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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1317/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 02.10.2024 da:
(C.F.: ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
LO (AP) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Bono del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17.10.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE “Voglia il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno pronunciare la separazione personale dei coniugi, confermare e successivamente omologare dal tribunale la separazione, alle condizioni dai medesimi concordate che qui di seguito i trascrivono: 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto sia in pubblico che in privato nel seguente modo: il marito continuerà a risiedere presso la attuale abitazione coniugale sita in L.go delle Ginestre 1 Ascoli Piceno essendosi la moglie già trasferita a vivere altrove 2) Il SI. non verserà nulla alla Parte_1
moglie a titolo di mantenimento essendo la stessa irreperibile sul territorio nazionale
e non avendo mai avanzato richieste economiche.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, il SI. sulla premessa Parte_1
che:
- in data 25.02.2003 in Ascoli Piceno si univa in matrimonio con CP_1
optando per il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali;
matrimonio che veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune
(anno 2003, Parte 1, Serie N. 3);
- dall'unione non nascevano figli;
- con il tempo veniva meno l'affectio coniugalis e i coniugi si allontanavano sempre di più anche a causa delle loro diversità comportamentali e culturali;
- tutto ciò determinava una profonda crisi coniugale, al punto tale che la moglie lasciava la casa coniugale;
- le ricerche presso l'anagrafe Nazionale non hanno prodotto alcun risultato, segno che la SI.ra non è più sul territorio nazionale;
CP_1
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 07.10.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 03.04.2025, che veniva successivamente rinviata al 15.04.2025.
All'udienza del 15.04.2025 il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della SI.ra , disponeva la discussione orale della causa e CP_1
rimetteva quest'ultima al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi proposta da parte ricorrente merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti.
Stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che non CP_1
si è costituita in giudizio e non ha contrastato la domanda del ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale fra e;
Parte_1 CP_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno, affinché proceda alla sua annotazione, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (Anno 2003, Parte 1, Serie N. 3); - dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 28.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1317/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 02.10.2024 da:
(C.F.: ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
LO (AP) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Bono del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE CONTRO
(CF: ) nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17.10.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE “Voglia il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno pronunciare la separazione personale dei coniugi, confermare e successivamente omologare dal tribunale la separazione, alle condizioni dai medesimi concordate che qui di seguito i trascrivono: 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto sia in pubblico che in privato nel seguente modo: il marito continuerà a risiedere presso la attuale abitazione coniugale sita in L.go delle Ginestre 1 Ascoli Piceno essendosi la moglie già trasferita a vivere altrove 2) Il SI. non verserà nulla alla Parte_1
moglie a titolo di mantenimento essendo la stessa irreperibile sul territorio nazionale
e non avendo mai avanzato richieste economiche.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, il SI. sulla premessa Parte_1
che:
- in data 25.02.2003 in Ascoli Piceno si univa in matrimonio con CP_1
optando per il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali;
matrimonio che veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune
(anno 2003, Parte 1, Serie N. 3);
- dall'unione non nascevano figli;
- con il tempo veniva meno l'affectio coniugalis e i coniugi si allontanavano sempre di più anche a causa delle loro diversità comportamentali e culturali;
- tutto ciò determinava una profonda crisi coniugale, al punto tale che la moglie lasciava la casa coniugale;
- le ricerche presso l'anagrafe Nazionale non hanno prodotto alcun risultato, segno che la SI.ra non è più sul territorio nazionale;
CP_1
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 07.10.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 03.04.2025, che veniva successivamente rinviata al 15.04.2025.
All'udienza del 15.04.2025 il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della SI.ra , disponeva la discussione orale della causa e CP_1
rimetteva quest'ultima al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi proposta da parte ricorrente merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti.
Stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che non CP_1
si è costituita in giudizio e non ha contrastato la domanda del ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale fra e;
Parte_1 CP_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno, affinché proceda alla sua annotazione, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (Anno 2003, Parte 1, Serie N. 3);
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 28.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1317/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 02.10.2024 da:
(C.F.: ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
LO (AP) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Bono del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17.10.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone” OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE “Voglia il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno pronunciare la separazione personale dei coniugi, confermare e successivamente omologare dal tribunale la separazione, alle condizioni dai medesimi concordate che qui di seguito i trascrivono: 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto sia in pubblico che in privato nel seguente modo: il marito continuerà a risiedere presso la attuale abitazione coniugale sita in L.go delle Ginestre 1 Ascoli Piceno essendosi la moglie già trasferita a vivere altrove 2) Il SI. non verserà nulla alla Parte_1
moglie a titolo di mantenimento essendo la stessa irreperibile sul territorio nazionale
e non avendo mai avanzato richieste economiche.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, il SI. sulla premessa Parte_1
che:
- in data 25.02.2003 in Ascoli Piceno si univa in matrimonio con CP_1
optando per il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali;
matrimonio che veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune
(anno 2003, Parte 1, Serie N. 3);
- dall'unione non nascevano figli;
- con il tempo veniva meno l'affectio coniugalis e i coniugi si allontanavano sempre di più anche a causa delle loro diversità comportamentali e culturali;
- tutto ciò determinava una profonda crisi coniugale, al punto tale che la moglie lasciava la casa coniugale;
- le ricerche presso l'anagrafe Nazionale non hanno prodotto alcun risultato, segno che la SI.ra non è più sul territorio nazionale;
CP_1
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 07.10.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 03.04.2025, che veniva successivamente rinviata al 15.04.2025.
All'udienza del 15.04.2025 il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della SI.ra , disponeva la discussione orale della causa e CP_1
rimetteva quest'ultima al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi proposta da parte ricorrente merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti.
Stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che non CP_1
si è costituita in giudizio e non ha contrastato la domanda del ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale fra e;
Parte_1 CP_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno, affinché proceda alla sua annotazione, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (Anno 2003, Parte 1, Serie N. 3); - dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 28.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1317/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 02.10.2024 da:
(C.F.: ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
LO (AP) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Bono del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE CONTRO
(CF: ) nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17.10.2024 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE “Voglia il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno pronunciare la separazione personale dei coniugi, confermare e successivamente omologare dal tribunale la separazione, alle condizioni dai medesimi concordate che qui di seguito i trascrivono: 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto sia in pubblico che in privato nel seguente modo: il marito continuerà a risiedere presso la attuale abitazione coniugale sita in L.go delle Ginestre 1 Ascoli Piceno essendosi la moglie già trasferita a vivere altrove 2) Il SI. non verserà nulla alla Parte_1
moglie a titolo di mantenimento essendo la stessa irreperibile sul territorio nazionale
e non avendo mai avanzato richieste economiche.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2024, il SI. sulla premessa Parte_1
che:
- in data 25.02.2003 in Ascoli Piceno si univa in matrimonio con CP_1
optando per il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali;
matrimonio che veniva trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune
(anno 2003, Parte 1, Serie N. 3);
- dall'unione non nascevano figli;
- con il tempo veniva meno l'affectio coniugalis e i coniugi si allontanavano sempre di più anche a causa delle loro diversità comportamentali e culturali;
- tutto ciò determinava una profonda crisi coniugale, al punto tale che la moglie lasciava la casa coniugale;
- le ricerche presso l'anagrafe Nazionale non hanno prodotto alcun risultato, segno che la SI.ra non è più sul territorio nazionale;
CP_1
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Ascoli Piceno di pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 07.10.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 03.04.2025, che veniva successivamente rinviata al 15.04.2025.
All'udienza del 15.04.2025 il G.I., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della SI.ra , disponeva la discussione orale della causa e CP_1
rimetteva quest'ultima al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Osserva il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi proposta da parte ricorrente merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti.
Stante la natura necessitata della controversia e la circostanza che non CP_1
si è costituita in giudizio e non ha contrastato la domanda del ricorrente, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
- dichiara la separazione personale fra e;
Parte_1 CP_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno, affinché proceda alla sua annotazione, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (Anno 2003, Parte 1, Serie N. 3);
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 28.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi