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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 25/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26/3/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 2159/2023 R.G.;
nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo Bernardini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Venturina Terme (LI), alla via dell'Unità n. 6, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Iva CP_1 P.IVA_1 con sede in Piombino (LI) Pizza Verdi n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Canaccini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venturina Terme (LI),
Via Indipendenza n. 237, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risoluzione contrattuale e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la al fine di sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni “Voglia il Giudice di pace o l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: 1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto
d'appalto per grave inadempimento di ai sensi dell'art. 1453 c.c. e, per CP_1
l'effetto, 2) condannare a risarcire i danni pari al costo dei lavori che il sig. CP_1
1 dovrà effettuare per rimuovere l'opera eseguita, oltre a quelli necessari Parte_1 per il corretto ripristino della facciata, quantificati, come da relazione tecnica asseverata allegata (doc. 7), in Euro 17.275,82, nonché alla restituzione di Euro
1.000,00 versati a titolo di deposito cauzionale, per la somma onnicomprensiva di
Euro 18.275,82, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
3) ordinare a la CP_1 restituzione dell'area di cantiere libera e vacua da persone e cose;
con vittoria di spese
e compensi professionali del presente giudizio”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- in data 14/07/2021, sottoscriveva manifestazione di interesse a far sviluppare a , un'ipotesi di intervento di efficientamento energetico sull'immobile di sua CP_1 proprietà, sito in Venturina Terme (LI), via dell'Artigianato n. 3, usufruendo del c.d.
Superbonus 110%, previsto dall'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34;
- in adempimento a quanto stabilito nella manifestazione di interesse, effettuava, in data 21/07/2021, bonifico di Euro 1.000,00 sul conto corrente di a titolo CP_1 di deposito cauzionale;
- in data 28/06/2022, concludeva con la citata impresa edile, che agiva in qualità di General Contractor, contratto per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico sul riferito edificio, con applicazione della summenzionata agevolazione fiscale di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio;
- l'importo di detti lavori ammontava ad Euro 141.808,41, IVA inclusa, di cui
Euro 136.901,60 avrebbero beneficiato del richiamato bonus fiscale, mentre Euro
4.906,81, IVA inclusa, sarebbero andati a totale carico del committente;
- in detta pattuizione veniva stabilito, altresì, che l'importo sopra indicato ammesso a sarebbe stato corrisposto dal committente attraverso il Parte_2 meccanismo del c.d. “sconto in fattura” di cui all'art. 121, co 1, lett. A) del citato
Decreto Rilancio;
- in data 29/06/2022, veniva presentata dall'Arch. Controparte_2 direttore dei lavori indicato da presso il Comune di CP_1 Parte_3
Campiglia Marittima (LI);
- alla data del 30/09/2022, non venivano realizzati dalla società appaltatrice lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, percentuale minima che all'indicata data, come stabilito dal comma 8 bis dell'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020
n. 34, doveva essere tassativamente raggiunta per non decadere dalla possibilità di beneficiare della surriferita agevolazione fiscale;
- di conseguenza, a causa dell'inadempimento di , l'attore decadeva dalla CP_1 possibilità di fruire del Parte_2
2 - poco dopo l'inizio del mese di ottobre 2022, faceva demolire al sig. CP_1 Pt_1 la pensilina presente sulla facciata (demolizione a detta dell'appaltatrice necessaria per la realizzazione dell'intervento) dopo di che installava il ponteggio ed iniziava le lavorazioni con materiale coibentante “Bronya”, intervento durato solo pochi giorni, Con trascorsi i quali non si sarebbe mai più presentata sul cantiere;
- in data 13/10/2022, il sig. riceveva una mail dall'Arch. Pt_1 CP_2 contenente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove la stessa
[...] attestava che alla data del 30/09/2022 era stato eseguito almeno il 30% delle lavorazioni complessive, senza tuttavia trasmettere alcuna documentazione comprovante quanto dalla stessa affermato;
- l'attore, al fine di risolvere bonariamente la controversia, trasmetteva, in data
27/02/2023, PEC a nella quale chiedeva di valutare la possibilità di CP_1 addivenire ad una risoluzione per mutuo consenso, ex art. 1372 c.c., del riferito contratto;
- in data 01/03/2023, riscontrava la citata missiva asserendo che al CP_1
30/09/2022 era stata raggiunta la percentuale di lavori richiesta dalla normativa sopra illustrata, richiamando a tal uopo l'attestazione dell'Arch. , e CP_2 precisando di non aver emesso fatture inerenti agli indicati lavori e, di conseguenza, di non aver prodotto asseverazione sul portale né visti di conformità tali da CP_3 generare credito di imposta, ma aggiungeva anche che era sua intenzione emettere un unico SAL di fine lavori entro la data del 31/03/2023, termine, all'epoca, ultimo per sostenere spese ammissibili alla detrazione al 110%;
- mediante PEC del 02/03/2023, chiedeva all'Arch. la trasmissione CP_2 della documentazione probante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla stessa redatta, senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte della professionista;
Con
- in data 13/03/2023, l'attore trasmetteva all'indirizzo PEC di invito a stipulare la convenzione di negoziazione che si concludeva con verbale negativo.
