con la prima gestione patrimoniale è maturata una perdita di euro 270.168,81 mentre con la seconda la perdita è stata di euro 115.845,29.
A parte attrice, tenuto conto della circostanza che i fondi investiti erano di proprietà per la metà della madre, è riferibile una somma pari ad euro 193.007,05. La posta risarcitoria deve essere maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere, quanto ad 135.094,41 dal 17 maggio 2002 e quanto ad euro 57.922,65 dal 15 luglio 2002; ne consegue che parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 245.836,86 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3.4. L'ulteriore domanda di risarcimento del maggiore danno ex art. 1224 comma secondo cod. civ. non può essere accolta poiché il debito risarcitorio è un debito di valore e non di valuta.
3.5. Si evidenzia, in ultimo, che detta somma non eccede quella riconosciuta in ultimo dalla Corte di appello di Genova in favore della madre dell'attore per i medesimi fatti, di modo che alcuna duplicazione risarcitoria risulta configurata.
4. Il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, integra una ipotesi di soccombenza reciproca parziale alla quale consegue una compensazione delle spese di lite pari al
20%; la restante parte delle spese deve essere posta a carico della convenuta e viene liquidata nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 52.000 e
260.000 euro.
4.1. Le spese di ctu devono essere poste interamente a carico di parte convenuta atteso l'esito dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda risolutoria svolta ed in accoglimento parziale della domanda risarcitoria, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 245.836,86 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 688 per anticipazioni ed in euro € 11.282,40 per compensi professionali, oltre spese generali pagina 10 di 11 pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Pavia, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 531/2023 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. MARIONI Parte_1 C.F._1
FILIPPO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. CISANI Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua: in via principale: accertare che la Controparte_2
a mezzo dei propri funzionari ha violato il contratto quadro e più in generale gli obblighi imposti dalla legge a carico dell'intermediario finanziario per il rispetto delle regole di correttezza e buona fede previsti quali obblighi informativi ex D.Lgs n. 58/98 e Reg. 11522/98 con CP_3
specifico riferimento riguardo all'obbligo di acquisire dal cliente notizie per conto dell'investitore e segnalare operazioni non adeguate al suo profilo di rischio e comunque di informare il cliente in merito all'andamento del titolo anche nel corso del rapporto, e per l'effetto dichiarare risolti il contratto di gestione patrimoniale linea 910, la polizza vita unit linked denominata Growlife, e la gestione Private Banking e condannarsi la convenuta al risarcimento del danno subito dal Sig. di € 992.228,41 come stabilita in perizia asseverata e giurata del dr. Parte_1 [...]
quale refusione del capitale versato per le operazioni di cessioni/acquisto, interessi, Per_1
pagina 1 di 11 rivalutazione e spese di gestione pari alla perdita totale comprensiva di capitale, interessi legali e rivalutazione monetaria subita dal Sig. e dalla madre Parte_1 Parte_2 relativamente ai suddetti prodotti: € 635.276,14 perdita di capitale;
€ 189.404,14 per interessi legali dal momento dell'estinzione di detti rapporti a tutto il 30.04.2017, ed € 167.548,14 per rivalutazione monetaria calcolata sempre al 30.4.2017 oltre successiva rivalutazione al
30.10.2022 pari a complessivi € 1.158.863,04. Accertarsi inoltre il maggior danno ex art.1224 II° co. c.c. e per l'effetto condannarsi la a risarcire alla famiglia Controparte_2 in persona del Sig. la somma di € 330.229,02 rivalutata al 30.10.2022 od Pt_1 Parte_1 altra somma che verrà stabilita all'esito dell'eventuale fase istruttoria. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa eventuale declaratoria di nullità ed inattendibilità della relazione tecnica depositata dal dott.
