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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Maria Teresa Brena Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA Parte_1 P.IVA_1
VITTORIA 28 - 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. BELLONI EAN
), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO CP_1 C.F._2
MONFORTE 16 - 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. MUNARI ALESSANDRO
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._3
D'AGOSTINO NELLO;
C.F._4
APPELLATA
Assicurazione sulla vita
pagina 1 di 9 Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 6173/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 18/06/2024 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“I - nel merito
1. riformare integralmente la sentenza n. 6173/2024 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto dichiarando Controparte_2
(ora non tenuta alla liquidazione di alcun importo in favore dei
[...] Parte_1
minori e Persona_1 Persona_2
2. per l'effetto, altresì condannare la signora nella sua qualità di esercente la CP_1
responsabilità genitoriale sui minori e alla restituzione della somma Persona_1 Persona_2
di Euro 86.361,30 percepita da ciascuno dei predetti minori in esecuzione della sentenza di primo grado, per un totale di Euro 172.722,60 - o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia - come da documentazione allegata sub doc. b, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo.
Con vittoria integrale di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
II. In via istruttoria
Ci riportiamo a tutte le istanze e deduzioni formulate in prime cure da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.”
CONCLUSIONI PER AN GI
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie:
a) Nel merito:
-. rigettare l'appello interposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Parte_1
Sesta Civile, Giudice Dott.ssa Maria Josè Meola, n. 6173/2024, depositata in data 18 giugno 2024, RG
n. 7352/2023, Repert. n. 5371/2024, per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa.
-. confermare la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Sesta Civile, Giudice Dott.ssa Maria Josè
Meola, n. 6173/2024, depositata in data 18 giugno 2024, RG n. 7352/2023, Repert. n. 5371/2024.
b) In via istruttoria
Si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di specificare se il sig. nel Parte_2
periodo di scadenza della rata di polizza (26 novembre 2021) si trovava (i) in una situazione di
“Terminal Illness”, garanzia prevista dalla copertura assicurativa in essere che corrisponde per
pagina 2 di 9 l'appunto ad una condizione di malattia terminale;
(ii) era alle prese con le complicazioni di un trapianto di cellule staminali ematopoietiche appena subito (ultima linea di trattamento per la grave patologia oncoematologica da cui era affetto), assorbito e sopraffatto dalla malattia e dipendente dal personale di assistenza, dunque non in grado di assolvere alle normali necessità di vita e far fronte ad esse per causa di forza maggiore.
c) Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- accertava e dichiarava l'operatività della polizza n. 9046351 imputando il mancato pagamento della rata del premio (avente scadenza il 26/11/2021) a causa di forza maggiore;
- per l'effetto condannava la convenuta al pagamento Controparte_2 dell'indennizzo in favore dei beneficiari e nella misura di € Persona_2 Persona_1
75.000,00 ciascuno, per un totale di € 150.000,00 oltre interessi come per legge;
- condannava la al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore dell'attrice - quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui CP_1
Per_ figli e Persona_1
La vicenda può essere sunteggiata come segue. Per_ (d'ora in avanti anche assicurato), marito di e padre di e Parte_2 CP_1
[...]
(d'ora in avanti anche beneficiari), in data 26/11/2019 sottoscriveva con Per_1 Controparte_2
(d'ora in avanti compagnia assicurativa) la polizza n. 9046351 denominata “Tutta
[...] vita”; tale polizza aveva una durata di sei anni e prevedeva che il pagamento del premio annuo, pari a €
568,34, dovesse essere corrisposto in due rate semestrali, da € 269,32, con scadenza nei giorni 26 maggio e 26 novembre di ciascun anno. La polizza prevedeva che, in caso di morte dell'assicurato, la
Per_ compagnia assicurativa corrispondesse un'indennità di € 150.000,00 in favore dei beneficiari e
Persona_1
Sotto la vigenza e l'operatività della polizza, in particolare in data 20/05/2021, l'assicurato scopriva di essere affetto da leucemia linfoide acuta e conseguentemente si sottoponeva a gravose terapie, tra cui anche al trapianto di cellule staminali ematopoietiche;
ciononostante, l'assicurato decedeva in data
07/01/2022 dopo una lunga ed ininterrotta degenza in ospedale che era iniziata dalla data del trapianto
(ovvero dal 14/11/2021).
