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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2184/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in RA di appello iscritto al n. R.G. 2184/2021 promosso da:
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
in Bologna, via Fossolo n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Carbonaro del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Barberia n. 28;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]in CP_1 C.F._1
Casale (BO) in via Zanichelli n. 45, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Antonio Impellizzeri del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla piazza de' Calderini n.
2/2;
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1258/2021 del 26 aprile 2021 del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto servitù;
CONCLUSIONI: All'udienza del 7 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante precisava le sue conclusioni come da atto di citazione in appello e Parte_1
quindi: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, previe le declaratorie del caso e in riforma della sentenza appellata n. 1258/2021 (pubbl. il 26/04/2021 - repert.
1 n. 1548/2021 del 13.05.2021) resa dal Tribunale di Bologna, G.O.T. Dr.ssa Poggioli, nella causa R.G.
2205/2017, non notificata, previa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n.
1258/2021 resa dal Tribunale di Bologna: - riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna servitù per destinazione del padre di famiglia è mai sorta a carico dei terreni di
che nessun risarcimento danni è dovuto da a che Parte_1 Parte_1 CP_1
nessuna opera/apertura deve essere eseguita da in ogni caso rigettare le domande Parte_1
proposte da perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- accertato il CP_1
pagamento in data 05.07.2021 da parte di a in adempimento della Parte_1 CP_1
condanna di primo RA, della somma di complessivi € 11.307,08 a titolo di rimborso spese legali e tecniche e di risarcimento danni, condannare l'appellato alla restituzione di quanto CP_1
versatogli, oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo;
In via istruttoria: - si insiste nelle richieste istruttorie e nel rigetto di quelle avverse, come da memorie ex art. 183, VI co., 2, 3, c.p.c. compresa la richiesta di rinnovazione della C.T.U. - Con il favore delle spese legali, maggiorate dalla generali (15%) e dagli oneri di legge, comprese le spese legali e tecniche del primo RA del giudizio ovvero del rimborso delle medesime maggiorate dagli interessi di legge. - Ordinare al
Conservatore/Conservatoria ovvero ai Pubblici Uffici le dovute annotazioni/cancellazioni all'esito dell'accoglimento della domanda dell'appellante ovvero rettificare le trascrizioni pregiudizievoli seguite all'emanazione della sentenza di primo RA, con spese a carico dell'appellato-soccombente. - Salva
l'emenda per i danni in separato giudizio”; l'appellato nonché appellante in via incidentale CP_1
concludeva come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e quindi: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche in via pregiudiziale e preliminare, respinta e disattesa ogni avversa domanda e/o eccezione: In via cautelare: rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza appellata in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, non ricorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 283 c.p.c. per le ragioni di cui in atti;
In via preliminare: dichiarare inammissibile il primo motivo dell'appello principale poiché formulato in violazione al divieto dei NOVA in appello, trattandosi di eccezione mai spiegata nel giudizio di primo RA, non avendo controparte mai contestato
l'unicità del diritto dominicale in capo all'attore, per tutte le ragioni esposte in atti;
Nel merito: rigettare tutti i motivi di appello in quanto inammissibili, infondati in fatto e in diritto e comunque non provati per tutto quanto dedotto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. In accoglimento dell'appello incidentale: in riforma parziale della sentenza appellata, condannare la alla Parte_1
rimessione in pristino e alla eliminazione di tutte le opere eseguite in spregio alla titolarità ed esercizio del diritto di servitù di passaggio del Sig. per come accertato e dichiarato dal Tribunale di CP_1
Bologna nella sentenza appellata, con l'abbattimento della recinzione metallica posta sulla linea di
2 confine dalla proprietà per tutte le ragioni esposte in atti, confermando per il resto la decisione di CP_1
primo RA, anche in ordine al risarcimento del danno e alla condanna alle spese di lite, comprese quelle relative alla CTU. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio RA di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 06.02.2017, il Sig. conveniva in giudizio la CP_1 [...]
al fine di sentire accertare e dichiarare, con sentenza soggetta a trascrizione ex artt. 2651 e 2643 n. Parte_1
4 c.c., la costituzione per destinazione del padre di famiglia e/o l'esistenza del diritto di servitù di passaggio con mezzi agricoli in favore di se medesimo, quale proprietario del fondo dominante catastalmente individuato con i mappali n. 58, 57, 46, 49, 50, 51 e 24 del foglio 44 nel Comune di Valsamoggia località Crespellano, gravante sul fondo servente di proprietà della catastalmente individuato con i mappali n. Parte_1
314, 315, 310, 312 del foglio 8 del Comune di Valsamoggia località Monteveglio, e precisamente sulla cavedagna posta in prossimità della linea di confine tra i due fondi, così come individuata e descritta nella relazione tecnica di cui al doc. n. 4 versato in atti, per l'effetto condannare la alla rimessione in pristino e alla eliminazione di tutte le opere ivi eseguite, compresa la Parte_1
recinzione metallica posta sulla linea di confine dalla proprietà nonché al risarcimento di tutti i danni CP_1 patiti dall'attore a causa della violazione del diritto reale dal momento della modifica dei luoghi fino alla rimozione delle opere, da individuarsi nella somma ritenuta di giustizia dal Tribunale, anche in via equitativa, in ragione della lesione subita, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa. Esponeva più specificamente parte attrice di avere acquistato in data 12.09.1985, a rogito notaio dott.ssa Persona_1
un vasto appezzamento di terreno agricolo posto tra i comuni di Crespellano (mappali del foglio 45
[...]
del N.C.T.) e Monteveglio (mappali del foglio 8 del N.C.T.), che in tale appezzamento di terreno agricolo
(oggi ricompreso nel Comune di Valsamoggia), sin dall'origine delle mappe catastali del luogo, è sempre esistito uno stradello di campagna (c.d. cavedagna o capezzagna), pienamente visibile, posto sulla linea di confine tra due fondi, funzionale alla coltivazione dei campi, segnatamente allo svolgimento di tutte le operazioni di manovra dei mezzi agricoli e a quant'altro necessario per la cura e manutenzione dei terreni, stradello di campagna oggi collocato tra i mappali n. 58, 57, 46, 49, 50, 51 e 24 del foglio 44 del Comune di
Valsamoggia località Crespellano e i mappali n. 314, 315, 310, 312 del foglio 8 del predetto comune località
3 Monteveglio, che con atto di compravendita dello 05.02.2014 a rogito notaio dott. Persona_2
alienava alla una parte dell'appezzamento di terreno da lui precedentemente CP_1 Parte_1
acquistato e attraversato dalla cavedagna catastalmente sopra descritta, precisamente il terreno agricolo sito in località Monteveglio e oggi distinto al Catasto Terreni del Comune di Valsamoggia località Monteveglio al foglio 8 con i mappali 14, 15, 16, 310A, 310AB, 311, 312AA, 312AB, 312AC, 313AA, 313AB, 315AA,
315AB e 317, che dopo tale vendita, sebbene le parti si fossero accordate per far coincidere il confine delle due proprietà con la cavedagna esistente, la società acquirente hiudeva inopinatamente l'accesso alla Pt_1
cavedagna medesima mediante l'apposizione di una lunga rete metallica con picchetti posta all'altezza della linea di confine con la proprietà e che limitava il diritto di proprietà dell'odierno attore, impedendogli, in CP_1 spregio all'uso che ne aveva sempre fatto dall'acquisto del terreno e che ne avevano sempre fatto anche i suoi danti causa, l'utilizzo dello stradello di campagna per la coltivazione dei campi, che, essendo la suddetta recinzione metallica foriera di gravi danni per l'istante e dopo avere fatto accertare, rivolgendosi ad un esperto, che sin dall'inizio degli anni settanta la cavedagna in questione era sempre stata presente sui luoghi oggetto di causa, tentava di definire bonariamente la controversia con la e che da ultimo promuoveva Pt_1
procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva con esito negativo rendendo così necessaria l'instaurazione di giudizio avanti al Tribunale di Bologna.