e, se del caso, sua rinnovazione: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria Per_2
istanza, eccezione e deduzione, A) In via preliminare dichiarare la litispendenza ex art. 39 c.p.c. tra il presente giudizio a nr. RG 531/2023 e il giudizio pendente nanti la Corte d'Appello di
Genova a nr. RG 771/2022 e disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
B) In via preliminare subordinata, sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato del giudizio già promosso nanti il Tribunale di Genova ed attualmente pendente nanti la Corte
d'Appello di Genova a nr. R.G. 771/2022; C) In via ulteriormente subordinata preliminare: i) dichiarare la parziale carenza di legittimazione attiva del sig. in relazione al 50% Parte_1
degli importi di cui è stato chiesto il risarcimento;
ii) dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. con riferimento alla domanda di risoluzione relativa alla Polizza Grow Parte_1
Life nr. 1018194 del 26/10/2000; iii) dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati dal sig. mediante la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
D) Nel Parte_1
merito i) respingere tutte le domande formulate dal ricorrente in quanto inammissibili, non provate e comunque infondate, dichiarando la mancanza di qualsiasi responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale e/o precontrattuale in capo a Controparte_4
in relazione ai fatti di causa e ponendola in stato di assolutoria;
ii) in via subordinata
[...]
dichiarare il concorso di colpa del ricorrente ex art. 1227 c.c.; iii) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta in qualche misura una responsabilità della CP_2
pagina 2 di 11 esponente, detrarre da quanto liquidato in favore del ricorrente la complessiva somma di Euro
Cont 150.292,74 che ha già corrisposto alla sig.ra sulla base di quanto statuito dal CP_5
Tribunale di Genova con la sentenza nr. 482/2022 o la diversa somma che dovesse risultare in esito del giudizio a nr. RG 771/2022 pendente nanti la Corte d'Appello di Genova. E) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia sono le domande – risolutoria e risarcitoria - svolte da nei confronti del fondati sull'asserito Parte_1 Controparte_4
inadempimento agli obblighi, convenzionali e normativi, vigenti nei suoi confronti in forza dei rapporti di investimento intercorsi tra le parti.
1.1. La società convenuta, costituendosi tempestivamente in giudizio, ha svolto eccezioni preliminari di rito e di merito, opponendosi comunque all'accoglimento della domanda.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
È documentato che in data 7/9/2000 parte attrice, insieme alla di lui madre, hanno sottoscritto il contratto di gestione del patrimonio mobiliare n. 220332; con tale contratto era stato conferito un patrimonio di euro 1.425.421,04 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte convenuta).
La gestione patrimoniale prevedeva la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento e/o sicav di natura obbligazionaria/azionaria oltre una marginale parte di liquidità investita in strumenti di mercato monetario e/o obbligazionario (Art. 1 della Sezione 2 del contratto di gestione).
È incontestato che a seguito delle perdite subite, la gestione patrimoniale anzidetta venne sostituita in data 15/5/2002 con un nuovo contratto di gestione del patrimonio mobiliare n.
243148 ove venne conferito un capitale di 1.155.000,00 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte attrice); il portafoglio derivante dalla suddetta gestione patrimoniale, denominata “Private Banking” era così composto: - 10% liquidità (Fideuram Area Euro breve termine) - 45% obbligazionario (Fideuram
Obblig. Internazionale) - 45% azionario (Fideuram Azionario Internazionale).
È documentato che i fondi vennero disinvestiti il 17.7.2002 (cfr. doc. n. 17 fascicolo parte convenuta).
pagina 3 di 11 Le doglianze dell'attore vertono sull'inadempimento della banca agli obblighi informativi sulla stessa gravanti ai sensi dell'art. 21 segg. T.U.F. e del Regolamento della Consob n.
11522/1998 per non essere stato reso edotto delle specifiche caratteristiche dell'operazione dell'eventuale non adeguatezza delle operazioni al suo profilo di investitore.
In particolare, parte attrice ha allegato che il patrimonio era stato in precedenza gestito in modo molto prudente e che lo stesso non era alimentabile con l'accantonamento di cospicui redditi di impresa o da lavoro, considerate la sua professione, e quella della madre, e l'assenza oggettiva di ampia “affluenza” al loro patrimonio. La parte ha, quindi, concluso che la convenuta, allorquando ha proposto la sottoscrizione dei due contratti dianzi citati, non ha tenuto conto del suo profilo di investitore avente una propensione al rischio bassa.