Successivamente al decesso dell'assicurato, in qualità di genitore esercente la CP_1
Per_ responsabilità genitoriale sui figli e chiedeva alla compagnia assicurativa la Persona_1
pagina 3 di 9 liquidazione dell'indennizzo in favore dei beneficiari della polizza;
tuttavia, la compagnia assicurativa rifiutava il pagamento dell'indennizzo adducendo che il contratto di assicurazione si fosse estinto a causa del mancato pagamento della seconda rata del premio scaduta in data 26/11/2021.
(che, d'ora in avanti, anche se non espressamente riportato, deve intendersi quale CP_1
Per_ genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli e dopo aver esperito Persona_1
infruttuosamente un tentativo di mediazione, citava in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo che venisse condannata al pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore dei beneficiari.
In particolare, con l'atto di citazione in giudizio chiedeva: CP_1
- in via principale, che venisse accertata e dichiarata l'operatività della polizza in virtù dell'applicabilità della garanzia c.d. “Terminal Illness” prevista dagli artt. 1 e 7 delle condizioni generali di polizza, ai sensi dei quali, accertato lo stato di malattia terminale dell'assicurato (con un'aspettativa di vita pari o minore di sei mesi) questi non era contrattualmente tenuto a versare il premio e, al contempo, la compagnia assicurativa era tenuta a pagare immediatamente l'indennizzo previsto per il caso di decesso;
- in via subordinata, che venisse accertata e dichiarata l'operatività della polizza in ragione del fatto che l'omesso pagamento della seconda rata del premio (scaduta in data 26\11\2022) non poteva essere imputata all'assicurato per causa di forza maggiore. A tal proposito CP_1
allegava che nel periodo di scadenza della seconda rata del premio l'assicurato si trovava
[...]
“[…] ricoverato in ospedale in gravissime e precarie condizioni di salute, totalmente dipendente dalle cure cui era sottoposto e dall'assistenza del personale medico ed infermieristico, incapace di attendere alle normali abitudini di vita” (cfr. pag. 16 di 19 dell'atto di citazione in primo grado). La polizza, secondo questa ricostruzione, non avrebbe potuto dirsi estinta, con conseguente obbligo della compagnia assicurativa di corrispondere in favore dei beneficiari l'indennizzo nella misura di € 75.000,00 ciascuno.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa e chiedeva il rigetto delle domande attoree sulla scorta del preliminare e assorbente rilievo che la polizza oggetto di causa si era risolta di diritto - ex art. 1924 c.c. e art. 10 delle condizioni generali di assicurazione - per mancato pagamento del premio. In ogni caso, evidenziava che non fosse applicabile la garanzia di cui agli artt. 1, 7 e Parte_3
12.1 delle condizioni di assicurazione non ricorrendone i presupposti;
inoltre, escludeva che l'inadempimento dell'assicurato rispetto al pagamento del premio potesse dirsi dovuto a causa di forza maggiore.
pagina 4 di 9 Il Tribunale concedeva i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale di Milano, con la sentenza a verbale n. 6173/2024, escludeva l'operatività, nel caso di specie, della garanzia “ ; accoglieva, invece, la domanda proposta in via subordinata Parte_3
accertando che l'assicurato fosse oggettivamente impossibilitato ad adempiere alla propria prestazione e che l'omesso pagamento della rata del premio alla scadenza del 26\11\2021 era conseguenza di una causa di forza maggiore. Il Tribunale riteneva, conseguentemente, che la polizza n. 9046351 non potesse considerarsi estinta e condannava la compagnia assicurativa a corrispondere l'indennizzo in favore dei beneficiari, nella misura di € 75.000,00 ciascuno oltre interessi come per legge. La compagnia assicurativa veniva, inoltre, condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice.
Avverso la sentenza ha proposto appello (già e Parte_1 Controparte_2
d'ora in avanti anche appellante).
Con unico motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'effetto risolutivo del contratto di assicurazione non si fosse verificato imputando l'omesso pagamento del premio a una causa di forza maggiore. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di tenere in debita considerazione che l'assicurato avrebbe potuto adottare una serie di precauzioni per evitare di incorrere nell'inadempimento e nelle sue conseguenze.
Nella ricostruzione prospettata dall'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che non era stata contestata l'esistenza di fatti contrari alla dedotta causa di forza maggiore, pur essendo stati tali fatti allegati già in primo grado e pur gravando sulla controparte l'onere di provare l'impossibilità sopravvenuta. Infine, secondo l'appellante, nel caso di specie, sarebbe stato carente anche il requisito dell'imprevedibilità, in quanto l'assicurato, consapevole del proprio stato di salute, avrebbe potuto prevedere che non sarebbe stato in grado di adempiere alla data del 26/11/2021 e, di conseguenza, avrebbe potuto evitare l'inadempimento.
L'appellante chiede, quindi, la riforma dell'appellata sentenza e, per l'effetto, l'accertamento che l'indennizzo assicurativo non è dovuto.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 09/01/2025 il Presidente istruttore ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. All'udienza del 17/04/2025 il
Presidente istruttore ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto.
1. Le varie argomentazioni spese dall'appellante con l'unico motivo d'appello sono prive di pregio.
La Corte, sulla scorta dei rilievi che seguono, ritiene che il Tribunale abbia correttamente accertato la ricorrenza di una causa di forza maggiore che ha impedito all'assicurato -
[...]
- di effettuare, alla scadenza del 26/11/2021, il pagamento della seconda rata del Parte_2
premio assicurativo.
L'accertamento della sussistenza di una causa di forza maggiore richiede un'indagine che si snoda in due fasi: una incentrata sulla prevedibilità del verificarsi dell'evento con l'uso, da parte del soggetto, della diligenza ordinaria o qualificata;
l'altra fase incentrata sull'accertamento della contrastabilità dell'evento una volta verificatosi.
Partendo dall'indagine circa la prevedibilità dell'evento, si può, anzitutto, ritenere che non colga nel segno quanto sostenuto dell'appellante in punto di diligenza, e segnatamente che l'assicurato, in quanto soggetto qualificato (avvocato), avrebbe dovuto adottare una condotta maggiormente diligente prendendo tutte le precauzioni necessarie per scongiurare il verificarsi delle conseguenze di cui era perfettamente a conoscenza.
Nel caso di specie, l'evento che ha determinato per l'assicurato l'impossibilità di adempiere, ossia le gravissime complicazioni insorte successivamente al trapianto, attiene all'ambito della medicina ed è, pertanto, completamente estraneo all'attività professionale svolta dall'assicurato.
Proprio per tale ragione, dall'assicurato, privo di competenze mediche, era esigibile esclusivamente l'impiego dell'ordinaria diligenza e non di quella qualificata.
Orbene, la Corte ritiene che l'assicurato, pur consapevole delle sue condizioni di salute, non potesse prevedere (mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza) il verificarsi dell'evento che ha reso impossibile l'adempimento della prestazione. Sul punto, appare dirimente il richiamo ad un passaggio della relazione medico-legale (cfr. doc. n. 10 del fascicolo di primo grado di CP_1
ove la patologia diagnosticata all'assicurato nel maggio 2021 viene così descritta: “La
[...]
LLA [leucemia linfoide acuta] dell'adulto, pur avendo nel complesso una prognosi sensibilmente peggiore rispetto alla forma pediatrica, rientra nel novero delle neoplasie potenzialmente guaribili con la chemioterapia.” (cfr. pag. 10 di 13).
L'assicurato, dopo la diagnosi della patologia, come risulta dalla relazione appena richiamata oltre che dalla cartella clinica prodotta (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di primo grado di CP_1
, si è sottoposto a ben due cicli di chemioterapia (uno a far data dal 30/05/2021 e l'altro a
[...]
pagina 6 di 9 far data dal 05/07/2021) ad un trattamento con UM (iniziato il 30/08/2021) ed un trattamento con TU (iniziato il 02/10/2021); dopodiché l'assicurato ha eseguito tutta una serie di esami di preparazione per il trapianto di cellule staminali ematopoietiche, poi avvenuto in data 14/11/2021.
In questo contesto, in cui l'assicurato si è diligentemente sottoposto alle cure e al trapianto, non pare possibile affermare che egli potesse prevedere il verificarsi dell'evento impeditivo, a maggior ragione se si considera, come poc'anzi evidenziato, che il tipo di leucemia di cui risultava affetto rientrava nel novero di quelle potenzialmente guaribili con chemioterapia.
Tant'è vero che nella relazione medico-legale si legge: “La malattia che il Malato [
[...]
ha dovuto imprevedibilmente affrontare ha avuto indubbiamente requisito di Parte_2
straordinarietà dal punto di vista della sua intrusività esistenziale, essendo stata rappresentata da un evento grandemente anomalo sia come intensità che come dimensione, tale da assorbire ogni sua energia psichica e mentale, con particolare evidenza nel periodo che va dal ricovero del 4 novembre 2021 al decesso del 7 gennaio 2022.” (cfr. pagg. 12 e 13 del doc. n. 10 del fascicolo di primo grado di . CP_1
Alla luce di quanto finora riportato, risulta evidente che l'assicurato non avrebbe potuto prevedere che alla data di scadenza del premio sarebbe stato nell'impossibilità di adempiere;
ciò consente anche di escludere la percorribilità di una delle soluzioni alternative richiamate dalla compagnia assicurativa, ovvero il pagamento anticipato del premio che l'assicurato non era in alcun modo tenuto ad effettuare.