Si costituiva con comparsa dello 04.05.2017 la la quale contestava integralmente la Parte_1
domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto, contraria al vero, ai documenti di causa, nonché alle dichiarazioni rese della stessa parte attrice, oltre che improcedibile/inammissibile. Deduceva in primo luogo, a fronte del chiaro contenuto della voce “Garanzie” di cui alla compravendita dell'anno 2014,
l'inesistenza in tale contratto di c.d. “clausole di stile”, intendendosi per tali quelle pattuizioni inserite nei testi contrattuali in ossequio ad una consueta prassi stilistica ovvero senza la cooperazione delle parti. Se la servitù fosse derivata da altro titolo, il venditore l'avrebbe in ogni caso inserita: ma nel caso in esame sarebbe stata superflua perché non transitava alcun mezzo agricolo, perché la cavedagna è compresa nel bene compravenduto e in ogni caso non sulla linea di confine e perché il venditore ha espressamente garantito la libertà da pesi ecc., il tutto a conferma del fatto che ciò che veniva venduto in quella data, così come ciò che era stato venduto in precedenza, sempre dal Sig. d in favore della doveva essere garantito libero CP_1 Pt_1
dai detti pesi. Eccepiva dunque l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio sul proprio fondo, disponendo peraltro il di altre vie di accesso e non trattandosi quindi di fondo intercluso, la mancanza dei presupposti CP_1
per l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio nonché per l'acquisto “per destinazione del padre di famiglia”. La convenuta società contestava inoltre la richiesta del Sig. di ristoro dei danni pretesamente CP_1
subiti in quanto del tutto indimostrata e generica. Concludeva pertanto per il rigetto delle domande attoree.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita, oltre che documentalmente, con l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore e del legale rappresentante della Controparte_2
4
[...] e con l'escussione di tre testi. Era inoltre disposta c.t.u. “atta ad accertare l'esistenza all'epoca della cessione del fondo da parte dell'attore alla società N.B.M. Casa e/o in epoca successiva di un passaggio destinato al transito e alla manovra di mezzi agricoli ai fini della coltivazione dei fondi;
in ipotesi positiva precisi come la suddetta cavedagna di passaggio si collochi rispetto ai terreni agricoli dell'attore ai fini del suo utilizzo per gli scopi sopra evidenziati, descrivendo altresì il suo posizionamento rispetto al confine….. ampiezza, lunghezza, conformazione….atta altresì ad accertare, nell'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta l'esistenza della servitù, il danno cagionato dalla collocazione di recinzione effettuata dalla convenuta…”. CP_3
Regolarmente depositato l'elaborato peritale e sottoposta alle parti una proposta transattiva che tuttavia non veniva accettata, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava il procedimento per la decisione.
All'udienza allo scopo fissata, fatte precisare le conclusioni e sentita la discussione orale, il Giudice pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale - svolte alcune premesse sulla questione della sussistenza della legittimazione attiva in capo a a proporre domanda di declaratoria di servitù di CP_1
passaggio su fondo altrui per essere il medesimo comproprietario del fondo asseritamente dominante e sui presupposti necessari per l'accertamento della costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia - in accoglimento della domanda attorea, dichiarava costituita servitù di passaggio, transito e manovra con mezzi anche meccanici agricoli, in favore del fondo dominante di proprietà anche di
[...]
, fondo catastalmente individuato con i mappali 58, 57, 46, 49, 50, 51 e 24 del foglio 44 del Comune di CP_1
Valsamoggia località Crespellano sulla cavedagna posta in prossimità della linea di confine catastale fra i due fondi, cavedagna con tracciato che si diparte da Nord, da via Puglie, con andamento rettilineo, della lunghezza di metri 175 (centosettantacinque), della larghezza di metri 3 (tre) metri, situata sui mappali 314, 315, 310 e
312 del Foglio 8 del Comune di Valsamoggia, località Monteveglio, con asse a distanza di circa 4 metri mediamente dal confine catastale, ordinando alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna la trascrizione della sentenza, ad esito del passaggio in giudicato della stessa, dichiarava tenuta e condannava a realizzare, a propria cura e spese, tre aperture, ovvero tre varchi nella recinzione collocata Parte_1
parallelamente alla cavedagna, varchi dell'ampiezza di metri 8 ciascuno da collocarsi uno all'imbocco da un lato del percorso della cavedagna, l'altro in corrispondenza della porzione finale di quest'ultima che si trovi ad essere parallela e prospiciente alla recinzione, e uno in posizione centrale - ritenuto non adeguato ordinare la demolizione dell'intera recinzione collocata dalla società convenuta -, condannava la società Parte_1
a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno la somma di € 500,00, compensava le spese CP_1
processuali nella misura di un quarto e condannava la convenuta a rimborsare all'attore i tre quarti delle spese di lite, ponendo le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta nella medesima percentuale.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 25.11.2021, ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone l'integrale riforma, in particolare, laddove è stata accolta la domanda di accertamento di servitù di passaggio sul proprio fondo e in favore del fondo di proprietà di e nella parte in cui CP_1
5 la convenuta è stata condannata a realizzare a propria cura e spese tre aperture nella recinzione e al risarcimento dei danni in favore dell'attore. Lamenta in primo luogo l'appellante mancanza di motivazione in merito alla prova del possesso dei due fondi da parte di un unico proprietario, prova a suo dire totalmente assente. Per potere ottenere l'accertamento dell'avvenuta costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, sarebbe stato onere dell'attore provare, e conseguente dovere del Tribunale verificare che ne fosse stata CP_1
data adeguata prova, di essere stato unico proprietario dei due fondi, ossia di quello rimasto di sua proprietà, che assume essere il fondo dominante, e di quello da lui venduto a che assume essere il Parte_1
fondo servente. La nozione di unico proprietario non va intesa in senso restrittivo, ben potendo essere riferita anche all'ipotesi di più proprietari in comunione. L'istituto, invece, non è applicabile allorquando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno solo di essi e comproprietario dell'altro fondo, facendo difetto il requisito dell'appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario e nell'ipotesi in esame se l'attore ha dimostrato documentalmente di essere stato unico proprietario CP_1
dei beni venduti alla società non altrettanto potrebbe dirsi del fondo che si assume dominante, Pt_1
risultando versato in atti unicamente rogito del 1985 dal quale non può desumersi la prova della proprietà di tutti i mappali. Ma vi un altro importante elemento: secondo l'appellante, in sede di interpello il avrebbe CP_1 di fatto riconosciuto che al momento dell'alienazione dei fondi alla società era comproprietario del Pt_1
fondo che si assume dominante. Quale secondo motivo di appello e in mero subordine, Parte_1
deduce una errata ritenuta prova dell'apparenza della servitù e dell'asservimento del fondo di proprietà di posto che, a suo avviso, dovendo sussistere l'apparenza della servitù al momento della Parte_1
separazione in modo da consentire all'acquirente di tenerne conto per la scelta dell'acquisto e per le relative condizioni dell'affare e dovendo risultare necessario che queste opere siano finalisticamente realizzate per permettere un asservimento tra i fondi, nella vicenda in esame non vi sarebbero state opere visibili al momento dell'acquisto e neppure all'attualità vi sarebbe traccia tangibile del c.d. peso e della sua esatta posizione.
L'auspicata riforma della sentenza emessa dal Tribunale, con la reiezione della domanda di accertamento dell'avvenuta costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, dovrà comportare secondo l'appellante anche la revoca della condanna al risarcimento danni, la quale non avrebbe più alcuna ragione d'essere; in ogni caso contesta la la quantificazione del danno operata dal C.T.U., in quanto Parte_1
la perizia sarebbe assolutamente generica, non chiarendo i c.d. aspetti agronomici negativi, per quali colture e per quali quantità. Si duole infine l'appellante della condanna a realizzare sulla propria recinzione tre aperture che dovrà essere evidentemente revocata.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in riforma della sentenza n. 1258/2021 del Tribunale di Bologna
e previa sospensione ex art. 283 c.p.c. della sua efficacia esecutiva sussistendone i “gravi motivi”, di:
● accertare e dichiarare che nessuna servitù per destinazione del padre di famiglia è mai sorta a carico dei terreni di che nessun risarcimento danni è dovuto da a che Parte_1 Parte_1 CP_1
6 nessuna opera/apertura deve essere eseguita da in ogni caso rigettare le domande proposte Parte_1
da perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
CP_1
● accertato il pagamento in data 05.07.2021 da parte di a in adempimento Parte_1 CP_1
della condanna di primo RA, della somma di complessivi € 11.307,08 a titolo di rimborso spese legali e tecniche e di risarcimento danni, condannare l'appellato alla restituzione di quanto versatogli, CP_1
oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo;
● ordinare al Conservatore ovvero ai Pubblici Uffici le dovute annotazioni/cancellazioni all'esito dell'accoglimento della domanda dell'appellante ovvero rettificare le trascrizioni pregiudizievoli;
● salva l'emenda per i danni in separato giudizio;
In ogni caso, con il favore delle spese legali, maggiorate degli oneri di legge, comprese le spese legali e tecniche del primo RA del giudizio ovvero del rimborso delle medesime maggiorate dagli interessi di legge.
