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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/07/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 2601/2018 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace, promossa
DA
, nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima ditta sita in Vittoria, nella Via Ten. Alessandrello n.
23/A, P.Iva: elettivamente domiciliato in Vittoria, via N. Bixio P.IVA_1
n. 263, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Romano, che lo rappresenta e difende giusta nomina in atti
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore sig. , nato a [...] il Controparte_2
09.12.1967, con sede in Vittoria (RG), Stradale Scoglitti-Vittoria km. 1,200 sn
(P.I.: ), rappresentata e difesa, per mandato a margine del P.IVA_2 decreto ingiuntivo n° 6/2017 Giudice di Pace di Vittoria, dall'Avv. Riccardo
Schininà, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Ragusa, C.so
Vittorio Veneto n.163/165
APPELLATA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza n. 109/2018, emessa dal Giudice di Pace di Vittoria in data
09.03.2018, pubblicata il 17.03.2018, con la quale "Il Giudice di Pace di
Vittoria definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al N. 886/2017 promosso da , avverso il decreto ingiuntivo N. 6/2017 Parte_1
emesso dal Giudice di Pace d Vittoria in suo danno il 16/01/2017 ed a favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore corrente in Vittoria e notificato il 30/01/2017, in uno all'atto di precetto, annulla il predetto decreto ingiuntivo, ma, ritenuto l'acconto versato condanna l'opponente al pagamento dei compensi relativi all'atto monitorio ed all'atto di precetto. Compensa tra le parti le spese del giudizio”. Chiedeva l'appellante “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
109/2018 resa dal Giudice di Pace di Vittoria in data 09.03.2018, pubblicata in data 17.03.2018 e notificata all'opponente e odierno appellante munita di formula esecutiva presso il difensore in data 09.05.2018, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano "revocare e dichiarare privo di effetti giuridici il predetto decreto, perché nullo per l'incerta identificazione dell'ingiunto, perché emesso per una somma non dovuta ed altresì perché infondato in fatto e in diritto, o con qualunque altra statuizione, per i motivi di cui in premessa, dichiarare che nulla è dovuto dal
Sig. , titolare dell'omonima ditta". Con vittoria di spese e Parte_1
compensi del doppio grado di giudizio”. 4
Si costituiva la quale chiedeva “1) Controparte_1
rigettare lo spiegato appello per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 109/2018 impugnata;
2)
Condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c. Con il favore delle spese e dei compensi di difesa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto alcun acconto sui compensi”.
Ciò premesso, l'appello in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, correttamente il Giudice di primo grado ha annullato il decreto ingiuntivo opposto, stante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte dell'opponente, odierno appellante, come sorte capitale, sulla base di una rideterminazione del quantum realmente spettante alla società opposta, tenuto conto dell'acconto già versato, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio de quo, atteso l'avvenuto pagamento, successivamente alla notifica del decreto de quo, ferme restando le spese del giudizio monitorio e del precetto.
Del tutto infondata appare quindi la contestazione di parte appellante circa l'illegittimità del decreto opposto, in quanto emesso in difetto dei presupposti di legge, essendo stato provato il credito in questione sulla base della documentazione prodotta in atti, ovvero i DDT e le fatture, recanti in calce la firma per accettazione della merce dell'opponente medesimo, ma soprattutto dell'avvenuto riconoscimento del debito da parte del Pt_1
stesso, il quale aveva proposto un pagamento dilazionato, con l'avvio di trattative in sede stragiudiziale tra le parti, corrispondendo al creditore in un primo tempo un acconto, e, dopo la notifica del decreto de quo, la somma restante ancora dovuta.
Il Giudice di pace di Vittoria, inoltre, ha correttamente confermato la condanna dell'opponente alle spese del monitorio e del precetto, avendo la 5
parte opposta emesso un nuovo precetto, all'esito dell'intervenuta rinuncia al primo.
Altrettanto infondata deve intendersi la contestazione relativa all'erronea identificazione del debitore ingiunto, costituendo l'erronea indicazione della data di nascita, contenuta nel ricorso monitorio, un evidente errore materiale, senza dubbio sanato dalle risultanze degli altri elementi identificativi contenuti nello stesso atto, ovvero il codice fiscale del soggetto intimato, il luogo di residenza /domicilio, la denominazione e il numero di partita IVA della ditta della quale lo stesso è titolare.
L'esatta individuazione del soggetto destinatario del decreto de quo è ulteriormente corroborata dalla corretta notifica di esso presso l'indirizzo di residenza del suddetto.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'appello in esame deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado andrà confermata nella sua interezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
Non appare accoglibile, infine, l'istanza di parte appellata di condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in difetto di prova certa di mala fede o colpa grave in capo a quest'ultima.
P.Q.M.
6
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
109/2018, emessa dal Giudice di Pace di Vittoria il 09.03.2018, depositata in pari data (proc.n. 886/2017 R.G.), e per l'effetto conferma la sentenza citata.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata,
[...]
le spese processuali sostenute, da quantificarsi in euro Controparte_1
900,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte appellata.
Così deciso in Ragusa, il 09 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo