Sentenza 12 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/10/2002, n. 14579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14579 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 14579 /02 REPUBBLICA NOM DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO R.G.N. 9506/00 Consigliere Cron. 33990 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 24/06/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
A ricorrente
contro
OD NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI TIBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE BIANCAROSA, giusta delega in2002 3004 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 44/00 del Tribunale di NICOSIA, depositata il 28/01/00 R.G.N. 25/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato MARRARI per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 23 luglio 1997, il signor TA OD, premesso di essere dipendente postale inquadrato in Area Operativa e di essere direttore reggente dell'ufficio di Sperlinga dall'1 settembre 1994, chiedeva al Pretore di Nicosia, in funzione di giudice del lavoro, di dichiarare, ex art. 2103 cod. civ., il suo diritto ad essere inquadrato in Area Quadri di secondo livello e di condannare l'Ente Poste al pagamento delle relative differenze retributive. Si costituiva l'Ente convenuto, deducendo l'inapplicabilità dell'art. 2103 cod. civ. per il periodo precedente alla stipula del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e la non spettanza del richiesto inquadramento in base alle previsioni di tale contratto. Il Pretore accoglieva la domanda del dipendente riconoscendone il diritto al richiesto inquadramento dall'1 settembre 1994 e condannando l'Ente Poste al pagamento delle differenze retributive da tale epoca. La decisone pretorile, appellata dalla s.p.a. Poste Italiane sulla base delle medesime deduzioni svolte in primo grado, veniva parzialmente riformata dal Tribunale di Nicosia. I giudici di gravame osservavano che le previsioni dell'Area Operativa (art. 43 del c.c.n.l.), non derivanti automaticamente da una mera trasposizione delle categorie quarta, quinta e sesta del pregresso ordinamento, riguardavano essenzialmente compiti tecnico-esecutivi e non includevano la conduzione di unità organizzative, che era riconducibile invece all'Area Quadri di secondo livello, a prescindere dalle dimensioni dell'unità organizzativa (rilevanti invece per il primo livello), dato che มา 1' espressione "di media rilevanza" contenuta nell'art. 44 era da riferire non alle unità predette ma alle eventuali "parti" in cui esse erano eventualmente articolate e che, d'altra parte, il successivo accordo integrativo 23 maggio 1995, recepito nella circolare dell'Ente n. 25 del 1995, era privo di alcun riferimento alle unità organiche di piccole dimensioni;
l'inquadramento del OD in Area “Q/2", a seguito del non contestato espletamento delle mansioni dedotte, non poteva peraltro essere riconosciuto che dalla data di stipula del c.c.n.1., dalla quale era divenuto applicabile l'art. 2103 cod. civ. a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro. Per la cassazione di tale decisione la s.p.a. Poste Italiane ricorre deducendo due motivi di impugnazione illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Il OD resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, deducendosi violazione e falsa applicazione degli art. 2095 e 1362 e ss. cod civ. e della legge n. 190 del 1985 (con riferimento agli art. 37, 38, 43 e 44 c.c.n.l.), nonchè omessa insufficiente motivazione su punto decisivo, si lamenta che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato né i caratteri di distinzione esplicitati dagli art. 38 e -44 c.c.n.
1. dell'attività professionale dei Quadri di secondo livello rispetto a quella propria dell'Area Operativa, delineata dall'art. 43 e derivata dalla trasposizione delle pregresse categorie quarta, quinta e sesta, né la rilevanza dell'elemento 2 5 dimensionale, specificata letteralmente dallo stesso art. 44 e dall'accordo integrativo del 23 maggio 1995 (avente rilievo di contrattazione collettiva). Con il secondo motivo di ricorso, deducendosi violazione e falsa applicazione degli art. 2103 e 1362 cod. civ. e dell'art. 6 legge n. 71 del 1994 (anche con riferimento all'art. 38 c.c.n.l.), si lamenta in via subordinata - che il Tribunale abbia riconosciuto il diritto al superiore inquadramento dalla data di stipula del contratto collettivo e non dal compimento del semestre di assegnazione di fatto alle mansioni di reggenza dell'ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 38 dello stesso c.c.n.l. Il primo motivo è fondato. Premesso che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la Corte ritiene che la sentenza impugnata non si sottragga ai vizi denunciati dalla società ricorrente, sotto il duplice profilo della incongruità della motivazione e della violazione degli art. 1362 e seguenti cod. civ.. Sotto il primo profilo, osserva il Collegio che 1'interpretazione compiuta dal Tribunale è basata su un giudizio di equivalenza sostanziale fra le mansioni relative alla gestione di un ufficio di minore entità e quelle che caratterizzano l'Area Quadri di secondo livello, così come individuata dall'art. 44 del contratto collettivo. La motivazione di tale giudizio risulta tuttavia gravemente lacunosa, non avendo il Tribunale fornito un'adeguata motivazione sul richiamo testuale 3 ר contenuto nella declaratoria del citato art. 44 alla conduzione e al controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza e limitandosi ad affermare, in proposito, che l'espressione "media rilevanza" fosse riferibile alle sole "parti” di tali unità. D'altra parte, ritenere che le gestioni di tutte le unità operative rientrino nell'Area Quadri e che la rilevanza media della struttura acquisti significato solo nel caso di gestione di parti dell'unità operativa comporta una distinzione che, non trovando alcun riscontro nella lettera dell'articolo, è anche poco plausibile sotto l'aspetto logico. Un ulteriore vizio di motivazione, poi, si riscontra nell'affermazione, priva di adeguate argomentazioni, secondo cui l'attività dell'Area Operativa sarebbe esclusivamente tecnico-esecutiva e non direttiva, a fronte di una declaratoria contrattuale che, siccome richiamata nella l'ipotesi di stessa decisione impugnata, prevede esplicitamente responsabilità di gruppo, che ben può valere a prospettare una pur limitata attività di direzione nella gestione "di base" (in coerenza, del resto, con il pregresso ordinamento, secondo il quale ai dipendenti di sesta categoria era riservata la conduzione di uffici di minore entità). Sotto il secondo profilo, i giudici di merito sono incorsi in un'evidente violazione della regola ermeneutica di cui all'art. 1363 cod. civ., che impone che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, e di quella di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ., che stabilisce che per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il M loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Ed invero la sentenza impugnata, nell'operare il raffronto tra le diverse clausole del contratto relative all'inquadramento del personale, anche alla stregua del successivo accordo integrativo 23 maggio 1995 stipulato ai sensi dell'art. 53 dello stesso contratto, si è limitata a rilevare che le previsioni del c.c.n.
