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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5362 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 20568/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20568/2023 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE SANTIS IRENE, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VILLANOVA ERIKA E YASMINE LAACHIR come in atti.
APPELLATO
NONCHE'
LEASE PLAN ITALIA SPA
CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come in atti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello, ritualmente notificato, la parte attrice proponeva dinanzi a
Questo Tribunale appello avverso la sentenza n. 34615/2023 pronunciata dal
Giudice di pace di Napoli depositata in data 05.09.2023 con la quale era stata rigettata la domanda proposta dall'attrice con conseguenza condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. L'appellante lamentava che il primo giudice aveva assolutamente errato nella complessiva valutazione del quadro istruttorio emerso in corso di causa e, pertanto, insisteva per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Con argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti: “A) emettere i provvedimenti di legge;
B) confermare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
C) accogliere l'appello proposto;
D) modificare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
E) condannare la in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento, Controparte_1
a titolo di risarcimento danni, in favore della Sig.ra 1.963,14 o di quelle Parte_1 maggiori somme ritenute eque, oltre interessi (dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria, detratto quanto riconosciuto alla stesso titolo;
F) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado e come quantificate nella nota specifica in atti, con attribuzione.”
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa che eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda e l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza, sostenendo che il giudice a quo aveva compiuto una completa ed esaustiva disamina della controversia e, pertanto, la decisione di rigettare la domanda era correttamente motivata.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE DI
NAPOLI, contrariis rejectis,
In via preliminare, Dichiararsi in ogni caso la nullità ed inammissibilità della presente impugnazione per violazione del divieto ex art 345 cpc nonché la nullità ed inammissibilità di tutte le nuove e diverse domande ed eccezioni introdotte in questo processo nei confronti di
in quanto modificate e/ o diverse rispetto a quelle contenute nell'atto Controparte_1 di citazione di;
CP_2
NEL MERITO, rigettarsi l'odierna impugnazione/appello in uno con le domande ed eccezioni tutte formulate in questo processo dagli appellanti perché infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e confermare, per gli effetti, integralmente la sentenza oggi appellata, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, confermando in toto detta sentenza.
In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle censure degli appellanti, si chiede l'accoglimento di tutte le domande già svolte nel primo grado dell'appellato ivi comprese le eccezioni, nessuna esclusa, da non Controparte_1 intendersi rinunciate ai sensi dell'art 346 c.p.c..”
Non si costituiva in giudizio LEASE PLAN ITALIA SPA, pur ritualmente notificatole l'appello, e, pertanto, deve dichiararsi la contumacia.
All'udienza del 05.02.2025 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata decisa con la presente sentenza.
In via del tutto preliminare occorre soffermarsi sulle questioni ed eccezioni prodromiche al merito.
In tale prospettiva, in primo luogo, si deve osservare che parte appellante ha analiticamente individuato i motivi di doglianza rispetto alla sentenza impugnata evidenziando le ragioni poste a fondamento dell'appello ed enunciando, con chiarezza, non solo i citati profili di impugnazione, ma anche
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 le ragioni sostanziali della pretesa posta a fondamento dell'originaria domanda rigettata dal giudice di pace.
Esaminate le eccezioni preliminari deve passarsi al vaglio del merito della domanda.
L'appello è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti che si andranno immediatamente ad enucleare.
Il giudice di pace ha ritenuto infondata la domanda in quanto, in buona sostanza, la parte attrice non ha “prodotto alcuna documentazione fotografica, riproducente i luoghi teatro del sinistro” e per le “dichiarazioni intrinsecamente contraddittorie” della deposizione testimoniale.
La motivazione non appare, sul punto, convincente.
Il Giudice di primo grado ha sostanzialmente ritenuto inattendibile la testimonianza sulla base della circostanza che le dichiarazioni del testimone sarebbero intrinsecamente contraddittorie.
Orbene, al riguardo, occorre ricordare che “Il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo
e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere – dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzando, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione (cfr. Cass. Civile sez. VI 28/08/2020 n.
17981).
In verità il giudizio di inattendibilità appare apoditticamente affermatO ma non sono specificamente indicate le ragioni di presunta incongruenza della deposizione testimoniale, né la stessa può desumersi per il solo fatto l'attore abbia omesso di “indicarne prontamente le generalità”.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 Va, infatti, notato - sulla scia dell'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione - che: 'In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale Interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità' (ex multis, Cassazione civile, sez.
II, sent. n. 20865/ 2019).
In sostanza la motivazione di inattendibilità, pur nelle connotazioni indicate dalla Suprema Corte di Cassazione in termini di discrezionalità, impone pur sempre una valutazione non meramente apparente, ma che esprima effettivamente le ragioni della citata ritenuta inattendibilità.
Il testimone escusso nel giudizio di primo grado, ad avviso di questo Tribunale, ha confermato il fatto costituivo della pretesa nel senso del fatto materiale che condotto eziologicamente al danno, atteso che, in maniera attendibile, ha evidenziato che il conducente del quadriciclo Piaggio nell'effettuare una manovra in retromarcia urtava l'autoveicolo dell'odierna appellante. Il teste riferiva: “io mi trovavo a bordo della Citroen Saxò ero seduto sul sedile posteriore, dietro al conducente. Eravamo fermi per esigenze di traffico, lungo il margine destro di via Domenico Fontana in Napoli, con direzione Arenella. Ho visto un quadriciclo Piaggio che per uscire dalla sosta, dietro la nostra posizione, in errata manovra di retromarcia con la propria fiancata posteriore sinistra, urtava la fiancata sinistra dell'auto a bordo della quale mi trovavo, come detto ferma per il traffico. Il sinistro si è verificato all'altezza dello incrocio con la Via S. Giacomo De Capri.”
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 Dal vaglio attento delle dichiarazioni dell'unico teste escusso non appare che lo stesso sia incorso in contraddizioni o imprecisioni sull'indicazione delle parti dell'autovettura danneggiate a seguito del sinistro, avendo descritto la dinamica dell'incidente ed indicato i danni che ha visto residuare dall'impatto, confermando così la responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente del quadriciclo Piaggio che nell'effettuare una manovra in retromarcia non si avvedeva dell'autoveicolo Citroen Saxo in sosta a causa del traffico, ed il nesso eziologico tra il sinistro e i danni pretesi.
Orbene, il teste escusso nel giudizio di primo grado, ad avviso di Questo
Tribunale, ha confermato il fatto costituivo della pretesa nel senso del fatto materiale che ha condotto eziologicamente al danno, atteso che, in maniera attendibile, ricostruiva la dinamica del sinistro anzi, proprio al fine di corroborare la citata attendibilità, va osservato che il testimone rende delle dichiarazioni “semplici”, senza “esagerazioni” narrative e che consentono di ricostruire compiutamente il fatto nella sua accezione di evento materiale,
“naturalisticamente” inteso come foriero di danno.
In forza di tali valutazioni, alla luce dell'espletata istruttoria, può ritenersi raggiunta la prova dell'an del sinistro.
In estrema sostanza tanto l'attività istruttoria condotta dinanzi al giudice di primo grado, quanto la stessa perizia di parte depositata dalla parte appellata conferma, senza ragionevole dubbio, l'an del danno - rectius cd. danno evento alla base della pretesa risarcitoria.
Inoltre - a fine di mera completezza e diffusività del vaglio di merito - occorre rilevare – fermo quanto detto - che la stessa parte appellata ha depositato relazione di proprio fiduciario, dalla quale emerge tra l'altro che: ..”il presente estimo annovera i soli danni potenzialmente coerenti con le modalità incidentali denunciate in atti.” Evidenziando, dunque, in buona sostanza che una “quota” di danno ( cfr. diffuse riflessioni infra circa il quantum ) effettivamente anche
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 ad avviso di detto tecnico è “coerente” – anche sotto il profilo tecnico - con l'accadimento provato nell'istruttoria.
Deve, dunque, passarsi al vaglio del quantum, rectius cd. danno conseguenza.
Proprio in relazione a tale aspetto la domanda attorea presenta i maggiori profili di “criticità” e si coglie la fondatezza del tutto parziale dell'appello.