Alla luce di tali fatti, l'attore ha introdotto il presente giudizio al fine di far accertare il grave inadempimento della convenuta e la risoluzione del contratto di appalto con relativo risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, rappresentando come alcun grave inadempimento possa essere ad essa imputato e che l'attore ha illegittimamente esercitato il recesso unilaterale dal contratto e pertanto deve essere condannato a rimborsare alla convenuta le spese per i lavori effettuati. Alla luce di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Livorno, respinta ogni contraria istanza, In tesi e nel merito
3 accertato che non sussiste alcun grave inadempimento imputabile a dichiarare CP_1 che il contratto di appalto concluso in data 28/6/2022 tra il sig. e si è Pt_1 CP_1 risolto per recesso unilaterale del committente ex art. 1671 c.c. e, conseguentemente, respingere ogni richiesta di risarcimento, restituzione e rimozione avanzata perchè infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese ed onorari di lite. In via riconvenzionale accertato che il contratto è cessato per recesso unilaterale del committente ex art. 1971 c.c. e che, prima del recesso unilaterale, la ditta convenuta ha realizzato opere edili sulla proprietà del sig. in adempimento del contratto Pt_1
28/6/2022, condannare , nella sua qualità di committente, a rifondere a Parte_1 Con
la somma complessiva di € 54.099,61 comprendente le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno, così come determinati, qualificati e quantificati in atti dal D.L. Arch. , o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito CP_2 della espletanda CTU tecnica. Con vittoria di spese ed onorari di lite maggiorati, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014 e successive modificazioni, del 30% per la presenza di collegamenti ipertestuali”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'escussione di una
CTU tecnica.
All'udienza del 26/3/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In punto di qualificazione dell'azione spiegata, va evidenziato come la domanda formulata dall'attore sia una domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. relativo all'appalto di lavori di efficientamento energetico, per inadempimento della controparte, con conseguenziale richiesta di risarcimento dei danni subiti, comprensivo della restituzione dell'importo di euro 1.000,00 versato a titolo di deposito cauzionale.
Sul punto, si osserva come secondo i criteri generali in materia di adempimento
(vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 ), il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'esatto adempimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'inadempimento dovuto a causa a lui non imputabile.
4 Nel caso di specie, l'attore ha dato prova della conclusione del contratto di appalto del 28/6/2022 intercorso con la controparte nonché del pagamento dell'importo di euro 1.000,00 a titolo di deposito cauzionale -circostanze, del resto, pacifiche e non contestate dalla controparte, oltre che documentalmente provate- e ha allegato l'inadempimento della convenuta dovuto alla mancata esecuzione dei lavori entro i termini pattuiti e, in particolare, entro i termini fissati dalla legge per l'accesso al beneficio del cd. superbonus.
Si rammenta che la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., presuppone la verifica dell'accertamento della non scarsa importanza dell'inadempimento di una delle parti, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, come prescritto dall'art. 1455 c.c. .
