CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LU ZO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1408/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 671/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 28/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 IT 004837 000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società S.r.l. impugnava la sentenza n.671/2024, pronunciata il 21/03/2024 e depositata il 28/03/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n.2020IT004837000 riguardante imposta di registro 2020. L'appellante eccepiva l'inesistenza della pretesa tributaria e l'inesistenza del valore dell'avviamento contestato. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro per chiedere il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
A seguito di atto notarile, relativo alla cessione d'azienda, l'Ufficio, con riguardo alla determinazione del valore totale dell'azienda, ha rettificato il valore dichiarato da € 25.000,00 a € 112.936,00, applicando il metodo previsto dall'articolo 2, comma 4, DPR 460/1996. L'articolo prevede la determinazione del valore di avviamento: “sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento moltiplicata per 3”.
La Suprema Corte ha ribadito la legittimità del metodo matematico. previsto dall'articolo 2, comma 4, DPR 460/1996, che: “rimane valido sul piano indicativo per quanto riguarda i parametri di riferimento lasciando al contribuente l'onere di dimostrare, ove lo ritenga, applicando parametri diversi da quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 460 citato, un valore di avviamento inferiore a quello indicato. Ed è stato altresì affermato che i criteri di cui 3 al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 460 del 1996, articolo 2, determinano valori minimali di avviamento, in funzione dell'accertamento con adesione, sicché la loro applicazione integra un indizio a favore dell'Amministrazione (Cass. n. 9098 del 2017), tanto che questa può impiegare un criterio diverso solo dando conto della maggiore affidabilità specifica (Cass. n. 4931 del 2012).” (Cass. Ordinanza
n.15396/2021).
Il ricorrente lamenta il contrasto tra la sentenza impugnata e le norme, introdotte con la legge n.130/2023, del comma 5 bis dell'art. 7 del Dlgs 546/1992, che prevede, per l'amministrazione,
l'obbligo di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto emesso.
In realtà, è la stessa Suprema Corte che, con l'ordinanza n.2746/2024, tra l'altro citata proprio dallo stesso ricorrente, ha stabilito che il comma 5-bis non influenza in alcun modo la normativa che utilizza presunzioni, le quali impongono al contribuente l'onere della prova contraria. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in 900,00 oltre oneri ed accessori se dovuti e con distrazione se richiesta.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LU ZO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1408/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi Snc 88100 Catanzaro CZ
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 671/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 28/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 IT 004837 000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La società S.r.l. impugnava la sentenza n.671/2024, pronunciata il 21/03/2024 e depositata il 28/03/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n.2020IT004837000 riguardante imposta di registro 2020. L'appellante eccepiva l'inesistenza della pretesa tributaria e l'inesistenza del valore dell'avviamento contestato. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro per chiedere il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
A seguito di atto notarile, relativo alla cessione d'azienda, l'Ufficio, con riguardo alla determinazione del valore totale dell'azienda, ha rettificato il valore dichiarato da € 25.000,00 a € 112.936,00, applicando il metodo previsto dall'articolo 2, comma 4, DPR 460/1996. L'articolo prevede la determinazione del valore di avviamento: “sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento moltiplicata per 3”.
La Suprema Corte ha ribadito la legittimità del metodo matematico. previsto dall'articolo 2, comma 4, DPR 460/1996, che: “rimane valido sul piano indicativo per quanto riguarda i parametri di riferimento lasciando al contribuente l'onere di dimostrare, ove lo ritenga, applicando parametri diversi da quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 460 citato, un valore di avviamento inferiore a quello indicato. Ed è stato altresì affermato che i criteri di cui 3 al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 460 del 1996, articolo 2, determinano valori minimali di avviamento, in funzione dell'accertamento con adesione, sicché la loro applicazione integra un indizio a favore dell'Amministrazione (Cass. n. 9098 del 2017), tanto che questa può impiegare un criterio diverso solo dando conto della maggiore affidabilità specifica (Cass. n. 4931 del 2012).” (Cass. Ordinanza
n.15396/2021).
Il ricorrente lamenta il contrasto tra la sentenza impugnata e le norme, introdotte con la legge n.130/2023, del comma 5 bis dell'art. 7 del Dlgs 546/1992, che prevede, per l'amministrazione,
l'obbligo di provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto emesso.
In realtà, è la stessa Suprema Corte che, con l'ordinanza n.2746/2024, tra l'altro citata proprio dallo stesso ricorrente, ha stabilito che il comma 5-bis non influenza in alcun modo la normativa che utilizza presunzioni, le quali impongono al contribuente l'onere della prova contraria. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in 900,00 oltre oneri ed accessori se dovuti e con distrazione se richiesta.