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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 30/06/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1138 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'ANTUONO ANNA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA S. CATERINA
15 80054 GRAGNANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. ROSSOTTO RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA
AMEDEO AVOGADRO, 26 10121 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: contratti bancari.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In linea preliminare si ribadisce di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni non rilevabili di ufficio essendo avvenuta la costituzione in giudizio
Contr per il tardivamente oltre il termine dei 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello.
Sempre in via preliminare in istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella propria seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di primo grado e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate in data 6 ottobre 2021 e ribadite nella comparsa conclusionale alla pag.
4. Si chiede ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto preceduto dalla locuzione vero è che:
1) All'inizio di novembre 2000 il sig. veniva contattato telefonicamente, dal Dott. Pt_1
CP_ Contr
(detto ) allora direttore della filiale del di Torino filiale n. 1 per Persona_1
invitarlo in agenzia per una proposta di un prodotto promosso dalla banca,
2) il giorno 10 novembre 2000 il sig. iceveva la visita del Dott. presso gli uffici Pt_1 Per_1 della azienda a conduzione familiare della famiglia dell'attore; Controparte_4
3) Che in tale sede il dott. proponeva al sig. i sottoscrivere il prodotto Visione Per_1 Pt_1
Europa presentandolo come piano di accumulo a fini previdenziali;
4) Il sig. pratesi sottoscriveva in tale sede e a tal fine il contratto di cui riceveva copia contestualmente.
Si indicano a testi: residente in [...]; Testimone_1
Via Cimabue n. 6 Torino. Testimone_2
Sempre in via istruttoria si chiede alla Corte di Appello di ammettere ctu tecnica formulando al perito i seguenti quesiti: a) calcoli il risultato finale del prodotto Visione Europa di cui al contratto sottoscritto dall'attore sulla base della documentazione versata in atti;
b) calcoli quanto avrebbe reso un investimento di natura previdenziale adatto all'investitore ed efficiente dal punto di vista finanziario, costituito da un paniere rappresentativo di titoli di stato ed obbligazioni a scadenza alla data di sottoscrizione del contratto;
c) CP_5
calcoli la differenza tra i due risultati.
Nel merito, in integrale riforma della sentenza appellata, accogliere il gravame e così giudicare:
1)in applicazione del principio di non contestazione ex art 115 c.p.c., ritenere provata la natura e l'esistenza del contratto concluso per adesione c.d Visione Europa e conforme allo
2 Contr schema negoziale proposto dal e dichiarato non meritevole di tutela giuridica dalla
Cassazione, dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia ex art. 1418
c.c.. 1322 c.c. II comma, 1343 c.c. art 1439 c.c. e/o ex art. 1427 c.c., 1428 c.c., 1362 c.c. per causa illecita, per difetto di causa e difetto di interesse meritevole di tutela, per contrarietà a norme imperative del contratto "VISIONE EUROPA" numero 105408 stipulato tra il sig. e la , in data 10 novembre 2000; Pt_1 Controparte_1
2) in via subordinata dichiarare ovvero accertare l'inefficacia ex artt. 1469 c.c. bis ss. del contratto "VISIONE EUROPA" numero 105408 stipulati tra il sig. e la Pt_1 [...]
, in data 10 novembre 2000; Controparte_1
3)In via subordinata accertare e dichiarare la nullità delle clausole abusive contenute nel contratto (presa visione informazioni e prevalenza delle norme sul finanziamento);
4)Accertare e dichiarare che il consenso espresso dall'attore alla stipula del contratto de quo fu dato sia per errore essenziale conosciuto dalla banca, che per dolo determinante della banca stessa e per l'effetto annullare i contratti stipulati ai sensi degli art. 1394 e 1395
c.c.
5)Accertare e dichiarare che la Banca ha proposto il contratto Visione Europa ed eseguito lo stesso in violazione dei principi di diligenza, trasparenza e buona fede previsti agli artt.
1175, 1176, 1375 e dal D.lgs 206/2005 e artt. 1469 bis e seguenti c.c. e dal TUF e per
l'effetto dichiarare risolti i contratti ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. per grave inadempimento;
6) condannare la , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, a restituire integralmente il danno in sorte capitale quantificato in €.28.643,66 come innanzi determinato;
7) condannare la , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
tempore, ex art 1218 c.c. al risarcimento del danno dovuto quantificato nella misura del mancato rendimento che il ricorrente avrebbe potuto conseguire e quantificabile in €.
26.965,47 come sopra indicato;
8) con la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti fino al saldo e gli interessi legali con la medesima decorrenza sulle somme rivalutate;
9)in ogni caso condannare la a risarcire il danno Controparte_1 ingiustamente patito dal sig. per la stipulazione e l'esecuzione del contratto Pt_1
quantificato in Euro 26.965,47 come sopra dettagliato.
10)Con condanna alle spese di lite dei due gradi di giudizio”.
3 Per parte appellata: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni domanda ed istanza ex adverso proposta,
In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate.
Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello proposto dal signor e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza n. 346/2022 del 31/01/2022, pubblicata in data 01/02/2022 e non notificata, resa dal Tribunale di Torino nell'ambito del giudizio R.G. 3604/2020;
- in ogni caso assolvere da ogni domanda ed Controparte_1
eccezione ex adverso proposta.
Con il favore del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 147/2012, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15%, le spese, oneri, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 - In data 10.11.2000, concludeva col il Parte_1 Controparte_1 contratto n. 105408, denominato “Visione Europa”, che a suo dire sarebbe stato presentato dagli operatori della banca come uno strumento previdenziale a basso rischio e con la caratteristica che le somme corrisposte sarebbero state restituite integralmente, oltre alle plusvalenze, in qualsiasi momento egli ne avesse fatto richiesta.
Sempre nella ricostruzione del con la stipula di detto contratto l'impegno da lui Pt_1 assunto sarebbe consistito nel versamento di una rata trimestrale dell'importo di € 929,62 per n. 61 rate con scadenza 15 anni;
egli si sarebbe determinato ad accettare la proposta proprio per le rassicurazioni ricevute sulla facilità di interruzione del piano previdenziale e sulla possibilità di ottenere un rientro immediato delle somme pagate, quanto meno in linea capitale. La proposta contrattuale sarebbe stata di seguito firmata dal uori dai Pt_1 locali della banca e – sempre nella ricostruzione del cliente – gli sarebbe stato fatto firmare un documento informativo, del quale non gli sarebbe stata consentita la lettura, contenente la spiegazione che si trattava di moduli per formalizzare l'operazione, senza che in quella circostanza come in precedenza, gli venisse mai menzionata la parola “finanziamento” (di cui il per via delle elevate disponibilità economiche, non aveva la necessità) e Pt_1 senza che neppure fosse stato tracciato un profilo di esperienza finanziaria dell'investitore.
4 1.2 - Quando la stampa avena cominciato a dare risalto, nel marzo 2008, a quel tipo di operazioni denominate “Visione Europa” e similari “My Way” e “4 You”, il vrebbe Pt_1
appreso che il piano di accumulo sottoscritto era cosa diversa da ciò che gli era stato prospettato in sede di stipula del contratto, e che questo nascondeva piuttosto una complessa operazione finanziaria in cui erano inclusi diversi prodotti, ciascuno con una propria identità, i quali, però, confluivano in un unico corpo contrattuale;
ciò avrebbe comportato delle conseguenze economiche e tempistiche totalmente diverse da quelle promesse, illustrate e ampiamente pubblicizzate, con un elevato rischio di perdite in sorte capitale. Tale operazione comportava notevoli e sicuri vantaggi per la banca e non per il sottoscrittore, convinto che le somme versate come rata trimestrale fossero indirizzate verso un piano di accumulo di natura meramente previdenziale, e non alla restituzione di un finanziamento di soli interessi.
Nel dettaglio, e sempre secondo la ricostruzione del il contratto constava di un Pt_1
insieme di operazioni bancarie e finanziarie aventi alla base un finanziamento: la banca concedeva un finanziamento dell'importo di € 51.008,09 della durata di quindici anni al tasso fisso annuo del 7,29%, vincolato a essere investito negli strumenti finanziari indicati nel contratto (in particolare, si sarebbe trattato di un finanziamento tramite apertura di credito in conto corrente in cui il cliente restituiva la sola quota interessi sul capitale finanziato al tasso del 7,29% per mezzo di n. 61 rate trimestrali dell'importo unitario di € 929,62); il capitale veniva restituito, secondo un programma che non si sarebbe realizzato, mediante il rimborso
Contr a scadenza del titolo “Zero Coupon PASCHI15 VIS EUR ZC” emesso da mentre il valore delle n. 1.910,643 quote del fondo comune di investimento “Ducato Azionario Europa
P” gestito dalla società rappresentava il Parte_2
guadagno dell'operazione; concesso il finanziamento, la banca si assumeva altresì
l'incarico, in veste di mandataria, di acquistare gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento, e per questa ragione, il sottoscrittore non avrebbe mai avuto la disponibilità del capitale finanziato sul proprio conto corrente, dato che la somma veniva immediatamente impiegata dall'istituto per l'acquisto degli strumenti finanziari da contratto.
Tra l'altro, l'ordine relativo alla sottoscrizione delle quote del fondo avrebbe costituito Contr un'operazione in conflitto di interessi, in quanto le stesse quote erano collocate da ed erano emesse da un soggetto – – collegato ad essa banca Controparte_6
da rapporti di gruppo. A loro volta, gli strumenti finanziari così acquistati sarebbero stati inseriti in un apposito conto titoli, vincolato in pegno a garanzia della restituzione del mutuo.
5 Contr Da tale operazione avrebbe conseguito notevoli vantaggi, ossia: da un lato, guadagnava per commissioni e interessi, e dall'altro, collocava strumenti finanziari (di rischio ovvero di debito a lungo termine) emessi da una società del suo stesso gruppo.
Alla scadenza del contratto, disposta la vendita delle quote del fondo comune di investimento, il i sarebbe reso conto che l'importo accreditato non era sufficiente Pt_1
Contr ad estinguere il debito in sorte capitale e che, di conseguenza, avvalendosi della facoltà contrattuale, aveva riscattato una parte delle quote del fondo comune di investimento per coprire la differenza;
solo le residue quote del fondo comune di investimento venivano messe a disposizione del cliente.
1.3 - agiva pertanto nei confronti di dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_7
Torino, con citazione notificata il 6.02.2017, per far dichiarare, in via gradata, (1) l'inefficacia o la nullità (per difetto di causa, per contrarietà a norme imperative, per causa illecita, per difetto di interesse meritevole, nonché per manifesta vessatorietà ex art. 1469 bis ss. c.c. a cagione del notevole squilibrio contrattuale ovvero per omessa corretta informazione e violazione dei principi di buona fede, trasparenza e diligenza gravanti sull'intermediario), (2)
l'annullamento per dolo o per errore essenziale del citato contratto n. 105408 “Visione Contr Europa”, stipulato con in data 10.11.2000; (3) la nullità delle clausole abusive contenute nel contratto costituite dalla presa visione informazioni e dalla prevalenza delle norme sul finanziamento;
ancora, (3) la risoluzione del contratto per inadempimento per avere la banca proposto il contratto ed eseguito lo stesso in violazione dei principi di diligenza, trasparenza e buona fede previsti agli artt. 1175, 1176, 1375 c.c., dal d.lgs
Contr 206/2005 e dal TUF, (4) la condanna, per l'effetto, di al risarcimento del danno in sorte capitale quantificato in € 28.643,66, nonché nella misura del mancato rendimento che esso attore avrebbe potuto conseguire, quantificato in €. 26.965,47, il tutto con rivalutazione e Contr interessi a saldo;
(5) la condanna, in ogni caso, di a risarcire il danno patito per la stipulazione e l'esecuzione del contratto quantificato in € 26.965,47, oltre accessori.
