Articolo 1 della Legge 19 luglio 1988, n. 308
Versione
17 agosto 1988
Art. 1. 1. La disposizione risultante dal combinato disposto degli articoli 1, n. 3), e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695 , deve essere interpretata nel senso che l'esclusione dell'applicabilita' ai prelievi ed alle altre imposizioni dettate nell'ambito della politica agricola comunitaria nonche' alle relative imposizioni interne, della facilitazione per i dazi, costituita dalla loro applicazione nella misura piu' favorevole all'importatore, ha effetto esclusivamente a decorrere dalla data dell'11 settembre 1976. Conseguentemente l'Amministrazione finanziaria non procede alla riscossione delle differenze dei suddetti prelievi ed imposizioni derivanti da operazioni doganali poste in essere fino al 10 settembre 1976 compreso.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell' art. 1, n. 3) del D.P.R. n. 695/1978 (Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana), e' il seguente:
"3) Il punto 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: 'Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una variazione del dazio, l'importatore puo' chiedere l'applicazione del dazio piu' favorevole purche' la merce non sia stata gia' lasciata alla libera disponibilita' dell'importatore stesso. La domanda deve contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta.
La facilitazione di cui al precedente comma non si applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune e nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli'".
- Il testo dell' art. 3 del D.P.R. n. 695/1978 e' il seguente:
"Art. 3. - La norma di cui al punto 2, secondo comma, dell'art. 6 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, quale risulta modificato con l'art. 1 del presente decreto, ha effetto dall'11 settembre 1976".
Entrata in vigore il 17 agosto 1988
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