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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 352/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Stefania Calò
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice monocratico dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 352/2022 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato ANDREA RUOCCO presso Controparte_1
il cui studio in FOGGIA, VIA LUSTRO, N. 29 è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato ROBERTO REGGIANI presso Controparte_2
il cui studio in REGGIO EMILIA, CORSO GARIBALDI, N. 4, è elettivamente domiciliato;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
20.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Promuovendo la presente controversia, la società ha dedotto, con Controparte_1
riferimento ai contratti di conto corrente ordinario affidato n. 1795 (acceso in data 5.2.2003, ricontrattualizzato il 12.9.2013 ed il 26.5.2016 ed estinto il 31.1.2021) e di correlato conto anticipi n.
56-0, l'illegittimo addebito di interessi ultralegali e capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283 c.c., di commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi e di istruttoria veloce e di spese
Par non pattuite, l'omessa indicazione dell' e l'arbitraria variazione delle condizioni contrattuali.
pagina 2 di 7 Sulla base di tali premesse, e di una perizia stragiudiziale, l'attore ha domandato il ricalcolo delle risultanze dei conti, con la condanna della alla restituzione dell'indebito di complessivi euro CP_3
65.629,47 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario.
Costituendosi in giudizio, il ha affermato la correttezza del proprio operato e, in Controparte_2 ogni caso, eccepito la prescrizione dell'asserito indebito maturato antecedentemente al 26.3.2011.
La causa è stata istruita con una C.T.U. contabile affidata al dott. Persona_1
2.
Così sinteticamente ricostruite le difese delle parti, deve rilevarsi, in ordine alla documentazione prodotta, che risultano depositati, con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 1795, tutti gli estratti conto dal 28/02/2003 (con un saldo iniziale peri a zero ed un saldo finale pari ad euro
2.124,41 a debito della correntista) fino al 31/01/2021 (con un saldo finale pari ad euro 419,83 a credito della correntista), con la precisazione che è mancante la pagina n. 2 dell'estratto conto al 31/08/2009, ma essendo in atti l'estratto conto scalare, il C.T.U. ha potuto determinare l'importo dei movimenti mancanti.
Quanto, invece, al conto anticipi n. 56-0, la documentazione prodotta è costituita da una serie non continua di estratti conto, che non ha consentito al C.T.U. di verificare le condizioni in concreto applicate dalla banca. A tal proposito, si legge, difatti, nella c.t.u. che “l'estratto del conto anticipi elenca unicamente le movimentazioni antitetiche nelle sezioni dare e avere delle accensioni e delle estinzioni degli anticipi sul foglio commerciale in modo aggregato, senza fornire i dettagli delle scadenze, delle valute, delle decorrenze degli anticipi e dei tassi applicati (occorrerebbero per poter analizzare il rapporto tutte le distinte di presentazione, come le uniche due prodotte riferite al
30/06/2003 e al 30/09/2003 – Cfr. Pag. 35 e pag. 43 dell'allegato 3 estratti conto parte 5 all'atto di citazione). Non sono pertanto indagabili gli interessi e parte delle commissioni maturate e addebitate relativamente ai servizi di portafoglio”. Corollario di quanto sin qui detto è che, relativamente a tale conto, il C.T.U. ha potuto considerare, ai fini del ricalco dell'esatto dare-avere, unicamente le commissioni e gli oneri indicati negli estratti conto trimestrali e girocontanti in addebito sul conto corrente ordinario.
3.
Tanto premesso, la controversia può essere decisa sulla base della C.T.U., svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti.
pagina 3 di 7 Orbene, sulla base della c.t.u., risulta accertato:
a) che quanto agli interessi ultralegali, al contratto di conto corrente stipulato il 5.2.2013 risultavano allegate le condizioni economiche concordate, riportanti il tasso a credito nominale annuo (0,0625%), il tasso a credito capitalizzato su base annua (0,0625%), il tasso a debito nominale annuo (13,25%), il tasso a debito capitalizzato su base annua (13,923%), il tasso sconfinamento e mora nominale (13,25%) ed il tasso sconfinamento e mora capitalizzato (13,923%).
Quanto al fido, esso era regolamentato nel contratto di conto corrente.
