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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 245/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso con ricorso congiunto depositato in data 16/01/2025,
da:
EF , (C.F.: Pt_1 C.F._1
con l'avv. COLUSSI GRAZIELLA
e
NI AD (C.F.: C.F._2
con l'avv. COLUSSI GRAZIELLA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina dell'affidamento dei figli minori nati dalla loro relazione more uxorio, delle
1 modalità dei rapporti con ciascun genitore e del diritto di mantenimento, sulla base delle condizioni concordemente indicate.
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza dell'11/02/2025, ex art. 127 ter c.p.c.,
depositate in data 29/01/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse dei minori e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 245/2025 V.G., provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I due figli minori - nata a [...] veneto l'11.06.2010 e nato a [...]_2
Vittorio Veneto il 10.05.2015 - vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno la residenza e collocamento prevalente presso la madre;
2) fermo restando il più ampio potere di visita del padre e la possibilità di vedere i minori ogni qualvolta lo desideri, previo congruo preavviso di almeno 12 ore, il sig. avrà il diritto- Parte_2
facoltà di tenere con sé i figli un fine settimana ogni mese e precisamente dal venerdì e/o sabato al termine dell'orario scolastico sino alla domenica sera quando lo accompagnerà a casa dalla madre.
3) Le vacanze estive, natalizie e pasquali saranno suddivise equamente a metà. durante le vacanze scolastiche di Natale, terrà il figlio ad anni alterni dal 24 dicembre alle ore 9,00 al
27 dicembre ore 20,00, oppure dal 31 dicembre ore 9,00 al 02 gennaio successivo alle ore 20,00, tre giorni durante le vacanze pasquali con la festività alternata come per il Natale. Le vacanze estive – che vengono individuate nel mese di agosto, (un periodo diverso sarà concordato eventualmente tra i due genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno) saranno suddivise in modo alternato i primi 15 giorni consecutivi ad un genitore e i secondi quindici giorni consecutivi all'altro genitore;
il padre potrà altresì vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di festività nazionale e/ ponti relativi previo accordo con la madre.
2 4) Il diritto-dovere di visita e la permanenza del figlio presso ciascun genitore verrà esercitato tenendo in considerazione i preminenti interessi dei figli ed i loro impegni scolastici, ricreativi e sportivi.
5) Le decisioni di maggior interesse per la prole relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute viaggi scolastici e di pacere – sport dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
6) il padre concorrerà nel mantenere, istruire ed educare i figli minori , versando alla signora
[...]
, tenendo conto della situazione economica, un assegno mensile pari ad € 200,00 quale Parte_3
contributo nel mantenimento a favore di ciascun figlio (complessivamente euro 400,00 mensile) da rivalutarsi annualmente secondo indici istat Tale importo andrà versato attraverso bonifico bancario sul conto corrente della madre entro il giorno 20 di ogni mese ed andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT prendendo a base la data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
7) I signori e concordano sin d'ora che l'assegno unico universale sarà Parte_2 Parte_3
di spettanza della madre al 100%.
8) Il padre concorrerà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche specialistiche non mutuabili sostenute per i minori, nonché ricreative e sportive decise di comune accordo. Fermo restando la partecipazione alle spese scolastiche, mediche che non richiedono preventivo accordo
(mutuabili, specialistiche prescritte dal medico curante, tasse scolastiche, libri di testo e materiale scolastico di inizio anno, trasporto pubblico per esigenze scolastiche. Le predette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa;
9) I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto e di ogni documento equipollente valido per l'espatrio anche per il minore
10) Le parti si danno atto che i mobili, arredi e suppellettili relativi alla casa familiare rimangono, in proprietà esclusiva del signor , ad eccezione della cameretta della figlia minore e del Parte_2
computer di casa che verranno prelevati dalla signora .” Parte_3
- Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/02/2025.
3 Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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