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che, "in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art.
1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020,
n.12182) e, con specifico riferimento al concetto di "non scarsa importanza", ha precisato che "il giudice per valutarne la gravità dell'inadempimento contrattuale deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale" (cfr. Cassazione civile sez. III,
04/03/2022, n.7187).
Ciò posto, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti gli estremi della c.d. gravità dell'inadempimento così come prescritta dall'art. 1455 c.c. necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione.
Ed invero, il contratto di appalto dei lavori prevedeva, quale corrispettivo per l'impresa appaltatrice (pattuito nell'importo complessivo di euro 141.808,41), oltre ad un minimo importo direttamente a carico del committente, la cessione da parte di quest'ultimo all'appaltatrice del credito fiscale maturato (cd. superbonus 110%).
Risulta chiara, dunque, la volontà delle parti, nello stipulare il suddetto contratto, di poter accedere al beneficio del cd. superbonus 110% previsto e disciplinato dal D.L.
34/2020.
Orbene, il decreto legge citato, tra le altre disposizioni, prevede testualmente all'art. 119, comma 8 bis, che “…Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del
30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento
5 complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo…”.
Il termine del 30/9/2022, entro cui doveva essere terminato almeno il 30% dei lavori, era, dunque, essenziale per poter beneficiare del credito fiscale e, dunque, per poter adempiere correttamente al contratto per cui è causa.
Davanti alle contestazioni formulate dall'attore, la parte convenuta non è riuscita a fornire la prova di aver adempiuto a quanto doveva, e precisamente ad aver effettuato, entro la data del 30/9/2022, almeno il 30% dei lavori pattuiti, limitandosi a richiamare un'attestazione rilasciata dal direttore dei lavori, che però nulla può provare in merito.
Anzi, dalle risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, è emerso con sufficiente certezza che alla data del 30/9/2022 i lavori non erano stati completati nella percentuale suddetta prevista dalla legge.
Il consulente tecnico d'ufficio, nominato nel corso della causa, ha accertato quali Con opere sono state compiute dalla sull'immobile di parte attrice, descrivendole minuziosamente. Per quanto riguarda le tempistiche, il CTU ha rappresentato in via preliminare, la difficoltà di poterle datare, ma, avvalendosi della documentazione, anche fotografica, depositata in atti, e di altra documentazione reperita dallo stesso, ha ritenuto di poter concludere che alla data del 30/9/2022 i lavori non erano neppure cominciati.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU meritano di essere condivise nel loro complesso, perché puntualmente motivate ed esenti da contraddizioni e vizi logici.
Del resto, al di là della questione relativa al momento temporale dell'esecuzione delle opere compiute dalla convenuta, va osservato che il CTU ha quantificato il costo dei lavori complessivi effettuati da stimandolo nell'importo di € CP_1
17.169,14, che non può certo rappresentare il 30% dei lavori pattuiti ed appaltati necessari per accedere al beneficio del superbonus.
Ciò posto, deve ritenersi che alla data del 30/9/2022 non era stato completato almeno il 30% dei lavori, e che dunque la convenuta si è resa gravemente inadempiente per non aver rispettato i termini di legge, e comunque quelli pattuiti nel contratto, per l'esecuzione dei lavori.
E' appena il caso di rammentare, in diritto, che in merito alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento è opportuno richiamare, quanto ribadito dalla
Cassazione ovvero: "il principio sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona
6 fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione" (Cass. n. 14034/2005).
Nel caso de quo, non pare esservi dubbio alcuno sulla gravità dell'inadempimento imputabile alla parte convenuta, per avere reso impossibile l'adempimento del contratto che prevedeva, per espressa volontà delle parti, il pagamento del prezzo mediante la cessione del credito fiscale del cd. superbonus, soggetto a precise e determinate disposizioni di legge, anche relative ai tempi
Deve, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della società appaltatrice.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la dichiarata risoluzione del contratto de quo comporta, quale effetto restitutorio ineludibile, il ripristino della situazione, in fatto e di diritto, antecedente alla stipulazione del caducato contratto.