Premesso che in data 05.02.2003 la società sottoscrisse la proposta Controparte_1 delle proprie linee di credito, tra cui anche una “apertura di credito in c/c a revoca” fino alla concorrenza di € 100.000,00 (doc. 4 della comparsa di costituzione), nel contratto di conto corrente stipulato in pari data si legge che “In relazione ai rapporti tra noi intercorrenti e cioè il rapporto di base di conto corrente, nonché alle facilitazioni creditizie che mi/ci avete consentito e che mi/ci consentirete in futuro (quali, a titolo esemplificativo, apertura di credito in conto corrente, anche di carattere occasionale e temporaneo;
anticipazioni su titolo o su merci;
sconto cambiali o documenti;
accredito immediato s.b.f. di effetti e ricevute bancarie;
anticipo di fatture;
anticipo di crediti verso
l'estero o per pagamenti sull'estero; rilascio di garanzie a terzi etc.) prendo/prendiamo nota che i rapporti stessi saranno regolati dalle Condizioni Generali contraddistinte dall'edizione 03/02, che formano parte integrante del presente contratto e che dichiaro/dichiariamo di conoscere, di accettare e di cui dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto copia. Prendiamo nota che dette Condizioni Generali sono depositate in originale presso lo studio del dott. notaio in Reggio Emilia, in data Controparte_4
11/04/2002, repertorio n. 98628, raccolta n. 12545” (doc. 2 della comparsa di costituzione). E le condizioni economiche concordate con il contratto di conto corrente prevedevano, difatti, come osservato sopra, un tasso di sconfinamento e mora nominale annuo del 13,25% e un tasso di sconfinamento e mora capitalizzato su base annua del 13,923%.
Ne deriva che alcun ricalcolo deve operarsi ex art. 117 Tub.
Valga qui ribadire, poi, che l'indagine peritale è rimasta circoscritta al conto corrente, non fornendo l'estratto del conto anticipi il dettaglio dei tassi applicati, per quanto esposto sopra;
b) che la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori è stata correttamente pattuita per iscritto e specificamente sottoscritta (v. art. 10 delle “Condizioni Generali contraddistinte dall'edizione
03/02 che formano parte integrante del presente contratto”), con riferimento al periodo dall'accensione del rapporto (5.2.2003) al 1.10.2016 (v. Cass. n. 26779/2019 e n. 22681/2019).
pagina 4 di 7 Al contrario, la capitalizzazione degli interessi risulta illegittima con riferimento al periodo successivo al 1.10.2016, non risultando specificamente approvata per iscritto la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, il C.T.U. ha correttamente provveduto a neutralizzare gli effetti anatocistici della capitalizzazione annuale con riferimento a tale ultimo periodo;
c) che con riferimento al periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, non risultano applicate da parte della banca commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi.
Nel periodo successivo, ossia dal 29.1.2009 sino al 12.1.2021, data dell'ultimo estratto conto prodotto, risultano, invece, addebitate, sul conto corrente ordinario, la commissione di disponibilità fondi con periodicità trimestrale, a decorrere dal 3° trimestre 2009 e la commissione di istruttoria veloce, a decorrere dal 4° trimestre 2013, solo in alcuni trimestri;
quanto al conto anticipi, risulta addebitata la commissione di disponibilità fondi, a decorrere dal 4° trimestre 2012.
Ora, la commissione di disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce risultano espressamente pattuite nel documento denominato “Accordo di modifica delle condizioni senza effetti novativi” del 13.9.2013 (doc. 15 della comparsa di costituzione), ritualmente sottoscritto dalla correntista, con la previsione, per la commissione di disponibilità fondi, del tasso, dei criteri di calcolo e della sua periodicità, e per la commissione di istruttoria veloce, degli importi, del criterio di calcolo e della sua periodicità.
Entrambe le commissioni risultano, successivamente, ricontrattualizzate nel documento di sintesi del
24.10.2014, ritualmente sottoscritto dalla correntista (doc. 3 del ricorso).
Diversamente di quanto ritenuto dalla convenuta, la proposta di modifica unilaterale del 18.5.2009 non può legittimare l'applicazione della commissione di disponibilità fondi a decorrere dalla data della predetta proposta, considerato che il potere di modifica unilaterale del contratto, riconosciuto all'intermediario dall'art. 118 T.U.B., in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare solo le clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già esistenti e, dunque, non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale.
