Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 19 feb- braio, iscritta al n. 402 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , eletti- Parte_1 C.F._1 vamente domiciliata in Viterbo, alla Via V. Cardarelli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Maria Francesca Fossati che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 elettivamente domiciliato in Canino (VT), alla Via Roma n. C.F._2
37, presso lo studio dell'Avv. Piero Ceccarelli che lo rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 9 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Controparte_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti della loro figlia, nata a [...] il 29 Persona_1
maggio 2021 fuori dal matrimonio.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“A. La figlia minor sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1
disposizioni dell'affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione ed alla salute, sa- ranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni che riguar- dano la figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di con- vivenza. La SI.r avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la Pt_1
propria residenza e quella della figlia, sempre all'interno dello stesso comune e/o della Provincia di Viterbo, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza in tale area provinciale la SI.r sarà tenuta a Pt_1
darne notizia al SI con congruo preavviso;
Per_1
B. Il SI , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, terrà Controparte_1
con sé la figlia in alternanza con la madre un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì dalla uscita da scuola alla domenica sera fino alle 22:00. Nella settimana che vede il weekend di spettanza della madre il SI. potrà tenere con sé la figlia il Per_1
martedì dalla uscita da scuola fino alle ore 19:30 ed il giovedì sempre dalla uscita da scuola con pernottamento fino al giorno dopo;
in entrambi i casi il SI. Per_1
Perso riaccompagner a casa della madre o a scuola in base alle circostanze e necessità.
Durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore, l'altro avrà la facoltà di pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Perso chiamare anche mediante video chiamata, nelle seguenti fasce orario: 13:30 /
14:00 – 19:00/19:30. Ulteriori periodi di frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, Perso nonché nel rispetto delle volontà d
C. Per quanto concerne le festività natalizie ciascun genitore alternativamente tra- scorrerà con la figlia, ad anni alterni, la giornata del 24 dicembre o del 25 dicembre, così quella del 26 dicembre, del 31 dicembre o del 1° gennaio e dell'Epifania. Du- rante detto periodo, la figlia potrà trascorrere con il padre tre o quattro giorni conse- cutivi con due pernottamenti da concordare con la madre, purché non ricadenti nelle Perso giornate di festività spettanti alla SI.r . In ordine alle vacanze di Pasqua Pt_1
potrà trascorrere alternativamente un anno la giornata di Pasqua con la madre e la
Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa;
durante detto periodo, la figlia potrà trascorrere con il padre ulteriori due giorni consecutivi con un pernottamento da concordare con la madre. Relativamente alle vacanze estive, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere con la figlia 15 giorni anche non consecutivi. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo reciproco entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove Perso porteranno la figlia. trascorrerà con il padre la giornata della Festa del Papà e Perso con la madre la giornata della Festa della Mamma trascorrerà con ciascun ge- nitore le giornate dei rispettivi compleanni degli stessi. Ad anni alterni, i genitori tra- scorreranno con la figlia la giornata del suo compleanno;
D. Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso Per_1
per il mantenimento della figlia, la somma di € 350,00 da rivalutarsi di anno in anno a far data dal deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in una unica soluzione mediante boni- fico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.r stessa, entro Parte_1
e non oltre il giorno 20 di ogni mese solare. Il SI a titolo di integrazione Per_1
del proprio contributo al mantenimento della figlia minore, autorizza la SI.r Pt_1
a richiedere e beneficiare per intero dell'importo dell'assegno unico;
[...]
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E. I sig.r si avvarranno delle detrazioni fiscali per la Parte_2 Parte_1
figli nella misura del 50% ciascuno;
Persona_1
F. Ciascun genitore concorrerà a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia, giusta Protocollo in uso presso il Tribunale di Viterbo;
G. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto re- ciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equili- brato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza della figlia;
H. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accet- tano e sottoscrivono;
I. I genitori e odierni ricorrenti si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio della documentazione valida per l'espatrio personale e della figlia”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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