TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/06/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4626/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4626/2019 promosso da:
p. iva n. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fraioli ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cassino al Corso della Repubblica n. 171 presso il suo studio…...…Attrice
contro c.f. , c.f. e CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
c.f. . Rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Cece ed elettivamente
[...] C.F._3
domiciliati presso di lui studio in Cassino in Via E. De Nicola, 18……………………….…..Convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 13 gennaio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, amministratore della Parte_2
ha esposto che il 26 ottobre 2019, intorno alle 8:30, ha ricevuto una Parte_1
telefonata da un dipendente, che lo ha informato di un furto in corso: alcune piante di olivo di proprietà
della società stavano per essere sottratte da un terreno recintato situato presso il Centro Commerciale
Cassino 1, in Via Sferracavalli Km 4,5. La parte attrice ha riferito di aver immediatamente interpellato pagina 1 di 4 responsabile della sorveglianza del centro, chiedendogli di verificare la situazione e di Testimone_1
chiamare i Carabinieri: il si è recato subito sul posto e ha trovato tre individui che stavano Tes_1
sradicando piante di olivo, poi caricate su un autocarro IVECO targa BW641JZ, e ha riconosciuto i convenuti. Sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni:” … sentirli
condannare al pagamento in favore dell'attore di euro 6000,00 (seimila/00) o della maggiore o minore
somma accertata in corso di causa o comunque ritenuta dal giudice, oltre i danni morali, essendo in
presenza di un reato, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa nonché gli interessi maturandi e
le spese tutte del giudizio”.
Si sono costituiti i convenuti che hanno impugnato e contestato le avverse domande e hanno riferito che essi si sono limitati a svolgere un'attività di trasporto materiale degli alberi di ulivo, su incarico di legittima proprietaria degli stessi. Sul fondamento di tali presupposti i convenuti hanno Parte_3
rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l' respinta ogni avversa eccezione e CP_4
conclusione: - rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare la
parte attrice al pagamento delle spese di lite in forma aggravata a causa della temerarietà della lite
per aver agito in maniera palesemente infondata. Salvis iuribus”.
Il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie, all'esito del quale ha ammesso l'interrogatorio formale del rappresentante legale, richiesto dai convenuti e le prove orali.
All'udienza del 26 maggio 2022 il difensore della società ha rappresentato che il suo assistito non intendeva sottoporsi a interrogatorio formale e, dopo un rinvio disposto ai sensi degli artt.181 e 309
cpc, le parti hanno concordemente richiesto di trattenere la causa in decisione, senza insistere sulla audizione dei testi.
All'udienza del 13 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di parte attrice merita il rigetto.
La parte convenuta ha dichiarato di essere stata incaricata alla rimozione da che aveva in Parte_3
essere con la società attrice un contratto di locazione ed era perciò posseditrice non solo dell'area ove pagina 2 di 4 erano posti gli ulivi ma che era anche proprietaria delle piante. A sostegno della qualità di posseditrice della CA i convenuti hanno allegato un'ordinanza del Tribunale di Cassino con la quale la predetta
CA è stata reintegrata nel possesso di un locale all'interno di un cortile, dopo che ne era stata clandestinamente spogliata dal rappresentante legale della società.
L' attrice, da parte sua, ha allegato, a sostegno della sua pretesa, una copia del contratto di vendita di vari prodotti (allegato 13 dicembre 2022 “atto in corso di causa) dalla quale si desume che essa avrebbe acquistato dalla diversa merce, tra cui piante esterne;
tuttavia, dal documento CP_5
espressamente indicato quale allegato B non si desume la natura e la quantità precisa delle piante a cui si riferisce: la società attrice non ha provato che le piante di ulivo asportate fossero di sua proprietà.
Inoltre, il legale rappresentante della società attorea non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, deferitogli sui seguenti capitoli : “ (vero che ) 1) gli ulivi oggetto di causa appartenevano alla
sig.ra ; 2) vero che in occasione dell'apposizione delle catene da parte del sig. Parte_3 [...]
(il legale rappresentante della società) alle porte di accesso al locale commerciale Parte_2
terraneo del centro commerciale sig.ra doveva abbandonare all'interno del locale CP_6 Pt_3
tutti i beni che aveva in vendita all'interno del suddetto punto vendita”. Nella fattispecie ricorrono la mancata risposta all'interrogatorio, l'assenza di prove certe e concrete sulla proprietà degli ulivi e la mancata allegazione di prove contrarie alle difese dei convenuti: tali elementi devono essere interpretati nel senso che la mancata risposta pur non equivalendo ad una confessione, può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 232 c.p.c.).