2.1. Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione di litispendenza svolta dalla convenuta in relazione al giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Genova con la madre dell'attore per i medesimi fatti per cui è causa. In relazione a tale questione si richiamano le argomentazioni svolte nell'ordinanza adottata durante l'udienza del 13 aprile 2023 (cfr. relativo verbale), alle quale si aggiunge la circostanza che quel giudizio si è concluso – evento documentato dall'attore con il deposito della relativa sentenza -, di modo che allo stato non sussisterebbe nemmeno il presupposto di fatto della contemporanea pendenza di due giudizi.
2.1.1. Si ribadisce, poi, che tra due giudizi non vi è alcun rapporto di pregiudizialità di modo che non sussistono le ragioni per invocare la sospensione di cui all'art. 295 cod. proc. civ.
2.2. Ciò premesso, occorre rigettare l'eccezione della convenuta in ordine alla prescrizione dei diritti derivanti dai contratti di gestione.
Parte attrice ha documentato (cfr. doc. nn. 1, 21 e 30B) di aver interrotto il termine di prescrizione con richieste risarcitorie annuali e/o biennali a decorre dal 2003 fino al marzo 2021;
i contratti sono stati conclusi in data 7/9/2000 e in data 15/5/2002 mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 5 febbraio 2023, di modo che alcun termine di prescrizione, quinquennale o decennale, può dirsi che sia decorso.
2.3. Deve essere, invece, accolta l'eccezione della convenuta in merito alla parziale carenza di legittimazione attiva di È pacifico, infatti, che il conto corrente nr. Parte_1
16791, dal quale furono tratti i mezzi per gli investimenti e nei quali confluirono le liquidazioni, era cointestato all'attore e a sua madre, pertanto, ricorre nel caso di specie la Controparte_7
presunzione di pari spettanza dei mezzi sullo stesso giacenti, presunzione che si estende alla pagina 4 di 11 comproprietà paritaria delle somme utilizzata per le operazioni contestate e quindi dei titoli con le stesse acquistati.
Pertanto, sussiste la legittimazione attiva dell'attore limitatamente alla restituzione ed al risarcimento di metà degli esborsi e dei danni ingiustamente subiti.
2.4. Deve anche essere accolta l'eccezione svolta dalla convenuta avente ad oggetto la carenza di legittimazione attiva rispetto ai danni occorsi in conseguenza della stipula della polizza nr. 1018194 del 26/10/2000 (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte convenuta). Il contraente è, Parte_3 infatti, la madre dell'attore, la quale risulta anche l'unica assicurata di modo che la stessa è
l'unica legittimata a dolersi dei danni conseguenti in occasione e a causa della stipula dell'indicato contratto.
3. Venendo al merito delle domande si osserva che per la risoluzione della presente controversia è necessario ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.
L'art. 21 del D.lgs. n. 58 del 1998 stabiliva nella versione vigente all'epoca dei fatti che
“Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati. 2.
Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente”.
L'art. 26 del Regolamento della n. 11522/1998, in attuazione delle previsioni di CP_3
normativa primaria, stabiliva che “Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare: a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;
b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;
c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;
d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;
e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione
pagina 5 di 11 da fornire;
f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore”.
Il successivo art. 28, rubricato “Informazioni tra gli intermediari e gli investitori” affermava che “
1. Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3. 2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista
e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.
4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.
5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro
pagina 6 di 11 rimborso delle spese effettivamente sostenute.
L'art. 29 inerente alla “Operazioni non adeguate”, in ultimo, stabiliva che “1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
Parte attrice ha allegato sin dall'atto introduttivo che in occasione della stipula del primo contratto per cui è causa aveva rappresentato al proprio referente ed agli ulteriori Persona_3
esponenti della convenuta incontrati presso la filiale della di Controparte_2
Colle di Val D'Elsa di non voler “perdere nemmeno in minima parte il capitale investito”.
