Articolo 3 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 febbraio 1979
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Versione
28 giugno 1994
Art. 3.

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di eta' e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e successive modificazioni.
((Sono altresi' elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.))
Entrata in vigore il 28 giugno 1994
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