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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 38795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38795 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MI NA CU CC - 08/10/2025 R.G.N. 21116/2025 CO RI CO SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXX nato a (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso il decreto del 13/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 24/01/2025, il Tribunale di Livorno ha assolto XXXXXXXXXX dai reati allo stesso ascritti (art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990; artt. 651, 337 e 635 comma 2 cod. pen) perché non imputabile per avere agito in stato di incapacità per vizio totale di mente;
ha altresì disposto trasmettersi la perizia psichiatrica disposta in sede dibattimentale al Ser.D di Cecina «in ordine a quanto in essa suggerito dal perito».
2.Avverso detta sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia avv.Cristiano Ballarini, ha proposto appello innanzi al Tribunale di sorveglianza di Firenze, deducendo violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla perizia in atti, e chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza nella parte in cui essa ha disposto l’invio della perizia al Ser.Ddi Cecina.
3.Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato, ai sensi dell'art. 666 comma 2 in relazione all'art. 678 cod. proc. pen., inammissibile l’appello ed ha disposto non farsi luogo al procedimento di sorveglianza, trattandosi di «materia non riguardante le misure di sicurezza».
4.Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore di fiducia avv.Cristiano Ballarini, deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge processuale, ex art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 568 comma 5 cod. proc. pen., per la mancata trasmissione degli atti al giudice competente. Il Tribunale di sorveglianza ha innanzitutto errato nel non considerare l'impugnazione proposta come appello ma come reclamo. Non vi è infatti alcun dubbio sulla volontà di impugnare un punto della sentenza del primo giudice ritenuto illegittimo. Il Tribunale di sorveglianza, nel ritenere che il punto impugnato, attinente alla trasmissione della perizia al Ser.D di Cecina, non riguardasse le misure di sicurezza, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla competente Corte di appello di Firenze ex art. 568 comma 5 cod. proc. pen.. 5. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Francesca Ceroni, ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 38795 Anno 2025 Presidente: TA SE Relatore: CU MI NA Data Udienza: 08/10/2025 concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il decreto impugnato dev’essere annullato senza rinvio, dovendosi rilevare il vizio dipendente dall'insussistenza del potere del Presidente del Tribunale di sorveglianza di dichiarare inammissibile l'impugnazione. È già stato chiarito - e il principio merita di essere riaffermato - che, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non, invece, con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducibile al genus delle impugnazioni, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, non del presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 – 01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015; Masalmeh, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662). Il principio richiamato opera certamente anche per le impugnazioni che, ai sensi dell'art. 680, comma 2 cod. proc. pen., afferiscono a sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le misure di sicurezza;
trattasi di una competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza a pronunciarsi, in sede di appello, sulle impugnazioni proposte ai sensi dell'art. 579, comma 2, cod. proc. pen.. Come questa Corte ha più volte affermato, l'attribuzione della competenza funzionale al Tribunale di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l'impugnazione riguarda anche altri "capi" penali della sentenza, ovvero altri "punti" della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito (Sez. 2, n. 29625 del 28/05/2019, Rv. 276450 – 01; Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, dep. 2015, Rv. 261891 – 01; Sez. 1, n. 6371 del 31/01/2006, Rv. 233443 - 01). Deve, quindi, affermarsi che la disciplina di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., riguardata in relazione al richiamo fatto dall'art. 678 cod. proc. pen. con riferimento al procedimento di sorveglianza, non può considerarsi applicabile nel giudizio di impugnazione al Tribunale di sorveglianza: mezzo a cui, invece, si attaglia il principio secondo cui l'inammissibilità, nei casi tassativamente fissati dall'art. 591 cod. proc. pen., va dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione. E, nel caso in esame, il giudice dell'impugnazione si identifica con il tribunale di sorveglianza, dunque con un organo giudicante a composizione collegiale (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01) 2.L'indicato vizio, assorbente e dirimente, è rilevabile d’ufficio ex art. 609 comma 2 cod. proc. pen., alla luce del consolidato principio di diritto secondo il quale «la incompetenza funzionale dà luogo a nullità assoluta e insanabile»(Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 22998101; Sez. U, n. 14 del 20/07/1994, De Lorenzo, Rv. 19822001; Sez. U, n. 5 del 20/06/1990, Corica, Rv. 18528301).
