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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/05/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2208 dell'anno 2024 TRA
nato a [...] il [...], rappresento e difeso dagli avv.ti Matteo Parte_1
Di Pierro, Michele Di Pierro e Roberto Di Pierro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall' avv. Raffele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 19.05.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.03.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità civile, nonché all'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il CP_1 beneficio richiesto.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è fondata e deve essere accolta. Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988). Mentre, ai sensi dell'art. 6 D.M. 01.02.1991, i soggetti affetti dalle patologie di cui alla predetta norma che cagionino un'invalidità pari o superiore al 67%, hanno diritto all'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria sia per l'assistenza farmaceutica, limitatamente ai farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale indicati dalla normativa, sia in relazione alle prestazioni strumentali di diagnostica e di laboratorio.
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Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle patologie sofferte, abbia una percentuale di invalidità del 75% a far data dalla domanda amministrativa del 03.02.2023 (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che non è stata contestata specificatamente dalle parti). Tale percentuale è idonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere il beneficio richiesto. In riferimento al diritto ad essere esentato dalla partecipazione alla spesa sanitaria, lo stesso ha ritenuto che la percentuale di invalidità posseduta dall'istante alla data della domanda amministrativa (75%) integri il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio da quella data. Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi che il requisito per percepire l'assegno mensile di invalidità e quello per beneficiare dell'esenzione ticket sussistono in capo al ricorrente a far data dalla domanda amministrativa del 03.02.2023. Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 18.03.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1 1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno mensile di invalidità dalla domanda amministrativa del 03.02.2023;
2) dichiara che il ricorrente possiede il requisito sanitario per beneficiare dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria dal 03.02.2023;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 dei procuratori dichiaratisi antistatari in complessivi € 3867,00 per compensi ai difensori (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 19.05.2025.
Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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