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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 886/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 886/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria d'Angela, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in San Marzano di S.G. alla via Principe di Piemonte, 48/A è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
contumace Controparte_1
, (1972), e , quali eredi di CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, contumaci Persona_1
, (1977) e , quali eredi di , CP_6 CP_3 CP_7 Persona_2 rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Turnone, presso il cui studio in Taranto al corso Vittorio
Emanuele II, 12 sono elettivamente domiciliati
contumace Controparte_8
, contumace Controparte_9 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto la domanda formulata da di Parte_1 acquisto per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della proprietà del terreno sito in
Francavilla Fontana, contrada Pretosa, indentificato al catasto terreni al fg. 194, p.lla 158,
Pag. 1 a 3 formalmente intestato a a titolo di proprietà, e ai defunti fratelli Controparte_1 [...]
e , a titolo di enfiteusi per ½ ciascuno, nonché formalmente Persona_1 Persona_2 gravato da ipoteca a favore dei creditori a e ad . CP_8 Controparte_9
In particolare, nella posizione di , morto prima dell'istaurazione Persona_1 del giudizio, sono subentrati gli eredi , (1972), e CP_2 CP_3 Controparte_4
, già regolarmente citati nell'atto di citazione. CP_5
Invece, nella posizione di , morto in corso di causa, sono stati chiamati a Persona_2 succedere la coniuge e i figli (1977) e , indicati nel CP_6 CP_3 CP_7 ricorso in riassunzione depositato dall'attrice il 20.07.2022, a seguito dell'interruzione Parte_1 del giudizio per il decesso di . Persona_2
1.1 A fondamento della domanda di usucapione proposta, l'attrice ha rappresentato di aver posseduto, a far data dal 1990, in modo esclusivo, pacifico, pubblico, ininterrotto e indisturbato il terreno indicato al fg. 194, p.lla 158 senza avere mai alcuna notizia né del proprietario né degli enfiteuti fratelli . CP_1 CP_3
Ha aggiunto, inoltre, che il diritto di enfiteusi facente capo ai fratelli e ai di loro CP_3 eredi si è prescritto, in ogni caso, a seguito di non uso protrattosi per venti anni, a norma dell'art. 970 c.c.
Ha concluso chiedendo, quindi, l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà del terreno, vinte le spese di lite in caso di opposizione.
2. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
Interrotto il giudizio a seguito della morte di , la causa è stata riassunta dall'attrice Persona_2 con ricorso depositato il 20.07.2022 e regolarmente notificato, in uno al decreto di fissazione d'udienza, a tutti i convenuti.
3. Mentre , , (1972), Controparte_1 CP_2 CP_5 CP_3
, e sono rimasti contumaci, , Controparte_4 CP_8 Controparte_9 CP_6
(1977) e , evocati in causa quali eredi di salvatore , si sono CP_3 CP_7 CP_3 costituiti con comparsa del 03.10.2023, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Al riguardo, hanno precisato di aver rinunciato loro, in uno ai di loro discendenti e CP_10
per atto pubblico del 14.04.2023, all'eredità del marito, padre e nonno CP_11 Per_2
, titolare del diritto di enfiteusi per ½.
[...]
Hanno chiesto, quindi, di essere estromessi del giudizio con compensazione delle spese di lite.
4. Con ordinanza del 14.02.2025, il Tribunale, dopo aver svolto le verifiche sulla regolarità della notificazione, aver richiamato l'art. 565 c.c. e aver dato atto che i termini di cui all'art. 183,
Pag. 2 a 3 comma 6, c.p.c. richiesti dall'attrice erano già stati concessi prima dell'interruzione del giudizio, ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituiti in giudizio, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro i quali risultino eredi di e ha fissato Persona_2
l'udienza di discussione orale e decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., sulle questioni preliminari sollevate in corso di causa.
5. Parte attrice ha depositato, quindi, il certificato storico di famiglia di , da Persona_2 cui risultano la coniuge e i figli (1977) e , già costituiti in CP_6 CP_3 CP_7 giudizio, nonché il certificato storico di famiglia di , padre dei fratelli Persona_3 enfiteuti, da cui si evince che anche i genitori e l'unico fratello di sono deceduti, Persona_2 precisando peraltro che gli eredi del fratello premorto sono già parti del Persona_1 presente giudizio.
Ha indicato, quindi, che non vi sono altri eredi nei cui confronti integrare il contraddittorio.
6. All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti difensivi, il giudizio viene parzialmente definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
7. I convenuti costituitisi , (1977) e vanno CP_6 CP_3 CP_7 estromessi dal presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto.