Pertanto, conseguenza automatica della risoluzione del contratto è senz'altro la restituzione da parte della convenuta e in favore dell'attore dell'importo di €
1.000,00 ricevuto a titolo di deposito cauzionale, perché non più sorretto da alcuna causa giustificatrice.
Va, infatti, precisato che, seguendo un costante orientamento della giurisprudenza, effetto automatico della risoluzione per inadempimento è la condanna della parte inadempiente alla restituzione della cauzione. In quest'ottica, la risoluzione, agendo retroattivamente, rimuove ab origine qualsivoglia effetto contrattuale e con esso anche il diritto, per il contraente inadempiente, di trattenere la cauzione che, altrimenti, sarebbe ritenuta sine titulo (ex multis Cass.
23490/2009).
Quanto all'ulteriore domanda di risarcimento del danno formulata da parte attorea, va evidenziato che in ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente, compreso il rimborso delle spese affrontate in vista del proprio adempimento (Cass. n. 17562 del 2005), con la precisazione che la parte che allega il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, sempre se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt.1453 e ss. c.c. (Cass. n. 11356 del 2006; Cass. n.
8571 del 2019).
7 In altri termini, la risoluzione del contratto comporta, a norma dell'art. 1453, comma 1°, c.c., l'obbligo della parte inadempiente (di restituire le somme ricevute a titolo di prezzo e) di risarcire il danno sofferto, secondo un criterio di regolarità causale e tale, cioè, da comprendere non solo quel danno che consegue direttamente ed immediatamente dall'inadempimento, ma anche quello che in via mediata ed indiretta si presenti come conseguenza normale dell'inadempimento stesso (Cass. n.
4202 del 1987).
Ove sia proposta domanda di risoluzione del contratto, con richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni, come nella fattispecie in esame, il risarcimento spetta a condizione che la parte istante abbia fornito la prova dell'an e del quantum di tale danno, con la conseguenza che, in difetto della dimostrazione dell'integrazione del pregiudizio quale effetto dell'inadempimento, la tutela riparatoria non sarà affatto apprestata. Mentre, allorché sia fornita la prova dell'esistenza del nocumento, la liquidazione dovrà essere riconosciuta nei limiti in cui sia raggiunta la dimostrazione della sua effettiva entità.
Nel caso in esame, questo giudice ritiene che parte attrice abbia dato prova del pregiudizio subito, costituito dalle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi
Con riferimento alla liquidazione dei danni si ritiene congruo l'importo di €
11.100,00 oltre IVA come confermato anche dal CTU: “il costo delle opere necessarie
a rimuovere quanto realizzato da è stimato in € 11.100,00 (undicimilacento), CP_1 imponibili, come da computo allegato”.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi esposte, deve essere pronunciata la risoluzione del contratto per cui è causa per grave inadempimento della parte convenuta con conseguenziale condanna della alla restituzione della CP_1 cauzione ricevuta pari ad euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alla condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore di parte attrice quantificati nell'importo di euro 11.100,00 oltre IVA.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore del decisum, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti. Per lo stesso principio della soccombenza, le spese come liquidate al CTU sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
• Dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 28/6/2022 per grave inadempimento della convenuta, Con
• Condanna la alla restituzione in favore di dell'importo di euro Parte_1
1.000,00 oltre interessi legali dall'introduzione del presente giudizio e fino all'effettivo soddisfo;
Con
• Condanna la al risarcimento dei danni in favore dell'attore quantificati nell'importo di euro 11.100,00 oltre IVA, Con
• Condanna la al rimborso in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 237,00 per esborsi ed euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso.
