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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini,
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento n.
110/2024 del Ruolo Generale Affari Civili;
LETTO il ricorso per reintegrazione nel possesso proposto da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Banchini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Parma al borgo Garimberti n. 4, nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Bernardo Bruno, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. Email_1
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
LETTI gli artt. 1168 c.c., 703 e ss. c.p.c. e 669-octies
c.p.c.;
OSSERVA
1. , premettendo di avere stipulato con Parte_1 [...]
tre distinti contratti di appalto (rectius, subappalto) CP_1 aventi ad oggetto lavori di miglioramento sismico e/o efficientamento energetico riferiti ai condomini “Villaggio
Primo Sole, Palazzina G2” in Casalbordino (CH), “Martiri della
Libertà” in Vasto (CH) e “San Giovanni Bosco” e di avere eseguito, in forza di tali contratti, lavori per l'importo complessivo di € 2.005.817,02 al settembre 2023, ha allegato che – in esito a corrispondenza via pec dei rispettivi legali delle parti avente ad oggetto la contestazione, da parte
1 dell'appaltatrice, del mancato saldo del corrispettivo pattuito, e, da parte della committente, della mancata o inesatta esecuzione delle opere – la committente ha comunicato il recesso dai citati contratti di subappalto con pec del
10/10/2023; successivamente, pur avendo diffitato Pt_1 CP_1 dall'entrare nei cantieri, «l'amministratore di Pt_1 [...]
constatava all'interno dei cantieri sopra indicati, la Pt_1 presenza di persone che stavano lavorando»; ritenendo, quindi, ricorrenti i presupposti dello spoglio ex art. 1168 c.c. da parte di dei suddetti cantieri, ha adito CP_1
l'intestato Tribunale onde ottenere la reintegrazione nel possesso degli stessi, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. Ritualmente costituitasi in giudizio, ha CP_1 contrastato l'avversa richiesta, deducendo di aver contestato, con pec dell'ottobre del 2023, la parziale e/o inesatta esecuzione delle opere compiute dalla ricorrente, nonché di aver receduto dai contratti con comunicazione del 7/10/2023 quale confermata da ulteriore pec del 9/10/2023. Ha, quindi, eccepito l'inammissibilità della svolta azione possessoria per carenza di clandestinità dello spoglio – essendosi svolta la riappropriazione dei cantieri nell'esercizio del diritto di recesso – e di violenza dello stesso – per carenza dell'arbitrarietà dell'azione di riappropriazione dei cantieri;
ancora, la resistente ha contestato la sussistenza in capo alla ricorrente della qualità di “possessore”, potendosi, al più, configurare la sussistenza di quella di mero “detentore”, affermando che, in ogni caso, anche tale detenzione aveva trovato termine in esito al legittimo esercizio del diritto di recesso.
3. La domanda di reintegrazione nella detenzione dei cantieri de quibus è fondata e merita accoglimento.
4. In via di premessa generale deve osservarsi che, per costante giurisprudenza, nel giudizio possessorio assume
2 rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio (e della turbativa), con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione (o di manutenzione), è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo o abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 15/02/1999,
n. 1274, secondo la quale, essendo le azioni possessorie dirette “a tutelare il possesso inteso come relazione di fatto con la cosa, corrispondente all'esercizio di un diritto reale,
è sempre necessario, agli effetti della tutela possessoria, la dimostrazione dell'esercizio di fatto del possesso”).
In tema di azioni possessorie, quindi, il compito del giudice
è limitato ad accertare, da un lato, l'esistenza di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio (o della molestia), mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso - in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo - resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem (cfr., ex plurimis, Cass., n. 1087/1989; Cass., n. 4625/1987; Cass., n.
6741/1986).
Ai fini delle azioni di reintegrazione e manutenzione è necessaria, quindi, una dimostrazione specifica del pregresso concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato (o il molestato) lamenta l'avvenuta privazione (o turbativa)
(cfr., Cass., sez. II, 13 aprile 1995, n. 4271).
In applicazione dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, spetta poi a colui che intende avvalersi della tutela possessoria, in caso di contestazione da parte del convenuto, il compito di fornire la dimostrazione del concreto esercizio del proprio possesso sul bene.
Ancora in via di premessa, deve osservarsi che per costante 3 interpretazione giurisprudenziale della S.C. (Cass. civ. Sez.