Contr 1.4 – si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree: la banca riconosceva che il aveva concluso il 10.11.2000 un contratto che Pt_1 prevedeva le seguenti operazioni: (a) concessione di un finanziamento di € 51.077,50 avente durata di 15 anni dalla data di erogazione, finalizzato all'acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari da costituirsi in pegno in favore della banca a garanzia del rimborso di quanto dovuto dal n dipendenza del medesimo finanziamento;
(b) impegno del Pt_1
6 a fronte della concessione del finanziamento ai fini di investimento, a rimborsare, Pt_1 in un'unica soluzione (rata finale bullet all'estinzione) l'importo finanziato di € 51.077,50, mentre gli interessi dovevano essere corrisposti mediante il pagamento di n. 61 rate con periodicità trimestrale, e in relazione a tali rate per interessi veniva conferita una disposizione irrevocabile di addebito trimestrale sul c/c; (c) l'acquisto di obbligazioni “Paschi
15 Zero Coupon” a 15 anni, immessi in un deposito à dossier, mediante le somme oggetto di finanziamento;
(d) la sottoscrizione delle quote del fondo comune di investimento “Anima
Geo Europa”. Il 2.12.2015, a seguito di disinvestimento degli strumenti sottoscritti, essa banca rimborsava al cliente l'importo di € 47.471,05 per le obbligazioni “Paschi 15 Zero
Coupon” e di € 4.253,29 come controvalore delle quote del fondo comune di investimento
“Anima Geo Europa”.
Nessun riconoscimento veniva fatto dall'istituto di credito convenuto circa il tasso indicato da parte attrice sull'importo finanziato (asseritamente pari al 7, 29 % annuo), né sull'ammontare delle rate;
la stessa ricostruzione avversaria dei contenuti del rapporto veniva implicitamente ma altrettanto chiaramente contestata col fornire una ricostruzione in parte diversa della complessa operazione negoziale.
Contr evidenziava che il on aveva prodotto il testo del contratto, di talchè non era Pt_1
possibile accertare la sussistenza delle invalidità denunciate;
eccepiva la prescrizione dell'azione di annullamento e del diritto al risarcimento, considerata la data di conclusione del contratto;
affermava la validità in astratto di un'operazione così configurata;
contestava sia l'esistenza di raggiri o di mancata informazione da parte dei funzionari della banca, e l'esistenza di un errore riconoscibile;
contestava che l'operazione non fosse meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. o che le presunte violazioni degli obblighi di buona fede secondo il codice del consumo potessero incidere sulla validità del contratto, così come la presunta carenza di informazioni da parte degli operatori bancari avrebbe potuto al più essere causa di responsabilità pre-contrattuale, riferendosi alla condotta di una delle parti nel corso della negoziazione, e non di nullità del rapporto negoziale così concluso, e l'assenza di prova riguardo agli effetti causali della asserita carenza di elementi informativi in termini di danno per il cliente.
1.5 - Con sent. n. 346/2022, pubblicata in data 1.02.2022, il Tribunale di Torino rigettava tutte le domande formulate da parte attrice, sui seguenti rilievi:
- l'attore non aveva provato i fatti costitutivi della domanda, e quindi non aveva assolto all'onere della prova posto a suo carico: non era stato depositato il contratto n. 105408,
7 né altro documento contrattuale ad esso afferente sottoscritto dall'attore; in assenza del contratto, il cui onere di produzione gravava sull'attore, non era possibile per il Tribunale conoscere e dunque accertare il contenuto e la reale natura del rapporto negoziale intercorso tra le parti;
senza conoscere il testo e il contenuto dispositivo del contratto, non era cioè possibile appurare la ricorrenza o meno dei presupposti fattuali e normativi necessari per la richiesta declaratoria di nullità, inefficacia o annullamento;
- l'istanza per ordine di esibizione era inammissibile: l'attore non aveva prodotto alcun documento dal quale si evincesse che egli, prima dell'instaurazione del giudizio, si fosse adoperato per acquisire copia del contratto e non poteva essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato poteva di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in giudizio;
nella fattispecie, il on Pt_1
solo aveva concorso alla redazione e formazione del documento contrattuale, ma non aveva neanche dimostrato di averne vanamente richiesto copia alla controparte;
- il diritto spettante al cliente ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, co. 4, TUB, poteva essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione però che detta documentazione fosse stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non avesse ottemperato;
- anche l'istanza di CTU avanzata dalla parte attrice andava rigettata in quanto non rilevante ai fini del decidere o comunque inammissibile poiché del tutto esplorativa: la consulenza tecnica non poteva esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assumeva ed era quindi legittimamente respinta qualora con essa la parte tendesse a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
2. - L'appello di Parte_1
a proposto appello avverso tale sentenza;
non ha tuttavia riproposto, nelle Parte_1 sue conclusioni in sede di gravame, l'istanza ex art. 210 c.p.c. riguardo al contratto concluso ed alla documentazione relativa.
2.1 - Con il primo motivo (“erroneità della sentenza per aver ritenuto non provata la domanda per difetto di prova per la mancata produzione del contratto denominato Visione Europa.
8 Mancata applicazione del principio di non contestazione. Principio della vicinanza della prova”), l'appellante richiama il principio di non contestazione, che impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dall'altra parte;
nel caso
Contr di specie, non ha contestato la conclusione tra le parti del contratto “Visione Europa”
n. 105408, né ha contestato il versamento integrale delle rate da parte di esso appellante o che il rapporto sia giunto a scadenza, o che sia stato oggetto di trattativa.
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il contratto sarebbe riconducibile allo schema di uno strumento finanziario con il quale viene concluso un piano finanziario con erogazione da parte della banca di un mutuo, l'utilizzo della somma mutuata per l'acquisto di obbligazioni e di una quota di un fondo comune di investimento e la costituzione in pegno in favore della banca a garanzia della restituzione del mutuo, delle obbligazioni e della quota acquistate e l'accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente, sul quale regolare la restituzione rateale del mutuo;
tale strumento finanziario risulta dalla combinazione di titoli obbligazionari e di quote di un fondo comune, nel contesto unitario di un'operazione di finanziamento garantita dal pegno costituito sui medesimi strumenti e finalizzata sia alla restituzione del finanziamento erogato, che alla realizzazione dell'investimento.
Il fatto che tra le parti fosse stato concluso il contratto in esame troverebbe riscontro documentale nella risposta della banca alle due missive di reclamo dell'agosto 2008 e del marzo 2016, in cui l'istituto non disconosce l'esistenza del contratto e alle doglianze del reclamante, ma risponde solo affermando la correttezza del suo operato;
il contratto corrisponderebbe al modulo standard in uso per quel tipo di operazioni;
è altresì provato, con il deposito del modulo di rimborso, che il prodotto fosse giunto a naturale scadenza;
il contratto in esame è del tutto simile allo schema negoziale già esaminato dalla S.C. e ritenuto non meritevole di tutela.
La giurisprudenza all'epoca dell'introduzione della causa riteneva che il titolare di un conto corrente avesse sempre diritto ex art. 119 TUB di ottenere dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo soltanto la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, e la pronuncia in senso contrario richiamata dal Tribunale non sarebbe conferente, in quanto riguarda un'ipotesi di esibizione di estratti conto, ma nella fattispecie era stato chiesto ordinarsi l'esibizione del contratto, ove vi fosse stata contestazione della banca sul tipo di rapporto sussistente.
A sua volta, la richiesta di CTU è stata formulata non per provare l'esistenza del contratto o Contr per supplire alla sua mancata acquisizione, ma, laddove avesse espressamente
9 contestato i conteggi sviluppati nell'atto introduttivo, per quantificare la domanda di restituzione in conto capitale e per il risarcimento del danno.
2.2 - Con il secondo motivo, l'appellante chiede che la sentenza di primo grado venga Contr riformata in punto spese, evidenziando che nella fase istruttoria non ha depositato le prime due memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c. ma solo la terza;
il Tribunale non ha tenuto conto di questa circostanza e ha liquidato per intero l'importo stabilito per questa fase.
2.3 – Sulla scorta di tali motivi di gravame, ipropone le domande di merito Parte_3
già proposte in primo grado;
rinnova le richieste di prova orale e di CTU per la quantificazione dei danni avanzate in prime cure e ivi respinta;
non ripete, tuttavia, nelle conclusioni l'istanza per ordine di esibizione del contratto “Visione Europa” n. 105408 e della documentazione correlata, pur formulando specifiche censure alla decisione del Tribunale di respingere tale richiesta istruttoria.
3. – L'esame dei motivi di impugnazione. Il primo motivo, La documentazione disponibile.
La presunta non contestazione e la richiesta per ordine di esibizione del contratto.
3.1 - Parte appellante non ha prodotto né il testo del contratto “Visione Europa” n. 105408, né i documenti che avrebbe sottoscritto o che gli sarebbe stata consegnata a corredo di esso;
non ha neppure prodotto la documentazione relativa ai pagamenti effettuati a favore della banca ed ai rimborsi ricevuti con la liquidazione del titolo obbligazionario “Paschi 15
Zero Coupon” e delle quote del fondo comune di investimento “Anima Geo Europa” il
2.12.2015, quando è receduto dal rapporto il 2.12.2015 e ha posto termine all'operazione; Contr risultano in atti perché prodotti da unicamente le contabili attestanti il rimborso degli Contr strumenti finanziari in cui era stato investito il finanziamento (docc. 2 e 3 fasc. di primo grado) ed il modulo di recesso (doc. 6).
Contr 3.2 – ha riconosciuto di aver concluso il 10/11/2000 con il a “proposta di Pt_1 adesione al Piano Visione Europa” ed ha così descritto (pagg.
5-6 della comparsa costitutiva di primo grado) il contenuto della complessiva operazione:
“(i) la concessione, in favore del signor [recte: SI, si tratta di un refuso], di Parte_4
un finanziamento di Euro 51.077,50 avente durata di 15 anni dalla data di erogazione.
Detto finanziamento (c.d. di scopo) veniva accordato dalla convenuta esclusivamente per
l'acquisto/sottoscrizione di alcuni strumenti finanziari, da costituirsi in pegno in favore della
10 Banca a garanzia del rimborso di quanto dovuto dal signor RA in dipendenza del medesimo finanziamento.
A fronte della concessione del suddetto finanziamento ai fini di investimento l'odierno attore si impegnava a rimborsare, in un'unica soluzione (rata finale bullet all'estinzione), l'importo finanziato di Euro 51.077,50, mentre gli interessi dovevano essere corrisposti mediante il pagamento di n. 61 rate con periodicità trimestrale.
