CASS
Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2024, n. 27400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27400 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AY ID CUI 060M90T nato il [...] avverso l'ordinanza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa de plano il 9 febbraio 2024 la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto da AY RI avverso la sentenza emessa in data 26 ottobre 2023 dal Tribunale di Modena con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale e condannato alle pene di legge. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento con trasmissione degli atti alla Corte di Appello e articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza della norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Osservava in particolare che la Corte territoriale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'imputato de plano, senza fissare udienza e dunque con inosservanza del procedimento previsto dall'art. 127 primo, secondo e terzo comma cod. proc. pen., che prevede la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e l'avviso alle parti almeno dieci giorni prima. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27400 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 13/06/2024 Deduceva che il procedimento de plano previsto dal nono comma del citato art. 127 per l'ipotesi di inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento era applicabile esclusivamente nei casi di vizi concernenti l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, la titolarità del diritto di gravame, il rispetto dei termini di impugnazione e l'interesse ad impugnare, non anche nel caso in cui di declaratoria di inammissibilità a seguito di una valutazione nel merito della proponibilità dell'impugnazione, ciò che era avvenuto nel caso di specie in quanto l'appello era stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e di correlazione tra l'impugnazione e la ratio decidendi. Assumeva la difesa che una interpretazione del nono comma del citato art. 127 diversa da quella prospettata era in contrasto con il principio del contraddittorio sancito dall'art. 111 secondo comma Cost.. 2.2. Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione, nella specie caratterizzata da travisamento e ignoranza del significato letterale delle argomentazioni addotte dalla difesa a confutazione della decisione del Tribunale. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto generica l'osservazione della difesa che censurava la mancata considerazione unitaria delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, osservazione che, al contrario, doveva ritenersi puntuale e specifica in quanto evidenziava come le due versioni dei fatti fornite dalla parte offesa fossero fra loro compatibili poiché l'una non escludeva l'altra. Inoltre il giudice di secondo grado non si era confrontato con le argomentazioni difensive tese a evidenziare che nell'occorso l'imputato non aveva esercitato alcuna violenza nei confronti della parte offesa, bensì soltanto una forza molto contenuta e comunque strettamente necessaria a vincere la ritrosia della vittima a prestare il proprio monopattino. Infine la Corte territoriale aveva considerato generiche le argomentazioni svolte nell'atto di appello in relazione agli aumenti di pena applicato dal primo giudice per la continuazione, laddove tali argomentazioni in realtà facevano specifico ed esplicito riferimento all'entità del danno cagionato. Osservava conclusivamente la difesa che tutte le argomentazioni contenute nell'atto di appello avevano offerto al giudicante una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella adottata dal primo giudice, lettura che, condivisibile o meno, non poteva in ogni caso essere considerata generica e quindi inidonea a superare il vaglio di ammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato. Ed invero, secondo un orientamento largamente maggioritario, condiviso da questo Collegio, quella recata dall'art. 111 Cost e è una disposizione "di 2 principio", non autonomamente precettiva e, come tale, necessita di una norma di legge che la declini, con la conseguenza che non è possibile dare spazio, attraverso essa, all'indicazione derogatoria contenuta nell'art. 127 cod. proc. pen.. Ragionando diversamente, ossia riconoscendo la natura immediatamente precettiva del principio del contraddittorio si aprirebbe la strada a una interpretati° abrogans del citato art. 127 nono comma cod. proc. pen.: ciò che nello specifico si risolverebbe sempre nella necessaria fissazione dell'udienza ex ad, 127 cod. proc. pen. e nell'esclusione di dichiarazioni di inammissibilità de plano pur a fronte di quanto stabilito, come regola generale, dal nono comma del citato art. 127 (Sez. 4, n. 8867 del 19/2/2020, Rv. 278605; Sez. 2, n. 24808 del 24/7/2020, Rv. 279553)1 Q/44 1.4 infflp •tAhlio 111,5aLe 24.1 % Sic Poiché non pare condivisibile tale approccio ermeneutico, deve nella specie ritenersi operante la regola della declaratoria di inammissibilità de plano dianzi enunciata, con conseguente insussistenza del vizio dedotto dal ricorrente. 2. Diversamente, è fondato il secondo motivo di ricorso. Ed invero, il provvedimento impugnato risulta carente nella motivazione, con particolare riguardo al necessario confronto con la deduzione difensiva con la quale, con l'atto di appello, si chiede una valutazione unitaria delle dichiarazioni rese dalla parte offesa prima nel corso delle indagini preliminari e successivamente in sede di indagini difensive, deduzione che la Corte territoriale ha ritenuto affetta da genericità, pur se con la stessa si argomenta in merito alla compatibilità fra le dette dichiarazioni sul rilievo che sarebbe plausibile che nella concitazione del momento la parte offesa, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, non abbia riconosciuto l'imputato, rilievo con il quale il giudice di appello non si è confrontato. Parimenti la Corte territoriale non si è confrontata con la deduzione difensiva secondo la quale nell'occorso non sarebbe stata esercitata una violenza nei confronti della parte offesa bensì solo una lieve forza, strettamente necessaria a vincere la ritrosia della parte offesa a prestare il monopattino, e ancora non si è confrontata con l'ulteriore doglianza difensiva relativa al trattamento sanzionatorio, concretatasi in riferimenti alla assunta lieve entità del pregiudizio cagionato con la condotta di resistenza in ragione del fatto che, nonostante la testata inferta dall'imputato, il vetro della vettura di servizio utilizzata dagli agenti operanti non si era rotto. In ragione delle rilevate lacune motivazionali l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il prosieguo. Così deciso il 13/06/2024