3.- Con comparsa di risposta depositata l'1 marzo 2022, si è regolarmente costituito l'appellato Sig. CP_1
il quale ha decisamente contestato l'avverso gravame in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Quanto al primo motivo di gravame ove si deduce una pretesa carenza di prova del possesso dei due fondi in capo ad un unico proprietario, deduce come lo stesso sia inammissibile in quanto formulato per la prima volta in sede di appello, non essendo nel giudizio di primo RA mai stata contestata da controparte la proprietà e/o il possesso dei due fondi da parte del Sig. ma unicamente la sua carenza di legittimazione attiva a CP_1
promuovere azione confessoria per essere non proprietario esclusivo ma comproprietario del fondo dominante.
In ogni caso, l'appellato fa rilevare di avere adeguatamente dimostrato il suo diritto di proprietà sui fondi, allegando i rogiti di compravendita relativi alla proprietà del fondo agricolo poi oggetto di separazione nel
2014 e tenuto conto di quanto espressamente previsto dall'art. 1062 c.c. che consente alla parte che deduce di avere acquistato la servitù per destinazione del padre di famiglia di assolvere con qualsiasi mezzo l'onere della prova sulla stessa gravante, ivi comprese le presunzioni e dunque anche la non contestazione da parte della convenuta. Ancora, ad ogni modo, ferma restando la tardività dell'avversa eccezione, la nozione di unico proprietario di cui all'art. 1062 c.c. va riferita anche all'ipotesi di più proprietari in comunione. Parimenti destituito di ogni fondamento risulta anche, ad avviso dell'appellato, il secondo motivo di gravame sulla errata ritenuta prova dei restanti requisiti richiesti dall'art. 1062 c.c., atteso che tutte le evidenze probatorie, nessuna esclusa, documentali, tecniche e testimoniali, avrebbero confermato in maniera granitica la sussistenza di tutti gli elementi necessari per l'acquisto per destinazione del padre di famiglia, ovvero la precedente appartenenza dei due fondi separati allo stesso proprietario, il possesso dei fondi, poi separati, da parte del Sig. la CP_1 destinazione di un fondo a servizio dell'altro fondo e la successiva cessazione di appartenenza dei fondi all'unico proprietario con contestuale assenza di atti dispositivi relativi alla servitù contrari alla sua destinazione per padre di famiglia. Continua l'appellato, venendo a trattare del motivo di gravame in ordine al risarcimento dei danni, come la domandata reiezione dell'atto di appello comporterà anche la conferma della
7 condanna di al ristoro del danno cagionato al Sig. essendo in re ipsa i danni derivanti Pt_1 CP_1 dall'impedimento dell'esercizio di diritti reali. Inoltre la stessa c.t.u. ha ritenuto fondata la richiesta dell'attore e, a seguito della disamina degli aspetti negativi sotto il profilo agronomico a carico del venditore CP_1
ha proceduto ad una congrua quantificazione del danno, il cui importo è stato ridotto in accoglimento delle osservazioni tecniche della parte convenuta. Quanto al motivo in ordine alle obbligazioni di fare contenute nella sentenza appellata, il rigetto del gravame dovrà comportare anche la conferma della disposta apertura di tre varchi nella recinzione a cura e spese della società appellante, salvo quanto si dirà a breve.
L'appellato propone infatti appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Bologna nella CP_1
parte in cui non ha pienamente accolto la domanda di condanna di alla rimozione della recinzione Pt_1
posta sul confine tra i due fondi, dichiarando tenuta e condannando la società nicamente ad aprire tre Pt_1
varchi in tale recinzione. Secondo la prospettazione difensiva del la motivazione della pronuncia sarebbe CP_1
erronea e non condivisibile, il Giudice di primo RA avrebbe ipotizzato una soluzione del tutto impraticabile e non percorribile in base allo stato dei luoghi di campagna oggetto della contesta, come peraltro sottolineato dallo stesso C.T.U. in sede di istruttoria e violato l'art. 841 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1064-1067
c.c. e gli artt. 115-116 c.p.c. in materia di disponibilità e valutazione delle prove. Se è ben vero che l'art. 841
c.c. dispone che il proprietario possa chiudere in qualunque tempo il fondo, è altrettanto vero secondo il CP_1
che tale norma non ha un significato assoluto, dovendo essere letta unitamente all'art. 1064 c.c. in materia di servitù secondo cui se il fondo viene chiuso il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso, e ciò non sarebbe avvenuto nella vicenda che occupa. La cavedagna oggetto di contesa è sempre stata utilizzata interamente, senza limiti di spazio, e, come confermato nell'elaborato peritale, sarebbe indispensabile abbattere l'intera recinzione.
L'appellato chiede quindi alla Corte, previo rigetto dell'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non ricorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 283 c.c., di:
● in via preliminare, dichiarare inammissibile il primo motivo dell'appello principale poiché formulato in violazione al divieto dei nova in appello, trattandosi di eccezione mai spiegata nel giudizio di primo RA;
● nel merito, rigettare tutti i motivi di appello in quanto inammissibili, infondati in fatto e in diritto e comunque non provati e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
● in accoglimento dell'appello incidentale e parzialmente riformando la sentenza appellata, condannare alla rimessione in pristino e alla eliminazione di tutte le opere eseguite in spregio alla Parte_1 titolarità e all'esercizio del diritto di servitù di passaggio del Sig. con l'abbattimento della CP_1
recinzione metallica posta sulla linea di confine dalla proprietà CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio RA di giudizio, oltre ad oneri accessori.
4.- All'udienza del 22.03.2022 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e alle istanze e conclusioni ivi formulate, chiedendo fissarsi udienza di precisazione
8 delle conclusioni e la Corte, con ordinanza resa nella medesima data, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza allo scopo fissata e da ultimo svoltasi in data 07.01.2025 in modalità cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Preliminarmente, ritiene la Corte che le richieste istruttorie riproposte dall'appellante nell'atto introduttivo e in sede di precisazione delle conclusioni, ivi compresa la rinnovazione della c.t.u., non meritino accoglimento, risultando superflue ai fini del decidere, tenuto conto delle allegazioni e deduzioni delle parti nonché della documentazione tutta versata in atti.
Passando ora al merito, reputa la Corte che il primo motivo di appello, in ordine alla ritenuta assenza della prova del possesso dei due fondi da parte di un unico proprietario, sia fondato e meriti accoglimento, sì da rendere non necessaria la disamina degli ulteriori motivi di gravame. Diversamente da quanto dedotto dalla parte appellata, non si tratta infatti di nuova domanda o nuova eccezione, in quanto tale non consentita in sede di appello, bensì di una mera difesa esperibile in ogni tempo, in quanto consiste nella semplice negazione dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della propria pretesa, peraltro già di fatto avanzata in primo RA.
Inoltre non può non osservarsi come l'onere della prova al riguardo gravasse sulla parte attrice. Ciò precisato, giova richiamare sia il contenuto dell'art. 1062 c.c. secondo cui “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”, sia il costante insegnamento, in ordine alla natura e presupposti della c.d. azione confessoria, della Suprema Corte secondo la quale “l'attore che agisce in confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 cod. civ., ha l'onere di provare
l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni” (così si è espressa Cass. civ. Sez. II 08.09.2014, n. 18890; vedasi anche Cass. civ. Sez. II,
11.01.2017, n. 472).
Per potere quindi ottenere l'accertamento di avvenuta costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, era onere dell'attore provare di essere stato unico proprietario dei due fondi, ossia di CP_1
quello rimasto di sua proprietà, che assume essere il fondo dominante, e di quello da lui venduto nell'anno
2014 a che assume essere il fondo servente. Come noto, la nozione di unico proprietario Parte_1
non va intesa in senso restrittivo, potendo infatti riferirsi anche all'ipotesi di più proprietari in comunione, purché i “più proprietari in comunione” di ciascuno dei due fondi siano esattamente gli stessi, dato che sia nell'uno che nell'altro caso ricorre il requisito essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati
9 dal rapporto di fatto della subordinazione che dà poi luogo con la separazione giuridica, nel caso in esame con la vendita, alla costituzione della servitù. L'istituto in questione non è dunque applicabile allorquando la separazione dei fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno solo di essi e comproprietario dell'altro fondo, difettando in questo caso il presupposto dell'appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario, come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (vedasi Cass. civ. Sez. II 05.01.1995 n. 196 secondo cui “La costituzione del diritto di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia non si verifica quando la separazione di due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno solo di essi e comproprietario dell'altro fondo, mancando in tale ipotesi il requisito di appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario”; analoghe Cass. civ. Sez. II 18.06.1991, n. 6884; Cass. civ. Sez. II 07.10.1982, n. 5145; Cass. civ. Sez. II, 19.01.2004, n. 713 ove si legge che “Chi è proprietario esclusivo di un fondo e, al tempo stesso, condomino di altro fondo non può costituire tra i due immobili una servitù per destinazione del padre di famiglia, facendo difetto, in tale situazione, il requisito dell'appartenenza dei due fondi a un unico proprietario”; nello stesso senso anche Cass. civ. Sez. II 12.02.2016, n. 2853 ove si ribadisce che “La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia non ha luogo quando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno di essi e solo comproprietario dell'altro, mancando in tal caso il requisito dell'appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario”). Più recentemente, la
Suprema Corte pronunciandosi su una vicenda posta proprio all'attenzione di questa Corte di Appello e confermando quanto dalla stessa ritenuto ha affermato che “La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., trova applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario, ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù” (così si è espressa Cass. civ. Sez. II
04.12.2023, n. 33751).
Ora, è documentalmente provato che il Sig. fosse l'unico ed esclusivo proprietario del fondo da CP_1
lui venduto a con rogito a ministero notaio el 5 febbraio 2014 (doc. 3 fascicolo Parte_1 Per_2
di primo RA , assunto come fondo servente. Tuttavia, il predetto avrebbe dovuto provare che, al CP_1
momento di tale vendita, lui era anche l'unico ed esclusivo proprietario del fondo che assume essere quello dominante, dal medesimo indicato come distinto coi Mappali 58, 57, 46, 49, 50, 51 e 24 del Foglio 44, in realtà del Foglio 45 (trattasi di mero errore materiale, come rilevato anche dal CTU) del Comune di Valsamoggia, località Crespellano. A prova del fatto di esserne l'unico ed esclusivo proprietario il ha prodotto CP_1
unicamente il rogito a ministero notaio del 12 settembre 1985, dal quale risulta che il medesimo Per_1
acquistava soltanto i Mappali 57 e 58 del Comune di Crespellano e non anche i Mappali 46, 49, 50, 51 e 24 sempre del Comune di Crespellano.
10 Manca quindi la prova che il sia stato proprietario anche di tali ulteriori Mappali 46, 49, 50, 51 e 24 a CP_1
favore dei quali ha chiesto il riconoscimento dell'avvenuta costituzione di una servitù di passaggio sorta per destinazione del padre di famiglia. A tale osservazione dell'odierna appellante, l'appellato nulla di specifico fa rilevare. Come osservato dalla Suprema Corte, affinché si possa costituire una servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., è necessario che, al momento della separazione dei fondi, questi appartenessero ad un unico proprietario e che le opere destinate all'esercizio della servitù siano apparenti e l'assenza di questi requisiti preclude la costituzione della servitù (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. II
04.11.2024, n. 28263).
Ma vi è di più. Nell'interrogatorio formale reso dall'attore all'udienza del 30.11.2018, rispondendo ai capitoli della memoria istruttoria della parte convenuta, questi affermava: “….Faccio presente che io ho venduto alla Parte
i terreni in comune di Monteveglio, non quelli in comune di Crespellano, questo era il presupposto. Non avrei potuto vendere l'altra porzione dei terreni, in quanto io non sono nemmeno proprietario esclusivo, partecipo solo ad una comunione…”.
L'appellato deduce l'irrilevanza di tale dichiarazione per non avere mai contestato l'appellante nel corso del giudizio di primo RA l'unicità del diritto dominicale di al momento della cessione del fondo;
CP_1
trattasi tuttavia di assunto difensivo che non coglie nel segno in ragione di quanto sopra esposto. L'onere della prova gravava infatti sulla parte attrice che non l'ha assolto in modo adeguato.
Accogliendo il primo motivo di appello, resta assorbito il secondo.
Ne deriva che in riforma dell'impugnata sentenza va rigettata la domanda attorea volta a vedere accertata la costituzione del diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sul fondo di proprietà della società Conseguentemente devono essere respinte anche la domande di risarcimento del Parte_1
danno e di rimozione della recinzione asseritamente posta sul confine, parzialmente accolta invece dal Giudice di prime cure che disponeva che la società rovvedesse all'apertura di tre varchi. Pt_1
A fronte dell'accoglimento dell'appello principale, deve essere respinto l'appello incidentale proposto dal CP_1
e volto ad ottenere la condanna della alla rimessione in pristino e alla eliminazione di tutte Parte_1
le opere eseguite in spregio alla asserita titolarità della servitù di passaggio, per non essere stata riconosciuta appunto l'esistenza di tale servitù.
Di contro, meritano accoglimento le ulteriori domande avanzate dall'appellante e volte sia ad ottenere la condanna dell'appellato alla restituzione di quanto versatogli in esecuzione della sentenza di CP_1
primo RA per una somma pari ad € 11.307,08 come da bonifico bancario del 5 luglio 2021 depositato unitamente all'atto di citazione in appello, oltre ad interessi legali dal versamento sino al soddisfo, sia a vedere ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle dovute annotazioni/cancellazioni all'esito del passaggio in giudicato della sentenza.
11 Le spese di lite di primo e secondo RA, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellato nonché appellante in via incidentale e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, all'assenza di attività istruttoria in sede di appello, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimo per quella decisionale quanto al primo RA, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il secondo RA). Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell'attore in primo RA.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto
(vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in riforma della sentenza n. 1258/2021 del Tribunale di Bologna:
I - ACCOGLIE l'appello proposto da e per l'effetto RIGETTA la domanda avanzata da Parte_1
volta a sentire accertare la costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di CP_1 famiglia sul fondo di proprietà di e ogni altra domanda avanzata dal medesimo;
Parte_1
II - RIGETTA l'appello incidentale proposto da;
CP_1
III - CONDANNA alla restituzione a della somma di € 11.307,08 oltre ad CP_1 Parte_1 interessi legali dalla data del versamento all'effettivo saldo;
IV - CONDANNA l'appellato nonché appellante in via incidentale alla refusione, in favore di CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano per il Parte_1 primo RA in € 6.164,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, e per il secondo RA in € 804,00 per spese e in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge, con spese di c.t.u. poste definitivamente a carico di;
CP_1
V - ORDINA al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di provvedere alle dovute cancellazioni/rettificazioni delle trascrizioni pregiudizievoli all'esito del passaggio in giudicato della sentenza;
VI - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
08.04.2025.
12
Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in RA di appello iscritto al n. R.G. 2184/2021 promosso da:
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1
in Bologna, via Fossolo n. 23, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Carbonaro del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via Barberia n. 28;
APPELLANTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]in CP_1 C.F._1
Casale (BO) in via Zanichelli n. 45, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Antonio Impellizzeri del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla piazza de' Calderini n.