Per il pagamento di tali rate a titolo di interessi, il signor conferiva disposizione Pt_1
irrevocabile di addebito trimestrale sul c/c n. 6346,08 a lei intestato.
(ii) l'acquisto di obbligazioni “Paschi 15 Zero Coupon” a 15 anni immessi in un deposito a custodia ed amministrazione a nome del signor RA, nell'ambito del Piano Visione
Europa e sul quale sono stati esclusivamente riferiti gli strumenti finanziari acquistati con retratto del finanziamento.
Tale acquisto avveniva utilizzando per il corrispondente importo il finanziamento di cui al precedente punto (i), previa sottoscrizione da parte del signor di specifico ordine, Pt_1
indirizzato alla Banca, degli strumenti finanziari di cui sopra.
(iii) la sottoscrizione delle quote del Fondo Comune di Investimento “Anima Geo Europa”, e non “Ducato Azionario Europa” come sostenuto da controparte!
Anche tale acquisto avveniva utilizzando gli importi del finanziamento di cui al precedente punto (i) previa sottoscrizione da parte del signor RA di specifico ordine di negoziazione, indirizzato alla Banca, degli strumenti finanziari di cui sopra”. Contr riconosceva, di seguito (pag. 6 comparsa di risposta in primo grado), che il “piano
Visione Europa” era stato estinto per volontà del el dicembre 2015, nei termini Pt_1
che seguono:
“
2.1. In data 02/12/2015, a seguito di disinvestimento da parte del signor la Pt_1 CP_1 rimborsava all'attore l'importo di Euro 47.471,05 quanto ai titoli obbligazionari “Paschi 15
Zero Coupon” (doc.2).
2.2. Sempre in data 02/12/2015, a titolo di controvalore delle quote del Fondo Comune di
Investimento “Anima Geo Europa” acquistate, la Banca rimborsava al signor Pt_1
l'importo di Euro 4.253,29 (doc.3)”. Contr Le risposte date da alle richieste del nel 2008 e nel 2015, di “annullare” il Pt_1 contratto “Visione Europa” e di ottenere la restituzione di quanto fino a quel momento pagato non contengono alcuna ammissione da parte della banca diversa e ulteriore rispetto a quanto dalla stessa riconosciuto nella propria comparsa di risposta di primo grado, in particolare nel senso prospettato dall'odierno appellante.
11 3.3 – La specifica contestazione dei fatti allegati dall'avversario, ai fini della formazione del thema probandum, non esige formule sacramentali, e neppure deve essere fatta in modo espresso, riuscendo sufficiente una qualunque affermazione di segno contrario a quanto ex adverso affermato, che riveli inequivocabilmente la scelta della parte di negare un determinato assunto.
La ricostruzione della vicenda contrattuale (ed in particolare dei contenuti del rapporto) in maniera anche solo parzialmente difforme rispetto a quella fornita dall'attore equivale a contestazione di quest'ultima da parte del convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115
c.p.c. ed impedisce, quindi, di ritenere gli asserti di parte attrice come “non contestati”, e perciò sottratti all'onere di provarli. Contr ha ricostruito la complessa operazione negoziale intercorsa col n modo in Pt_1 buona parte diverso da quanto raccontato dall'odierno appellante nell'atto introduttivo della fase di primo grado: nessun riconoscimento, in particolare, è stato fatto dalla banca circa il tasso indicato da parte attrice sull'importo finanziato (7, 29 % annuo) o all'ammontare delle rate, né sono state fatte ammissioni circa i luoghi e le modalità di conclusione del contratto o quanto alle indicazioni che sarebbero state date nel corso delle trattative.
Non può, pertanto, la difesa appellante invocare in questa sede il principio della non contestazione, onde sottrarsi all'onus probandi e dare per implicitamente riconosciuto, col meccanismo dell'art. 115, 1° co., c.p.c., quanto da essa affermato sui contenuti del contratto
“Visione Europa”, per cui ora è causa.
3.4 – L'ordine di esibizione del contratto “Visione Europa” n. 105408 e di tutta la documentazione relativa, avanzata dall'appellante in prime cure nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., non è stata rinnovata nelle conclusioni della citazione in appello, sebbene la decisione del primo Giudice di respingere tale richiesta istruttoria sia oggetto di doglianza con il primo motivo di gravame.
Tanto basterebbe ad escludere la possibilità stessa per questa Corte di provvedere ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
E' del resto del tutto corretta e condivisibile la decisione negativa del Tribunale. L'art. 210
c.p.c. consente, infatti, di ordinare alla parte (o ad un terzo) l'esibizione di un documento da essa detenuto “negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'art. 118
l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo”, e dunque solo quando ciò appaia
“indispensabile per conoscere i fatti di causa” (art. 118 c.p.c.); da ciò l'affermazione,
12 costante nella giurisprudenza di legittimità, per cui l'ordine di esibizione non può essere emesso se la parte richiedente avrebbe potuto procurarsi il documento altrimenti che con un ordine giudiziale, per poi autonomamente riversarlo in atti.
Nei rapporti bancari, il cliente ha a disposizione lo strumento dell'art. 119, co. 4, TUB.
Leggendo, appunto, l'art. 119, co. 4, TUB, che pone un vero e proprio diritto soggettivo del cliente ad avere copia della documentazione relativa ai rapporti bancari e gli riconosce, conseguentemente, una actio ad exibendum, attivabile, oltre che con un ordine giudiziale ex art. 210 c.p.c., pure con un'autonoma domanda giudiziale, anche per via monitoria, il cliente stesso che agisce contro un istituto di credito in tanto potrà chiedere l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in quanto dimostri di non essersi potuto procurare il documento attraverso il mezzo dell'art. 119, co. 4, TUB (così Cass., 1.08.2022, n. 23.861:
“Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art.
210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna”; nello stesso senso che l'ordine di esibizione presupponga una richiesta ex art. 119, co. 4,
TUB rimasta inevasa, Id., 20.12.2023, n. 35.605; Id., 13.09.2021, n. 24.641).
Ma nel caso di specie, il on prova e neppure allega di avere inoltrato una richiesta Pt_1
Contr a dei documenti dei quali ha chiesto in primo grado ordinarsi l'esibizione e di essere, nonostante ciò, rimasto senza risposta.
Anche ritenendo che un'istanza ex art. 210 c.p.c. sia di fatto implicita nelle difese svolte dall'appellante, in riforma di quanto ritenuto dal Giudicante di prime cure, essa non potrebbe, quindi trovare comunque accoglimento.
3.5 – La difesa del on può, a questo punto, limitarsi ad affastellare, a sostegno Pt_1
dei propri assunti, una serie di pronunce giurisprudenziali e di note di commento relative a tipologie contrattuali a suo dire riconducibili o similari al contratto oggetto di causa, senza
Contr avere pienamente dimostrato che quello intercorso tra e il proprio assistito era un contratto rientrante in quella tipologia esaminata dalle sentenze richiamate a supporto delle proprie domande.
Piuttosto, e nella totale mancanza di un testo contrattuale da esaminare e dei suoi eventuali
Contr allegati, ogni decisione sulle domande proposte dal contro dovrà essere Pt_1
13 assunta unicamente basandosi sulle ammissioni compiute in atti dalla stessa banca circa i contenuti concreti del rapporto intercorso col cliente.
4. – Segue, l'esame dei motivi di impugnazione. Le domande (ri)proposte dall'appellante alla luce dei dati acquisiti al processo.
Chiarito come sopra quelli che sono i dati probatori acquisiti al processo ed esclusa ogni attività istruttoria ulteriore, si tratta di esaminare, alla luce di tutto ciò, le domande che vengono riproposte dall'appellante in questa sede di impugnazione.
4.1 – domanda, anzitutto, dichiararsi la nullità del contratto in esame, Parte_1
relativo al collocamento di prodotti finanziari, perché era stato sottoscritto fuori sede senza Contr la specificazione della facoltà di recesso: un dipendente di gli avrebbe telefonato per sollecitarlo a sottoscrivere il piano, qualificandolo come una grande occasione finanziaria, e si sarebbe poi recato da lui per ricevere la firma;
e si richiama, a riguardo, la Cass., n.
1584/2012, riferita ad un'operazione del tutto sovrapponibile a quella che egli assume di Contr aver concluso con e che ha ritenuto la nullità di tale contratto, da intendersi alla stregua di strumento finanziario, se sottoscritto fuori ei locali commerciali in assenza dell'avvertimento della facoltà di recesso (art. 30, co. 6, TUF).
La domanda è inaccoglibile: il testo del contratto manca proprio e non è perciò possibile stabilire se esso contenesse o meno l'avviso previsto dall'art. 30, co. 6, TUF a pena di nullità; del tutto irrilevanti, al fine di accertare la denunciata nullità formale del contratto per cui è processo, sono i capitoli di prova orale dedotti dall'appellante, diretti a dimostrare che il contratto stesso gli era stato sottoposto ed era stato da lui sottoscritto presso la sede della sua società, fuori dei locali della banca.
Contr 4.2 – chiede, di seguito, dichiararsi nullo il contratto con per Parte_1
contrarietà a norme imperative (non si specificano quali) ovvero perchè, come contratto atipico, non persegue interessi meritevoli di tutela;
richiama, a tal fine, e produce la sent.
App. Milano, n. 4766/2019, pubblicata il 2.12.2019.
La sentenza della Corte milanese prodotta dall'appellante, come pure le altre richiamate nelle sue difese, si riferisce a quel filone giurisprudenziale che ha esaminato la liceità, sotto il profilo della meritevolezza degli interessi tutelati (art. 1322 cpv. c.c.), di quei contratti
(atipici) proposti nel tempo dalle banche e variamente denominati, che constano di una serie di operazioni tra loro collegate (finanziamento, investimento, mandato, pegno, deposito titoli,
14 conto corrente bancario, assicurazioni a garanzia del rimborso del finanziamento) e confluite in un contratto atipico unitario in quanto unico è il regolamento d'interessi, e che consistono nell'erogazione, da parte della banca, di un mutuo per l'acquisto immediato di strumenti finanziari gestiti od emessi dalla stessa banca o da sue controllate, costituiti in pegno a garanzia del rimborso del finanziamenti, e in un contestuale investimento delle somme mutuate con una prospettiva di guadagno sul medio-lungo periodo per il sottoscrittore. La
S.C. (vds. Cass., 10.11.2015, n. 22.950, in Società, 2016, 6, 725, nonché Id., 16.02.2016,
n. 2900; Id., 26.07.2016, n. 15.409) ha ritenuto immeritevoli tali contratti atipici perché la loro struttura negoziale pone l'alea dell'operazione in capo al solo risparmiatore, il quale, a fronte dell'obbligo di restituire le somme mutuate ad un saggio d'interesse non tenue, non ha una certa prospettiva di lucro, laddove la banca consegue vantaggi certi e garantiti: in tale tipologia di contatti, infatti, la banca ha una posizione per così dire “blindata" ed il contratto prevede un'alea solo in capo al risparmiatore, che paga un saggio di interesse non basso senza una seria prospettiva di un corrispondente lucro a medio-lungo termine, e con vantaggio certo, invece, per l'intermediario, che lucra gli interessi del mutuo, aumenta la sua operatività e colloca i prodotti. Ha rilevato, in particolare, la Cass., n. 22.950/2015 come l'alea che connota la causa di quel genere di contratti faccia difetto perché vi è un'obiettiva sproporzione, da valutarsi al momento della stipulazione del contratto, fra i rispettivi valori acquisiti dalle parti, ossia perché manca una situazione di rischio bilaterale essendo il rapporto sin dall'inizio interamente sbilanciato a favore della banca.