2, Sentenza n. 6578 del 15/12/1984; Cass. civ. Sez. 2,
Sentenza n. 3479 del 02/12/1972; Cass. civ. Sez. 2, Sentenza
n. 3038 del 13/10/1972; Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 3470 del 23/10/1969), ai fini della conservazione del possesso, la relazione tra la cosa e il possessore – pur non esigendo l'insistenza fisica continua del possessore – implica la possibilità che questi, quando voglia, impieghi, secondo le sue determinazioni, l'oggetto del possesso da lui mantenuto e continuato finché altri non glielo sottragga;
il potere sulla cosa, cioè, racchiude la possibilità di signoreggiare la cosa stessa, che dal materiale contatto può eventualmente prescindere, purché tra la persona e la cosa non si frappongano ostacoli gravi o duraturi, tali da impedire un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, risultando, pertanto, irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dall'azione possessoria, la frequenza e le modalità di esercizio del possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché quest'ultimo presenti i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale (Cass. n. 6772/91).
5. Facendo applicazione di detti principi al caso di specie,
l'accertamento della situazione di possesso/detenzione dei cantieri da parte della ricorrente deve ritenersi acclarata in ragione – oltre che della sussistenza dei titoli, ovvero dei contratti di subappalto, che non costituiscono, come visto, fondamentale prova del possesso ma si limitano ad integrarla
- dalla incontestata esecuzione dei lavori all'interno dei medesimi (in disparte ogni contestazione sulla completezza e/o esattezza degli stessi) e dal tenore delle difese, anche stragiudiziali, di parte resistente, dalle quali è possibile inferire il riconoscimento della situazione di possesso
(benché qualificata come detenzione) pregressa alla riappropriazione dalla stessa ritenuta legittima in esito all'esercizio del diritto di recesso;
in altri termini, stante
4 l'identificabilità del momento iniziale del possesso di cui è chiesta tutela nella stipula dei contratti, quale confermato e suffragato dall'avere la ricorrente eseguito i lavori oggetto degli stessi, non vi è motivo di dubitare della sussistenza della relazione di fatto tra la cosa e il possessore cui è preordinata la tutela ex art. 1168 c.c.
6. In ordine alla qualificazione giuridica di tale relazione di fatto, la stessa deve essere allocata nell'alveo della
“detenzione” qualificata dall'autonomo interesse dell'appaltatore connesso con la organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera convenuta e distinto da quello del committente cui esso diviene opponibile (Cass.
2690/1979); di conseguenza, all'appaltatore – detentore qualificato ai sensi dell'art. 1168, II c.c. – compete la legittimazione a ricorrere ai fini della tutela possessoria non solo nei confronti di terzi ma anche nei confronti del committente-possessore (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n.
417 del 27/01/1977).
7. Ritenuta, di conseguenza, la piena legittimazione della ricorrente a proporre l'azione, in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi della clandestinità e violenza dello spoglio – contestata da parte resistente – deve osservarsi che se, per un verso, la clandestinità (sussistente ogni qual volta lo spossessamento avvenga mediante atti che non possano venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso o della detenzione, rilevando che il possessore o il detentore, usando l'ordinaria diligenza ed avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato, si siano trovati nell'impossibilità di averne conoscenza) spiega i suoi effetti sostanzialmente in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla tutela possessoria ovvero alla tempestività dell'azione medesima, il requisito della violenza è da correlarsi all'animus spoliandi che non consiste nella sola coscienza e volontà dell'agente di compiere
5 il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di sostituirsi al detentore, contro la volontà di questo (ovvero nella sua inconsapevolezza o impossibilità di venire a conoscenza dell'azione espoliatrice) nella detenzione totale o parziale e nel godimento del bene.
Alla luce di tali premesse ed atteso che «In tema di spoglio la violenza e la clandestinità dell'azione, che implicano
l'"animus spoliandi", non sono insiti in ogni fatto materiale che determini la privazione dell'altrui possesso ma conseguono solo alla consapevolezza di contrastare e di violare la posizione soggettiva del terzo» (così Cass. civ. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 24673 del 04/11/2013), nel caso di specie non vi
è dubbio che la spoliazione della ricorrente sia avvenuta con animus spoliandi in funzione della riappropriazione dei cantieri al fine di proseguire nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto e, pertanto, esautorando la ricorrente da ogni materiale disponibilità degli stessi;
parimenti, considerato che «ricorre spoglio violento anche in ipotesi di privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso,
e senza che rilevi in senso contrario il semplice silenzio, in quanto circostanza di per sé equivoca, e non interpretabile come espressione di acquiescenza» (così Cass. civ. Sez. 2,
Sentenza n. 22174 del 07/12/2012) ed atteso che tale volontà contraria è stata esplicitamente manifestata nella comunicazione inviata dalla ricorrente (a firma del proprio legale) a mezzo pec alla resistente in data 11/10/2023 (doc.
11) e ancora in data 8/2/2024 (doc. 12), non è revocabile in dubbio che il lamentato spoglio, in quanto avvenuto contra voluntatem della stessa, rivesta i caratteri della violenza descritta dall'art. 1168 c.c. (in accezione giuridica e non
6 esclusivamente materiale).