Livorno, 25/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26/3/2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 2159/2023 R.G.;
nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo Bernardini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Venturina Terme (LI), alla via dell'Unità n. 6, giusta procura in atti;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Iva CP_1 P.IVA_1 con sede in Piombino (LI) Pizza Verdi n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Canaccini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venturina Terme (LI),
Via Indipendenza n. 237, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risoluzione contrattuale e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la al fine di sentir accogliere le CP_1 seguenti conclusioni “Voglia il Giudice di pace o l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: 1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto
d'appalto per grave inadempimento di ai sensi dell'art. 1453 c.c. e, per CP_1
l'effetto, 2) condannare a risarcire i danni pari al costo dei lavori che il sig. CP_1
1 dovrà effettuare per rimuovere l'opera eseguita, oltre a quelli necessari Parte_1 per il corretto ripristino della facciata, quantificati, come da relazione tecnica asseverata allegata (doc. 7), in Euro 17.275,82, nonché alla restituzione di Euro
1.000,00 versati a titolo di deposito cauzionale, per la somma onnicomprensiva di
Euro 18.275,82, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
3) ordinare a la CP_1 restituzione dell'area di cantiere libera e vacua da persone e cose;
con vittoria di spese
e compensi professionali del presente giudizio”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- in data 14/07/2021, sottoscriveva manifestazione di interesse a far sviluppare a , un'ipotesi di intervento di efficientamento energetico sull'immobile di sua CP_1 proprietà, sito in Venturina Terme (LI), via dell'Artigianato n. 3, usufruendo del c.d.
Superbonus 110%, previsto dall'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34;
- in adempimento a quanto stabilito nella manifestazione di interesse, effettuava, in data 21/07/2021, bonifico di Euro 1.000,00 sul conto corrente di a titolo CP_1 di deposito cauzionale;
- in data 28/06/2022, concludeva con la citata impresa edile, che agiva in qualità di General Contractor, contratto per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico sul riferito edificio, con applicazione della summenzionata agevolazione fiscale di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio;
- l'importo di detti lavori ammontava ad Euro 141.808,41, IVA inclusa, di cui
Euro 136.901,60 avrebbero beneficiato del richiamato bonus fiscale, mentre Euro
4.906,81, IVA inclusa, sarebbero andati a totale carico del committente;
- in detta pattuizione veniva stabilito, altresì, che l'importo sopra indicato ammesso a sarebbe stato corrisposto dal committente attraverso il Parte_2 meccanismo del c.d. “sconto in fattura” di cui all'art. 121, co 1, lett. A) del citato
Decreto Rilancio;
- in data 29/06/2022, veniva presentata dall'Arch. Controparte_2 direttore dei lavori indicato da presso il Comune di CP_1 Parte_3
Campiglia Marittima (LI);
- alla data del 30/09/2022, non venivano realizzati dalla società appaltatrice lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, percentuale minima che all'indicata data, come stabilito dal comma 8 bis dell'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020
n. 34, doveva essere tassativamente raggiunta per non decadere dalla possibilità di beneficiare della surriferita agevolazione fiscale;
- di conseguenza, a causa dell'inadempimento di , l'attore decadeva dalla CP_1 possibilità di fruire del Parte_2
2 - poco dopo l'inizio del mese di ottobre 2022, faceva demolire al sig. CP_1 Pt_1 la pensilina presente sulla facciata (demolizione a detta dell'appaltatrice necessaria per la realizzazione dell'intervento) dopo di che installava il ponteggio ed iniziava le lavorazioni con materiale coibentante “Bronya”, intervento durato solo pochi giorni, Con trascorsi i quali non si sarebbe mai più presentata sul cantiere;
- in data 13/10/2022, il sig. riceveva una mail dall'Arch. Pt_1 CP_2 contenente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove la stessa
[...] attestava che alla data del 30/09/2022 era stato eseguito almeno il 30% delle lavorazioni complessive, senza tuttavia trasmettere alcuna documentazione comprovante quanto dalla stessa affermato;
- l'attore, al fine di risolvere bonariamente la controversia, trasmetteva, in data
27/02/2023, PEC a nella quale chiedeva di valutare la possibilità di CP_1 addivenire ad una risoluzione per mutuo consenso, ex art. 1372 c.c., del riferito contratto;
- in data 01/03/2023, riscontrava la citata missiva asserendo che al CP_1
30/09/2022 era stata raggiunta la percentuale di lavori richiesta dalla normativa sopra illustrata, richiamando a tal uopo l'attestazione dell'Arch. , e CP_2 precisando di non aver emesso fatture inerenti agli indicati lavori e, di conseguenza, di non aver prodotto asseverazione sul portale né visti di conformità tali da CP_3 generare credito di imposta, ma aggiungeva anche che era sua intenzione emettere un unico SAL di fine lavori entro la data del 31/03/2023, termine, all'epoca, ultimo per sostenere spese ammissibili alla detrazione al 110%;
- mediante PEC del 02/03/2023, chiedeva all'Arch. la trasmissione CP_2 della documentazione probante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla stessa redatta, senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte della professionista;
Con
- in data 13/03/2023, l'attore trasmetteva all'indirizzo PEC di invito a stipulare la convenzione di negoziazione che si concludeva con verbale negativo.