In altre parole, secondo queste pronunce della S.C., un contratto aleatorio atipico sarebbe non meritevole di tutela laddove il rischio sull'entità o sullo stesso venire in essere di una delle prestazioni sia squilibrato fin dall'inizio a favore di una delle parti;
e nei prodotti finanziari presi in esame, tale sproporzione sta nell'evidente differenza tra il tasso fisso a favore della banca sul finanziamento e l'utile meramente prospettico che in relazione all'andamento dei mercati sul medio-lungo periodo potrebbe conseguire il cliente- investitore, con una possibile marginalità a suo vantaggio.
Tale ricostruzione risulterebbe in generale confermata dalla Cass., Sez. Unite, 23.02.2023,
n. 5657, la quale, ricostruendo il giudizio di “meritevolezza” di cui all'art. 1322, 2° co., c.c. secondo il risultato pratico avuto di mira dalle parti, ha riconosciuto non meritevole il contratto il cui fine pratico sia in contrasto con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione che l'ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati, escludendo al contempo un tale giudizio in presenza di una scarsa convenenza dell'operazione o per il fatto che essa non risulterebbe pienamente satisfattivo degli interessi economici di un delle
15 parti. Su questa stessa linea, sono stati ritenuti immeritevoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1322, 2° co., cit., i contratti che, pur formalmente rispettosi della legge, avevano per scopo o per effetto di attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l'altra (vds. Cass., 30.09.2015, n. 19.559, oltre alla Cass., n. 22.950/2015 cit.).
Nel caso in esame, tuttavia, la mancanza di qualunque dato disponibile al processo che
Contr consenta di raffrontare il saggio d'interessi preteso da ed il possibile andamento dei prodotti finanziari acquistati dal on la somma mutuata, nell'arco della prevista Pt_1
durata quindicennale del rapporto, non permette di affermare, con sufficiente certezza, la sussistenza di quella sproporzione tra il guadagno certo assunto dalla banca ed il rischio finanziario assunto invece dal mutuatario, che è proprio alla base della valutazione di non meritevolezza dell'operazione negoziale.
Non si può cioè, in ultima analisi, prescindere dall'accertamento dei reali contenuti del Contr rapporto e basarsi solo su uno schema astratto come è quello riconosciuto da nei propri atti difensivi per dire che il contratto “Visione Europa” n. 105408, concluso tra gli odierni comparenti, rientri in quel tipo di operazioni atipiche ritenute nulle dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
4.3 – denuncia poi il contratto come annullabile per vizi del consenso, Parte_1 consistiti nel dolo della banca o nell'errore del sottoscrittore: l'operatore di filiale aveva presentato il contratto come un piano previdenziale, assicurandolo che si trattava di un investimento sicuro e a basso rischio;
il testo contrattuale era di oggettiva complessità ed era reso ancor più incomprensibile dall'opaca e farraginosa formulazione delle singole clausole;
infine, il dépliant distribuito in banca per pubblicizzare il prodotto “My way” e consegnato al cliente, faceva pensare ad un piano previdenziale, dato che la sua prima pagina recitava “l'innovazione nella previdenza” e, sulla stessa pagina, in alto a destra, era stato poi apposto un bollino verde con la scritta “rischio basso”.
Il consenso prestato da esso appellante sarebbe perciò stato esclusivamente frutto di un'informativa incompleta, ingannevole e falsa intenzionalmente trasmessa, con conseguente annullabilità del contratto per dolo ex art. 1439 c.c.
In subordine o in alternativa, le false informazioni ricevute e l'oscura e farraginosa formulazione dei contratti sottoscritti, oltre che l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario, avrebbero determinato un errore essenziale in esso appellante, il quale riteneva di firmare un normale piano di investimento dal quale avrebbe potuto svincolarsi in ogni momento
16 senza subire un grave pregiudizio economico: il piano finanziario "Visione Europa" e degli altri analoghi non è un semplice piano di investimento, quanto piuttosto un mutuo di scopo, dove la banca concede un finanziamento destinato all'acquisto di titoli, mentre l'aderente si impegna a restituire, mediante il pagamento di rate mensili, il capitale mutuato più interessi.
L'errore era riconoscibile dall'altro contraente e, comunque, da un intermediario specializzato che avesse usato la diligenza richiesta nell'esercizio della sua attività professionale.
Anche questa domanda, alla luce di quanto in atti, si rivela inaccoglibile.
Contr Con tale domanda l'appellante chiede l'annullamento del contratto concluso con per vizio del consenso, e non agisce per il risarcimento del danno da responsabilità pre- contrattuale (o contrattuale in relazione ad un contratto-quadro) derivante dalla violazione degli obblighi informativi e di diligenza posti dall'art. 21 TUF a carico dell'intermediario, per Contr cui solo è previsto che l'onere della prova sia a carico di quest'ultimo (l'art. 23, co. 6, menziona solo i “giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori”); egli, pertanto, è tenuto a dimostrare la sussistenza del vizio della volontà su cui si fonda la pretesa, come errore etero od auto- determinato, secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
Tuttavia, l'unica prova che il educe è il capitolo n. 3 della prova per testi (“Vero Pt_1
… 3) che in tale sede il dott. proponeva al sig. di sottoscrivere il prodotto Per_1 Pt_1
Visione Europa presentandolo come piano di accumulo a fini previdenziali”; si tratta del Contr funzionario che gli avrebbe proposto il prodotto finanziario, recandosi addirittura presso il suo luogo di lavoro per raccogliere la firma): capitolo di prova che non è chiaramente sufficiente, se confermato, a provare una condotta captatoria della banca che avrebbe superato quanto evincibile, da parte del cliente, dalla lettura del testo contrattuale e/o degli eventuali allegati (quello sottoscritto dal per come risultante dagli atti, è Pt_1
effettivamente, dal punto di vista economico, un piano di investimento di durata quindicennale), e neppure a dimostrare un errore riconoscibile sui contenuti dell'impegno negoziale così assunto.
Manca del resto il testo del contratto e gli eventuali documenti relativi, ed anche in questo caso tale carenza documentale impedisce di verificare se nella scrittura e/o negli ipotetici allegati (foglio informativo e quant'altro) siano state usate espressioni dubbie od equivoche che possano avere tratto in inganno od ingenerato un affidamento incolpevole del Pt_1 sull'esatto significato e sul valore giuridico dell'operazione che si accingeva a compiere.
17 4.4 – La completa assenza di elementi di prova per ritenere una violazione degli obblighi di Contr buona fede da parte di e l'assoluta irrilevanza, a tal fine, dei capitoli di prova orale rinnovati in questa sede dal ortano, analogamente, alla reiezione della domanda Pt_1
di risoluzione per grave inadempimento del contratto in esame, di cui al punto 5 delle conclusioni.
Contr 4.5 - sostiene infine che il contratto da lui concluso con è inefficace Parte_1
ex artt. 1469 bis ss. c.c. (recte: nullo secondo le previsioni degli artt. 33 ss. cod. consumo) in quanto comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore e per via che le previsioni relative all'oggetto del contratto e all'adeguatezza dell'impegno economico assunto non erano state individuate in modo chiaro e comprensibile.
Ora, l'art. 33, co. 1, d.lgs. 206/2005 dichiara nulle, nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto il professionista non dimostri che esse, se inserite in moduli o formulari, sono state oggetto di trattativa individuale (art. 34, co. 5, d.lgs. cit.).
Tuttavia, e similmente a quanto ritenuto sopra, al § 4.3, l'impossibilità di accertare il contenuto concreto degli impegni assunti dalle parti con il contratto “Visione Europa” n. Contr 105408, ed in particolare di raffrontare il saggio d'interessi preteso da sul finanziamento e l'utile potenziale conseguibile dai prodotti finanziari acquistati dal Pt_1
– siccome non è in atti il testo del contratto e dei suoi eventuali allegati – non consente neppure di affermare con sufficiente certezza che le pattuizioni contenute nel citato contratto
(concluso per adesione) abbiano assunto carattere vessatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, co. 1, cod. consumo.
Per le stesse ragioni dell'assenza materiale del testo del contratto e dei suoi eventuali allegati non è possibile neppure ritenere che il tenore delle previsioni negoziali fosse oscuro così da ritenere che l'impegno economico assunto dal cliente non fosse stato individuato in modo chiaro e comprensibile.
4.6 – La reiezione per quanto sopra delle domande di nullità, annullamento, risoluzione e/o inefficacia del contratto “Visione Europa” n. 105408 portano ad una reiezione della domanda di risarcimento del danno, tanto come danno emergente quanto come mancato guadagno
18 – rendendo evidentemente superfluo lo svolgimento di CTU per la quantificazione del pregiudizio asseritamente sofferto.
5. – Il secondo motivo sulla condanna alle spese di primo grado.
Anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale si censura il riconoscimento da parte
Contr del Tribunale dei compensi per la fase istruttoria/trattazione pur se non aveva depositato le prime due memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c. ma solo la terza, si rivela infondato.
Ai sensi dell'art. 4, co. 5, lett. c, d.m. 55/2014, la “fase istruttoria” comprende “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi
d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione”; ai fini del riconoscimento del relativo compenso, quindi, è sufficiente la presentazione di anche una sola delle memorie previste dall'art. 183, 6° co., c.p.c., ben potendo la parte ritenere, secondo le sue scelte difensive, di concentrare in un solo scritto le proprie difese limitandosi ad opporsi alle istanze avversarie, e senza, con ciò, non prendere parte attivamente alla
“fase istruttoria”.
6. – Conclusioni.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate in riferimento al valore della causa, determinato ex artt. 5 d.m. 55/2014 – 10, 2° co., c.p.c. non dal solo valore del contratto (scaglione 26.000 – 52.000), bensì anche dal valore delle domande di risarcimento/restituzione (€ 28.643,66 per il danno in sorte capitale, più € 26.965,47 per il mancato rendimento che il ricorrente avrebbe potuto conseguire), con conseguente superamento dello scaglione 26.000 – 52.000 e passaggio allo scaglione superiore;
va esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
19 La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 346/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 31/01/2022, con atto di citazione notificato in data 1.09.2022:
a) rigetta l'appello;
b) condanna lla rifusione, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1138 / 2022 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
D'ANTUONO ANNA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA S. CATERINA
15 80054 GRAGNANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. ROSSOTTO RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA
AMEDEO AVOGADRO, 26 10121 TORINO;
- parte appellata
Oggetto: contratti bancari.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In linea preliminare si ribadisce di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni non rilevabili di ufficio essendo avvenuta la costituzione in giudizio
Contr per il tardivamente oltre il termine dei 20 giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello.