2/2;
APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1258/2021 del 26 aprile 2021 del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto servitù;
CONCLUSIONI: All'udienza del 7 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante precisava le sue conclusioni come da atto di citazione in appello e Parte_1
quindi: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, ritenuta la propria competenza, previe le declaratorie del caso e in riforma della sentenza appellata n. 1258/2021 (pubbl. il 26/04/2021 - repert.
1 n. 1548/2021 del 13.05.2021) resa dal Tribunale di Bologna, G.O.T. Dr.ssa Poggioli, nella causa R.G.
2205/2017, non notificata, previa la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n.
1258/2021 resa dal Tribunale di Bologna: - riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna servitù per destinazione del padre di famiglia è mai sorta a carico dei terreni di
che nessun risarcimento danni è dovuto da a che Parte_1 Parte_1 CP_1
nessuna opera/apertura deve essere eseguita da in ogni caso rigettare le domande Parte_1
proposte da perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- accertato il CP_1
pagamento in data 05.07.2021 da parte di a in adempimento della Parte_1 CP_1
condanna di primo RA, della somma di complessivi € 11.307,08 a titolo di rimborso spese legali e tecniche e di risarcimento danni, condannare l'appellato alla restituzione di quanto CP_1
versatogli, oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo;
In via istruttoria: - si insiste nelle richieste istruttorie e nel rigetto di quelle avverse, come da memorie ex art. 183, VI co., 2, 3, c.p.c. compresa la richiesta di rinnovazione della C.T.U. - Con il favore delle spese legali, maggiorate dalla generali (15%) e dagli oneri di legge, comprese le spese legali e tecniche del primo RA del giudizio ovvero del rimborso delle medesime maggiorate dagli interessi di legge. - Ordinare al
Conservatore/Conservatoria ovvero ai Pubblici Uffici le dovute annotazioni/cancellazioni all'esito dell'accoglimento della domanda dell'appellante ovvero rettificare le trascrizioni pregiudizievoli seguite all'emanazione della sentenza di primo RA, con spese a carico dell'appellato-soccombente. - Salva
l'emenda per i danni in separato giudizio”; l'appellato nonché appellante in via incidentale CP_1
concludeva come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale e quindi: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche in via pregiudiziale e preliminare, respinta e disattesa ogni avversa domanda e/o eccezione: In via cautelare: rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva della sentenza appellata in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, non ricorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 283 c.p.c. per le ragioni di cui in atti;
In via preliminare: dichiarare inammissibile il primo motivo dell'appello principale poiché formulato in violazione al divieto dei NOVA in appello, trattandosi di eccezione mai spiegata nel giudizio di primo RA, non avendo controparte mai contestato
l'unicità del diritto dominicale in capo all'attore, per tutte le ragioni esposte in atti;
Nel merito: rigettare tutti i motivi di appello in quanto inammissibili, infondati in fatto e in diritto e comunque non provati per tutto quanto dedotto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. In accoglimento dell'appello incidentale: in riforma parziale della sentenza appellata, condannare la alla Parte_1
rimessione in pristino e alla eliminazione di tutte le opere eseguite in spregio alla titolarità ed esercizio del diritto di servitù di passaggio del Sig. per come accertato e dichiarato dal Tribunale di CP_1
Bologna nella sentenza appellata, con l'abbattimento della recinzione metallica posta sulla linea di
2 confine dalla proprietà per tutte le ragioni esposte in atti, confermando per il resto la decisione di CP_1
primo RA, anche in ordine al risarcimento del danno e alla condanna alle spese di lite, comprese quelle relative alla CTU. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio RA di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 06.02.2017, il Sig. conveniva in giudizio la CP_1 [...]
al fine di sentire accertare e dichiarare, con sentenza soggetta a trascrizione ex artt. 2651 e 2643 n. Parte_1
4 c.c., la costituzione per destinazione del padre di famiglia e/o l'esistenza del diritto di servitù di passaggio con mezzi agricoli in favore di se medesimo, quale proprietario del fondo dominante catastalmente individuato con i mappali n. 58, 57, 46, 49, 50, 51 e 24 del foglio 44 nel Comune di Valsamoggia località Crespellano, gravante sul fondo servente di proprietà della catastalmente individuato con i mappali n. Parte_1
314, 315, 310, 312 del foglio 8 del Comune di Valsamoggia località Monteveglio, e precisamente sulla cavedagna posta in prossimità della linea di confine tra i due fondi, così come individuata e descritta nella relazione tecnica di cui al doc. n. 4 versato in atti, per l'effetto condannare la alla rimessione in pristino e alla eliminazione di tutte le opere ivi eseguite, compresa la Parte_1
recinzione metallica posta sulla linea di confine dalla proprietà nonché al risarcimento di tutti i danni CP_1 patiti dall'attore a causa della violazione del diritto reale dal momento della modifica dei luoghi fino alla rimozione delle opere, da individuarsi nella somma ritenuta di giustizia dal Tribunale, anche in via equitativa, in ragione della lesione subita, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa. Esponeva più specificamente parte attrice di avere acquistato in data 12.09.1985, a rogito notaio dott.ssa Persona_1
un vasto appezzamento di terreno agricolo posto tra i comuni di Crespellano (mappali del foglio 45
[...]
del N.C.T.) e Monteveglio (mappali del foglio 8 del N.C.T.), che in tale appezzamento di terreno agricolo
(oggi ricompreso nel Comune di Valsamoggia), sin dall'origine delle mappe catastali del luogo, è sempre esistito uno stradello di campagna (c.d. cavedagna o capezzagna), pienamente visibile, posto sulla linea di confine tra due fondi, funzionale alla coltivazione dei campi, segnatamente allo svolgimento di tutte le operazioni di manovra dei mezzi agricoli e a quant'altro necessario per la cura e manutenzione dei terreni, stradello di campagna oggi collocato tra i mappali n. 58, 57, 46, 49, 50, 51 e 24 del foglio 44 del Comune di
Valsamoggia località Crespellano e i mappali n. 314, 315, 310, 312 del foglio 8 del predetto comune località
3 Monteveglio, che con atto di compravendita dello 05.02.2014 a rogito notaio dott. Persona_2
alienava alla una parte dell'appezzamento di terreno da lui precedentemente CP_1 Parte_1
acquistato e attraversato dalla cavedagna catastalmente sopra descritta, precisamente il terreno agricolo sito in località Monteveglio e oggi distinto al Catasto Terreni del Comune di Valsamoggia località Monteveglio al foglio 8 con i mappali 14, 15, 16, 310A, 310AB, 311, 312AA, 312AB, 312AC, 313AA, 313AB, 315AA,
315AB e 317, che dopo tale vendita, sebbene le parti si fossero accordate per far coincidere il confine delle due proprietà con la cavedagna esistente, la società acquirente hiudeva inopinatamente l'accesso alla Pt_1
cavedagna medesima mediante l'apposizione di una lunga rete metallica con picchetti posta all'altezza della linea di confine con la proprietà e che limitava il diritto di proprietà dell'odierno attore, impedendogli, in CP_1 spregio all'uso che ne aveva sempre fatto dall'acquisto del terreno e che ne avevano sempre fatto anche i suoi danti causa, l'utilizzo dello stradello di campagna per la coltivazione dei campi, che, essendo la suddetta recinzione metallica foriera di gravi danni per l'istante e dopo avere fatto accertare, rivolgendosi ad un esperto, che sin dall'inizio degli anni settanta la cavedagna in questione era sempre stata presente sui luoghi oggetto di causa, tentava di definire bonariamente la controversia con la e che da ultimo promuoveva Pt_1
procedimento di mediazione obbligatoria che si concludeva con esito negativo rendendo così necessaria l'instaurazione di giudizio avanti al Tribunale di Bologna.
