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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/12/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
UL NT Presidente rel.
DO ZA UD
Valentina Prudente UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2431 V.G. anno 2025, vertente t r a
( ) – ( ) domiciliati Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Serena Musetti, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 2.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi Parte_3
ricorrenti avevano contratto matrimonio in Carrara il 14.12.2011; che dalla loro unione erano nate le figlie (14.10.2011), (14.11.2013) e (23.5.2021); che la prosecuzione della Per_1 Per_2 Per_3
convivenza era divenuta intollerabile;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto delle figlie minori e residenza anagrafica;
assegnazione della casa familiare;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
mutuo bancario di cui al punto 5); contributo al mantenimento della prole a carico del padre, secondo la clausola sub 15) del ricorso;
regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
assegno unico;
clausola in ordine alla vettura, sub punto 17).
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nata alla Spezia il 5.11.1983, e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato in Carrara il 14.12.2011 e trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2011, atto n. 87, Parte I, Ufficio I),
e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 2.12.2025
Il Presidente estensore
UL NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
UL NT Presidente rel.
DO ZA UD
Valentina Prudente UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2431 V.G. anno 2025, vertente t r a
( ) – ( ) domiciliati Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Serena Musetti, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 2.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi Parte_3
ricorrenti avevano contratto matrimonio in Carrara il 14.12.2011; che dalla loro unione erano nate le figlie (14.10.2011), (14.11.2013) e (23.5.2021); che la prosecuzione della Per_1 Per_2 Per_3
convivenza era divenuta intollerabile;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto delle figlie minori e residenza anagrafica;
assegnazione della casa familiare;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
mutuo bancario di cui al punto 5); contributo al mantenimento della prole a carico del padre, secondo la clausola sub 15) del ricorso;
regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
assegno unico;
clausola in ordine alla vettura, sub punto 17).
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi nata alla Spezia il 5.11.1983, e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato in Carrara il 14.12.2011 e trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2011, atto n. 87, Parte I, Ufficio I),
e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 2.12.2025
Il Presidente estensore
UL NT