Ciò posto, la causa di forza maggiore non solo non era prevedibile mediante l'ordinaria diligenza, ma, una volta verificatasi, l'assicurato non aveva alcuna possibilità di contrastarla.
Il 14/11/2021 l'assicurato si è sottoposto al trapianto di cellule staminali e a tale trapianto sono seguite, come risulta dalla relazione medico-legale di parte, gravissime complicazioni così descritte: “Il decorso era caratterizzato da neutropenia febbrile (dal 17 novembre) che rendeva necessario trattamento poliantibiotico (tazocin, merrem, daptomicina) ed antifungino, sanguinamento gastroenterico con ematemesi e melena (dal 25 novembre) con necessità di trattamento con sandostatina e NPT), sindrome ostruttiva dei sinusoidi e malattia veno- occlusiva epatica (SOS/VOD) di grado severo con necrosi epatica, ascite, piastrinopenia refrattaria alle trasfusioni (sempre dal 25 novembre) trattate con defibrotide, steroidi, diuretici, lattulosio, rifacol, paracentesi che, tuttavia, non evitavano il progressivo inesorabile incremento degli indici di insufficienza epatica fino all'insufficienza multi organo (MOF) e al
pagina 7 di 9 decesso, verificatosi il 7 gennaio 2022.” (cfr. pag. 11 di 13 della relazione medico-legale di parte).
Alla data della scadenza della seconda rata del premio, l'assicurato si trovava, dunque, in una situazione di grave compromissione psicofisica dovuta al repentino aggravamento delle sue condizioni di salute post trapianto, che nella relazione medico legale sono state descritte come tali da aver reso “il paziente completamente dipendente dal trattamento intensivo” (cfr. pag. 12 di 13), e che, infatti, ne hanno reso necessaria la degenza in ospedale ininterrottamente sino alla data del decesso.
Il repentino e severo peggioramento delle condizioni di salute, certamente già precarie, e l'ininterrotta degenza in ospedale sino al decesso non solo hanno impedito all'assicurato di adempiere secondo la modalità da lui prescelta (bonifico), ma non gli hanno reso possibile nemmeno la scelta di una soluzione alternativa tra quelle indicate dall'appellante. L'assicurato, secondo quanto indicato nella relazione medico-legale, “non [era] in grado di assolvere alle normali necessità di vita” (cfr. pag. 12 di 13), pertanto, non si può ipotizzare (diversamente da quanto ritiene l'appellante) che avrebbe potuto affidare il pagamento del premio ad un familiare oppure scegliere una forma di pagamento diversa dal bonifico.
In questo quadro di grave compromissione, la prestazione (ossia il pagamento del premio assicurativo) era materialmente impossibile e psicologicamente inesigibile dall'assicurato che si era trovato, senza colpa, nell'oggettiva impossibilità di adempiere.
L'appellante, infine, argomenta che l'assicurato avrebbe dovuto adottare le precauzioni più opportune per evitare l'inadempimento facendo discendere tale affermazione dal riferimento alla grave malattia che aveva già colpito l'assicurato nel settembre 2020 ( del tutto diversa dalla leucemia che in seguito l'avrebbe colpito e non in relazione con essa).
L'argomento è privo di pregio. La sussistenza di una precedente malattia non imponeva all'assicurato l'adozione di alcuna specifica precauzione, soprattutto laddove si tenga in debita considerazione che questi, nel periodo in cui è stato affetto dalla precedente patologia, ha sempre adempiuto alla propria prestazione, senza mai trovarsi nell'oggettiva impossibilità di farlo.
In termini di pura notazione, senza che l'argomento rilevi dal punto di vista giuridico, non può sottacersi, quanto meno ad colorandum e come nota di costume, che la compagnia si è ben guardata dal segnalare la scadenza del premio, come di solito, notoriamente, viene fatto.
2. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
pagina 8 di 9 3. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
4. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 6173/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18/06/2024, che conferma integralmente;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello Parte_1 in favore dell'appellata ex DM n. 147 del 13/08/2022, in complessivi € CP_1
9.991,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 17/04/2025.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Francesco Distefano Consigliere dr. Maria Teresa Brena Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA Parte_1 P.IVA_1
VITTORIA 28 - 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. BELLONI EAN
), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO CP_1 C.F._2
MONFORTE 16 - 20122 MILANO - presso lo studio dell'avv. MUNARI ALESSANDRO
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. C.F._3
D'AGOSTINO NELLO;
C.F._4
APPELLATA
Assicurazione sulla vita
pagina 1 di 9 Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 6173/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 18/06/2024 e pubblicata in pari data.
CONCLUSIONI PER Parte_1
“I - nel merito
1. riformare integralmente la sentenza n. 6173/2024 del Tribunale di Milano e, per l'effetto, respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto dichiarando Controparte_2
(ora non tenuta alla liquidazione di alcun importo in favore dei
[...] Parte_1
minori e Persona_1 Persona_2
2. per l'effetto, altresì condannare la signora nella sua qualità di esercente la CP_1
responsabilità genitoriale sui minori e alla restituzione della somma Persona_1 Persona_2
di Euro 86.361,30 percepita da ciascuno dei predetti minori in esecuzione della sentenza di primo grado, per un totale di Euro 172.722,60 - o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia - come da documentazione allegata sub doc. b, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento al saldo.
Con vittoria integrale di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
II. In via istruttoria
Ci riportiamo a tutte le istanze e deduzioni formulate in prime cure da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.”
CONCLUSIONI PER AN GI
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie:
a) Nel merito:
-. rigettare l'appello interposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Parte_1
Sesta Civile, Giudice Dott.ssa Maria Josè Meola, n. 6173/2024, depositata in data 18 giugno 2024, RG
n. 7352/2023, Repert. n. 5371/2024, per i motivi tutti meglio dedotti in narrativa.
-. confermare la sentenza del Tribunale di Milano Sezione Sesta Civile, Giudice Dott.ssa Maria Josè
Meola, n. 6173/2024, depositata in data 18 giugno 2024, RG n. 7352/2023, Repert. n. 5371/2024.
b) In via istruttoria
Si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di specificare se il sig. nel Parte_2
periodo di scadenza della rata di polizza (26 novembre 2021) si trovava (i) in una situazione di
“Terminal Illness”, garanzia prevista dalla copertura assicurativa in essere che corrisponde per
pagina 2 di 9 l'appunto ad una condizione di malattia terminale;
(ii) era alle prese con le complicazioni di un trapianto di cellule staminali ematopoietiche appena subito (ultima linea di trattamento per la grave patologia oncoematologica da cui era affetto), assorbito e sopraffatto dalla malattia e dipendente dal personale di assistenza, dunque non in grado di assolvere alle normali necessità di vita e far fronte ad esse per causa di forza maggiore.
c) Con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- accertava e dichiarava l'operatività della polizza n. 9046351 imputando il mancato pagamento della rata del premio (avente scadenza il 26/11/2021) a causa di forza maggiore;
- per l'effetto condannava la convenuta al pagamento Controparte_2 dell'indennizzo in favore dei beneficiari e nella misura di € Persona_2 Persona_1
75.000,00 ciascuno, per un totale di € 150.000,00 oltre interessi come per legge;
- condannava la al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore dell'attrice - quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui CP_1
Per_ figli e Persona_1
La vicenda può essere sunteggiata come segue. Per_ (d'ora in avanti anche assicurato), marito di e padre di e Parte_2 CP_1
[...]
(d'ora in avanti anche beneficiari), in data 26/11/2019 sottoscriveva con Per_1 Controparte_2
(d'ora in avanti compagnia assicurativa) la polizza n. 9046351 denominata “Tutta
[...] vita”; tale polizza aveva una durata di sei anni e prevedeva che il pagamento del premio annuo, pari a €
568,34, dovesse essere corrisposto in due rate semestrali, da € 269,32, con scadenza nei giorni 26 maggio e 26 novembre di ciascun anno. La polizza prevedeva che, in caso di morte dell'assicurato, la
Per_ compagnia assicurativa corrispondesse un'indennità di € 150.000,00 in favore dei beneficiari e
Persona_1
Sotto la vigenza e l'operatività della polizza, in particolare in data 20/05/2021, l'assicurato scopriva di essere affetto da leucemia linfoide acuta e conseguentemente si sottoponeva a gravose terapie, tra cui anche al trapianto di cellule staminali ematopoietiche;
ciononostante, l'assicurato decedeva in data
07/01/2022 dopo una lunga ed ininterrotta degenza in ospedale che era iniziata dalla data del trapianto
(ovvero dal 14/11/2021).