Orbene, parte appellante non ha mai confermato la riparazione del veicolo, il quale risulta, al contrario, alienato a terzi. Inoltre, nel giudizio di primo grado allega solo un mero preventivo di spesa, peraltro non tutte coerenti con la dinamica come provata.
Al contrario è la parte appellata ad introdurre nel giudizio perizia del tecnico
“fiduciario” della stessa che ad avviso del Tribunale consente di ricostruire, senza ragionevole dubbio, l'effettività del danno patito.
Circa l'utilizzabilità della detta consulenza – giova ribadirlo del fiduciario
“incaricato” dalla convenuta - deve ricordarsi il principio secondo cui il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale - qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione;
(principio ribadito dalla recentissima Cassazione civile sez. I, 06/02/2023, n.3524).
Orbene ritiene il Tribunale, peritus peritorum, che solo alcuni danni , quelli effettivamente coerenti con la dinamica come provato - possono essere riconducili alla stessa dinamica del sinistro come “narrata” dall'attore.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 In tale prospettica si ritiene, che il danno patito dalla parte attrice possa liquidarsi in € 719,87 rispondente al costo come allegato dalla perizia depositata dalla parte appellata che ad avviso del Tribunale appare realmente satisfattiva della pretesa attorea nella funzione ripativa della responsabilità civile. Somma già attualizzata ed adeguata all'effettiva del danno anche nel presente puctum temporis.
Dal detto importo va decurtata quanto già corrisposto al medesimo titolo dalla compagnia assicurativa ed eventualmente trattenuta dall'appellante quale
“acconto del maggior avere”.
Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di cd. danno da fermo tecnico, in quanto oltre al dato di non aver effettuato la riparazione del veicolo incidentato, non sono nemmeno documentati esborsi e spese occorrenti per ovviare alla indisponibilità della macchina per il tempo eventualmente occorrente.
Il danno da fermo tecnico, in quanto danno-conseguenza, non sussiste per il solo fatto che il veicolo non abbia circolato durante il tempo occorrente alla riparazione, risolvendosi altrimenti in un “danno in re ipsa”. Non v'è ragione per discostarsi dal principio affermato dalla S.C. di Cassazione, secondo cui: “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (cfr. Cass.
5447/2020; Cass. n. 20620/2015).
In accoglimento parziale dell'appello, dunque, dell'appello le parti appellate devono essere, per le ragioni espresse, condannate al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 719,87 detrattato dalla detta somma
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8 quanto già eventualmente ricevuto al medesimo titolo e oggetto di non contestazione, peraltro, ad opera della parte appellante.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
In proposito occorre rilevare che la parte appellante ha visto l'affermazione della fondatezza sostanziale della propria pretesa e, dunque, le spese per entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati ex D.M. 147/2022 al “relativo scaglione di valore di riferimento” considerando la natura delle questioni e dell'effettività del relativo impegno difensivo, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione IX civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma dell'appellata sentenza
34615/2023 del Giudice di Pace di Napoli
- dichiara l'esclusiva responsabilità della Lease Plan Italia Spa – compiutamente identificata in atti – in relazione al sinistro di cui all'odierno vaglio e per l'effetto
- condanna gli appellati in solido - compiutamente identificati in atti - al pagamento, in favore di parte appellante - compiutamente identificata in atti – della somma complessiva di euro 719,87 detratto quanto già eventualmente già ricevuto al medesimo titolo;
- condanna le parti appellate al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in euro 98,00 per spese ed euro 173,00 per compensi per il I grado di giudizio e al pagamento delle spese processuali del
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9 presente giudizio che si liquidano nella complessiva somma di euro 174,00 per spese ed euro 332,00, per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge per il presente giudizio con attribuzione per entrambi i gradi al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 29/05/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
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Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20568/2023 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DE SANTIS IRENE, come da procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VILLANOVA ERIKA E YASMINE LAACHIR come in atti.