3. Per la ragione chiarita deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per l’ulteriore corso. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono 2 essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la tramissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per l'ulteriore corso. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI NA CU SE TA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 24/01/2025, il Tribunale di Livorno ha assolto XXXXXXXXXX dai reati allo stesso ascritti (art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990; artt. 651, 337 e 635 comma 2 cod. pen) perché non imputabile per avere agito in stato di incapacità per vizio totale di mente;
ha altresì disposto trasmettersi la perizia psichiatrica disposta in sede dibattimentale al Ser.D di Cecina «in ordine a quanto in essa suggerito dal perito».
2.Avverso detta sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia avv.Cristiano Ballarini, ha proposto appello innanzi al Tribunale di sorveglianza di Firenze, deducendo violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla perizia in atti, e chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza nella parte in cui essa ha disposto l’invio della perizia al Ser.Ddi Cecina.
3.Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato, ai sensi dell'art. 666 comma 2 in relazione all'art. 678 cod. proc. pen., inammissibile l’appello ed ha disposto non farsi luogo al procedimento di sorveglianza, trattandosi di «materia non riguardante le misure di sicurezza».
4.Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore di fiducia avv.Cristiano Ballarini, deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge processuale, ex art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 568 comma 5 cod. proc. pen., per la mancata trasmissione degli atti al giudice competente. Il Tribunale di sorveglianza ha innanzitutto errato nel non considerare l'impugnazione proposta come appello ma come reclamo. Non vi è infatti alcun dubbio sulla volontà di impugnare un punto della sentenza del primo giudice ritenuto illegittimo. Il Tribunale di sorveglianza, nel ritenere che il punto impugnato, attinente alla trasmissione della perizia al Ser.D di Cecina, non riguardasse le misure di sicurezza, avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla competente Corte di appello di Firenze ex art. 568 comma 5 cod. proc. pen.. 5. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Francesca Ceroni, ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 38795 Anno 2025 Presidente: TA SE Relatore: CU MI NA Data Udienza: 08/10/2025 concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il decreto impugnato dev’essere annullato senza rinvio, dovendosi rilevare il vizio dipendente dall'insussistenza del potere del Presidente del Tribunale di sorveglianza di dichiarare inammissibile l'impugnazione. È già stato chiarito - e il principio merita di essere riaffermato - che, in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non, invece, con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducibile al genus delle impugnazioni, sicché la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, non del presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 – 01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015; Masalmeh, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662). Il principio richiamato opera certamente anche per le impugnazioni che, ai sensi dell'art. 680, comma 2 cod. proc. pen., afferiscono a sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le misure di sicurezza;
trattasi di una competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza a pronunciarsi, in sede di appello, sulle impugnazioni proposte ai sensi dell'art. 579, comma 2, cod. proc. pen.. Come questa Corte ha più volte affermato, l'attribuzione della competenza funzionale al Tribunale di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l'impugnazione riguarda anche altri "capi" penali della sentenza, ovvero altri "punti" della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito (Sez. 2, n. 29625 del 28/05/2019, Rv. 276450 – 01; Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, dep. 2015, Rv. 261891 – 01; Sez. 1, n. 6371 del 31/01/2006, Rv. 233443 - 01). Deve, quindi, affermarsi che la disciplina di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., riguardata in relazione al richiamo fatto dall'art. 678 cod. proc. pen. con riferimento al procedimento di sorveglianza, non può considerarsi applicabile nel giudizio di impugnazione al Tribunale di sorveglianza: mezzo a cui, invece, si attaglia il principio secondo cui l'inammissibilità, nei casi tassativamente fissati dall'art. 591 cod. proc. pen., va dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione. E, nel caso in esame, il giudice dell'impugnazione si identifica con il tribunale di sorveglianza, dunque con un organo giudicante a composizione collegiale (Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01) 2.L'indicato vizio, assorbente e dirimente, è rilevabile d’ufficio ex art. 609 comma 2 cod. proc. pen., alla luce del consolidato principio di diritto secondo il quale «la incompetenza funzionale dà luogo a nullità assoluta e insanabile»(Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 22998101; Sez. U, n. 14 del 20/07/1994, De Lorenzo, Rv. 19822001; Sez. U, n. 5 del 20/06/1990, Corica, Rv. 18528301).
3. Per la ragione chiarita deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per l’ulteriore corso. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono 2 essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la tramissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per l'ulteriore corso. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MI NA CU SE TA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3