Costoro sono privi, infatti, di legittimazione passiva processuale per aver rinunciato, in uno ai di loro discendenti e chiamati per rappresentazione ex art. 467 c.c., CP_10 CP_11 all'eredità di , come si evince dall'atto pubblico di rinuncia all'eredità allegato alla Persona_2 comparsa di costituzione e risposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. estromette , (1977) e dal presente giudizio CP_6 CP_3 CP_7 per assenza di legittimazione processuale passiva;
2. compensa le spese di lite tra , (1977) e e CP_6 CP_3 CP_7
. Parte_1
Con separata ordinanza adotta i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. R.G. 886/2020
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria d'Angela, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in San Marzano di S.G. alla via Principe di Piemonte, 48/A è elettivamente domiciliata parte attrice
CONTRO
contumace Controparte_1
, (1972), e , quali eredi di CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
, contumaci Persona_1
, (1977) e , quali eredi di , CP_6 CP_3 CP_7 Persona_2 rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Turnone, presso il cui studio in Taranto al corso Vittorio
Emanuele II, 12 sono elettivamente domiciliati
contumace Controparte_8
, contumace Controparte_9 parte convenuta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 22.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha a oggetto la domanda formulata da di Parte_1 acquisto per usucapione ventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., della proprietà del terreno sito in
Francavilla Fontana, contrada Pretosa, indentificato al catasto terreni al fg. 194, p.lla 158,
Pag. 1 a 3 formalmente intestato a a titolo di proprietà, e ai defunti fratelli Controparte_1 [...]
e , a titolo di enfiteusi per ½ ciascuno, nonché formalmente Persona_1 Persona_2 gravato da ipoteca a favore dei creditori a e ad . CP_8 Controparte_9
In particolare, nella posizione di , morto prima dell'istaurazione Persona_1 del giudizio, sono subentrati gli eredi , (1972), e CP_2 CP_3 Controparte_4
, già regolarmente citati nell'atto di citazione. CP_5
Invece, nella posizione di , morto in corso di causa, sono stati chiamati a Persona_2 succedere la coniuge e i figli (1977) e , indicati nel CP_6 CP_3 CP_7 ricorso in riassunzione depositato dall'attrice il 20.07.2022, a seguito dell'interruzione Parte_1 del giudizio per il decesso di . Persona_2
1.1 A fondamento della domanda di usucapione proposta, l'attrice ha rappresentato di aver posseduto, a far data dal 1990, in modo esclusivo, pacifico, pubblico, ininterrotto e indisturbato il terreno indicato al fg. 194, p.lla 158 senza avere mai alcuna notizia né del proprietario né degli enfiteuti fratelli . CP_1 CP_3
Ha aggiunto, inoltre, che il diritto di enfiteusi facente capo ai fratelli e ai di loro CP_3 eredi si è prescritto, in ogni caso, a seguito di non uso protrattosi per venti anni, a norma dell'art. 970 c.c.
Ha concluso chiedendo, quindi, l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà del terreno, vinte le spese di lite in caso di opposizione.
2. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio.
Interrotto il giudizio a seguito della morte di , la causa è stata riassunta dall'attrice Persona_2 con ricorso depositato il 20.07.2022 e regolarmente notificato, in uno al decreto di fissazione d'udienza, a tutti i convenuti.
3. Mentre , , (1972), Controparte_1 CP_2 CP_5 CP_3
, e sono rimasti contumaci, , Controparte_4 CP_8 Controparte_9 CP_6
(1977) e , evocati in causa quali eredi di salvatore , si sono CP_3 CP_7 CP_3 costituiti con comparsa del 03.10.2023, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Al riguardo, hanno precisato di aver rinunciato loro, in uno ai di loro discendenti e CP_10
per atto pubblico del 14.04.2023, all'eredità del marito, padre e nonno CP_11 Per_2
, titolare del diritto di enfiteusi per ½.
[...]
Hanno chiesto, quindi, di essere estromessi del giudizio con compensazione delle spese di lite.
4. Con ordinanza del 14.02.2025, il Tribunale, dopo aver svolto le verifiche sulla regolarità della notificazione, aver richiamato l'art. 565 c.c. e aver dato atto che i termini di cui all'art. 183,
Pag. 2 a 3 comma 6, c.p.c. richiesti dall'attrice erano già stati concessi prima dell'interruzione del giudizio, ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituiti in giudizio, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro i quali risultino eredi di e ha fissato Persona_2
l'udienza di discussione orale e decisione, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., sulle questioni preliminari sollevate in corso di causa.
5. Parte attrice ha depositato, quindi, il certificato storico di famiglia di , da Persona_2 cui risultano la coniuge e i figli (1977) e , già costituiti in CP_6 CP_3 CP_7 giudizio, nonché il certificato storico di famiglia di , padre dei fratelli Persona_3 enfiteuti, da cui si evince che anche i genitori e l'unico fratello di sono deceduti, Persona_2 precisando peraltro che gli eredi del fratello premorto sono già parti del Persona_1 presente giudizio.
Ha indicato, quindi, che non vi sono altri eredi nei cui confronti integrare il contraddittorio.
6. All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti difensivi, il giudizio viene parzialmente definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
7. I convenuti costituitisi , (1977) e vanno CP_6 CP_3 CP_7 estromessi dal presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite, come richiesto.
Costoro sono privi, infatti, di legittimazione passiva processuale per aver rinunciato, in uno ai di loro discendenti e chiamati per rappresentazione ex art. 467 c.c., CP_10 CP_11 all'eredità di , come si evince dall'atto pubblico di rinuncia all'eredità allegato alla Persona_2 comparsa di costituzione e risposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. estromette , (1977) e dal presente giudizio CP_6 CP_3 CP_7 per assenza di legittimazione processuale passiva;
2. compensa le spese di lite tra , (1977) e e CP_6 CP_3 CP_7
. Parte_1
Con separata ordinanza adotta i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
Brindisi, 22.05.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 3 a 3