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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/10/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3422/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TISO ANDREA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SI CA ( ; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TISO C.F._1
ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 DESIDERI ZANARDELLI PAOLA e dell'avv. SPONTI MARIA CLAUDINA ( ) VIA DELLA SCROFA N. 57 00186 ROMA;
elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA GIULINI 2 MILANOpresso il difensore avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA
DO , con il patrocinio dell'avv. Sponti Maria Claudina CP_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda originariamente proposta nei confronti di è stata rinunciata Controparte_1
a verbale di udienza 17.10.2025, con relativa accettazione della controparte.
Va pertanto dichiarata estinta la posizione processuale di sussistono Controparte_1 giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
Va accolta la domanda formulata nei confronti della terza chiamata . Controparte_1
La Direttiva CE 2008/118, recepita dapprima con il D.L.vo 48/2010 e successivamente con il D.L.vo 23/2011, ha stabilito che solo finalità specifiche, quali non possono essere considerate le esigenze di pagina 1 di 2 gettito e di pianificazione fiscale, potrebbero giustificare la previsione di ulteriori imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa.
Nel caso di specie dette specifiche finalità non sono state specificate, con conseguente illegittimità della prevista (ed applicata in fattura) rivalsa dell'addizionale dovuta dal venditore / consumatore all' amministrazione finanziaria nei confronti del consumatore finale.
La pacifica assenza del requisito delle “finalità specifiche” a sostegno dell'imposizione addizionale in oggetto giustifica una valutazione delibativa meramente incidentale in termini di contrarietà dell'art. 6 comma II° DL 511/1988 per contrarietà con la direttiva CE 2008/118, con conseguente sua disapplicazione.
Va pertanto accolta la domanda attorea.
La novità della questione in uno ai diversi e contrastanti orientamenti di merito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara cessato il rapporto processuale tra e per Parte_1 Controparte_1 intervenuta rinuncia;
B) Accoglie la domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, condanna Controparte_1 la convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di della CP_2 somma di €. 34.397,45 oltre Iva ed interessi al tasso legale dal 18.2.2020 alla data di proposizione della domanda e al tasso di cui all'art. 1284 comma IV° Cc dalla domanda giudiziale al saldo;
C) Compensa le spese di causa.
Verona, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3422/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TISO ANDREA e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SI CA ( ; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TISO C.F._1
ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 DESIDERI ZANARDELLI PAOLA e dell'avv. SPONTI MARIA CLAUDINA ( ) VIA DELLA SCROFA N. 57 00186 ROMA;
elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA GIULINI 2 MILANOpresso il difensore avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA
DO , con il patrocinio dell'avv. Sponti Maria Claudina CP_1
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda originariamente proposta nei confronti di è stata rinunciata Controparte_1
a verbale di udienza 17.10.2025, con relativa accettazione della controparte.
Va pertanto dichiarata estinta la posizione processuale di sussistono Controparte_1 giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
Va accolta la domanda formulata nei confronti della terza chiamata . Controparte_1
La Direttiva CE 2008/118, recepita dapprima con il D.L.vo 48/2010 e successivamente con il D.L.vo 23/2011, ha stabilito che solo finalità specifiche, quali non possono essere considerate le esigenze di pagina 1 di 2 gettito e di pianificazione fiscale, potrebbero giustificare la previsione di ulteriori imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa.
Nel caso di specie dette specifiche finalità non sono state specificate, con conseguente illegittimità della prevista (ed applicata in fattura) rivalsa dell'addizionale dovuta dal venditore / consumatore all' amministrazione finanziaria nei confronti del consumatore finale.
La pacifica assenza del requisito delle “finalità specifiche” a sostegno dell'imposizione addizionale in oggetto giustifica una valutazione delibativa meramente incidentale in termini di contrarietà dell'art. 6 comma II° DL 511/1988 per contrarietà con la direttiva CE 2008/118, con conseguente sua disapplicazione.
Va pertanto accolta la domanda attorea.
La novità della questione in uno ai diversi e contrastanti orientamenti di merito giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara cessato il rapporto processuale tra e per Parte_1 Controparte_1 intervenuta rinuncia;
B) Accoglie la domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, condanna Controparte_1 la convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di della CP_2 somma di €. 34.397,45 oltre Iva ed interessi al tasso legale dal 18.2.2020 alla data di proposizione della domanda e al tasso di cui all'art. 1284 comma IV° Cc dalla domanda giudiziale al saldo;
C) Compensa le spese di causa.
Verona, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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