Si costituiva con comparsa dello 04.05.2017 la la quale contestava integralmente la Parte_1
domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto, contraria al vero, ai documenti di causa, nonché alle dichiarazioni rese della stessa parte attrice, oltre che improcedibile/inammissibile. Deduceva in primo luogo, a fronte del chiaro contenuto della voce “Garanzie” di cui alla compravendita dell'anno 2014,
l'inesistenza in tale contratto di c.d. “clausole di stile”, intendendosi per tali quelle pattuizioni inserite nei testi contrattuali in ossequio ad una consueta prassi stilistica ovvero senza la cooperazione delle parti. Se la servitù fosse derivata da altro titolo, il venditore l'avrebbe in ogni caso inserita: ma nel caso in esame sarebbe stata superflua perché non transitava alcun mezzo agricolo, perché la cavedagna è compresa nel bene compravenduto e in ogni caso non sulla linea di confine e perché il venditore ha espressamente garantito la libertà da pesi ecc., il tutto a conferma del fatto che ciò che veniva venduto in quella data, così come ciò che era stato venduto in precedenza, sempre dal Sig. d in favore della doveva essere garantito libero CP_1 Pt_1
dai detti pesi. Eccepiva dunque l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio sul proprio fondo, disponendo peraltro il di altre vie di accesso e non trattandosi quindi di fondo intercluso, la mancanza dei presupposti CP_1
per l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio nonché per l'acquisto “per destinazione del padre di famiglia”. La convenuta società contestava inoltre la richiesta del Sig. di ristoro dei danni pretesamente CP_1
subiti in quanto del tutto indimostrata e generica. Concludeva pertanto per il rigetto delle domande attoree.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita, oltre che documentalmente, con l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore e del legale rappresentante della Controparte_2
4
[...] e con l'escussione di tre testi. Era inoltre disposta c.t.u. “atta ad accertare l'esistenza all'epoca della cessione del fondo da parte dell'attore alla società N.B.M. Casa e/o in epoca successiva di un passaggio destinato al transito e alla manovra di mezzi agricoli ai fini della coltivazione dei fondi;
in ipotesi positiva precisi come la suddetta cavedagna di passaggio si collochi rispetto ai terreni agricoli dell'attore ai fini del suo utilizzo per gli scopi sopra evidenziati, descrivendo altresì il suo posizionamento rispetto al confine….. ampiezza, lunghezza, conformazione….atta altresì ad accertare, nell'ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta l'esistenza della servitù, il danno cagionato dalla collocazione di recinzione effettuata dalla convenuta…”. CP_3
Regolarmente depositato l'elaborato peritale e sottoposta alle parti una proposta transattiva che tuttavia non veniva accettata, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava il procedimento per la decisione.
All'udienza allo scopo fissata, fatte precisare le conclusioni e sentita la discussione orale, il Giudice pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con la quale - svolte alcune premesse sulla questione della sussistenza della legittimazione attiva in capo a a proporre domanda di declaratoria di servitù di CP_1
passaggio su fondo altrui per essere il medesimo comproprietario del fondo asseritamente dominante e sui presupposti necessari per l'accertamento della costituzione di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia - in accoglimento della domanda attorea, dichiarava costituita servitù di passaggio, transito e manovra con mezzi anche meccanici agricoli, in favore del fondo dominante di proprietà anche di
[...]
, fondo catastalmente individuato con i mappali 58, 57, 46, 49, 50, 51 e 24 del foglio 44 del Comune di CP_1
Valsamoggia località Crespellano sulla cavedagna posta in prossimità della linea di confine catastale fra i due fondi, cavedagna con tracciato che si diparte da Nord, da via Puglie, con andamento rettilineo, della lunghezza di metri 175 (centosettantacinque), della larghezza di metri 3 (tre) metri, situata sui mappali 314, 315, 310 e
312 del Foglio 8 del Comune di Valsamoggia, località Monteveglio, con asse a distanza di circa 4 metri mediamente dal confine catastale, ordinando alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna la trascrizione della sentenza, ad esito del passaggio in giudicato della stessa, dichiarava tenuta e condannava a realizzare, a propria cura e spese, tre aperture, ovvero tre varchi nella recinzione collocata Parte_1
parallelamente alla cavedagna, varchi dell'ampiezza di metri 8 ciascuno da collocarsi uno all'imbocco da un lato del percorso della cavedagna, l'altro in corrispondenza della porzione finale di quest'ultima che si trovi ad essere parallela e prospiciente alla recinzione, e uno in posizione centrale - ritenuto non adeguato ordinare la demolizione dell'intera recinzione collocata dalla società convenuta -, condannava la società Parte_1
a corrispondere a a titolo di risarcimento del danno la somma di € 500,00, compensava le spese CP_1
processuali nella misura di un quarto e condannava la convenuta a rimborsare all'attore i tre quarti delle spese di lite, ponendo le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta nella medesima percentuale.
2.- Con appello ritualmente notificato e depositato in data 25.11.2021, ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone l'integrale riforma, in particolare, laddove è stata accolta la domanda di accertamento di servitù di passaggio sul proprio fondo e in favore del fondo di proprietà di e nella parte in cui CP_1
5 la convenuta è stata condannata a realizzare a propria cura e spese tre aperture nella recinzione e al risarcimento dei danni in favore dell'attore. Lamenta in primo luogo l'appellante mancanza di motivazione in merito alla prova del possesso dei due fondi da parte di un unico proprietario, prova a suo dire totalmente assente. Per potere ottenere l'accertamento dell'avvenuta costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, sarebbe stato onere dell'attore provare, e conseguente dovere del Tribunale verificare che ne fosse stata CP_1
data adeguata prova, di essere stato unico proprietario dei due fondi, ossia di quello rimasto di sua proprietà, che assume essere il fondo dominante, e di quello da lui venduto a che assume essere il Parte_1
fondo servente. La nozione di unico proprietario non va intesa in senso restrittivo, ben potendo essere riferita anche all'ipotesi di più proprietari in comunione. L'istituto, invece, non è applicabile allorquando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno solo di essi e comproprietario dell'altro fondo, facendo difetto il requisito dell'appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario e nell'ipotesi in esame se l'attore ha dimostrato documentalmente di essere stato unico proprietario CP_1
dei beni venduti alla società non altrettanto potrebbe dirsi del fondo che si assume dominante, Pt_1
risultando versato in atti unicamente rogito del 1985 dal quale non può desumersi la prova della proprietà di tutti i mappali. Ma vi un altro importante elemento: secondo l'appellante, in sede di interpello il avrebbe CP_1 di fatto riconosciuto che al momento dell'alienazione dei fondi alla società era comproprietario del Pt_1
fondo che si assume dominante. Quale secondo motivo di appello e in mero subordine, Parte_1
deduce una errata ritenuta prova dell'apparenza della servitù e dell'asservimento del fondo di proprietà di posto che, a suo avviso, dovendo sussistere l'apparenza della servitù al momento della Parte_1
separazione in modo da consentire all'acquirente di tenerne conto per la scelta dell'acquisto e per le relative condizioni dell'affare e dovendo risultare necessario che queste opere siano finalisticamente realizzate per permettere un asservimento tra i fondi, nella vicenda in esame non vi sarebbero state opere visibili al momento dell'acquisto e neppure all'attualità vi sarebbe traccia tangibile del c.d. peso e della sua esatta posizione.
L'auspicata riforma della sentenza emessa dal Tribunale, con la reiezione della domanda di accertamento dell'avvenuta costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, dovrà comportare secondo l'appellante anche la revoca della condanna al risarcimento danni, la quale non avrebbe più alcuna ragione d'essere; in ogni caso contesta la la quantificazione del danno operata dal C.T.U., in quanto Parte_1
la perizia sarebbe assolutamente generica, non chiarendo i c.d. aspetti agronomici negativi, per quali colture e per quali quantità. Si duole infine l'appellante della condanna a realizzare sulla propria recinzione tre aperture che dovrà essere evidentemente revocata.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte, in riforma della sentenza n. 1258/2021 del Tribunale di Bologna
e previa sospensione ex art. 283 c.p.c. della sua efficacia esecutiva sussistendone i “gravi motivi”, di:
● accertare e dichiarare che nessuna servitù per destinazione del padre di famiglia è mai sorta a carico dei terreni di che nessun risarcimento danni è dovuto da a che Parte_1 Parte_1 CP_1
6 nessuna opera/apertura deve essere eseguita da in ogni caso rigettare le domande proposte Parte_1
da perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
CP_1
● accertato il pagamento in data 05.07.2021 da parte di a in adempimento Parte_1 CP_1
della condanna di primo RA, della somma di complessivi € 11.307,08 a titolo di rimborso spese legali e tecniche e di risarcimento danni, condannare l'appellato alla restituzione di quanto versatogli, CP_1
oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo;
● ordinare al Conservatore ovvero ai Pubblici Uffici le dovute annotazioni/cancellazioni all'esito dell'accoglimento della domanda dell'appellante ovvero rettificare le trascrizioni pregiudizievoli;
● salva l'emenda per i danni in separato giudizio;
In ogni caso, con il favore delle spese legali, maggiorate degli oneri di legge, comprese le spese legali e tecniche del primo RA del giudizio ovvero del rimborso delle medesime maggiorate dagli interessi di legge.