Successivamente al decesso dell'assicurato, in qualità di genitore esercente la CP_1
Per_ responsabilità genitoriale sui figli e chiedeva alla compagnia assicurativa la Persona_1
pagina 3 di 9 liquidazione dell'indennizzo in favore dei beneficiari della polizza;
tuttavia, la compagnia assicurativa rifiutava il pagamento dell'indennizzo adducendo che il contratto di assicurazione si fosse estinto a causa del mancato pagamento della seconda rata del premio scaduta in data 26/11/2021.
(che, d'ora in avanti, anche se non espressamente riportato, deve intendersi quale CP_1
Per_ genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli e dopo aver esperito Persona_1
infruttuosamente un tentativo di mediazione, citava in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo che venisse condannata al pagamento dell'indennizzo assicurativo in favore dei beneficiari.
In particolare, con l'atto di citazione in giudizio chiedeva: CP_1
- in via principale, che venisse accertata e dichiarata l'operatività della polizza in virtù dell'applicabilità della garanzia c.d. “Terminal Illness” prevista dagli artt. 1 e 7 delle condizioni generali di polizza, ai sensi dei quali, accertato lo stato di malattia terminale dell'assicurato (con un'aspettativa di vita pari o minore di sei mesi) questi non era contrattualmente tenuto a versare il premio e, al contempo, la compagnia assicurativa era tenuta a pagare immediatamente l'indennizzo previsto per il caso di decesso;
- in via subordinata, che venisse accertata e dichiarata l'operatività della polizza in ragione del fatto che l'omesso pagamento della seconda rata del premio (scaduta in data 26\11\2022) non poteva essere imputata all'assicurato per causa di forza maggiore. A tal proposito CP_1
allegava che nel periodo di scadenza della seconda rata del premio l'assicurato si trovava
[...]
“[…] ricoverato in ospedale in gravissime e precarie condizioni di salute, totalmente dipendente dalle cure cui era sottoposto e dall'assistenza del personale medico ed infermieristico, incapace di attendere alle normali abitudini di vita” (cfr. pag. 16 di 19 dell'atto di citazione in primo grado). La polizza, secondo questa ricostruzione, non avrebbe potuto dirsi estinta, con conseguente obbligo della compagnia assicurativa di corrispondere in favore dei beneficiari l'indennizzo nella misura di € 75.000,00 ciascuno.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa e chiedeva il rigetto delle domande attoree sulla scorta del preliminare e assorbente rilievo che la polizza oggetto di causa si era risolta di diritto - ex art. 1924 c.c. e art. 10 delle condizioni generali di assicurazione - per mancato pagamento del premio. In ogni caso, evidenziava che non fosse applicabile la garanzia di cui agli artt. 1, 7 e Parte_3
12.1 delle condizioni di assicurazione non ricorrendone i presupposti;
inoltre, escludeva che l'inadempimento dell'assicurato rispetto al pagamento del premio potesse dirsi dovuto a causa di forza maggiore.
pagina 4 di 9 Il Tribunale concedeva i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale di Milano, con la sentenza a verbale n. 6173/2024, escludeva l'operatività, nel caso di specie, della garanzia “ ; accoglieva, invece, la domanda proposta in via subordinata Parte_3
accertando che l'assicurato fosse oggettivamente impossibilitato ad adempiere alla propria prestazione e che l'omesso pagamento della rata del premio alla scadenza del 26\11\2021 era conseguenza di una causa di forza maggiore. Il Tribunale riteneva, conseguentemente, che la polizza n. 9046351 non potesse considerarsi estinta e condannava la compagnia assicurativa a corrispondere l'indennizzo in favore dei beneficiari, nella misura di € 75.000,00 ciascuno oltre interessi come per legge. La compagnia assicurativa veniva, inoltre, condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice.
Avverso la sentenza ha proposto appello (già e Parte_1 Controparte_2
d'ora in avanti anche appellante).
Con unico motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'effetto risolutivo del contratto di assicurazione non si fosse verificato imputando l'omesso pagamento del premio a una causa di forza maggiore. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe omesso di tenere in debita considerazione che l'assicurato avrebbe potuto adottare una serie di precauzioni per evitare di incorrere nell'inadempimento e nelle sue conseguenze.
Nella ricostruzione prospettata dall'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che non era stata contestata l'esistenza di fatti contrari alla dedotta causa di forza maggiore, pur essendo stati tali fatti allegati già in primo grado e pur gravando sulla controparte l'onere di provare l'impossibilità sopravvenuta. Infine, secondo l'appellante, nel caso di specie, sarebbe stato carente anche il requisito dell'imprevedibilità, in quanto l'assicurato, consapevole del proprio stato di salute, avrebbe potuto prevedere che non sarebbe stato in grado di adempiere alla data del 26/11/2021 e, di conseguenza, avrebbe potuto evitare l'inadempimento.