Alla luce di tali fatti, l'attore ha introdotto il presente giudizio al fine di far accertare il grave inadempimento della convenuta e la risoluzione del contratto di appalto con relativo risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, rappresentando come alcun grave inadempimento possa essere ad essa imputato e che l'attore ha illegittimamente esercitato il recesso unilaterale dal contratto e pertanto deve essere condannato a rimborsare alla convenuta le spese per i lavori effettuati. Alla luce di ciò, ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia
l'Ill.mo Tribunale di Livorno, respinta ogni contraria istanza, In tesi e nel merito
3 accertato che non sussiste alcun grave inadempimento imputabile a dichiarare CP_1 che il contratto di appalto concluso in data 28/6/2022 tra il sig. e si è Pt_1 CP_1 risolto per recesso unilaterale del committente ex art. 1671 c.c. e, conseguentemente, respingere ogni richiesta di risarcimento, restituzione e rimozione avanzata perchè infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese ed onorari di lite. In via riconvenzionale accertato che il contratto è cessato per recesso unilaterale del committente ex art. 1971 c.c. e che, prima del recesso unilaterale, la ditta convenuta ha realizzato opere edili sulla proprietà del sig. in adempimento del contratto Pt_1
28/6/2022, condannare , nella sua qualità di committente, a rifondere a Parte_1 Con
la somma complessiva di € 54.099,61 comprendente le spese sostenute, i lavori eseguiti e il mancato guadagno, così come determinati, qualificati e quantificati in atti dal D.L. Arch. , o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito CP_2 della espletanda CTU tecnica. Con vittoria di spese ed onorari di lite maggiorati, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014 e successive modificazioni, del 30% per la presenza di collegamenti ipertestuali”.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'escussione di una
CTU tecnica.
All'udienza del 26/3/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
In punto di qualificazione dell'azione spiegata, va evidenziato come la domanda formulata dall'attore sia una domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. relativo all'appalto di lavori di efficientamento energetico, per inadempimento della controparte, con conseguenziale richiesta di risarcimento dei danni subiti, comprensivo della restituzione dell'importo di euro 1.000,00 versato a titolo di deposito cauzionale.
Sul punto, si osserva come secondo i criteri generali in materia di adempimento
(vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011 ), il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'esatto adempimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dell'inadempimento dovuto a causa a lui non imputabile.
4 Nel caso di specie, l'attore ha dato prova della conclusione del contratto di appalto del 28/6/2022 intercorso con la controparte nonché del pagamento dell'importo di euro 1.000,00 a titolo di deposito cauzionale -circostanze, del resto, pacifiche e non contestate dalla controparte, oltre che documentalmente provate- e ha allegato l'inadempimento della convenuta dovuto alla mancata esecuzione dei lavori entro i termini pattuiti e, in particolare, entro i termini fissati dalla legge per l'accesso al beneficio del cd. superbonus.
Si rammenta che la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., presuppone la verifica dell'accertamento della non scarsa importanza dell'inadempimento di una delle parti, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, come prescritto dall'art. 1455 c.c. .
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che, "in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art.
