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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11282 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 30125/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CO AR D'Arcangeli per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 3 settembre 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto del 13 marzo 2025 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19 settembre 2023;
- che tale decreto è stato notificato all' in data 13 marzo 2025; CP_1
- che, nonostante il decorso di 120 giorni dalla trasmissione, l' CP_2 ha omesso di porre in pagamento la prestazione e di liquidare gli arretrati. Alla stregua di queste premesse, pertanto, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, nonché la condanna dell' convenuto al CP_2 pagamento dei ratei maturati della prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
Indi la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Emerge dagli atti di causa che con decreto depositato in data 13 marzo 2025, emesso nel procedimento iscritto al n. 21594/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo al ricorrente dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa (cfr. doc. n. 003 del ricorso). È stata prodotta, altresì, la notifica all' del provvedimento CP_1 giudiziale (doc. nn. 004 del ricorso), nonché attestazione relativa al mancato ricovero in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato, che peraltro rappresenta fatto impeditivo al pagamento della prestazione assistenziale e non elemento costitutivo del diritto. Essendo decorso già al momento dell'introduzione del presente giudizio il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. e sussistendo tutti i requisiti per l'attribuzione della provvidenza economica, l' sarebbe stato CP_1 tenuto alla liquidazione della prestazione, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12270 del 5 luglio 2004), oltre accessori di legge. Onere che, nel caso di specie, non è stato minimamente assolto, sicché va disposta la condanna dell' al pagamento dei ratei pregressi. CP_2
Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
2 3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite. Come noto, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009). Secondo l'orientamento univocamente affermato dalla Corte di legittimità in fattispecie relative al mancato pagamento dell'indennità di accompagnamento a seguito dell'accertamento del requisito sanitario, in particolare, “in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale CP_1 ritardo nell'erogazione della prestazione” (cfr. Cass., sez. lav., 2 gennaio 2021, n. 22089 e Cass., sez. lav., 24 maggio 2022, n.16712). Sotto questa angolazione, è stato evidenziato che detta collaborazione va assolta mediante “il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello autocertificativo conforme alla disciplina del D.P.R. n. 445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta”, specificamente “con l'invio del Modello AP70”. Nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso financo di allegare – né, a fortiori, la circostanza è stata comprovata mediante produzione documentale
– la trasmissione all' del prescritto modello AP70, contenente i dati CP_1 aggiornati necessari per la liquidazione della prestazione, sicché l'inadempimento dell' non è allo stesso addebitabile in assenza della CP_1 doverosa collaborazione dell'assistito, con le consequenziali refluenze sul riparto delle spese di lite. Ancora più di recente, sempre in fattispecie in cui erano state compensate, per analoghi motivi, le spese di lite in tema di indennità di accompagnamento, nel confermare l'indirizzo sopra indicato la Suprema Corte ha ritenuto che il motivo di doglianza fosse da rigettare, “perché contesta la decisione sulla compensazione sul presupposto della evidente violazione del termine di 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa;
in altri termini, la motivazione sarebbe priva di ragionevolezza perché finirebbe per addossare alla parte pienamente vittoriosa ed incolpevole il costo del processo”, mentre
“tale ricostruzione poggia sul presupposto che il mero decorso di 120 giorni
3 tra la data della notifica dell'esito dell'omologa e la liquidazione della prestazione sia sufficiente a far scattare l'inadempimento che giustifica l'azione giudiziaria” (cfr. Cass., sez. lav., n. 24777 del 12 agosto 2022). In applicazione di questi condivisibili principi, in definitiva, dai quali non sono stati forniti argomenti che ne possano indurre una rimeditazione, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, condanna CP_1 quest'ultimo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980, con decorrenza dall'1 ottobre 2023, oltre interessi legali, come per legge. Dichiara interamente compensate le spese di lite. Roma, 6 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 30125/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CO AR D'Arcangeli per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: indennità di accompagnamento, ex art.1 legge n. 18/1980. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 3 settembre 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con decreto del 13 marzo 2025 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in suo favore dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19 settembre 2023;