L'appellante chiede, quindi, la riforma dell'appellata sentenza e, per l'effetto, l'accertamento che l'indennizzo assicurativo non è dovuto.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello con conferma dell'appellata sentenza.
All'udienza del 09/01/2025 il Presidente istruttore ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. All'udienza del 17/04/2025 il
Presidente istruttore ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita di essere accolto.
1. Le varie argomentazioni spese dall'appellante con l'unico motivo d'appello sono prive di pregio.
La Corte, sulla scorta dei rilievi che seguono, ritiene che il Tribunale abbia correttamente accertato la ricorrenza di una causa di forza maggiore che ha impedito all'assicurato -
[...]
- di effettuare, alla scadenza del 26/11/2021, il pagamento della seconda rata del Parte_2
premio assicurativo.
L'accertamento della sussistenza di una causa di forza maggiore richiede un'indagine che si snoda in due fasi: una incentrata sulla prevedibilità del verificarsi dell'evento con l'uso, da parte del soggetto, della diligenza ordinaria o qualificata;
l'altra fase incentrata sull'accertamento della contrastabilità dell'evento una volta verificatosi.
Partendo dall'indagine circa la prevedibilità dell'evento, si può, anzitutto, ritenere che non colga nel segno quanto sostenuto dell'appellante in punto di diligenza, e segnatamente che l'assicurato, in quanto soggetto qualificato (avvocato), avrebbe dovuto adottare una condotta maggiormente diligente prendendo tutte le precauzioni necessarie per scongiurare il verificarsi delle conseguenze di cui era perfettamente a conoscenza.
Nel caso di specie, l'evento che ha determinato per l'assicurato l'impossibilità di adempiere, ossia le gravissime complicazioni insorte successivamente al trapianto, attiene all'ambito della medicina ed è, pertanto, completamente estraneo all'attività professionale svolta dall'assicurato.
Proprio per tale ragione, dall'assicurato, privo di competenze mediche, era esigibile esclusivamente l'impiego dell'ordinaria diligenza e non di quella qualificata.
Orbene, la Corte ritiene che l'assicurato, pur consapevole delle sue condizioni di salute, non potesse prevedere (mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza) il verificarsi dell'evento che ha reso impossibile l'adempimento della prestazione. Sul punto, appare dirimente il richiamo ad un passaggio della relazione medico-legale (cfr. doc. n. 10 del fascicolo di primo grado di CP_1
ove la patologia diagnosticata all'assicurato nel maggio 2021 viene così descritta: “La
[...]
LLA [leucemia linfoide acuta] dell'adulto, pur avendo nel complesso una prognosi sensibilmente peggiore rispetto alla forma pediatrica, rientra nel novero delle neoplasie potenzialmente guaribili con la chemioterapia.” (cfr. pag. 10 di 13).
L'assicurato, dopo la diagnosi della patologia, come risulta dalla relazione appena richiamata oltre che dalla cartella clinica prodotta (cfr. doc. n. 3 del fascicolo di primo grado di CP_1
, si è sottoposto a ben due cicli di chemioterapia (uno a far data dal 30/05/2021 e l'altro a
[...]
pagina 6 di 9 far data dal 05/07/2021) ad un trattamento con UM (iniziato il 30/08/2021) ed un trattamento con TU (iniziato il 02/10/2021); dopodiché l'assicurato ha eseguito tutta una serie di esami di preparazione per il trapianto di cellule staminali ematopoietiche, poi avvenuto in data 14/11/2021.
In questo contesto, in cui l'assicurato si è diligentemente sottoposto alle cure e al trapianto, non pare possibile affermare che egli potesse prevedere il verificarsi dell'evento impeditivo, a maggior ragione se si considera, come poc'anzi evidenziato, che il tipo di leucemia di cui risultava affetto rientrava nel novero di quelle potenzialmente guaribili con chemioterapia.
Tant'è vero che nella relazione medico-legale si legge: “La malattia che il Malato [
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ha dovuto imprevedibilmente affrontare ha avuto indubbiamente requisito di Parte_2
straordinarietà dal punto di vista della sua intrusività esistenziale, essendo stata rappresentata da un evento grandemente anomalo sia come intensità che come dimensione, tale da assorbire ogni sua energia psichica e mentale, con particolare evidenza nel periodo che va dal ricovero del 4 novembre 2021 al decesso del 7 gennaio 2022.” (cfr. pagg. 12 e 13 del doc. n. 10 del fascicolo di primo grado di . CP_1
Alla luce di quanto finora riportato, risulta evidente che l'assicurato non avrebbe potuto prevedere che alla data di scadenza del premio sarebbe stato nell'impossibilità di adempiere;
ciò consente anche di escludere la percorribilità di una delle soluzioni alternative richiamate dalla compagnia assicurativa, ovvero il pagamento anticipato del premio che l'assicurato non era in alcun modo tenuto ad effettuare.