1. relative all'Area Quadri contenevano il riferimento alle dimensioni dell'agenzia solo in relazione al primo livello, mentre l'accordo integrativo non conteneva specifiche previsioni per la conduzione dei piccoli uffici, traendone la conclusione che quest'ultima non potendo comunque essere ricompresa fra le mansioni tecniche dell'Area Operativa dovesse necessariamente rientrare nell'Area Quadri di secondo livello. In tal modo, però, risulta del tutto omesso, in primo luogo, l'esame del complesso dell'atto, risultante dal raffronto delle clausole relative segnatamente l'art. 45 e l'art. 44, all'inquadramento nell'Area Quadri, e quest'ultimo alla stregua del citato accordo integrativo, al fine di valutare se le parti, riferendosi nelle due disposizioni (1'una successiva all'altra) relative al primo e al secondo livello dell'Area Quadri alle dimensioni delle singole unità organizzative, avessero inteso - "graduale" all'entità dei singoli uffici, attribuire una rilevanza dunque, una diretta corrispondenza fra le dimensioni stabilendo, dell'ufficio e la responsabilità professionale del relativo gestore. In secondo luogo, risulta trascurata l'esplicita previsione dell'accordo integrativo predetto, secondo cui, come lo stesso Tribunale pur aveva accertato, il secondo livello dell'Area Quadri era riferito alle agenzie di ser base di media rilevanza: tale esplicitazione, in quanto recepita nella circolare dell'Ente n. 25 del 1995, avrebbe dovuto essere esaminata dai giudici di merito anche quale comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto;
d'altronde, anche con riferimento all'interpretazione di tale previsione "ex se" (a prescindere, cioè, dalla sua rilevanza come comportamento successivo), i giudici di merito non hanno considerato la sua valenza di interpretazione autentica rispetto al contratto collettivo, né hanno proceduto, anche in tal caso, ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., alla valutazione complessiva di tale previsione, ancorchè di diverso livello contrattuale, mediante correlazione con le corrispondenti previsioni del c.c.n.l. (cfr. n. 5586 del 1993), e, in conclusione, hanno finito per escludere il significato reso palese dalle stesse parti, che era quello - come riconosciuto nella stessa decisione impugnata di riferire il secondo livello dell'Area Quadri alla gestione delle sole agenzie di media rilevanza, sostituendo, dunque, inammissibilmente, la propria opinione soggettiva alla volontà delle parti (configurandosi anche, sotto tale peculiare aspetto, una violazione dell'art. 1362 cod. civ.: cfr. Cass. n. 8761 del 1995, n. 4944 del 1990). Mette conto rilevare, infine, sebbene in materia di interpretazione di contratti collettivi non si possa parlare tecnicamente di "precedenti" giurisprudenziali della Corte, che in controversie analoghe l'esito dei giudizi di legittimità è stato costantemente sfavorevole alla tesi dei dipendenti (cfr. Cass. n. 8212 del 2000, n. 13916 del 2001 e, in corso di pubblicazione, n. Sez. Lav. 2314 del 2002). มา In esito all'accoglimento del primo motivo, rimane assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo alla decorrenza dell'inquadramento riconosciuto dai giudici di merito ex art. 2103 cod. civ.. Ne deriva, conclusivamente, che va accolto il primo motivo, mentre va dichiarato assorbito il secondo, imponendosi dunque la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio della causa ad altro giudice, designato nella Corte di Appello di Caltanissetta, al quale, ex art. 385 cod. proc. civ., viene demandato altresì di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta anche per le spese del giudizio di cassazione. Roma, così deciso il 24 giugno 2002. Il Consigliere estensore Presi te Vegions Mocarell IL ANCELLIERE Depositato in Cancelleria 12 OTT 2002 I D LI , E oggi, A O S 0 S L 1 R L LLIERE A P T . O , U B 3 T A I 5 R S D 'A E . P L A N S L T I E S 3 N D O -7 G P I S O -8 IM N A 1 E 1 D A S D I E , E A E O G T R O N G T T E E IS IT S L E G IR E A R D L L O E D 7