3.- Con comparsa di risposta depositata l'1 marzo 2022, si è regolarmente costituito l'appellato Sig. CP_1
il quale ha decisamente contestato l'avverso gravame in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Quanto al primo motivo di gravame ove si deduce una pretesa carenza di prova del possesso dei due fondi in capo ad un unico proprietario, deduce come lo stesso sia inammissibile in quanto formulato per la prima volta in sede di appello, non essendo nel giudizio di primo RA mai stata contestata da controparte la proprietà e/o il possesso dei due fondi da parte del Sig. ma unicamente la sua carenza di legittimazione attiva a CP_1
promuovere azione confessoria per essere non proprietario esclusivo ma comproprietario del fondo dominante.
In ogni caso, l'appellato fa rilevare di avere adeguatamente dimostrato il suo diritto di proprietà sui fondi, allegando i rogiti di compravendita relativi alla proprietà del fondo agricolo poi oggetto di separazione nel
2014 e tenuto conto di quanto espressamente previsto dall'art. 1062 c.c. che consente alla parte che deduce di avere acquistato la servitù per destinazione del padre di famiglia di assolvere con qualsiasi mezzo l'onere della prova sulla stessa gravante, ivi comprese le presunzioni e dunque anche la non contestazione da parte della convenuta. Ancora, ad ogni modo, ferma restando la tardività dell'avversa eccezione, la nozione di unico proprietario di cui all'art. 1062 c.c. va riferita anche all'ipotesi di più proprietari in comunione. Parimenti destituito di ogni fondamento risulta anche, ad avviso dell'appellato, il secondo motivo di gravame sulla errata ritenuta prova dei restanti requisiti richiesti dall'art. 1062 c.c., atteso che tutte le evidenze probatorie, nessuna esclusa, documentali, tecniche e testimoniali, avrebbero confermato in maniera granitica la sussistenza di tutti gli elementi necessari per l'acquisto per destinazione del padre di famiglia, ovvero la precedente appartenenza dei due fondi separati allo stesso proprietario, il possesso dei fondi, poi separati, da parte del Sig. la CP_1 destinazione di un fondo a servizio dell'altro fondo e la successiva cessazione di appartenenza dei fondi all'unico proprietario con contestuale assenza di atti dispositivi relativi alla servitù contrari alla sua destinazione per padre di famiglia. Continua l'appellato, venendo a trattare del motivo di gravame in ordine al risarcimento dei danni, come la domandata reiezione dell'atto di appello comporterà anche la conferma della
7 condanna di al ristoro del danno cagionato al Sig. essendo in re ipsa i danni derivanti Pt_1 CP_1 dall'impedimento dell'esercizio di diritti reali. Inoltre la stessa c.t.u. ha ritenuto fondata la richiesta dell'attore e, a seguito della disamina degli aspetti negativi sotto il profilo agronomico a carico del venditore CP_1
ha proceduto ad una congrua quantificazione del danno, il cui importo è stato ridotto in accoglimento delle osservazioni tecniche della parte convenuta. Quanto al motivo in ordine alle obbligazioni di fare contenute nella sentenza appellata, il rigetto del gravame dovrà comportare anche la conferma della disposta apertura di tre varchi nella recinzione a cura e spese della società appellante, salvo quanto si dirà a breve.
L'appellato propone infatti appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Bologna nella CP_1
parte in cui non ha pienamente accolto la domanda di condanna di alla rimozione della recinzione Pt_1
posta sul confine tra i due fondi, dichiarando tenuta e condannando la società nicamente ad aprire tre Pt_1
varchi in tale recinzione. Secondo la prospettazione difensiva del la motivazione della pronuncia sarebbe CP_1
erronea e non condivisibile, il Giudice di primo RA avrebbe ipotizzato una soluzione del tutto impraticabile e non percorribile in base allo stato dei luoghi di campagna oggetto della contesta, come peraltro sottolineato dallo stesso C.T.U. in sede di istruttoria e violato l'art. 841 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1064-1067
c.c. e gli artt. 115-116 c.p.c. in materia di disponibilità e valutazione delle prove. Se è ben vero che l'art. 841
c.c. dispone che il proprietario possa chiudere in qualunque tempo il fondo, è altrettanto vero secondo il CP_1
che tale norma non ha un significato assoluto, dovendo essere letta unitamente all'art. 1064 c.c. in materia di servitù secondo cui se il fondo viene chiuso il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso, e ciò non sarebbe avvenuto nella vicenda che occupa. La cavedagna oggetto di contesa è sempre stata utilizzata interamente, senza limiti di spazio, e, come confermato nell'elaborato peritale, sarebbe indispensabile abbattere l'intera recinzione.
L'appellato chiede quindi alla Corte, previo rigetto dell'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non ricorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 283 c.c., di:
● in via preliminare, dichiarare inammissibile il primo motivo dell'appello principale poiché formulato in violazione al divieto dei nova in appello, trattandosi di eccezione mai spiegata nel giudizio di primo RA;
● nel merito, rigettare tutti i motivi di appello in quanto inammissibili, infondati in fatto e in diritto e comunque non provati e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
● in accoglimento dell'appello incidentale e parzialmente riformando la sentenza appellata, condannare alla rimessione in pristino e alla eliminazione di tutte le opere eseguite in spregio alla Parte_1 titolarità e all'esercizio del diritto di servitù di passaggio del Sig. con l'abbattimento della CP_1
recinzione metallica posta sulla linea di confine dalla proprietà CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio RA di giudizio, oltre ad oneri accessori.
4.- All'udienza del 22.03.2022 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e alle istanze e conclusioni ivi formulate, chiedendo fissarsi udienza di precisazione
8 delle conclusioni e la Corte, con ordinanza resa nella medesima data, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza allo scopo fissata e da ultimo svoltasi in data 07.01.2025 in modalità cartolare, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
5.- Preliminarmente, ritiene la Corte che le richieste istruttorie riproposte dall'appellante nell'atto introduttivo e in sede di precisazione delle conclusioni, ivi compresa la rinnovazione della c.t.u., non meritino accoglimento, risultando superflue ai fini del decidere, tenuto conto delle allegazioni e deduzioni delle parti nonché della documentazione tutta versata in atti.
Passando ora al merito, reputa la Corte che il primo motivo di appello, in ordine alla ritenuta assenza della prova del possesso dei due fondi da parte di un unico proprietario, sia fondato e meriti accoglimento, sì da rendere non necessaria la disamina degli ulteriori motivi di gravame. Diversamente da quanto dedotto dalla parte appellata, non si tratta infatti di nuova domanda o nuova eccezione, in quanto tale non consentita in sede di appello, bensì di una mera difesa esperibile in ogni tempo, in quanto consiste nella semplice negazione dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della propria pretesa, peraltro già di fatto avanzata in primo RA.
Inoltre non può non osservarsi come l'onere della prova al riguardo gravasse sulla parte attrice. Ciò precisato, giova richiamare sia il contenuto dell'art. 1062 c.c. secondo cui “La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”, sia il costante insegnamento, in ordine alla natura e presupposti della c.d. azione confessoria, della Suprema Corte secondo la quale “l'attore che agisce in confessoria servitutis, ai sensi dell'art. 1079 cod. civ., ha l'onere di provare
l'esistenza del relativo diritto, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni” (così si è espressa Cass. civ. Sez. II 08.09.2014, n. 18890; vedasi anche Cass. civ. Sez. II,
11.01.2017, n. 472).
