Ordinanza cautelare 10 gennaio 2018
Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01441/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01521/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1521 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Milli, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via F. Milizia n. 51;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS- reso ed emesso in data 27.09.2017 e notificato in data 02.10.2017 per il tramite della Questura di Lecce con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha fatto divieto al ricorrente di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio di serie A, B , Prima Divisione, Seconda Divisione, Serie Minori, Coppe Nazionali ed Internazionali nonché incontri della Nazionale Italiana di pallacanestro e Calcio, per la durata di tutte le partite che la squadra del Lecce Calcio e Nuova Pallacanestro Monteroni disputerà in campionato ed in altre circostanze ufficiali, anche fuori casa, per un periodo di anni tre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno, Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Lecce gli ha ordinato: “ … il divieto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi dove si svolgono campionati o incontri di calcio di serie A, B, Prima Divisione., Seconda Divisione Serie Minori, Coppe Nazionali ed Internazionali nonché incontri della Nazionale Italiana di pallacanestro e calcio per … tutte le partite che la squadra del Lecce Calcio e Nuova Pallacanestro Monteroni disputerà in campionato e in altre circostanze ufficiali, anche fuori casa, per un periodo di anni tre ”.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gavame, appresso sintetizzati: violazione dell’art. 6 co. 1 l. n. 401/89; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Il Ministero resistente si è costituito con atto depositato in data 13.12.2017.
Nella camera di consiglio del 9.1.2018 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 22.9.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto sproporzionato rispetto sia alla reale natura dei fatti accertati, e sia al fine conseguito dalla norma attributiva del potere.
Le censure sono infondate.
2.1. Ai sensi dell’art. 6 co. 1 l. n. 401/89 (nella versione applicabile ratione temporis ): “ Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati … ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. … ”.
2.2. Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, rileva il Collegio che, come chiarito dalla Corte regolatrice: “ La ratio della disposizione in questione è … quella di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica, laddove questi siano connessi non con la pratica sportiva ma con l'insorgenza di quegli incontrollabili stati emotivi e passionali che, tanto più ove ci si trovi di fronte ad una moltitudine di persone, spesso covano e si nutrono della appartenenza a frange di tifoserie organizzate, perlopiù, ma non esclusivamente, operanti nell'ambito del gioco del calcio. Si tratta di fenomeni per i quali fungono da catalizzatore, spesso con improvvise e incontrollabili interazioni, sia l'andamento agonistico più o meno soddisfacente della compagine per la quale si parteggia, sia l'eventuale confronto con una tifoseria avversa … ” (Cass. pen, III, 16.1.2017, n. 1767).
In termini confermativi, si è altresì affermato che: “ Il divieto di accesso agli impianti sportivi costituisce una misura di prevenzione volta a evitare il prodursi, de futuro, di turbative all'ordine o alla sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni di carattere sportivo; … ” (TAR Firenze, II, 2.3.2021, n. 320).
2.3. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che il ricorrente è stato denunciato dalla DIGOS in data 22.04.2017 per il reato di cui all’art. 6-bis comma 1° L. n. 401/89 (invasione di campo).
Orbene, tale circostanza costituisce motivo di per sé sufficiente a giustificare la misura preventiva adottata, tenuto conto altresì del fatto che già nel 2012 il ricorrente aveva ricevuto un DASPO da parte del Questore di Salerno, per fatti commessi durante una partita di calcio.
Pertanto, con la sua condotta (reiterata nel tempo), il ricorrente ha chiaramente turbato l’ordine e la sicurezza pubblica, mettendo a repentaglio l’ordinato svolgimento di manifestazioni sportive, ponendosi altresì quale pericoloso modello di pseudo-tifoso, che altri, in futuro, potrebbero essere tentati di emulare.
2.4. Per tali ragioni, l’atto impugnato si sottrae alle lamentate censure, costituendo espressione di buon governo della discrezionalità amministrativa, anche in punto di ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento impugnato, quanto ad estensione territoriale del divieto e tipo di sport inibito, tenuto conto del concreto pericolo di reiterazione di condotte analoghe da parte del ricorrente (che, si ribadisce, non è nuovo ad episodi di questo tipo), anche in competizioni agonistiche destinate a disputarsi “fuori casa”.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
4. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.