Sempre in via preliminare in istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella propria seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di primo grado e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate in data 6 ottobre 2021 e ribadite nella comparsa conclusionale alla pag.
4. Si chiede ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto preceduto dalla locuzione vero è che:
1) All'inizio di novembre 2000 il sig. veniva contattato telefonicamente, dal Dott. Pt_1
CP_ Contr
(detto ) allora direttore della filiale del di Torino filiale n. 1 per Persona_1
invitarlo in agenzia per una proposta di un prodotto promosso dalla banca,
2) il giorno 10 novembre 2000 il sig. iceveva la visita del Dott. presso gli uffici Pt_1 Per_1 della azienda a conduzione familiare della famiglia dell'attore; Controparte_4
3) Che in tale sede il dott. proponeva al sig. i sottoscrivere il prodotto Visione Per_1 Pt_1
Europa presentandolo come piano di accumulo a fini previdenziali;
4) Il sig. pratesi sottoscriveva in tale sede e a tal fine il contratto di cui riceveva copia contestualmente.
Si indicano a testi: residente in [...]; Testimone_1
Via Cimabue n. 6 Torino. Testimone_2
Sempre in via istruttoria si chiede alla Corte di Appello di ammettere ctu tecnica formulando al perito i seguenti quesiti: a) calcoli il risultato finale del prodotto Visione Europa di cui al contratto sottoscritto dall'attore sulla base della documentazione versata in atti;
b) calcoli quanto avrebbe reso un investimento di natura previdenziale adatto all'investitore ed efficiente dal punto di vista finanziario, costituito da un paniere rappresentativo di titoli di stato ed obbligazioni a scadenza alla data di sottoscrizione del contratto;
c) CP_5
calcoli la differenza tra i due risultati.
Nel merito, in integrale riforma della sentenza appellata, accogliere il gravame e così giudicare:
1)in applicazione del principio di non contestazione ex art 115 c.p.c., ritenere provata la natura e l'esistenza del contratto concluso per adesione c.d Visione Europa e conforme allo
2 Contr schema negoziale proposto dal e dichiarato non meritevole di tutela giuridica dalla
Cassazione, dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia ex art. 1418
c.c.. 1322 c.c. II comma, 1343 c.c. art 1439 c.c. e/o ex art. 1427 c.c., 1428 c.c., 1362 c.c. per causa illecita, per difetto di causa e difetto di interesse meritevole di tutela, per contrarietà a norme imperative del contratto "VISIONE EUROPA" numero 105408 stipulato tra il sig. e la , in data 10 novembre 2000; Pt_1 Controparte_1
2) in via subordinata dichiarare ovvero accertare l'inefficacia ex artt. 1469 c.c. bis ss. del contratto "VISIONE EUROPA" numero 105408 stipulati tra il sig. e la Pt_1 [...]
, in data 10 novembre 2000; Controparte_1
3)In via subordinata accertare e dichiarare la nullità delle clausole abusive contenute nel contratto (presa visione informazioni e prevalenza delle norme sul finanziamento);
4)Accertare e dichiarare che il consenso espresso dall'attore alla stipula del contratto de quo fu dato sia per errore essenziale conosciuto dalla banca, che per dolo determinante della banca stessa e per l'effetto annullare i contratti stipulati ai sensi degli art. 1394 e 1395
c.c.
5)Accertare e dichiarare che la Banca ha proposto il contratto Visione Europa ed eseguito lo stesso in violazione dei principi di diligenza, trasparenza e buona fede previsti agli artt.
1175, 1176, 1375 e dal D.lgs 206/2005 e artt. 1469 bis e seguenti c.c. e dal TUF e per
l'effetto dichiarare risolti i contratti ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. per grave inadempimento;
6) condannare la , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, a restituire integralmente il danno in sorte capitale quantificato in €.28.643,66 come innanzi determinato;
7) condannare la , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
tempore, ex art 1218 c.c. al risarcimento del danno dovuto quantificato nella misura del mancato rendimento che il ricorrente avrebbe potuto conseguire e quantificabile in €.
26.965,47 come sopra indicato;
8) con la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti fino al saldo e gli interessi legali con la medesima decorrenza sulle somme rivalutate;
9)in ogni caso condannare la a risarcire il danno Controparte_1 ingiustamente patito dal sig. per la stipulazione e l'esecuzione del contratto Pt_1
quantificato in Euro 26.965,47 come sopra dettagliato.
10)Con condanna alle spese di lite dei due gradi di giudizio”.
3 Per parte appellata: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni domanda ed istanza ex adverso proposta,
In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate.
Nel merito, in via principale:
- respingere l'appello proposto dal signor e, per l'effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza n. 346/2022 del 31/01/2022, pubblicata in data 01/02/2022 e non notificata, resa dal Tribunale di Torino nell'ambito del giudizio R.G. 3604/2020;
- in ogni caso assolvere da ogni domanda ed Controparte_1
eccezione ex adverso proposta.
Con il favore del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 147/2012, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15%, le spese, oneri, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1 - In data 10.11.2000, concludeva col il Parte_1 Controparte_1 contratto n. 105408, denominato “Visione Europa”, che a suo dire sarebbe stato presentato dagli operatori della banca come uno strumento previdenziale a basso rischio e con la caratteristica che le somme corrisposte sarebbero state restituite integralmente, oltre alle plusvalenze, in qualsiasi momento egli ne avesse fatto richiesta.
Sempre nella ricostruzione del con la stipula di detto contratto l'impegno da lui Pt_1 assunto sarebbe consistito nel versamento di una rata trimestrale dell'importo di € 929,62 per n. 61 rate con scadenza 15 anni;
egli si sarebbe determinato ad accettare la proposta proprio per le rassicurazioni ricevute sulla facilità di interruzione del piano previdenziale e sulla possibilità di ottenere un rientro immediato delle somme pagate, quanto meno in linea capitale. La proposta contrattuale sarebbe stata di seguito firmata dal uori dai Pt_1 locali della banca e – sempre nella ricostruzione del cliente – gli sarebbe stato fatto firmare un documento informativo, del quale non gli sarebbe stata consentita la lettura, contenente la spiegazione che si trattava di moduli per formalizzare l'operazione, senza che in quella circostanza come in precedenza, gli venisse mai menzionata la parola “finanziamento” (di cui il per via delle elevate disponibilità economiche, non aveva la necessità) e Pt_1 senza che neppure fosse stato tracciato un profilo di esperienza finanziaria dell'investitore.
4 1.2 - Quando la stampa avena cominciato a dare risalto, nel marzo 2008, a quel tipo di operazioni denominate “Visione Europa” e similari “My Way” e “4 You”, il vrebbe Pt_1
appreso che il piano di accumulo sottoscritto era cosa diversa da ciò che gli era stato prospettato in sede di stipula del contratto, e che questo nascondeva piuttosto una complessa operazione finanziaria in cui erano inclusi diversi prodotti, ciascuno con una propria identità, i quali, però, confluivano in un unico corpo contrattuale;
ciò avrebbe comportato delle conseguenze economiche e tempistiche totalmente diverse da quelle promesse, illustrate e ampiamente pubblicizzate, con un elevato rischio di perdite in sorte capitale. Tale operazione comportava notevoli e sicuri vantaggi per la banca e non per il sottoscrittore, convinto che le somme versate come rata trimestrale fossero indirizzate verso un piano di accumulo di natura meramente previdenziale, e non alla restituzione di un finanziamento di soli interessi.
Nel dettaglio, e sempre secondo la ricostruzione del il contratto constava di un Pt_1
insieme di operazioni bancarie e finanziarie aventi alla base un finanziamento: la banca concedeva un finanziamento dell'importo di € 51.008,09 della durata di quindici anni al tasso fisso annuo del 7,29%, vincolato a essere investito negli strumenti finanziari indicati nel contratto (in particolare, si sarebbe trattato di un finanziamento tramite apertura di credito in conto corrente in cui il cliente restituiva la sola quota interessi sul capitale finanziato al tasso del 7,29% per mezzo di n. 61 rate trimestrali dell'importo unitario di € 929,62); il capitale veniva restituito, secondo un programma che non si sarebbe realizzato, mediante il rimborso
Contr a scadenza del titolo “Zero Coupon PASCHI15 VIS EUR ZC” emesso da mentre il valore delle n. 1.910,643 quote del fondo comune di investimento “Ducato Azionario Europa
P” gestito dalla società rappresentava il Parte_2
guadagno dell'operazione; concesso il finanziamento, la banca si assumeva altresì
l'incarico, in veste di mandataria, di acquistare gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento, e per questa ragione, il sottoscrittore non avrebbe mai avuto la disponibilità del capitale finanziato sul proprio conto corrente, dato che la somma veniva immediatamente impiegata dall'istituto per l'acquisto degli strumenti finanziari da contratto.
Tra l'altro, l'ordine relativo alla sottoscrizione delle quote del fondo avrebbe costituito Contr un'operazione in conflitto di interessi, in quanto le stesse quote erano collocate da ed erano emesse da un soggetto – – collegato ad essa banca Controparte_6
da rapporti di gruppo. A loro volta, gli strumenti finanziari così acquistati sarebbero stati inseriti in un apposito conto titoli, vincolato in pegno a garanzia della restituzione del mutuo.
5 Contr Da tale operazione avrebbe conseguito notevoli vantaggi, ossia: da un lato, guadagnava per commissioni e interessi, e dall'altro, collocava strumenti finanziari (di rischio ovvero di debito a lungo termine) emessi da una società del suo stesso gruppo.
Alla scadenza del contratto, disposta la vendita delle quote del fondo comune di investimento, il i sarebbe reso conto che l'importo accreditato non era sufficiente Pt_1
Contr ad estinguere il debito in sorte capitale e che, di conseguenza, avvalendosi della facoltà contrattuale, aveva riscattato una parte delle quote del fondo comune di investimento per coprire la differenza;
solo le residue quote del fondo comune di investimento venivano messe a disposizione del cliente.
1.3 - agiva pertanto nei confronti di dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_7
Torino, con citazione notificata il 6.02.2017, per far dichiarare, in via gradata, (1) l'inefficacia o la nullità (per difetto di causa, per contrarietà a norme imperative, per causa illecita, per difetto di interesse meritevole, nonché per manifesta vessatorietà ex art. 1469 bis ss. c.c. a cagione del notevole squilibrio contrattuale ovvero per omessa corretta informazione e violazione dei principi di buona fede, trasparenza e diligenza gravanti sull'intermediario), (2)
l'annullamento per dolo o per errore essenziale del citato contratto n. 105408 “Visione Contr Europa”, stipulato con in data 10.11.2000; (3) la nullità delle clausole abusive contenute nel contratto costituite dalla presa visione informazioni e dalla prevalenza delle norme sul finanziamento;
ancora, (3) la risoluzione del contratto per inadempimento per avere la banca proposto il contratto ed eseguito lo stesso in violazione dei principi di diligenza, trasparenza e buona fede previsti agli artt. 1175, 1176, 1375 c.c., dal d.lgs
Contr 206/2005 e dal TUF, (4) la condanna, per l'effetto, di al risarcimento del danno in sorte capitale quantificato in € 28.643,66, nonché nella misura del mancato rendimento che esso attore avrebbe potuto conseguire, quantificato in €. 26.965,47, il tutto con rivalutazione e Contr interessi a saldo;
(5) la condanna, in ogni caso, di a risarcire il danno patito per la stipulazione e l'esecuzione del contratto quantificato in € 26.965,47, oltre accessori.