- che tale decreto è stato notificato all' in data 13 marzo 2025; CP_1
- che, nonostante il decorso di 120 giorni dalla trasmissione, l' CP_2 ha omesso di porre in pagamento la prestazione e di liquidare gli arretrati. Alla stregua di queste premesse, pertanto, il ricorrente ha domandato l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/1980, nonché la condanna dell' convenuto al CP_2 pagamento dei ratei maturati della prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, e con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
Indi la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Emerge dagli atti di causa che con decreto depositato in data 13 marzo 2025, emesso nel procedimento iscritto al n. 21594/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in capo al ricorrente dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa (cfr. doc. n. 003 del ricorso). È stata prodotta, altresì, la notifica all' del provvedimento CP_1 giudiziale (doc. nn. 004 del ricorso), nonché attestazione relativa al mancato ricovero in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato, che peraltro rappresenta fatto impeditivo al pagamento della prestazione assistenziale e non elemento costitutivo del diritto. Essendo decorso già al momento dell'introduzione del presente giudizio il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. e sussistendo tutti i requisiti per l'attribuzione della provvidenza economica, l' sarebbe stato CP_1 tenuto alla liquidazione della prestazione, dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12270 del 5 luglio 2004), oltre accessori di legge. Onere che, nel caso di specie, non è stato minimamente assolto, sicché va disposta la condanna dell' al pagamento dei ratei pregressi. CP_2
Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
2 3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite. Come noto, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009). Secondo l'orientamento univocamente affermato dalla Corte di legittimità in fattispecie relative al mancato pagamento dell'indennità di accompagnamento a seguito dell'accertamento del requisito sanitario, in particolare, “in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale CP_1 ritardo nell'erogazione della prestazione” (cfr. Cass., sez. lav., 2 gennaio 2021, n. 22089 e Cass., sez. lav., 24 maggio 2022, n.16712). Sotto questa angolazione, è stato evidenziato che detta collaborazione va assolta mediante “il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello autocertificativo conforme alla disciplina del D.P.R. n. 445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta”, specificamente “con l'invio del Modello AP70”. Nel caso di specie, parte ricorrente ha omesso financo di allegare – né, a fortiori, la circostanza è stata comprovata mediante produzione documentale
– la trasmissione all' del prescritto modello AP70, contenente i dati CP_1 aggiornati necessari per la liquidazione della prestazione, sicché l'inadempimento dell' non è allo stesso addebitabile in assenza della CP_1 doverosa collaborazione dell'assistito, con le consequenziali refluenze sul riparto delle spese di lite. Ancora più di recente, sempre in fattispecie in cui erano state compensate, per analoghi motivi, le spese di lite in tema di indennità di accompagnamento, nel confermare l'indirizzo sopra indicato la Suprema Corte ha ritenuto che il motivo di doglianza fosse da rigettare, “perché contesta la decisione sulla compensazione sul presupposto della evidente violazione del termine di 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa;
in altri termini, la motivazione sarebbe priva di ragionevolezza perché finirebbe per addossare alla parte pienamente vittoriosa ed incolpevole il costo del processo”, mentre
“tale ricostruzione poggia sul presupposto che il mero decorso di 120 giorni
3 tra la data della notifica dell'esito dell'omologa e la liquidazione della prestazione sia sufficiente a far scattare l'inadempimento che giustifica l'azione giudiziaria” (cfr. Cass., sez. lav., n. 24777 del 12 agosto 2022). In applicazione di questi condivisibili principi, in definitiva, dai quali non sono stati forniti argomenti che ne possano indurre una rimeditazione, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, condanna CP_1 quest'ultimo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente i ratei dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980, con decorrenza dall'1 ottobre 2023, oltre interessi legali, come per legge. Dichiara interamente compensate le spese di lite. Roma, 6 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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