APPELLATO
NONCHE'
LEASE PLAN ITALIA SPA
CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come in atti.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello, ritualmente notificato, la parte attrice proponeva dinanzi a
Questo Tribunale appello avverso la sentenza n. 34615/2023 pronunciata dal
Giudice di pace di Napoli depositata in data 05.09.2023 con la quale era stata rigettata la domanda proposta dall'attrice con conseguenza condanna della stessa al pagamento delle spese di lite. L'appellante lamentava che il primo giudice aveva assolutamente errato nella complessiva valutazione del quadro istruttorio emerso in corso di causa e, pertanto, insisteva per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Con argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti: “A) emettere i provvedimenti di legge;
B) confermare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
C) accogliere l'appello proposto;
D) modificare l'impugnata sentenza per quanto di ragione;
E) condannare la in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento, Controparte_1
a titolo di risarcimento danni, in favore della Sig.ra 1.963,14 o di quelle Parte_1 maggiori somme ritenute eque, oltre interessi (dal giorno dell'illecito a quello del soddisfo) e rivalutazione monetaria, detratto quanto riconosciuto alla stesso titolo;
F) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado e come quantificate nella nota specifica in atti, con attribuzione.”
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa che eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda e l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza, sostenendo che il giudice a quo aveva compiuto una completa ed esaustiva disamina della controversia e, pertanto, la decisione di rigettare la domanda era correttamente motivata.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE DI
NAPOLI, contrariis rejectis,
In via preliminare, Dichiararsi in ogni caso la nullità ed inammissibilità della presente impugnazione per violazione del divieto ex art 345 cpc nonché la nullità ed inammissibilità di tutte le nuove e diverse domande ed eccezioni introdotte in questo processo nei confronti di
in quanto modificate e/ o diverse rispetto a quelle contenute nell'atto Controparte_1 di citazione di;
CP_2
NEL MERITO, rigettarsi l'odierna impugnazione/appello in uno con le domande ed eccezioni tutte formulate in questo processo dagli appellanti perché infondate, in fatto ed in diritto, e non provate e confermare, per gli effetti, integralmente la sentenza oggi appellata, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, confermando in toto detta sentenza.
In via di subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle censure degli appellanti, si chiede l'accoglimento di tutte le domande già svolte nel primo grado dell'appellato ivi comprese le eccezioni, nessuna esclusa, da non Controparte_1 intendersi rinunciate ai sensi dell'art 346 c.p.c..”
Non si costituiva in giudizio LEASE PLAN ITALIA SPA, pur ritualmente notificatole l'appello, e, pertanto, deve dichiararsi la contumacia.
All'udienza del 05.02.2025 precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata decisa con la presente sentenza.
In via del tutto preliminare occorre soffermarsi sulle questioni ed eccezioni prodromiche al merito.
In tale prospettiva, in primo luogo, si deve osservare che parte appellante ha analiticamente individuato i motivi di doglianza rispetto alla sentenza impugnata evidenziando le ragioni poste a fondamento dell'appello ed enunciando, con chiarezza, non solo i citati profili di impugnazione, ma anche
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 le ragioni sostanziali della pretesa posta a fondamento dell'originaria domanda rigettata dal giudice di pace.
Esaminate le eccezioni preliminari deve passarsi al vaglio del merito della domanda.
L'appello è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti che si andranno immediatamente ad enucleare.
Il giudice di pace ha ritenuto infondata la domanda in quanto, in buona sostanza, la parte attrice non ha “prodotto alcuna documentazione fotografica, riproducente i luoghi teatro del sinistro” e per le “dichiarazioni intrinsecamente contraddittorie” della deposizione testimoniale.
La motivazione non appare, sul punto, convincente.
Il Giudice di primo grado ha sostanzialmente ritenuto inattendibile la testimonianza sulla base della circostanza che le dichiarazioni del testimone sarebbero intrinsecamente contraddittorie.
Orbene, al riguardo, occorre ricordare che “Il giudice di merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo
e partecipe dell'escussione testimoniale, al quale l'ordinamento attribuisce il potere – dovere in primo luogo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzando, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove già raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione (cfr. Cass. Civile sez. VI 28/08/2020 n.
17981).