Contr 1.4 – si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree: la banca riconosceva che il aveva concluso il 10.11.2000 un contratto che Pt_1 prevedeva le seguenti operazioni: (a) concessione di un finanziamento di € 51.077,50 avente durata di 15 anni dalla data di erogazione, finalizzato all'acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari da costituirsi in pegno in favore della banca a garanzia del rimborso di quanto dovuto dal n dipendenza del medesimo finanziamento;
(b) impegno del Pt_1
6 a fronte della concessione del finanziamento ai fini di investimento, a rimborsare, Pt_1 in un'unica soluzione (rata finale bullet all'estinzione) l'importo finanziato di € 51.077,50, mentre gli interessi dovevano essere corrisposti mediante il pagamento di n. 61 rate con periodicità trimestrale, e in relazione a tali rate per interessi veniva conferita una disposizione irrevocabile di addebito trimestrale sul c/c; (c) l'acquisto di obbligazioni “Paschi
15 Zero Coupon” a 15 anni, immessi in un deposito à dossier, mediante le somme oggetto di finanziamento;
(d) la sottoscrizione delle quote del fondo comune di investimento “Anima
Geo Europa”. Il 2.12.2015, a seguito di disinvestimento degli strumenti sottoscritti, essa banca rimborsava al cliente l'importo di € 47.471,05 per le obbligazioni “Paschi 15 Zero
Coupon” e di € 4.253,29 come controvalore delle quote del fondo comune di investimento
“Anima Geo Europa”.
Nessun riconoscimento veniva fatto dall'istituto di credito convenuto circa il tasso indicato da parte attrice sull'importo finanziato (asseritamente pari al 7, 29 % annuo), né sull'ammontare delle rate;
la stessa ricostruzione avversaria dei contenuti del rapporto veniva implicitamente ma altrettanto chiaramente contestata col fornire una ricostruzione in parte diversa della complessa operazione negoziale.
Contr evidenziava che il on aveva prodotto il testo del contratto, di talchè non era Pt_1
possibile accertare la sussistenza delle invalidità denunciate;
eccepiva la prescrizione dell'azione di annullamento e del diritto al risarcimento, considerata la data di conclusione del contratto;
affermava la validità in astratto di un'operazione così configurata;
contestava sia l'esistenza di raggiri o di mancata informazione da parte dei funzionari della banca, e l'esistenza di un errore riconoscibile;
contestava che l'operazione non fosse meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. o che le presunte violazioni degli obblighi di buona fede secondo il codice del consumo potessero incidere sulla validità del contratto, così come la presunta carenza di informazioni da parte degli operatori bancari avrebbe potuto al più essere causa di responsabilità pre-contrattuale, riferendosi alla condotta di una delle parti nel corso della negoziazione, e non di nullità del rapporto negoziale così concluso, e l'assenza di prova riguardo agli effetti causali della asserita carenza di elementi informativi in termini di danno per il cliente.
1.5 - Con sent. n. 346/2022, pubblicata in data 1.02.2022, il Tribunale di Torino rigettava tutte le domande formulate da parte attrice, sui seguenti rilievi:
- l'attore non aveva provato i fatti costitutivi della domanda, e quindi non aveva assolto all'onere della prova posto a suo carico: non era stato depositato il contratto n. 105408,
7 né altro documento contrattuale ad esso afferente sottoscritto dall'attore; in assenza del contratto, il cui onere di produzione gravava sull'attore, non era possibile per il Tribunale conoscere e dunque accertare il contenuto e la reale natura del rapporto negoziale intercorso tra le parti;
senza conoscere il testo e il contenuto dispositivo del contratto, non era cioè possibile appurare la ricorrenza o meno dei presupposti fattuali e normativi necessari per la richiesta declaratoria di nullità, inefficacia o annullamento;
- l'istanza per ordine di esibizione era inammissibile: l'attore non aveva prodotto alcun documento dal quale si evincesse che egli, prima dell'instaurazione del giudizio, si fosse adoperato per acquisire copia del contratto e non poteva essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato poteva di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in giudizio;
nella fattispecie, il on Pt_1
solo aveva concorso alla redazione e formazione del documento contrattuale, ma non aveva neanche dimostrato di averne vanamente richiesto copia alla controparte;
- il diritto spettante al cliente ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, co. 4, TUB, poteva essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione però che detta documentazione fosse stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non avesse ottemperato;
- anche l'istanza di CTU avanzata dalla parte attrice andava rigettata in quanto non rilevante ai fini del decidere o comunque inammissibile poiché del tutto esplorativa: la consulenza tecnica non poteva esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assumeva ed era quindi legittimamente respinta qualora con essa la parte tendesse a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
2. - L'appello di Parte_1
a proposto appello avverso tale sentenza;
non ha tuttavia riproposto, nelle Parte_1 sue conclusioni in sede di gravame, l'istanza ex art. 210 c.p.c. riguardo al contratto concluso ed alla documentazione relativa.
2.1 - Con il primo motivo (“erroneità della sentenza per aver ritenuto non provata la domanda per difetto di prova per la mancata produzione del contratto denominato Visione Europa.
8 Mancata applicazione del principio di non contestazione. Principio della vicinanza della prova”), l'appellante richiama il principio di non contestazione, che impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dall'altra parte;
nel caso
Contr di specie, non ha contestato la conclusione tra le parti del contratto “Visione Europa”
n. 105408, né ha contestato il versamento integrale delle rate da parte di esso appellante o che il rapporto sia giunto a scadenza, o che sia stato oggetto di trattativa.
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il contratto sarebbe riconducibile allo schema di uno strumento finanziario con il quale viene concluso un piano finanziario con erogazione da parte della banca di un mutuo, l'utilizzo della somma mutuata per l'acquisto di obbligazioni e di una quota di un fondo comune di investimento e la costituzione in pegno in favore della banca a garanzia della restituzione del mutuo, delle obbligazioni e della quota acquistate e l'accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente, sul quale regolare la restituzione rateale del mutuo;
tale strumento finanziario risulta dalla combinazione di titoli obbligazionari e di quote di un fondo comune, nel contesto unitario di un'operazione di finanziamento garantita dal pegno costituito sui medesimi strumenti e finalizzata sia alla restituzione del finanziamento erogato, che alla realizzazione dell'investimento.
Il fatto che tra le parti fosse stato concluso il contratto in esame troverebbe riscontro documentale nella risposta della banca alle due missive di reclamo dell'agosto 2008 e del marzo 2016, in cui l'istituto non disconosce l'esistenza del contratto e alle doglianze del reclamante, ma risponde solo affermando la correttezza del suo operato;
il contratto corrisponderebbe al modulo standard in uso per quel tipo di operazioni;
è altresì provato, con il deposito del modulo di rimborso, che il prodotto fosse giunto a naturale scadenza;
il contratto in esame è del tutto simile allo schema negoziale già esaminato dalla S.C. e ritenuto non meritevole di tutela.
La giurisprudenza all'epoca dell'introduzione della causa riteneva che il titolare di un conto corrente avesse sempre diritto ex art. 119 TUB di ottenere dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo soltanto la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, e la pronuncia in senso contrario richiamata dal Tribunale non sarebbe conferente, in quanto riguarda un'ipotesi di esibizione di estratti conto, ma nella fattispecie era stato chiesto ordinarsi l'esibizione del contratto, ove vi fosse stata contestazione della banca sul tipo di rapporto sussistente.
A sua volta, la richiesta di CTU è stata formulata non per provare l'esistenza del contratto o Contr per supplire alla sua mancata acquisizione, ma, laddove avesse espressamente
9 contestato i conteggi sviluppati nell'atto introduttivo, per quantificare la domanda di restituzione in conto capitale e per il risarcimento del danno.
2.2 - Con il secondo motivo, l'appellante chiede che la sentenza di primo grado venga Contr riformata in punto spese, evidenziando che nella fase istruttoria non ha depositato le prime due memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c. ma solo la terza;
il Tribunale non ha tenuto conto di questa circostanza e ha liquidato per intero l'importo stabilito per questa fase.
2.3 – Sulla scorta di tali motivi di gravame, ipropone le domande di merito Parte_3
già proposte in primo grado;
rinnova le richieste di prova orale e di CTU per la quantificazione dei danni avanzate in prime cure e ivi respinta;
non ripete, tuttavia, nelle conclusioni l'istanza per ordine di esibizione del contratto “Visione Europa” n. 105408 e della documentazione correlata, pur formulando specifiche censure alla decisione del Tribunale di respingere tale richiesta istruttoria.
3. – L'esame dei motivi di impugnazione. Il primo motivo, La documentazione disponibile.
La presunta non contestazione e la richiesta per ordine di esibizione del contratto.
3.1 - Parte appellante non ha prodotto né il testo del contratto “Visione Europa” n. 105408, né i documenti che avrebbe sottoscritto o che gli sarebbe stata consegnata a corredo di esso;
non ha neppure prodotto la documentazione relativa ai pagamenti effettuati a favore della banca ed ai rimborsi ricevuti con la liquidazione del titolo obbligazionario “Paschi 15
Zero Coupon” e delle quote del fondo comune di investimento “Anima Geo Europa” il
2.12.2015, quando è receduto dal rapporto il 2.12.2015 e ha posto termine all'operazione; Contr risultano in atti perché prodotti da unicamente le contabili attestanti il rimborso degli Contr strumenti finanziari in cui era stato investito il finanziamento (docc. 2 e 3 fasc. di primo grado) ed il modulo di recesso (doc. 6).
Contr 3.2 – ha riconosciuto di aver concluso il 10/11/2000 con il a “proposta di Pt_1 adesione al Piano Visione Europa” ed ha così descritto (pagg.
5-6 della comparsa costitutiva di primo grado) il contenuto della complessiva operazione:
“(i) la concessione, in favore del signor [recte: SI, si tratta di un refuso], di Parte_4
un finanziamento di Euro 51.077,50 avente durata di 15 anni dalla data di erogazione.
Detto finanziamento (c.d. di scopo) veniva accordato dalla convenuta esclusivamente per
l'acquisto/sottoscrizione di alcuni strumenti finanziari, da costituirsi in pegno in favore della
10 Banca a garanzia del rimborso di quanto dovuto dal signor RA in dipendenza del medesimo finanziamento.
A fronte della concessione del suddetto finanziamento ai fini di investimento l'odierno attore si impegnava a rimborsare, in un'unica soluzione (rata finale bullet all'estinzione), l'importo finanziato di Euro 51.077,50, mentre gli interessi dovevano essere corrisposti mediante il pagamento di n. 61 rate con periodicità trimestrale.
