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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9051 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15531/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15531/2024 promossa da:
, (C.F. ), residente in [...], in Controparte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della ( P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Fiumicino, Via Delle Balene 9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ZI
LE (C.F. ; pec;
fax 06 59 25 C.F._2 Email_1
027) e RL RE (C.F. ; pec fax 06 68 96 C.F._3 Email_2
280), giusta procura alle liti del 27.3.2024, rilasciata con atto separato, da intendersi apposta in calce al presente atto (A) -
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , in persona del Direttore p.t. Controparte_2 P.IVA_2
CP_ con sede in Roma, Piazza Mastai 12; - DT Controparte_2 CP_4
, , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
[...] Controparte_5
Roma, Piazza Mastai 12, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12 -
RESISTENTE
Previa lettura del seguente dispositivo all'udienza del 17 giugno 2025
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta da in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1
della ed annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata prot. n. 16182 del Parte_1
15.03.2024 dell' NN Controparte_2 Controparte_2
Pagina 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di in Controparte_1
proprio e quale legale rappresentante della delle spese del presente giudizio Parte_1 liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 4300,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 17-6-2025
Il giudice
Dott. Pietro Persico
SINTETICHE MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con il ricorso depositato in data 10.04.2024 premetteva in fatto che in data 17 aprile 2019, i militari della guardia di Finanza della Compagnia di Fiumicino accedevano nella sala giochi sita in Tivoli (RM), Via Arnaldo Parmegiani, n. 36/38, di cui risultava titolare la società
rappresentata da , al fine di verificare la conformità Parte_1 Controparte_1
degli apparecchi da intrattenimento alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate te nelle disposizioni di legge. Nella sala risultavano installati n. 10 apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 lett. a) del TULPS, accesi e funzionanti, non collegati alla rete telematica, in prossimità dei quali veniva accertata la presenza di n. 2 giocatori occasionali e sui quali non erano apposti i prescritti titoli autorizzatori che venivano sottoposti a sequestro. In data 04/05/2019 veniva redatto verbale di contestazione e accertamento e notifica con il quale sono state contestate le violazioni per aver installato n. 10 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 lett. a) del CP_6 non collegati alla rete telematica in violazione dell'art. 110 TULPS comma 9 lett. c) e sui quali non erano apposti i prescritti titoli autorizzatori rilasciati dall' in violazione dell'art. 110 CP_2
TULPS, comma 9 lett. f). In data 07/05/2019 veniva redatto processo verbale di constatazione da personale della e dell' . In data 08/05/2019 veniva Pt_2 Controparte_5 trasmessa nota n. 35136/ADI/SG con la quale l'Ufficio comunicava alla Guardia di Finanza
Compagnia di Fiumicino l'entrata in vigore, a far data dal 29/01/2019, del D.L. n. 4 del 28/01/2019 convertito con la legge di conversione n. 26 del 28/03/2019 che introduceva una nuova sanzione modificando l'art. 110, comma 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 aggiungendo dopo la lettera f-ter, la lettera f-quater che prevede
“Per tale fattispecie la sanzione amministrativa pecuniaria è da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni”. La Guardia di Finanza Compagnia di
Fiumicino in data 04/07/2019 trasmetteva il verbale di rettifica dell'accertamento, con nuova contestazione e notifica, riqualificando gli illeciti che quindi passavano da 55.000 euro a 110.000;
Pagina 2 in data 11/06/2019, contestando l'anzidetto accertamento presentava scritti Controparte_1
difensivi chiedendo anche il dissequestro. Con il provvedimento prot. n. 45413 del 17/06/2019
l'Ufficio rigettava l'istanza di dissequestro avanzata con la memoria in opposizione dall'Avv.
ZI LE, su delega e nell'interesse di , considerata, altresì, la necessità di Controparte_1
acquisire maggiori elementi di valutazione, anche di natura tecnica, in merito agli apparecchi.