La circostanza non è stata specificamente contestata dalla convenuta, la quale si è limitata ad allegare ed argomentare che dalla richiesta dei clienti – l'attore e sua madre - di aumentare il rendimento atteso rispetto a quanto ottenuto, poteva desumersi una maggiore propensione al rischio con conseguente modifica del loro profilo di investitori;
la parte ha inoltre allegato che dalla documentazione consegnata all'investitore si evinceva che il rischio di perdita del capitale era legato alle normali fluttuazioni di mercato.
L'avvenuta comunicazione della richiesta di non subire perdite di capitale è stata confermata anche dalla teste (cfr. verbale udienza 18 gennaio 2024) presente Tes_1
allorquando vennero proposti ed accettati le forme di investimento di cui al primo contratto di gestione.
Sulla attendibilità delle sue dichiarazioni si dissente dalle considerazioni svolte dalla difesa della convenuta negli scritti conclusivi.
La circostanza che la teste avesse la delega ad operare sul conto corrente non integra un fatto costitutivo di un diritto della stessa a rivendicare le somme sullo stesso giacenti;
ella era, infatti, una mera mandataria dei titolari del conto.
Il fatto, poi, che la stessa sia solo legalmente separata dall'attore (da circa 15 anni) e non divorziata, e quindi potenziale successore mortis causa della parte non la rende di per sé inattendibile;
la teste ha, infatti, allegato di ricevere regolarmente l'assegno di mantenimento di modo che allo stato non può dirsi sussistente alcuna aspettativa di fatto rispetto agli esiti del giudizio.
Non si può poi trascurare, dal punto di vista oggettivo, che nell'immediatezza delle pagina 7 di 11 perdite maturate in occasione del primo rapporto l'attore aveva evidenziato, nelle numerose comunicazioni mail inviate a (cfr. docc. nn. 28 a, b, c, d fascicolo parte attrice), Persona_3 che l'andamento dell'investimento contravveniva alla richiesta espressa di mantenere inalterato l'ammontare del capitale investito.
Il teste citato dal convenuto, ha riferito di non ricordare la richiesta Persona_3 dell'attore e della madre di mantenere inalterato il capitale investito (cfr. verbale udienza 5 ottobre 2023).
Si ritiene, pertanto, che la circostanza allegata e provata dall'attore non sia stata contrastata da una efficace prova contraria.
In ogni caso, le dichiarazioni del teste non sono attendibili in quanto all'udienza Per_3
del 22 maggio 2019 tenuta innanzi al tribunale di Genova nella causa introdotta dalla madre dell'attore per i medesimi fatti per cui è causa, egli aveva riferito di non avere un ricordo nitido della vicenda e ha rappresentato genericamente lo svolgimento dei fatti;
tuttavia, nell'odierno giudizio, nonostante fossero passati ulteriori quattro anni dalla precedente testimonianza, il teste ha confermato con dovizia di particolari le circostanze capitolate dalla convenuta.
Dal punto di vista soggettivo non può, poi, trascurarsi che all'epoca dei Persona_3
fatti dipendente della convenuta, potrebbe subire un coinvolgimento diretto nella vicenda dedotta in giudizio essendo egli personalmente intervenuto nella fase precontrattuale e durante l'esecuzione dei rapporti.
Ciò posto, la deduzione della convenuta circa l'avvenuta modifica del profilo di investitore in capo all'attore e la di lui madre perché essi avevano richiesto di ottenere un maggiore rendimento non coglie nel segno.
È stato, infatti, dimostrato che la richiesta anzidetta era stata accompagnata da una vera e propria condizione costituita dalla volontà di non subire perdite del capitale.
È, inoltre, incontestato che i maggiori rendimenti auspicati erano in linea con quanto già precedentemente ottenuto con un investimento analogo a quello detenuto immediatamente prima di sottoscrivere la prima gestione per cui è causa.
Orbene, si deve concludere che la propensione al rischio dell'attore e la di lui madre, alla luce della loro esperienza pregressa e tenendo conto della richiesta di non perdere il capitale investito, non era mutata rispetto agli investimenti già in essere in precedenza, costituiti pacificamente dalla detenzione titoli di stato.
pagina 8 di 11 Non si trascura che anche rispetto a dei titoli di stato possa sussistere un rischio di default ma esso è notoriamente inferiore a quello connesso a titoli azionari ed obbligazionari.