In verità il giudizio di inattendibilità appare apoditticamente affermatO ma non sono specificamente indicate le ragioni di presunta incongruenza della deposizione testimoniale, né la stessa può desumersi per il solo fatto l'attore abbia omesso di “indicarne prontamente le generalità”.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
4 Va, infatti, notato - sulla scia dell'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione - che: 'In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale Interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità' (ex multis, Cassazione civile, sez.
II, sent. n. 20865/ 2019).
In sostanza la motivazione di inattendibilità, pur nelle connotazioni indicate dalla Suprema Corte di Cassazione in termini di discrezionalità, impone pur sempre una valutazione non meramente apparente, ma che esprima effettivamente le ragioni della citata ritenuta inattendibilità.
Il testimone escusso nel giudizio di primo grado, ad avviso di questo Tribunale, ha confermato il fatto costituivo della pretesa nel senso del fatto materiale che condotto eziologicamente al danno, atteso che, in maniera attendibile, ha evidenziato che il conducente del quadriciclo Piaggio nell'effettuare una manovra in retromarcia urtava l'autoveicolo dell'odierna appellante. Il teste riferiva: “io mi trovavo a bordo della Citroen Saxò ero seduto sul sedile posteriore, dietro al conducente. Eravamo fermi per esigenze di traffico, lungo il margine destro di via Domenico Fontana in Napoli, con direzione Arenella. Ho visto un quadriciclo Piaggio che per uscire dalla sosta, dietro la nostra posizione, in errata manovra di retromarcia con la propria fiancata posteriore sinistra, urtava la fiancata sinistra dell'auto a bordo della quale mi trovavo, come detto ferma per il traffico. Il sinistro si è verificato all'altezza dello incrocio con la Via S. Giacomo De Capri.”
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 Dal vaglio attento delle dichiarazioni dell'unico teste escusso non appare che lo stesso sia incorso in contraddizioni o imprecisioni sull'indicazione delle parti dell'autovettura danneggiate a seguito del sinistro, avendo descritto la dinamica dell'incidente ed indicato i danni che ha visto residuare dall'impatto, confermando così la responsabilità nella causazione del sinistro in capo al conducente del quadriciclo Piaggio che nell'effettuare una manovra in retromarcia non si avvedeva dell'autoveicolo Citroen Saxo in sosta a causa del traffico, ed il nesso eziologico tra il sinistro e i danni pretesi.
Orbene, il teste escusso nel giudizio di primo grado, ad avviso di Questo
Tribunale, ha confermato il fatto costituivo della pretesa nel senso del fatto materiale che ha condotto eziologicamente al danno, atteso che, in maniera attendibile, ricostruiva la dinamica del sinistro anzi, proprio al fine di corroborare la citata attendibilità, va osservato che il testimone rende delle dichiarazioni “semplici”, senza “esagerazioni” narrative e che consentono di ricostruire compiutamente il fatto nella sua accezione di evento materiale,
“naturalisticamente” inteso come foriero di danno.
In forza di tali valutazioni, alla luce dell'espletata istruttoria, può ritenersi raggiunta la prova dell'an del sinistro.
In estrema sostanza tanto l'attività istruttoria condotta dinanzi al giudice di primo grado, quanto la stessa perizia di parte depositata dalla parte appellata conferma, senza ragionevole dubbio, l'an del danno - rectius cd. danno evento alla base della pretesa risarcitoria.
Inoltre - a fine di mera completezza e diffusività del vaglio di merito - occorre rilevare – fermo quanto detto - che la stessa parte appellata ha depositato relazione di proprio fiduciario, dalla quale emerge tra l'altro che: ..”il presente estimo annovera i soli danni potenzialmente coerenti con le modalità incidentali denunciate in atti.” Evidenziando, dunque, in buona sostanza che una “quota” di danno ( cfr. diffuse riflessioni infra circa il quantum ) effettivamente anche
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
6 ad avviso di detto tecnico è “coerente” – anche sotto il profilo tecnico - con l'accadimento provato nell'istruttoria.
Deve, dunque, passarsi al vaglio del quantum, rectius cd. danno conseguenza.
