Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 05/06/2025, n. 11063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11063 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03861/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3861 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale d’Italia a Istanbul, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ, Sez. Quinta Quater, n. 2758/2025, pubblicata il 06.02.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la parte agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 2758/2025, pronunciata all’esito del giudizio R.G.N. 14268/2024 e pubblicata in data 06.02.2025, con cui Questo Tribunale annullava il provvedimento di diniego del visto per motivi di studio n. 20240079222 del 24/11/2024 e ordinava all’amministrazione di riesercitare il potere entro e non oltre il termine di 5giorni dalla comunicazione della sentenza.
Letta la memoria depositata il 13/5/2025 dalla difesa erariale nella quale si dà atto dell’avvenuto rilascio del visto d’ingresso con richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
Rilevato che, come dedotto dalla parte ricorrente nella memoria depositata l’1/6/2025, il visto veniva rilasciato in data 08.04.2025, a seguito di ricorso in ottemperanza depositato in data 25.03.2025;
Rilevato che la parte ricorrente chiede, nella predetta memoria, che venga dichiarata cessata la materia del contendere ex art 34 c.5 c.p.a. con riconoscimento delle spese a favore del procuratore antistatario;
ritenuto che, attesa la peculiarità della vicenda ed il comportamento processuale della parte resistente, le spese debbano essere compensate per la metà e che la restante metà delle spese, che si liquida forfettariamente in dispositivo, debba essere posta in capo all’amministrazione resistente virtualmente soccombente ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Quinta Quater), dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese processuali per la metà e condanna l’amministrazione al pagamento della restante metà, che liquida forfettariamente in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato da distrarsi a favore del difensore antistatario.
La presente sentenza sarà eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.