1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/06/2020,
n.12182) e, con specifico riferimento al concetto di "non scarsa importanza", ha precisato che "il giudice per valutarne la gravità dell'inadempimento contrattuale deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale" (cfr. Cassazione civile sez. III,
04/03/2022, n.7187).
Ciò posto, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti gli estremi della c.d. gravità dell'inadempimento così come prescritta dall'art. 1455 c.c. necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione.
Ed invero, il contratto di appalto dei lavori prevedeva, quale corrispettivo per l'impresa appaltatrice (pattuito nell'importo complessivo di euro 141.808,41), oltre ad un minimo importo direttamente a carico del committente, la cessione da parte di quest'ultimo all'appaltatrice del credito fiscale maturato (cd. superbonus 110%).
Risulta chiara, dunque, la volontà delle parti, nello stipulare il suddetto contratto, di poter accedere al beneficio del cd. superbonus 110% previsto e disciplinato dal D.L.
34/2020.
Orbene, il decreto legge citato, tra le altre disposizioni, prevede testualmente all'art. 119, comma 8 bis, che “…Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del
30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento
5 complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo…”.
Il termine del 30/9/2022, entro cui doveva essere terminato almeno il 30% dei lavori, era, dunque, essenziale per poter beneficiare del credito fiscale e, dunque, per poter adempiere correttamente al contratto per cui è causa.
Davanti alle contestazioni formulate dall'attore, la parte convenuta non è riuscita a fornire la prova di aver adempiuto a quanto doveva, e precisamente ad aver effettuato, entro la data del 30/9/2022, almeno il 30% dei lavori pattuiti, limitandosi a richiamare un'attestazione rilasciata dal direttore dei lavori, che però nulla può provare in merito.
Anzi, dalle risultanze dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio, è emerso con sufficiente certezza che alla data del 30/9/2022 i lavori non erano stati completati nella percentuale suddetta prevista dalla legge.
Il consulente tecnico d'ufficio, nominato nel corso della causa, ha accertato quali Con opere sono state compiute dalla sull'immobile di parte attrice, descrivendole minuziosamente. Per quanto riguarda le tempistiche, il CTU ha rappresentato in via preliminare, la difficoltà di poterle datare, ma, avvalendosi della documentazione, anche fotografica, depositata in atti, e di altra documentazione reperita dallo stesso, ha ritenuto di poter concludere che alla data del 30/9/2022 i lavori non erano neppure cominciati.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU meritano di essere condivise nel loro complesso, perché puntualmente motivate ed esenti da contraddizioni e vizi logici.
Del resto, al di là della questione relativa al momento temporale dell'esecuzione delle opere compiute dalla convenuta, va osservato che il CTU ha quantificato il costo dei lavori complessivi effettuati da stimandolo nell'importo di € CP_1
17.169,14, che non può certo rappresentare il 30% dei lavori pattuiti ed appaltati necessari per accedere al beneficio del superbonus.
Ciò posto, deve ritenersi che alla data del 30/9/2022 non era stato completato almeno il 30% dei lavori, e che dunque la convenuta si è resa gravemente inadempiente per non aver rispettato i termini di legge, e comunque quelli pattuiti nel contratto, per l'esecuzione dei lavori.
E' appena il caso di rammentare, in diritto, che in merito alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento è opportuno richiamare, quanto ribadito dalla
Cassazione ovvero: "il principio sancito dall'art. 1455 c.c., secondo cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte, va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona
6 fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione" (Cass. n. 14034/2005).
Nel caso de quo, non pare esservi dubbio alcuno sulla gravità dell'inadempimento imputabile alla parte convenuta, per avere reso impossibile l'adempimento del contratto che prevedeva, per espressa volontà delle parti, il pagamento del prezzo mediante la cessione del credito fiscale del cd. superbonus, soggetto a precise e determinate disposizioni di legge, anche relative ai tempi
Deve, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della società appaltatrice.
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la dichiarata risoluzione del contratto de quo comporta, quale effetto restitutorio ineludibile, il ripristino della situazione, in fatto e di diritto, antecedente alla stipulazione del caducato contratto.