Proprio in relazione a tale aspetto la domanda attorea presenta i maggiori profili di “criticità” e si coglie la fondatezza del tutto parziale dell'appello.
Orbene, parte appellante non ha mai confermato la riparazione del veicolo, il quale risulta, al contrario, alienato a terzi. Inoltre, nel giudizio di primo grado allega solo un mero preventivo di spesa, peraltro non tutte coerenti con la dinamica come provata.
Al contrario è la parte appellata ad introdurre nel giudizio perizia del tecnico
“fiduciario” della stessa che ad avviso del Tribunale consente di ricostruire, senza ragionevole dubbio, l'effettività del danno patito.
Circa l'utilizzabilità della detta consulenza – giova ribadirlo del fiduciario
“incaricato” dalla convenuta - deve ricordarsi il principio secondo cui il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. Non è dunque vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte - anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale - qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione;
(principio ribadito dalla recentissima Cassazione civile sez. I, 06/02/2023, n.3524).
Orbene ritiene il Tribunale, peritus peritorum, che solo alcuni danni , quelli effettivamente coerenti con la dinamica come provato - possono essere riconducili alla stessa dinamica del sinistro come “narrata” dall'attore.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
7 In tale prospettica si ritiene, che il danno patito dalla parte attrice possa liquidarsi in € 719,87 rispondente al costo come allegato dalla perizia depositata dalla parte appellata che ad avviso del Tribunale appare realmente satisfattiva della pretesa attorea nella funzione ripativa della responsabilità civile. Somma già attualizzata ed adeguata all'effettiva del danno anche nel presente puctum temporis.
Dal detto importo va decurtata quanto già corrisposto al medesimo titolo dalla compagnia assicurativa ed eventualmente trattenuta dall'appellante quale
“acconto del maggior avere”.
Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di cd. danno da fermo tecnico, in quanto oltre al dato di non aver effettuato la riparazione del veicolo incidentato, non sono nemmeno documentati esborsi e spese occorrenti per ovviare alla indisponibilità della macchina per il tempo eventualmente occorrente.
Il danno da fermo tecnico, in quanto danno-conseguenza, non sussiste per il solo fatto che il veicolo non abbia circolato durante il tempo occorrente alla riparazione, risolvendosi altrimenti in un “danno in re ipsa”. Non v'è ragione per discostarsi dal principio affermato dalla S.C. di Cassazione, secondo cui: “il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.” (cfr. Cass.
5447/2020; Cass. n. 20620/2015).
In accoglimento parziale dell'appello, dunque, dell'appello le parti appellate devono essere, per le ragioni espresse, condannate al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 719,87 detrattato dalla detta somma
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8 quanto già eventualmente ricevuto al medesimo titolo e oggetto di non contestazione, peraltro, ad opera della parte appellante.
Resta da analizzare il tema del governo delle spese di lite.
In proposito occorre rilevare che la parte appellante ha visto l'affermazione della fondatezza sostanziale della propria pretesa e, dunque, le spese per entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri di cui al DM 55/2014 come aggiornati ex D.M. 147/2022 al “relativo scaglione di valore di riferimento” considerando la natura delle questioni e dell'effettività del relativo impegno difensivo, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione IX civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma dell'appellata sentenza
34615/2023 del Giudice di Pace di Napoli
- dichiara l'esclusiva responsabilità della Lease Plan Italia Spa – compiutamente identificata in atti – in relazione al sinistro di cui all'odierno vaglio e per l'effetto
- condanna gli appellati in solido - compiutamente identificati in atti - al pagamento, in favore di parte appellante - compiutamente identificata in atti – della somma complessiva di euro 719,87 detratto quanto già eventualmente già ricevuto al medesimo titolo;
- condanna le parti appellate al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in euro 98,00 per spese ed euro 173,00 per compensi per il I grado di giudizio e al pagamento delle spese processuali del
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9 presente giudizio che si liquidano nella complessiva somma di euro 174,00 per spese ed euro 332,00, per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge per il presente giudizio con attribuzione per entrambi i gradi al difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 29/05/2025
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Dott. Vincenzo Trinchillo
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