Per potere quindi ottenere l'accertamento di avvenuta costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, era onere dell'attore provare di essere stato unico proprietario dei due fondi, ossia di CP_1
quello rimasto di sua proprietà, che assume essere il fondo dominante, e di quello da lui venduto nell'anno
2014 a che assume essere il fondo servente. Come noto, la nozione di unico proprietario Parte_1
non va intesa in senso restrittivo, potendo infatti riferirsi anche all'ipotesi di più proprietari in comunione, purché i “più proprietari in comunione” di ciascuno dei due fondi siano esattamente gli stessi, dato che sia nell'uno che nell'altro caso ricorre il requisito essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati
9 dal rapporto di fatto della subordinazione che dà poi luogo con la separazione giuridica, nel caso in esame con la vendita, alla costituzione della servitù. L'istituto in questione non è dunque applicabile allorquando la separazione dei fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno solo di essi e comproprietario dell'altro fondo, difettando in questo caso il presupposto dell'appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario, come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (vedasi Cass. civ. Sez. II 05.01.1995 n. 196 secondo cui “La costituzione del diritto di servitù prediale per destinazione del padre di famiglia non si verifica quando la separazione di due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno solo di essi e comproprietario dell'altro fondo, mancando in tale ipotesi il requisito di appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario”; analoghe Cass. civ. Sez. II 18.06.1991, n. 6884; Cass. civ. Sez. II 07.10.1982, n. 5145; Cass. civ. Sez. II, 19.01.2004, n. 713 ove si legge che “Chi è proprietario esclusivo di un fondo e, al tempo stesso, condomino di altro fondo non può costituire tra i due immobili una servitù per destinazione del padre di famiglia, facendo difetto, in tale situazione, il requisito dell'appartenenza dei due fondi a un unico proprietario”; nello stesso senso anche Cass. civ. Sez. II 12.02.2016, n. 2853 ove si ribadisce che “La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia non ha luogo quando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno di essi e solo comproprietario dell'altro, mancando in tal caso il requisito dell'appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario”). Più recentemente, la
Suprema Corte pronunciandosi su una vicenda posta proprio all'attenzione di questa Corte di Appello e confermando quanto dalla stessa ritenuto ha affermato che “La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., trova applicazione non solo nell'ipotesi del singolo proprietario, ma anche di comproprietari nel loro insieme, giacché anche in questo caso si configura l'estremo essenziale della unicità del diritto dominicale sui fondi collegati da rapporto di fatto di subordinazione, che dà poi luogo con la separazione giuridica dei fondi stessi alla costituzione della servitù” (così si è espressa Cass. civ. Sez. II
04.12.2023, n. 33751).
Ora, è documentalmente provato che il Sig. fosse l'unico ed esclusivo proprietario del fondo da CP_1
lui venduto a con rogito a ministero notaio el 5 febbraio 2014 (doc. 3 fascicolo Parte_1 Per_2
di primo RA , assunto come fondo servente. Tuttavia, il predetto avrebbe dovuto provare che, al CP_1
momento di tale vendita, lui era anche l'unico ed esclusivo proprietario del fondo che assume essere quello dominante, dal medesimo indicato come distinto coi Mappali 58, 57, 46, 49, 50, 51 e 24 del Foglio 44, in realtà del Foglio 45 (trattasi di mero errore materiale, come rilevato anche dal CTU) del Comune di Valsamoggia, località Crespellano. A prova del fatto di esserne l'unico ed esclusivo proprietario il ha prodotto CP_1
unicamente il rogito a ministero notaio del 12 settembre 1985, dal quale risulta che il medesimo Per_1
acquistava soltanto i Mappali 57 e 58 del Comune di Crespellano e non anche i Mappali 46, 49, 50, 51 e 24 sempre del Comune di Crespellano.
10 Manca quindi la prova che il sia stato proprietario anche di tali ulteriori Mappali 46, 49, 50, 51 e 24 a CP_1
favore dei quali ha chiesto il riconoscimento dell'avvenuta costituzione di una servitù di passaggio sorta per destinazione del padre di famiglia. A tale osservazione dell'odierna appellante, l'appellato nulla di specifico fa rilevare. Come osservato dalla Suprema Corte, affinché si possa costituire una servitù per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c., è necessario che, al momento della separazione dei fondi, questi appartenessero ad un unico proprietario e che le opere destinate all'esercizio della servitù siano apparenti e l'assenza di questi requisiti preclude la costituzione della servitù (vedasi, tra le numerose, Cass. civ. Sez. II
04.11.2024, n. 28263).
Ma vi è di più. Nell'interrogatorio formale reso dall'attore all'udienza del 30.11.2018, rispondendo ai capitoli della memoria istruttoria della parte convenuta, questi affermava: “….Faccio presente che io ho venduto alla Parte
i terreni in comune di Monteveglio, non quelli in comune di Crespellano, questo era il presupposto. Non avrei potuto vendere l'altra porzione dei terreni, in quanto io non sono nemmeno proprietario esclusivo, partecipo solo ad una comunione…”.
L'appellato deduce l'irrilevanza di tale dichiarazione per non avere mai contestato l'appellante nel corso del giudizio di primo RA l'unicità del diritto dominicale di al momento della cessione del fondo;
CP_1
trattasi tuttavia di assunto difensivo che non coglie nel segno in ragione di quanto sopra esposto. L'onere della prova gravava infatti sulla parte attrice che non l'ha assolto in modo adeguato.
Accogliendo il primo motivo di appello, resta assorbito il secondo.
Ne deriva che in riforma dell'impugnata sentenza va rigettata la domanda attorea volta a vedere accertata la costituzione del diritto di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia sul fondo di proprietà della società Conseguentemente devono essere respinte anche la domande di risarcimento del Parte_1
danno e di rimozione della recinzione asseritamente posta sul confine, parzialmente accolta invece dal Giudice di prime cure che disponeva che la società rovvedesse all'apertura di tre varchi. Pt_1
A fronte dell'accoglimento dell'appello principale, deve essere respinto l'appello incidentale proposto dal CP_1
e volto ad ottenere la condanna della alla rimessione in pristino e alla eliminazione di tutte Parte_1
le opere eseguite in spregio alla asserita titolarità della servitù di passaggio, per non essere stata riconosciuta appunto l'esistenza di tale servitù.
Di contro, meritano accoglimento le ulteriori domande avanzate dall'appellante e volte sia ad ottenere la condanna dell'appellato alla restituzione di quanto versatogli in esecuzione della sentenza di CP_1
primo RA per una somma pari ad € 11.307,08 come da bonifico bancario del 5 luglio 2021 depositato unitamente all'atto di citazione in appello, oltre ad interessi legali dal versamento sino al soddisfo, sia a vedere ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle dovute annotazioni/cancellazioni all'esito del passaggio in giudicato della sentenza.
11 Le spese di lite di primo e secondo RA, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'appellato nonché appellante in via incidentale e si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, all'assenza di attività istruttoria in sede di appello, nonché al livello di complessità delle questioni trattate (valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e minimo per quella decisionale quanto al primo RA, importo medio per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per il secondo RA). Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell'attore in primo RA.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, del D.P.R. suddetto
(vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. Civ. Sez. Un. n. 4315 del 20.02.2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in riforma della sentenza n. 1258/2021 del Tribunale di Bologna:
I - ACCOGLIE l'appello proposto da e per l'effetto RIGETTA la domanda avanzata da Parte_1
volta a sentire accertare la costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di CP_1 famiglia sul fondo di proprietà di e ogni altra domanda avanzata dal medesimo;
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II - RIGETTA l'appello incidentale proposto da;
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III - CONDANNA alla restituzione a della somma di € 11.307,08 oltre ad CP_1 Parte_1 interessi legali dalla data del versamento all'effettivo saldo;
IV - CONDANNA l'appellato nonché appellante in via incidentale alla refusione, in favore di CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano per il Parte_1 primo RA in € 6.164,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, e per il secondo RA in € 804,00 per spese e in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge, con spese di c.t.u. poste definitivamente a carico di;
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V - ORDINA al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di provvedere alle dovute cancellazioni/rettificazioni delle trascrizioni pregiudizievoli all'esito del passaggio in giudicato della sentenza;
VI - DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante in via incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per l'appello incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data
08.04.2025.
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Rosa)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De
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