Per il pagamento di tali rate a titolo di interessi, il signor conferiva disposizione Pt_1
irrevocabile di addebito trimestrale sul c/c n. 6346,08 a lei intestato.
(ii) l'acquisto di obbligazioni “Paschi 15 Zero Coupon” a 15 anni immessi in un deposito a custodia ed amministrazione a nome del signor RA, nell'ambito del Piano Visione
Europa e sul quale sono stati esclusivamente riferiti gli strumenti finanziari acquistati con retratto del finanziamento.
Tale acquisto avveniva utilizzando per il corrispondente importo il finanziamento di cui al precedente punto (i), previa sottoscrizione da parte del signor di specifico ordine, Pt_1
indirizzato alla Banca, degli strumenti finanziari di cui sopra.
(iii) la sottoscrizione delle quote del Fondo Comune di Investimento “Anima Geo Europa”, e non “Ducato Azionario Europa” come sostenuto da controparte!
Anche tale acquisto avveniva utilizzando gli importi del finanziamento di cui al precedente punto (i) previa sottoscrizione da parte del signor RA di specifico ordine di negoziazione, indirizzato alla Banca, degli strumenti finanziari di cui sopra”. Contr riconosceva, di seguito (pag. 6 comparsa di risposta in primo grado), che il “piano
Visione Europa” era stato estinto per volontà del el dicembre 2015, nei termini Pt_1
che seguono:
“
2.1. In data 02/12/2015, a seguito di disinvestimento da parte del signor la Pt_1 CP_1 rimborsava all'attore l'importo di Euro 47.471,05 quanto ai titoli obbligazionari “Paschi 15
Zero Coupon” (doc.2).
2.2. Sempre in data 02/12/2015, a titolo di controvalore delle quote del Fondo Comune di
Investimento “Anima Geo Europa” acquistate, la Banca rimborsava al signor Pt_1
l'importo di Euro 4.253,29 (doc.3)”. Contr Le risposte date da alle richieste del nel 2008 e nel 2015, di “annullare” il Pt_1 contratto “Visione Europa” e di ottenere la restituzione di quanto fino a quel momento pagato non contengono alcuna ammissione da parte della banca diversa e ulteriore rispetto a quanto dalla stessa riconosciuto nella propria comparsa di risposta di primo grado, in particolare nel senso prospettato dall'odierno appellante.
11 3.3 – La specifica contestazione dei fatti allegati dall'avversario, ai fini della formazione del thema probandum, non esige formule sacramentali, e neppure deve essere fatta in modo espresso, riuscendo sufficiente una qualunque affermazione di segno contrario a quanto ex adverso affermato, che riveli inequivocabilmente la scelta della parte di negare un determinato assunto.
La ricostruzione della vicenda contrattuale (ed in particolare dei contenuti del rapporto) in maniera anche solo parzialmente difforme rispetto a quella fornita dall'attore equivale a contestazione di quest'ultima da parte del convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115
c.p.c. ed impedisce, quindi, di ritenere gli asserti di parte attrice come “non contestati”, e perciò sottratti all'onere di provarli. Contr ha ricostruito la complessa operazione negoziale intercorsa col n modo in Pt_1 buona parte diverso da quanto raccontato dall'odierno appellante nell'atto introduttivo della fase di primo grado: nessun riconoscimento, in particolare, è stato fatto dalla banca circa il tasso indicato da parte attrice sull'importo finanziato (7, 29 % annuo) o all'ammontare delle rate, né sono state fatte ammissioni circa i luoghi e le modalità di conclusione del contratto o quanto alle indicazioni che sarebbero state date nel corso delle trattative.
Non può, pertanto, la difesa appellante invocare in questa sede il principio della non contestazione, onde sottrarsi all'onus probandi e dare per implicitamente riconosciuto, col meccanismo dell'art. 115, 1° co., c.p.c., quanto da essa affermato sui contenuti del contratto
“Visione Europa”, per cui ora è causa.
3.4 – L'ordine di esibizione del contratto “Visione Europa” n. 105408 e di tutta la documentazione relativa, avanzata dall'appellante in prime cure nella seconda memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., non è stata rinnovata nelle conclusioni della citazione in appello, sebbene la decisione del primo Giudice di respingere tale richiesta istruttoria sia oggetto di doglianza con il primo motivo di gravame.
Tanto basterebbe ad escludere la possibilità stessa per questa Corte di provvedere ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
E' del resto del tutto corretta e condivisibile la decisione negativa del Tribunale. L'art. 210
c.p.c. consente, infatti, di ordinare alla parte (o ad un terzo) l'esibizione di un documento da essa detenuto “negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'art. 118
l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo”, e dunque solo quando ciò appaia
“indispensabile per conoscere i fatti di causa” (art. 118 c.p.c.); da ciò l'affermazione,
12 costante nella giurisprudenza di legittimità, per cui l'ordine di esibizione non può essere emesso se la parte richiedente avrebbe potuto procurarsi il documento altrimenti che con un ordine giudiziale, per poi autonomamente riversarlo in atti.
Nei rapporti bancari, il cliente ha a disposizione lo strumento dell'art. 119, co. 4, TUB.
Leggendo, appunto, l'art. 119, co. 4, TUB, che pone un vero e proprio diritto soggettivo del cliente ad avere copia della documentazione relativa ai rapporti bancari e gli riconosce, conseguentemente, una actio ad exibendum, attivabile, oltre che con un ordine giudiziale ex art. 210 c.p.c., pure con un'autonoma domanda giudiziale, anche per via monitoria, il cliente stesso che agisce contro un istituto di credito in tanto potrà chiedere l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in quanto dimostri di non essersi potuto procurare il documento attraverso il mezzo dell'art. 119, co. 4, TUB (così Cass., 1.08.2022, n. 23.861:
“Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art.
210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna”; nello stesso senso che l'ordine di esibizione presupponga una richiesta ex art. 119, co. 4,
TUB rimasta inevasa, Id., 20.12.2023, n. 35.605; Id., 13.09.2021, n. 24.641).
Ma nel caso di specie, il on prova e neppure allega di avere inoltrato una richiesta Pt_1
Contr a dei documenti dei quali ha chiesto in primo grado ordinarsi l'esibizione e di essere, nonostante ciò, rimasto senza risposta.
Anche ritenendo che un'istanza ex art. 210 c.p.c. sia di fatto implicita nelle difese svolte dall'appellante, in riforma di quanto ritenuto dal Giudicante di prime cure, essa non potrebbe, quindi trovare comunque accoglimento.
3.5 – La difesa del on può, a questo punto, limitarsi ad affastellare, a sostegno Pt_1
dei propri assunti, una serie di pronunce giurisprudenziali e di note di commento relative a tipologie contrattuali a suo dire riconducibili o similari al contratto oggetto di causa, senza
Contr avere pienamente dimostrato che quello intercorso tra e il proprio assistito era un contratto rientrante in quella tipologia esaminata dalle sentenze richiamate a supporto delle proprie domande.
Piuttosto, e nella totale mancanza di un testo contrattuale da esaminare e dei suoi eventuali
Contr allegati, ogni decisione sulle domande proposte dal contro dovrà essere Pt_1
13 assunta unicamente basandosi sulle ammissioni compiute in atti dalla stessa banca circa i contenuti concreti del rapporto intercorso col cliente.
4. – Segue, l'esame dei motivi di impugnazione. Le domande (ri)proposte dall'appellante alla luce dei dati acquisiti al processo.
Chiarito come sopra quelli che sono i dati probatori acquisiti al processo ed esclusa ogni attività istruttoria ulteriore, si tratta di esaminare, alla luce di tutto ciò, le domande che vengono riproposte dall'appellante in questa sede di impugnazione.
4.1 – domanda, anzitutto, dichiararsi la nullità del contratto in esame, Parte_1
relativo al collocamento di prodotti finanziari, perché era stato sottoscritto fuori sede senza Contr la specificazione della facoltà di recesso: un dipendente di gli avrebbe telefonato per sollecitarlo a sottoscrivere il piano, qualificandolo come una grande occasione finanziaria, e si sarebbe poi recato da lui per ricevere la firma;
e si richiama, a riguardo, la Cass., n.
1584/2012, riferita ad un'operazione del tutto sovrapponibile a quella che egli assume di Contr aver concluso con e che ha ritenuto la nullità di tale contratto, da intendersi alla stregua di strumento finanziario, se sottoscritto fuori ei locali commerciali in assenza dell'avvertimento della facoltà di recesso (art. 30, co. 6, TUF).
La domanda è inaccoglibile: il testo del contratto manca proprio e non è perciò possibile stabilire se esso contenesse o meno l'avviso previsto dall'art. 30, co. 6, TUF a pena di nullità; del tutto irrilevanti, al fine di accertare la denunciata nullità formale del contratto per cui è processo, sono i capitoli di prova orale dedotti dall'appellante, diretti a dimostrare che il contratto stesso gli era stato sottoposto ed era stato da lui sottoscritto presso la sede della sua società, fuori dei locali della banca.
Contr 4.2 – chiede, di seguito, dichiararsi nullo il contratto con per Parte_1
contrarietà a norme imperative (non si specificano quali) ovvero perchè, come contratto atipico, non persegue interessi meritevoli di tutela;
richiama, a tal fine, e produce la sent.
App. Milano, n. 4766/2019, pubblicata il 2.12.2019.
La sentenza della Corte milanese prodotta dall'appellante, come pure le altre richiamate nelle sue difese, si riferisce a quel filone giurisprudenziale che ha esaminato la liceità, sotto il profilo della meritevolezza degli interessi tutelati (art. 1322 cpv. c.c.), di quei contratti
(atipici) proposti nel tempo dalle banche e variamente denominati, che constano di una serie di operazioni tra loro collegate (finanziamento, investimento, mandato, pegno, deposito titoli,
14 conto corrente bancario, assicurazioni a garanzia del rimborso del finanziamento) e confluite in un contratto atipico unitario in quanto unico è il regolamento d'interessi, e che consistono nell'erogazione, da parte della banca, di un mutuo per l'acquisto immediato di strumenti finanziari gestiti od emessi dalla stessa banca o da sue controllate, costituiti in pegno a garanzia del rimborso del finanziamenti, e in un contestuale investimento delle somme mutuate con una prospettiva di guadagno sul medio-lungo periodo per il sottoscrittore. La
S.C. (vds. Cass., 10.11.2015, n. 22.950, in Società, 2016, 6, 725, nonché Id., 16.02.2016,
n. 2900; Id., 26.07.2016, n. 15.409) ha ritenuto immeritevoli tali contratti atipici perché la loro struttura negoziale pone l'alea dell'operazione in capo al solo risparmiatore, il quale, a fronte dell'obbligo di restituire le somme mutuate ad un saggio d'interesse non tenue, non ha una certa prospettiva di lucro, laddove la banca consegue vantaggi certi e garantiti: in tale tipologia di contatti, infatti, la banca ha una posizione per così dire “blindata" ed il contratto prevede un'alea solo in capo al risparmiatore, che paga un saggio di interesse non basso senza una seria prospettiva di un corrispondente lucro a medio-lungo termine, e con vantaggio certo, invece, per l'intermediario, che lucra gli interessi del mutuo, aumenta la sua operatività e colloca i prodotti. Ha rilevato, in particolare, la Cass., n. 22.950/2015 come l'alea che connota la causa di quel genere di contratti faccia difetto perché vi è un'obiettiva sproporzione, da valutarsi al momento della stipulazione del contratto, fra i rispettivi valori acquisiti dalle parti, ossia perché manca una situazione di rischio bilaterale essendo il rapporto sin dall'inizio interamente sbilanciato a favore della banca.