8. Quindi, l'argomentazione di parte resistente secondo cui essa avrebbe proceduto allo spossessamento nel legittimo esercizio del diritto di recesso non può essere condivisa perché lo ius detentionis dell'appaltatore viene meno solo con la cessazione del rapporto contrattuale, ovvero allorquando – esaurite le contestazioni circa i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto medesimo ovvero ogni controversia relativa alle vicende contrattuali – vi è la definizione delle correlative posizioni soggettive derivanti dal negozio (cfr.
Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 8522 del 28/05/2003; Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 5548 del 25/11/1978; Cass. civ. Sez.
2, Sentenza n. 3674 del 06/06/1980) ovvero allorquando il committente abbia esercitato il diritto di recesso ex art. 1671 c.c. compiutamente, ovvero tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Nel caso di specie, al contrario, stanti le contestazioni di parte resistente (attestate dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e versata in atti) in ordine alla incompletezza e difformità delle opere compiute dalla ricorrente (oggetto di domanda giudiziale che parte resistente afferma essere pendente dinanzi al Tribunale di Isernia) e le pretese della ricorrente in ordine al saldo del corrispettivo pattuito (di cui al medesimo giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo), non può ritenersi esaurito il rapporto contrattuale, né compiutamente esercitato il diritto di recesso ex art. 1671
c.c., sicché la detenzione da parte dell'appaltatore resta qualificata e giustificata in funzione della permanenza del titolo legittimante la stessa, derivandone la perduranza della tutela accordata dall'art. 1168, II comma, c.c.
9. Sono, infine, da disattendersi, le argomentazioni – proposte in fase conclusiva - dalla resistente secondo cui una reintegrazione della ricorrente nella detenzione dei cantieri
7 de quibus sarebbe inutiliter data in ragione del completamento dei lavori oggetto dei contratti di appalto e della correlata carenza del fumus boni juris e del periculum in mora posti dall'ordinamento a presupposto della generalità dei provvedimenti cautelari. Invero, se tale ultima argomentazione sconta una erronea collocazione dei provvedimenti possessori nell'alveo dei provvedimenti cautelari (non assimilabili nei presupposti, atteso che i primi sono posti a tutela autonoma di una situazione di fatto mentre i secondi sono previsti a tutela anticipata e provvisoria di diritti soggettivi, essendo accomunati soltanto dall'applicabilità del rito cautelare uniforme), l'asserito completamento dei lavori in appalto/subappalto e la conseguente chiusura dei cantieri non osta all'accoglimento della domanda.
Infatti, se è vero che - in ossequio a quanto ritenuto dalla
Suprema Corte (Cass. civ. sez. II, 31/01/2019, n.2991) - «In caso di spoglio o turbativa del possesso, la reintegrazione o la cessazione della turbativa, anche se intervenute, per iniziativa spontanea del soggetto attivo, prima che il giudice gliene abbia fatto ordine ai sensi dell'art. 703 c.p.c., non eliminano l'interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, benché non possa contenere quell'ordine, ormai inutile, esamini la fondatezza nel merito dell'azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese sia per la valutazione dell'eventuale ed accessoria domanda risarcitoria, dovendosi considerare, altresì, che una pronuncia di cessazione della materia del contendere, oltre all'esecuzione spontanea della rimessione in pristino, deve implicare pure il riconoscimento da parte del convenuto della illegittimità del suo operato» dovendosi comunque pervenire ad un pronunciamento sulla domanda del ricorrente, a fortiori tale pronunciamento è utilmente assunto in assenza di tale spontanea reimmissione nel possesso.
10. Per altro verso, poi, non può neppure ritenersi del tutto
8 comprovato il completamento dei suddetti lavori – e correlativa chiusura dei cantieri – atteso che dalla documentazione versata in atti da parte resistente è possibile evincere la carenza, al maggio 2024, del completamento dei SAL finali.
11. Quanto al regime delle spese, ritenuto applicabile anche al giudizio possessorio il principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e stante il dovere del giudice di liquidare le spese ogniqualvolta emetta un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, l'accoglimento della domanda possessoria implica la condanna della resistente al pagamento delle spese, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014, parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina ad , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare con effetto immediato , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, nella detenzione dei cantieri afferenti al condominio “Villaggio Primo Sole,
Palazzina G2” in Casalbordino (CH) nonché al condominio
“Martiri della Libertà” in Vasto (CH) e altro condominio “San
Giovanni Bosco” di cui ai contratti di subappalto ripassati tra le parti;
2) condanna , in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento in favore di in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 286,00 per anticipazioni ed € 4.227,00 per compenso professionale, oltre
9 accessori di legge.
Così deciso in Vasto, 16/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini
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