Non può accogliersi la domanda di condanna ex art.96 cpc, formulata dalla convenuta perché le vicende sottoposte a questo Giudice hanno richiesto una certa interpretazione.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del
D.M55/2014 sul fondamento del valore dichiarato con applicazione dei parametri minimi per l'esito complessivo della controversia, ossia il rigetto reciproco della domanda attorea e della richiesta di pagina 3 di 4 condanna ex art. 96 cpc formulata dai convenuti, l'istruttoria ridotta al minimo e le pregresse vicende in sede possessoria.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Rigetta la domanda proposta da , e sulla condanna CP_1 Controparte_2 CP_3
dell'attore ex art. 96 cpc
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese Parte_1
di questo giudizio che si quantificano in € 2540,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Cassino, 16 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4626/2019 promosso da:
p. iva n. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fraioli ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cassino al Corso della Repubblica n. 171 presso il suo studio…...…Attrice
contro c.f. , c.f. e CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
c.f. . Rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Cece ed elettivamente
[...] C.F._3
domiciliati presso di lui studio in Cassino in Via E. De Nicola, 18……………………….…..Convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 13 gennaio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, amministratore della Parte_2
ha esposto che il 26 ottobre 2019, intorno alle 8:30, ha ricevuto una Parte_1
telefonata da un dipendente, che lo ha informato di un furto in corso: alcune piante di olivo di proprietà
della società stavano per essere sottratte da un terreno recintato situato presso il Centro Commerciale
Cassino 1, in Via Sferracavalli Km 4,5. La parte attrice ha riferito di aver immediatamente interpellato pagina 1 di 4 responsabile della sorveglianza del centro, chiedendogli di verificare la situazione e di Testimone_1
chiamare i Carabinieri: il si è recato subito sul posto e ha trovato tre individui che stavano Tes_1
sradicando piante di olivo, poi caricate su un autocarro IVECO targa BW641JZ, e ha riconosciuto i convenuti. Sul fondamento di tali presupposti ha rassegnato le seguenti conclusioni:” … sentirli
condannare al pagamento in favore dell'attore di euro 6000,00 (seimila/00) o della maggiore o minore
somma accertata in corso di causa o comunque ritenuta dal giudice, oltre i danni morali, essendo in
presenza di un reato, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa nonché gli interessi maturandi e
le spese tutte del giudizio”.
Si sono costituiti i convenuti che hanno impugnato e contestato le avverse domande e hanno riferito che essi si sono limitati a svolgere un'attività di trasporto materiale degli alberi di ulivo, su incarico di legittima proprietaria degli stessi. Sul fondamento di tali presupposti i convenuti hanno Parte_3
rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia l' respinta ogni avversa eccezione e CP_4
conclusione: - rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare la
parte attrice al pagamento delle spese di lite in forma aggravata a causa della temerarietà della lite
per aver agito in maniera palesemente infondata. Salvis iuribus”.
Il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie, all'esito del quale ha ammesso l'interrogatorio formale del rappresentante legale, richiesto dai convenuti e le prove orali.
All'udienza del 26 maggio 2022 il difensore della società ha rappresentato che il suo assistito non intendeva sottoporsi a interrogatorio formale e, dopo un rinvio disposto ai sensi degli artt.181 e 309
cpc, le parti hanno concordemente richiesto di trattenere la causa in decisione, senza insistere sulla audizione dei testi.
All'udienza del 13 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda di parte attrice merita il rigetto.
La parte convenuta ha dichiarato di essere stata incaricata alla rimozione da che aveva in Parte_3
essere con la società attrice un contratto di locazione ed era perciò posseditrice non solo dell'area ove pagina 2 di 4 erano posti gli ulivi ma che era anche proprietaria delle piante. A sostegno della qualità di posseditrice della CA i convenuti hanno allegato un'ordinanza del Tribunale di Cassino con la quale la predetta
CA è stata reintegrata nel possesso di un locale all'interno di un cortile, dopo che ne era stata clandestinamente spogliata dal rappresentante legale della società.
L' attrice, da parte sua, ha allegato, a sostegno della sua pretesa, una copia del contratto di vendita di vari prodotti (allegato 13 dicembre 2022 “atto in corso di causa) dalla quale si desume che essa avrebbe acquistato dalla diversa merce, tra cui piante esterne;
tuttavia, dal documento CP_5
espressamente indicato quale allegato B non si desume la natura e la quantità precisa delle piante a cui si riferisce: la società attrice non ha provato che le piante di ulivo asportate fossero di sua proprietà.
Inoltre, il legale rappresentante della società attorea non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, deferitogli sui seguenti capitoli : “ (vero che ) 1) gli ulivi oggetto di causa appartenevano alla
sig.ra ; 2) vero che in occasione dell'apposizione delle catene da parte del sig. Parte_3 [...]
(il legale rappresentante della società) alle porte di accesso al locale commerciale Parte_2
terraneo del centro commerciale sig.ra doveva abbandonare all'interno del locale CP_6 Pt_3
tutti i beni che aveva in vendita all'interno del suddetto punto vendita”. Nella fattispecie ricorrono la mancata risposta all'interrogatorio, l'assenza di prove certe e concrete sulla proprietà degli ulivi e la mancata allegazione di prove contrarie alle difese dei convenuti: tali elementi devono essere interpretati nel senso che la mancata risposta pur non equivalendo ad una confessione, può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 232 c.p.c.).
Non può accogliersi la domanda di condanna ex art.96 cpc, formulata dalla convenuta perché le vicende sottoposte a questo Giudice hanno richiesto una certa interpretazione.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del
D.M55/2014 sul fondamento del valore dichiarato con applicazione dei parametri minimi per l'esito complessivo della controversia, ossia il rigetto reciproco della domanda attorea e della richiesta di pagina 3 di 4 condanna ex art. 96 cpc formulata dai convenuti, l'istruttoria ridotta al minimo e le pregresse vicende in sede possessoria.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Rigetta la domanda proposta da , e sulla condanna CP_1 Controparte_2 CP_3
dell'attore ex art. 96 cpc
Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese Parte_1
di questo giudizio che si quantificano in € 2540,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Cassino, 16 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 4 di 4