In definitiva, si ritiene che la Banca convenuta avrebbe dovuto astenersi dal proporre l'investimento operato con la sottoscrizione del primo dei contratti per cui è causa, proprio perché, come ha essa stessa allegato e documentato, il valore del capitale investito non avrebbe potuto essere garantito.
Come dianzi evidenziato, l'art. 29 del Regolamento citato, imponeva CP_3 all'intermediario di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
Nel caso di specie, entrambe le forme di investimento suggerite risultavano inadeguate perché connotate da una maggiore probabilità di registrare perdite di capitale rispetto a quello detenuto prima del 7 settembre 2000.
In definitiva, sussiste un inadempimento della convenuta rispetto alle perdite subite dall'attore perché non si è astenuta dall'effettuare un investimento non adeguato alle richieste dell'investitore.
3.1. Parte convenuta ha anche eccepito l'esistenza di un concorso causale dell'attore nell'aver scelto di disinvestire nonostante l'investimento fosse di medio lungo periodo.
La doglianza non merita accoglimento poiché, come più volte evidenziato, l'investitore aveva richiesto di non subire perdite di capitale e, pertanto, la scelta di operare un disinvestimento dopo pochi mesi dalla sottoscrizione della seconda gestione patrimoniale anch'essa caratterizzata da costanti perdite del capitale investito, appare coerente con il profilo di rischio della parte;
d'altronde la circostanza che nel corso degli anni successivi dette perdite si sarebbe azzerate è un fatto che all'epoca della scelta dell'attore non era nemmeno astrattamente prevedibile.
In definitiva non sussiste una responsabilità concorrente dell'attore.
3.2. Prima di scandagliare la domanda risarcitoria, occorre evidenziare che la domanda risolutoria non può essere accolta poiché l'inadempimento addebitato alla convenuta attiene alla fase precontrattuale;
si deve, inoltre, considerare che i rapporti dedotti in giudizio sono poi esauriti di modo che non vi è un interesse alla valutazione della domanda di risoluzione tenendo conto, peraltro, che non è stata articolata una precisa domanda restitutoria delle spese sostenute durante lo svolgimento dei rapporti negoziali.
pagina 9 di 11 3.3. In relazione alle conseguenze risarcitorie da porre in capo alla convenuta occorre richiamare la ricostruzione dei flussi finanziari operata dal ctu nominato nel corso del giudizio in quanto esaustive ed esenti, in questa parte, dalle osservazioni dei ctp.
Con la prima gestione patrimoniale è maturata una perdita di euro 270.168,81 mentre con la seconda la perdita è stata di euro 115.845,29.
A parte attrice, tenuto conto della circostanza che i fondi investiti erano di proprietà per la metà della madre, è riferibile una somma pari ad euro 193.007,05. La posta risarcitoria deve essere maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere, quanto ad 135.094,41 dal 17 maggio 2002 e quanto ad euro 57.922,65 dal 15 luglio 2002; ne consegue che parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 245.836,86 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3.4. L'ulteriore domanda di risarcimento del maggiore danno ex art. 1224 comma secondo cod. civ. non può essere accolta poiché il debito risarcitorio è un debito di valore e non di valuta.
3.5. Si evidenzia, in ultimo, che detta somma non eccede quella riconosciuta in ultimo dalla Corte di appello di Genova in favore della madre dell'attore per i medesimi fatti, di modo che alcuna duplicazione risarcitoria risulta configurata.
4. Il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, integra una ipotesi di soccombenza reciproca parziale alla quale consegue una compensazione delle spese di lite pari al
20%; la restante parte delle spese deve essere posta a carico della convenuta e viene liquidata nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 52.000 e
260.000 euro.
4.1. Le spese di ctu devono essere poste interamente a carico di parte convenuta atteso l'esito dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda risolutoria svolta ed in accoglimento parziale della domanda risarcitoria, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 245.836,86 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 688 per anticipazioni ed in euro € 11.282,40 per compensi professionali, oltre spese generali pagina 10 di 11 pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Pavia, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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