Pertanto, conseguenza automatica della risoluzione del contratto è senz'altro la restituzione da parte della convenuta e in favore dell'attore dell'importo di €
1.000,00 ricevuto a titolo di deposito cauzionale, perché non più sorretto da alcuna causa giustificatrice.
Va, infatti, precisato che, seguendo un costante orientamento della giurisprudenza, effetto automatico della risoluzione per inadempimento è la condanna della parte inadempiente alla restituzione della cauzione. In quest'ottica, la risoluzione, agendo retroattivamente, rimuove ab origine qualsivoglia effetto contrattuale e con esso anche il diritto, per il contraente inadempiente, di trattenere la cauzione che, altrimenti, sarebbe ritenuta sine titulo (ex multis Cass.
23490/2009).
Quanto all'ulteriore domanda di risarcimento del danno formulata da parte attorea, va evidenziato che in ipotesi di inadempimento contrattuale, la parte non inadempiente ha diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subiti a causa della condotta della controparte inadempiente, compreso il rimborso delle spese affrontate in vista del proprio adempimento (Cass. n. 17562 del 2005), con la precisazione che la parte che allega il danno, oltre alla restituzione di quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito, sempre se e nei limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base alla disciplina generale di cui agli artt.1453 e ss. c.c. (Cass. n. 11356 del 2006; Cass. n.
8571 del 2019).
7 In altri termini, la risoluzione del contratto comporta, a norma dell'art. 1453, comma 1°, c.c., l'obbligo della parte inadempiente (di restituire le somme ricevute a titolo di prezzo e) di risarcire il danno sofferto, secondo un criterio di regolarità causale e tale, cioè, da comprendere non solo quel danno che consegue direttamente ed immediatamente dall'inadempimento, ma anche quello che in via mediata ed indiretta si presenti come conseguenza normale dell'inadempimento stesso (Cass. n.
4202 del 1987).
Ove sia proposta domanda di risoluzione del contratto, con richiesta di condanna della parte inadempiente al risarcimento dei danni, come nella fattispecie in esame, il risarcimento spetta a condizione che la parte istante abbia fornito la prova dell'an e del quantum di tale danno, con la conseguenza che, in difetto della dimostrazione dell'integrazione del pregiudizio quale effetto dell'inadempimento, la tutela riparatoria non sarà affatto apprestata. Mentre, allorché sia fornita la prova dell'esistenza del nocumento, la liquidazione dovrà essere riconosciuta nei limiti in cui sia raggiunta la dimostrazione della sua effettiva entità.
Nel caso in esame, questo giudice ritiene che parte attrice abbia dato prova del pregiudizio subito, costituito dalle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi
Con riferimento alla liquidazione dei danni si ritiene congruo l'importo di €
11.100,00 oltre IVA come confermato anche dal CTU: “il costo delle opere necessarie
a rimuovere quanto realizzato da è stimato in € 11.100,00 (undicimilacento), CP_1 imponibili, come da computo allegato”.
Alla luce di tutte le ragioni innanzi esposte, deve essere pronunciata la risoluzione del contratto per cui è causa per grave inadempimento della parte convenuta con conseguenziale condanna della alla restituzione della CP_1 cauzione ricevuta pari ad euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alla condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore di parte attrice quantificati nell'importo di euro 11.100,00 oltre IVA.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore del decisum, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti. Per lo stesso principio della soccombenza, le spese come liquidate al CTU sono poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto,
• Dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 28/6/2022 per grave inadempimento della convenuta, Con
• Condanna la alla restituzione in favore di dell'importo di euro Parte_1
1.000,00 oltre interessi legali dall'introduzione del presente giudizio e fino all'effettivo soddisfo;
Con
• Condanna la al risarcimento dei danni in favore dell'attore quantificati nell'importo di euro 11.100,00 oltre IVA, Con
• Condanna la al rimborso in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 237,00 per esborsi ed euro 4.237,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso.
Livorno, 25/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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