Articolo 116 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 132Articolo 117
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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
Art. 116. (Conoscibilita' di dati su mandato dell'interessato) 1. Per lo svolgimento delle proprie attivita' gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ((dall'interessato medesimo)) .
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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