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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2024, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente rel.
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15 marzo 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2756 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Milanini Pier Andrea, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Toscanini n.1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7/11/2022 la società in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.2416/20223, pubblicata il 4/5/22, con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la sua domanda, volta al pagamento della somma di euro 6.532,92 a titolo di TFR spettante a stante la cessione del Controparte_2 credito in seguito al finanziamento accordato alla stessa.
Dedotta l'erroneità della decisione per le ragioni espresse nell'atto di appello, la società appellante ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda di prime cure.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda di primo grado.
L' , a cui è stato notificato l'atto di appello in data, non si CP_1
è costituito. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
A norma dell'art. 327 c.p.c. il termine massimo per proporre l'impugnazione è fissato in sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza, a prescindere dalla notificazione della stessa.
Orbene nella fattispecie in esame la sentenza risulta pubblicata il 4/5/22, mentre l'appello è stato depositato telematicamente il 7/11/2022, oltre quindi il termine semestrale.
Il decorso del termine massimo per impugnare ha comportato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado e la conseguente inammissibilità dell'appello, questione questa preliminare e rilevabile di ufficio (cfr Cass. n.8513/2020).
Nulla per le spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia dell' . CP_1
Ratione temporis alla fattispecie si applica il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Nulla per le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 15/3/2024
Il Presidente rel. est.
dr. Antonietta Savino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente rel.
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15 marzo 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2756 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rapp.te pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Milanini Pier Andrea, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Toscanini n.1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7/11/2022 la società in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n.2416/20223, pubblicata il 4/5/22, con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la sua domanda, volta al pagamento della somma di euro 6.532,92 a titolo di TFR spettante a stante la cessione del Controparte_2 credito in seguito al finanziamento accordato alla stessa.
Dedotta l'erroneità della decisione per le ragioni espresse nell'atto di appello, la società appellante ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda di prime cure.
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda di primo grado.
L' , a cui è stato notificato l'atto di appello in data, non si CP_1
è costituito. All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
A norma dell'art. 327 c.p.c. il termine massimo per proporre l'impugnazione è fissato in sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza, a prescindere dalla notificazione della stessa.
Orbene nella fattispecie in esame la sentenza risulta pubblicata il 4/5/22, mentre l'appello è stato depositato telematicamente il 7/11/2022, oltre quindi il termine semestrale.
Il decorso del termine massimo per impugnare ha comportato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado e la conseguente inammissibilità dell'appello, questione questa preliminare e rilevabile di ufficio (cfr Cass. n.8513/2020).
Nulla per le spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia dell' . CP_1
Ratione temporis alla fattispecie si applica il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 TU DPR 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1 quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Dichiara l'inammissibilità dell'appello.
Nulla per le spese del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l. n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis, DPR n.115/2002, se dovuto il contributo.
Napoli 15/3/2024
Il Presidente rel. est.
dr. Antonietta Savino