Ciò posto, la causa di forza maggiore non solo non era prevedibile mediante l'ordinaria diligenza, ma, una volta verificatasi, l'assicurato non aveva alcuna possibilità di contrastarla.
Il 14/11/2021 l'assicurato si è sottoposto al trapianto di cellule staminali e a tale trapianto sono seguite, come risulta dalla relazione medico-legale di parte, gravissime complicazioni così descritte: “Il decorso era caratterizzato da neutropenia febbrile (dal 17 novembre) che rendeva necessario trattamento poliantibiotico (tazocin, merrem, daptomicina) ed antifungino, sanguinamento gastroenterico con ematemesi e melena (dal 25 novembre) con necessità di trattamento con sandostatina e NPT), sindrome ostruttiva dei sinusoidi e malattia veno- occlusiva epatica (SOS/VOD) di grado severo con necrosi epatica, ascite, piastrinopenia refrattaria alle trasfusioni (sempre dal 25 novembre) trattate con defibrotide, steroidi, diuretici, lattulosio, rifacol, paracentesi che, tuttavia, non evitavano il progressivo inesorabile incremento degli indici di insufficienza epatica fino all'insufficienza multi organo (MOF) e al
pagina 7 di 9 decesso, verificatosi il 7 gennaio 2022.” (cfr. pag. 11 di 13 della relazione medico-legale di parte).
Alla data della scadenza della seconda rata del premio, l'assicurato si trovava, dunque, in una situazione di grave compromissione psicofisica dovuta al repentino aggravamento delle sue condizioni di salute post trapianto, che nella relazione medico legale sono state descritte come tali da aver reso “il paziente completamente dipendente dal trattamento intensivo” (cfr. pag. 12 di 13), e che, infatti, ne hanno reso necessaria la degenza in ospedale ininterrottamente sino alla data del decesso.
Il repentino e severo peggioramento delle condizioni di salute, certamente già precarie, e l'ininterrotta degenza in ospedale sino al decesso non solo hanno impedito all'assicurato di adempiere secondo la modalità da lui prescelta (bonifico), ma non gli hanno reso possibile nemmeno la scelta di una soluzione alternativa tra quelle indicate dall'appellante. L'assicurato, secondo quanto indicato nella relazione medico-legale, “non [era] in grado di assolvere alle normali necessità di vita” (cfr. pag. 12 di 13), pertanto, non si può ipotizzare (diversamente da quanto ritiene l'appellante) che avrebbe potuto affidare il pagamento del premio ad un familiare oppure scegliere una forma di pagamento diversa dal bonifico.
In questo quadro di grave compromissione, la prestazione (ossia il pagamento del premio assicurativo) era materialmente impossibile e psicologicamente inesigibile dall'assicurato che si era trovato, senza colpa, nell'oggettiva impossibilità di adempiere.
L'appellante, infine, argomenta che l'assicurato avrebbe dovuto adottare le precauzioni più opportune per evitare l'inadempimento facendo discendere tale affermazione dal riferimento alla grave malattia che aveva già colpito l'assicurato nel settembre 2020 ( del tutto diversa dalla leucemia che in seguito l'avrebbe colpito e non in relazione con essa).
L'argomento è privo di pregio. La sussistenza di una precedente malattia non imponeva all'assicurato l'adozione di alcuna specifica precauzione, soprattutto laddove si tenga in debita considerazione che questi, nel periodo in cui è stato affetto dalla precedente patologia, ha sempre adempiuto alla propria prestazione, senza mai trovarsi nell'oggettiva impossibilità di farlo.
In termini di pura notazione, senza che l'argomento rilevi dal punto di vista giuridico, non può sottacersi, quanto meno ad colorandum e come nota di costume, che la compagnia si è ben guardata dal segnalare la scadenza del premio, come di solito, notoriamente, viene fatto.
2. Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
pagina 8 di 9 3. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
4. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 6173/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 18/06/2024, che conferma integralmente;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello Parte_1 in favore dell'appellata ex DM n. 147 del 13/08/2022, in complessivi € CP_1
9.991,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 17/04/2025.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
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