L'Ufficio adottava quindi l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 16182 del 15.03.2024 (doc. 1), oggetto del presente giudizio, con cui irrogava a carico di la sanzione amministrativa Controparte_1 pecuniaria pari ad € 55.000,00, la confisca degli apparecchi e la pena accessoria della chiusura dell'esercizio per 30 giorni a far data dal 01.06.2024. La suddetta ordinanza ingiunzione è stata quindi impugnata dal ricorrente per i seguenti motivi: 1) nullità dell'ordinanza impugnata 2) violazione del termine di ragionevole durata del procedimento amministrativo avviato in data
17.4.2019 e definito con l'ordinanza del 15.3.2024; 3) nullità e/o illegittimità del procedimento Contr amministrativo e dell'ordinanza ingiunzione di del 15.3.2024 (illegittimità della doppia Contr contestazione di illecito amministrativo da parte di per la medesima condotta); 4) insussistenza della condotta sanzionata di scollegamento degli apparecchi di gioco dalla rete telematica;
5) violazione dell'art.110 comma 9 lett. f) quater del TULPS. Assorbente e prevalente secondo il principio della ragione più liquida va ritenuto il motivo di opposizione concernente l'illegittimità del provvedimento impugnato per l'ingiustificata durata del procedimento sanzionatorio, considerato che dalla data di accertamento della violazione (17-4-2019) all'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata (15-3-2024) sono decorsi quasi cinque anni. Con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1081 del 2022 e con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 2021 sono stati enucleati principi generali ordinamentali in base ai quali, quando non sia previsto per legge un termine finale del procedimento sanzionatorio, non può considerarsi giustificato il protrarsi sine die del procedimento amministrativo sanzionatorio e della possibilità di esercitare il potere sanzionatorio sino ai limiti del termine finale della prescrizione. Nelle suddette pronunce (Cons. di
Stato n. 1081/2022 e Corte Cost. n. 151/2021) si afferma il principio della contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione dovendosi contemperare le esigenze di certezza giuridica e di tutela dell'interesse soggettivo dell'incolpato alla tempestiva definizione delle proprie situazioni giuridiche di fronte alla potestà sanzionatoria della Pubblica
Amministrazione, essendo ciò coerente anche con la garanzia del diritto di difesa posta dall'art. 24 della Costituzione italiana e con il principio di buon andamento posto dall'art. 97 della Costituzione italiana. La L. n. 689 del 1981 non prevede espressamente un termine finale del procedimento sanzionatorio e/o per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Detto termine, per i principi sopra enucleati, non può, comunque, farsi coincidere con il termine quinquennale di prescrizione posto
Pagina 3 dall'art. 28 della L. 689/1981. Pertanto, occorre valutare caso per caso se sussistano o meno fondate ragioni per ritenere giustificato un ritardato esercizio del potere sanzionatorio a lunga distanza dall'accertamento della violazione. Nel caso di specie l'Amministrazione convenuta
[...]
non ha addotto alcuna circostanza plausibile che possa giustificare il lungo Controparte_2
termine trascorso (quasi cinque anni) dall'accertamento dell'illecito (2019) all'irrogazione della sanzione (2024). Di conseguenza risulta vulnerato il diritto di difesa del ricorrente con conseguente illegittimità procedimentale per violazione anche del principio ordinamentale sancito dalle pronunce sopra richiamate (Cons. di Stato n. 1081/2022 e Corte Cost. n. 151/2021) di contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'irrogazione della sanzione, illegittimità procedimentale che si riverbera sulla validità stessa del provvedimento sanzionatorio tardivamente irrogato e tempestivamente impugnato dal ricorrente. Consegue l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Le spese seguono soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
Roma, 17-6-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15531/2024 promossa da:
, (C.F. ), residente in [...], in Controparte_1 C.F._1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della ( P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Fiumicino, Via Delle Balene 9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ZI
LE (C.F. ; pec;
fax 06 59 25 C.F._2 Email_1
027) e RL RE (C.F. ; pec fax 06 68 96 C.F._3 Email_2
280), giusta procura alle liti del 27.3.2024, rilasciata con atto separato, da intendersi apposta in calce al presente atto (A) -
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , in persona del Direttore p.t. Controparte_2 P.IVA_2
CP_ con sede in Roma, Piazza Mastai 12; - DT Controparte_2 CP_4
, , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
[...] Controparte_5
Roma, Piazza Mastai 12, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12 -
RESISTENTE
Previa lettura del seguente dispositivo all'udienza del 17 giugno 2025
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta da in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1
della ed annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata prot. n. 16182 del Parte_1
15.03.2024 dell' NN Controparte_2 Controparte_2
Pagina 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di in Controparte_1
proprio e quale legale rappresentante della delle spese del presente giudizio Parte_1 liquidate in € 786,00 per esborsi ed in € 4300,00 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 17-6-2025
Il giudice
Dott. Pietro Persico
SINTETICHE MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con il ricorso depositato in data 10.04.2024 premetteva in fatto che in data 17 aprile 2019, i militari della guardia di Finanza della Compagnia di Fiumicino accedevano nella sala giochi sita in Tivoli (RM), Via Arnaldo Parmegiani, n. 36/38, di cui risultava titolare la società
rappresentata da , al fine di verificare la conformità Parte_1 Controparte_1
degli apparecchi da intrattenimento alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate te nelle disposizioni di legge. Nella sala risultavano installati n. 10 apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 lett. a) del TULPS, accesi e funzionanti, non collegati alla rete telematica, in prossimità dei quali veniva accertata la presenza di n. 2 giocatori occasionali e sui quali non erano apposti i prescritti titoli autorizzatori che venivano sottoposti a sequestro. In data 04/05/2019 veniva redatto verbale di contestazione e accertamento e notifica con il quale sono state contestate le violazioni per aver installato n. 10 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 lett. a) del CP_6 non collegati alla rete telematica in violazione dell'art. 110 TULPS comma 9 lett. c) e sui quali non erano apposti i prescritti titoli autorizzatori rilasciati dall' in violazione dell'art. 110 CP_2
TULPS, comma 9 lett. f). In data 07/05/2019 veniva redatto processo verbale di constatazione da personale della e dell' . In data 08/05/2019 veniva Pt_2 Controparte_5 trasmessa nota n. 35136/ADI/SG con la quale l'Ufficio comunicava alla Guardia di Finanza
Compagnia di Fiumicino l'entrata in vigore, a far data dal 29/01/2019, del D.L. n. 4 del 28/01/2019 convertito con la legge di conversione n. 26 del 28/03/2019 che introduceva una nuova sanzione modificando l'art. 110, comma 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 aggiungendo dopo la lettera f-ter, la lettera f-quater che prevede
“Per tale fattispecie la sanzione amministrativa pecuniaria è da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni”. La Guardia di Finanza Compagnia di
Fiumicino in data 04/07/2019 trasmetteva il verbale di rettifica dell'accertamento, con nuova contestazione e notifica, riqualificando gli illeciti che quindi passavano da 55.000 euro a 110.000;
Pagina 2 in data 11/06/2019, contestando l'anzidetto accertamento presentava scritti Controparte_1
difensivi chiedendo anche il dissequestro. Con il provvedimento prot. n. 45413 del 17/06/2019
l'Ufficio rigettava l'istanza di dissequestro avanzata con la memoria in opposizione dall'Avv.