In altre parole, secondo queste pronunce della S.C., un contratto aleatorio atipico sarebbe non meritevole di tutela laddove il rischio sull'entità o sullo stesso venire in essere di una delle prestazioni sia squilibrato fin dall'inizio a favore di una delle parti;
e nei prodotti finanziari presi in esame, tale sproporzione sta nell'evidente differenza tra il tasso fisso a favore della banca sul finanziamento e l'utile meramente prospettico che in relazione all'andamento dei mercati sul medio-lungo periodo potrebbe conseguire il cliente- investitore, con una possibile marginalità a suo vantaggio.
Tale ricostruzione risulterebbe in generale confermata dalla Cass., Sez. Unite, 23.02.2023,
n. 5657, la quale, ricostruendo il giudizio di “meritevolezza” di cui all'art. 1322, 2° co., c.c. secondo il risultato pratico avuto di mira dalle parti, ha riconosciuto non meritevole il contratto il cui fine pratico sia in contrasto con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione che l'ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati, escludendo al contempo un tale giudizio in presenza di una scarsa convenenza dell'operazione o per il fatto che essa non risulterebbe pienamente satisfattivo degli interessi economici di un delle
15 parti. Su questa stessa linea, sono stati ritenuti immeritevoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1322, 2° co., cit., i contratti che, pur formalmente rispettosi della legge, avevano per scopo o per effetto di attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l'altra (vds. Cass., 30.09.2015, n. 19.559, oltre alla Cass., n. 22.950/2015 cit.).
Nel caso in esame, tuttavia, la mancanza di qualunque dato disponibile al processo che
Contr consenta di raffrontare il saggio d'interessi preteso da ed il possibile andamento dei prodotti finanziari acquistati dal on la somma mutuata, nell'arco della prevista Pt_1
durata quindicennale del rapporto, non permette di affermare, con sufficiente certezza, la sussistenza di quella sproporzione tra il guadagno certo assunto dalla banca ed il rischio finanziario assunto invece dal mutuatario, che è proprio alla base della valutazione di non meritevolezza dell'operazione negoziale.
Non si può cioè, in ultima analisi, prescindere dall'accertamento dei reali contenuti del Contr rapporto e basarsi solo su uno schema astratto come è quello riconosciuto da nei propri atti difensivi per dire che il contratto “Visione Europa” n. 105408, concluso tra gli odierni comparenti, rientri in quel tipo di operazioni atipiche ritenute nulle dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
4.3 – denuncia poi il contratto come annullabile per vizi del consenso, Parte_1 consistiti nel dolo della banca o nell'errore del sottoscrittore: l'operatore di filiale aveva presentato il contratto come un piano previdenziale, assicurandolo che si trattava di un investimento sicuro e a basso rischio;
il testo contrattuale era di oggettiva complessità ed era reso ancor più incomprensibile dall'opaca e farraginosa formulazione delle singole clausole;
infine, il dépliant distribuito in banca per pubblicizzare il prodotto “My way” e consegnato al cliente, faceva pensare ad un piano previdenziale, dato che la sua prima pagina recitava “l'innovazione nella previdenza” e, sulla stessa pagina, in alto a destra, era stato poi apposto un bollino verde con la scritta “rischio basso”.
Il consenso prestato da esso appellante sarebbe perciò stato esclusivamente frutto di un'informativa incompleta, ingannevole e falsa intenzionalmente trasmessa, con conseguente annullabilità del contratto per dolo ex art. 1439 c.c.
In subordine o in alternativa, le false informazioni ricevute e l'oscura e farraginosa formulazione dei contratti sottoscritti, oltre che l'ingannevolezza del messaggio pubblicitario, avrebbero determinato un errore essenziale in esso appellante, il quale riteneva di firmare un normale piano di investimento dal quale avrebbe potuto svincolarsi in ogni momento
16 senza subire un grave pregiudizio economico: il piano finanziario "Visione Europa" e degli altri analoghi non è un semplice piano di investimento, quanto piuttosto un mutuo di scopo, dove la banca concede un finanziamento destinato all'acquisto di titoli, mentre l'aderente si impegna a restituire, mediante il pagamento di rate mensili, il capitale mutuato più interessi.
L'errore era riconoscibile dall'altro contraente e, comunque, da un intermediario specializzato che avesse usato la diligenza richiesta nell'esercizio della sua attività professionale.
Anche questa domanda, alla luce di quanto in atti, si rivela inaccoglibile.
Contr Con tale domanda l'appellante chiede l'annullamento del contratto concluso con per vizio del consenso, e non agisce per il risarcimento del danno da responsabilità pre- contrattuale (o contrattuale in relazione ad un contratto-quadro) derivante dalla violazione degli obblighi informativi e di diligenza posti dall'art. 21 TUF a carico dell'intermediario, per Contr cui solo è previsto che l'onere della prova sia a carico di quest'ultimo (l'art. 23, co. 6, menziona solo i “giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori”); egli, pertanto, è tenuto a dimostrare la sussistenza del vizio della volontà su cui si fonda la pretesa, come errore etero od auto- determinato, secondo le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
Tuttavia, l'unica prova che il educe è il capitolo n. 3 della prova per testi (“Vero Pt_1
… 3) che in tale sede il dott. proponeva al sig. di sottoscrivere il prodotto Per_1 Pt_1
Visione Europa presentandolo come piano di accumulo a fini previdenziali”; si tratta del Contr funzionario che gli avrebbe proposto il prodotto finanziario, recandosi addirittura presso il suo luogo di lavoro per raccogliere la firma): capitolo di prova che non è chiaramente sufficiente, se confermato, a provare una condotta captatoria della banca che avrebbe superato quanto evincibile, da parte del cliente, dalla lettura del testo contrattuale e/o degli eventuali allegati (quello sottoscritto dal per come risultante dagli atti, è Pt_1
effettivamente, dal punto di vista economico, un piano di investimento di durata quindicennale), e neppure a dimostrare un errore riconoscibile sui contenuti dell'impegno negoziale così assunto.
Manca del resto il testo del contratto e gli eventuali documenti relativi, ed anche in questo caso tale carenza documentale impedisce di verificare se nella scrittura e/o negli ipotetici allegati (foglio informativo e quant'altro) siano state usate espressioni dubbie od equivoche che possano avere tratto in inganno od ingenerato un affidamento incolpevole del Pt_1 sull'esatto significato e sul valore giuridico dell'operazione che si accingeva a compiere.
17 4.4 – La completa assenza di elementi di prova per ritenere una violazione degli obblighi di Contr buona fede da parte di e l'assoluta irrilevanza, a tal fine, dei capitoli di prova orale rinnovati in questa sede dal ortano, analogamente, alla reiezione della domanda Pt_1
di risoluzione per grave inadempimento del contratto in esame, di cui al punto 5 delle conclusioni.
Contr 4.5 - sostiene infine che il contratto da lui concluso con è inefficace Parte_1
ex artt. 1469 bis ss. c.c. (recte: nullo secondo le previsioni degli artt. 33 ss. cod. consumo) in quanto comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore e per via che le previsioni relative all'oggetto del contratto e all'adeguatezza dell'impegno economico assunto non erano state individuate in modo chiaro e comprensibile.
Ora, l'art. 33, co. 1, d.lgs. 206/2005 dichiara nulle, nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, in quanto il professionista non dimostri che esse, se inserite in moduli o formulari, sono state oggetto di trattativa individuale (art. 34, co. 5, d.lgs. cit.).
Tuttavia, e similmente a quanto ritenuto sopra, al § 4.3, l'impossibilità di accertare il contenuto concreto degli impegni assunti dalle parti con il contratto “Visione Europa” n. Contr 105408, ed in particolare di raffrontare il saggio d'interessi preteso da sul finanziamento e l'utile potenziale conseguibile dai prodotti finanziari acquistati dal Pt_1
– siccome non è in atti il testo del contratto e dei suoi eventuali allegati – non consente neppure di affermare con sufficiente certezza che le pattuizioni contenute nel citato contratto
(concluso per adesione) abbiano assunto carattere vessatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, co. 1, cod. consumo.
Per le stesse ragioni dell'assenza materiale del testo del contratto e dei suoi eventuali allegati non è possibile neppure ritenere che il tenore delle previsioni negoziali fosse oscuro così da ritenere che l'impegno economico assunto dal cliente non fosse stato individuato in modo chiaro e comprensibile.
4.6 – La reiezione per quanto sopra delle domande di nullità, annullamento, risoluzione e/o inefficacia del contratto “Visione Europa” n. 105408 portano ad una reiezione della domanda di risarcimento del danno, tanto come danno emergente quanto come mancato guadagno
18 – rendendo evidentemente superfluo lo svolgimento di CTU per la quantificazione del pregiudizio asseritamente sofferto.
5. – Il secondo motivo sulla condanna alle spese di primo grado.
Anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale si censura il riconoscimento da parte
Contr del Tribunale dei compensi per la fase istruttoria/trattazione pur se non aveva depositato le prime due memorie ex art. 183, 6° co., c.p.c. ma solo la terza, si rivela infondato.
Ai sensi dell'art. 4, co. 5, lett. c, d.m. 55/2014, la “fase istruttoria” comprende “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi
d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione”; ai fini del riconoscimento del relativo compenso, quindi, è sufficiente la presentazione di anche una sola delle memorie previste dall'art. 183, 6° co., c.p.c., ben potendo la parte ritenere, secondo le sue scelte difensive, di concentrare in un solo scritto le proprie difese limitandosi ad opporsi alle istanze avversarie, e senza, con ciò, non prendere parte attivamente alla
“fase istruttoria”.
6. – Conclusioni.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate in riferimento al valore della causa, determinato ex artt. 5 d.m. 55/2014 – 10, 2° co., c.p.c. non dal solo valore del contratto (scaglione 26.000 – 52.000), bensì anche dal valore delle domande di risarcimento/restituzione (€ 28.643,66 per il danno in sorte capitale, più € 26.965,47 per il mancato rendimento che il ricorrente avrebbe potuto conseguire), con conseguente superamento dello scaglione 26.000 – 52.000 e passaggio allo scaglione superiore;
va esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
19 La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
avverso la sent. n. 346/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 31/01/2022, con atto di citazione notificato in data 1.09.2022:
a) rigetta l'appello;
b) condanna lla rifusione, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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