Articolo 250 del Codice della navigazione
Articolo 249Articolo 251
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21 aprile 1942
Art. 250.
(Pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' delle navi).

Per gli effetti previsti dal codice civile , gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi sono resi pubblici, quando concernono navi maggiori o loro carati, mediante trascrizione nella matricola ed annotazioni sull'atto di nazionalita'; quando concernono navi minori o galleggianti, o loro carati, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione.

Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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