ZI LE, su delega e nell'interesse di , considerata, altresì, la necessità di Controparte_1
acquisire maggiori elementi di valutazione, anche di natura tecnica, in merito agli apparecchi.
L'Ufficio adottava quindi l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 16182 del 15.03.2024 (doc. 1), oggetto del presente giudizio, con cui irrogava a carico di la sanzione amministrativa Controparte_1 pecuniaria pari ad € 55.000,00, la confisca degli apparecchi e la pena accessoria della chiusura dell'esercizio per 30 giorni a far data dal 01.06.2024. La suddetta ordinanza ingiunzione è stata quindi impugnata dal ricorrente per i seguenti motivi: 1) nullità dell'ordinanza impugnata 2) violazione del termine di ragionevole durata del procedimento amministrativo avviato in data
17.4.2019 e definito con l'ordinanza del 15.3.2024; 3) nullità e/o illegittimità del procedimento Contr amministrativo e dell'ordinanza ingiunzione di del 15.3.2024 (illegittimità della doppia Contr contestazione di illecito amministrativo da parte di per la medesima condotta); 4) insussistenza della condotta sanzionata di scollegamento degli apparecchi di gioco dalla rete telematica;
5) violazione dell'art.110 comma 9 lett. f) quater del TULPS. Assorbente e prevalente secondo il principio della ragione più liquida va ritenuto il motivo di opposizione concernente l'illegittimità del provvedimento impugnato per l'ingiustificata durata del procedimento sanzionatorio, considerato che dalla data di accertamento della violazione (17-4-2019) all'emissione dell'ordinanza ingiunzione impugnata (15-3-2024) sono decorsi quasi cinque anni. Con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1081 del 2022 e con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 2021 sono stati enucleati principi generali ordinamentali in base ai quali, quando non sia previsto per legge un termine finale del procedimento sanzionatorio, non può considerarsi giustificato il protrarsi sine die del procedimento amministrativo sanzionatorio e della possibilità di esercitare il potere sanzionatorio sino ai limiti del termine finale della prescrizione. Nelle suddette pronunce (Cons. di
Stato n. 1081/2022 e Corte Cost. n. 151/2021) si afferma il principio della contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione dovendosi contemperare le esigenze di certezza giuridica e di tutela dell'interesse soggettivo dell'incolpato alla tempestiva definizione delle proprie situazioni giuridiche di fronte alla potestà sanzionatoria della Pubblica
Amministrazione, essendo ciò coerente anche con la garanzia del diritto di difesa posta dall'art. 24 della Costituzione italiana e con il principio di buon andamento posto dall'art. 97 della Costituzione italiana. La L. n. 689 del 1981 non prevede espressamente un termine finale del procedimento sanzionatorio e/o per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Detto termine, per i principi sopra enucleati, non può, comunque, farsi coincidere con il termine quinquennale di prescrizione posto
Pagina 3 dall'art. 28 della L. 689/1981. Pertanto, occorre valutare caso per caso se sussistano o meno fondate ragioni per ritenere giustificato un ritardato esercizio del potere sanzionatorio a lunga distanza dall'accertamento della violazione. Nel caso di specie l'Amministrazione convenuta
[...]
non ha addotto alcuna circostanza plausibile che possa giustificare il lungo Controparte_2
termine trascorso (quasi cinque anni) dall'accertamento dell'illecito (2019) all'irrogazione della sanzione (2024). Di conseguenza risulta vulnerato il diritto di difesa del ricorrente con conseguente illegittimità procedimentale per violazione anche del principio ordinamentale sancito dalle pronunce sopra richiamate (Cons. di Stato n. 1081/2022 e Corte Cost. n. 151/2021) di contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'irrogazione della sanzione, illegittimità procedimentale che si riverbera sulla validità stessa del provvedimento sanzionatorio tardivamente irrogato e tempestivamente impugnato dal ricorrente. Consegue l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata. Le spese seguono soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva/processuale in concreto espletata.
Roma, 17-6-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4