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa de plano il 9 febbraio 2024 la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto da AY RI avverso la sentenza emessa in data 26 ottobre 2023 dal Tribunale di Modena con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale e condannato alle pene di legge. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento con trasmissione degli atti alla Corte di Appello e articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo deduceva inosservanza della norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Osservava in particolare che la Corte territoriale aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'imputato de plano, senza fissare udienza e dunque con inosservanza del procedimento previsto dall'art. 127 primo, secondo e terzo comma cod. proc. pen., che prevede la fissazione dell'udienza in camera di consiglio e l'avviso alle parti almeno dieci giorni prima. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27400 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 13/06/2024 Deduceva che il procedimento de plano previsto dal nono comma del citato art. 127 per l'ipotesi di inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento era applicabile esclusivamente nei casi di vizi concernenti l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, la titolarità del diritto di gravame, il rispetto dei termini di impugnazione e l'interesse ad impugnare, non anche nel caso in cui di declaratoria di inammissibilità a seguito di una valutazione nel merito della proponibilità dell'impugnazione, ciò che era avvenuto nel caso di specie in quanto l'appello era stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e di correlazione tra l'impugnazione e la ratio decidendi. Assumeva la difesa che una interpretazione del nono comma del citato art. 127 diversa da quella prospettata era in contrasto con il principio del contraddittorio sancito dall'art. 111 secondo comma Cost.. 2.2. Con il secondo motivo deduceva manifesta illogicità della motivazione, nella specie caratterizzata da travisamento e ignoranza del significato letterale delle argomentazioni addotte dalla difesa a confutazione della decisione del Tribunale. In particolare, la Corte territoriale aveva ritenuto generica l'osservazione della difesa che censurava la mancata considerazione unitaria delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, osservazione che, al contrario, doveva ritenersi puntuale e specifica in quanto evidenziava come le due versioni dei fatti fornite dalla parte offesa fossero fra loro compatibili poiché l'una non escludeva l'altra. Inoltre il giudice di secondo grado non si era confrontato con le argomentazioni difensive tese a evidenziare che nell'occorso l'imputato non aveva esercitato alcuna violenza nei confronti della parte offesa, bensì soltanto una forza molto contenuta e comunque strettamente necessaria a vincere la ritrosia della vittima a prestare il proprio monopattino. Infine la Corte territoriale aveva considerato generiche le argomentazioni svolte nell'atto di appello in relazione agli aumenti di pena applicato dal primo giudice per la continuazione, laddove tali argomentazioni in realtà facevano specifico ed esplicito riferimento all'entità del danno cagionato. Osservava conclusivamente la difesa che tutte le argomentazioni contenute nell'atto di appello avevano offerto al giudicante una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella adottata dal primo giudice, lettura che, condivisibile o meno, non poteva in ogni caso essere considerata generica e quindi inidonea a superare il vaglio di ammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato. Ed invero, secondo un orientamento largamente maggioritario, condiviso da questo Collegio, quella recata dall'art. 111 Cost e è una disposizione "di 2 principio", non autonomamente precettiva e, come tale, necessita di una norma di legge che la declini, con la conseguenza che non è possibile dare spazio, attraverso essa, all'indicazione derogatoria contenuta nell'art. 127 cod. proc. pen.. Ragionando diversamente, ossia riconoscendo la natura immediatamente precettiva del principio del contraddittorio si aprirebbe la strada a una interpretati° abrogans del citato art. 127 nono comma cod. proc. pen.: ciò che nello specifico si risolverebbe sempre nella necessaria fissazione dell'udienza ex ad, 127 cod. proc. pen. e nell'esclusione di dichiarazioni di inammissibilità de plano pur a fronte di quanto stabilito, come regola generale, dal nono comma del citato art. 127 (Sez. 4, n. 8867 del 19/2/2020, Rv. 278605; Sez. 2, n. 24808 del 24/7/2020, Rv. 279553)1 Q/44 1.4 infflp •tAhlio 111,5aLe 24.1 % Sic Poiché non pare condivisibile tale approccio ermeneutico, deve nella specie ritenersi operante la regola della declaratoria di inammissibilità de plano dianzi enunciata, con conseguente insussistenza del vizio dedotto dal ricorrente. 2. Diversamente, è fondato il secondo motivo di ricorso. Ed invero, il provvedimento impugnato risulta carente nella motivazione, con particolare riguardo al necessario confronto con la deduzione difensiva con la quale, con l'atto di appello, si chiede una valutazione unitaria delle dichiarazioni rese dalla parte offesa prima nel corso delle indagini preliminari e successivamente in sede di indagini difensive, deduzione che la Corte territoriale ha ritenuto affetta da genericità, pur se con la stessa si argomenta in merito alla compatibilità fra le dette dichiarazioni sul rilievo che sarebbe plausibile che nella concitazione del momento la parte offesa, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, non abbia riconosciuto l'imputato, rilievo con il quale il giudice di appello non si è confrontato. Parimenti la Corte territoriale non si è confrontata con la deduzione difensiva secondo la quale nell'occorso non sarebbe stata esercitata una violenza nei confronti della parte offesa bensì solo una lieve forza, strettamente necessaria a vincere la ritrosia della parte offesa a prestare il monopattino, e ancora non si è confrontata con l'ulteriore doglianza difensiva relativa al trattamento sanzionatorio, concretatasi in riferimenti alla assunta lieve entità del pregiudizio cagionato con la condotta di resistenza in ragione del fatto che, nonostante la testata inferta dall'imputato, il vetro della vettura di servizio utilizzata dagli agenti operanti non si era rotto. In ragione delle rilevate lacune motivazionali l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmette gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il prosieguo. Così deciso il 13/06/2024