In ragione di quanto precede, il C.T.U. ha espunto le commissioni addebitate dall'inizio del rapporto sino al 13.9.2013, data della prima pattuizione contrattuale che le ha previste, per complessivi euro
9.137,47;
d) che in ordine alle spese, il C.T.U. ha provveduto ad epurare tutte quelle non oggetto di pattuizione contrattuale, espressamente elencate nell'allegato n. 6 della c.t.u.;
pagina 5 di 7 e) che in ordine allo ius variandi e, in particolare, all'asserita indebita variazione del tasso debitore intra fido passato dal 5,500% (in data 31.3.2003) al 8,00% (in data 31.3.2007), con il documento di sintesi n. 20 del 31.12.2006, la variazione del detto tasso è avvenuta nel rispetto delle disposizioni dell'art. 118 T.U.B. nella formulazione vigente anteriormente al 4.7.2006, nonché di quanto previsto dalla delibera CICR n. 286 del 4.3.2003 e dalla circolare n. 229/2003 della Banca d'Italia, con riferimento al periodo dall'apertura del rapporto fino al documento di sintesi n. 17 del 30.6.2006; al contrario, le variazioni di tasso comunicate con i documenti di sintesi dal n. 18 del 30.9.2006 sino al n.
24 del 15.10.2007, quando risulta evidenziata la formula “Proposta di modifica unilaterale delle condizioni”, non risultano avvenute in conformità alle disposizioni dell'art. 118 T.U.B., come modificato ad opera dell'art. 10 del D.L. n. 223 del 4.7.2006, posto che la comunicazione della variazione unilaterale è avvenuta tramite la messa a disposizione di un “documento di sintesi”, con evidenza del nuovo tasso e della sua decorrenza, ma senza “modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
Pertanto, correttamente il C.T.U. ha rideterminato l'esatto dare-avere tra le parti, espungendo i tassi passivi modificati unilateralmente con decorrenza dal 1.10.2006 fino al 1.6.2007, con la precisazione che i tassi applicati dal 1.7.2007 fino al documento di sintesi n. 24 del 15.10.2007 risultano più favorevoli al cliente;
f) che tenuto conto dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca nella comparsa di costituzione e risposta, le operazioni oggetto di indagine peritale sono quelle intercorse nel periodo dal
25.2.2003 (data della prima operazione registrata del periodo di riferimento) fino al 12.7.2010, tenuto conto del primo atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla pec attorea del 13.7.2010 (doc.
n. 1 del ricorso).
4.
In merito all'omessa indicazione dell'ISC nei contratti, si osserva, in via del tutto dirimente ai fini del decidere, che l'indicatore sintetico di costo svolge una funzione meramente informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, rendendolo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione; ne consegue che non costituendo Par l' un tasso di interesse, la mancata o errata indicazione di esso non può comportare la nullità del contratto, che è prevista, invece, esclusivamente per il caso del credito al consumo ex art. 125 bis
T.U.B., che nella fattispecie in decisione non ricorre, non potendo considerarsi la società attrice un consumatore.
5.
pagina 6 di 7 Tutto ciò premesso, il C.T.U. ha rideterminato l'esatto dare-avere tra le parti in complessivi euro
34.999,31 a favore dell'attrice.
Pertanto, e concludendo, va condannata alla restituzione, in favore dell'attore, della Parte_2
complessiva somma di euro 34.999,31 oltre interessi come per legge.
La rivalutazione monetaria non è dovuta. Nella fattispecie la restituzione delle somme indebitamente versate richiesta dall'attrice non inerisce, infatti, ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia dichiarativa di nullità, della causa delle relative obbligazioni pecuniarie, per cui dà luogo ad un debito non di valore, ma di valuta, non soggetto a rivalutazioni monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., che va, pertanto, provato dal richiedente, che nel caso di specie non vi ha però provveduto (Cass. n. 14289/2018; Cass. n. 5639/2014).
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano in favore del procuratore attoreo antistatario, come in dispositivo, tenendo conto dei valori medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore entro cui è racchiuso il decisum di causa.
Per i principi in tema di soccombenza, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto del 14.2.2025, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_2 Controparte_1
somma di euro 34.999,31 oltre interessi come per legge;
- condanna a rifondere a le spese di lite che CP_2 Controparte_2 Controparte_1 liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico del Controparte_2
Reggio Emilia, 21/03/2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Stefania Calò
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice monocratico dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 352/2022 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avvocato ANDREA RUOCCO presso Controparte_1
il cui studio in FOGGIA, VIA LUSTRO, N. 29 è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato ROBERTO REGGIANI presso Controparte_2
il cui studio in REGGIO EMILIA, CORSO GARIBALDI, N. 4, è elettivamente domiciliato;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
20.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Promuovendo la presente controversia, la società ha dedotto, con Controparte_1
riferimento ai contratti di conto corrente ordinario affidato n. 1795 (acceso in data 5.2.2003, ricontrattualizzato il 12.9.2013 ed il 26.5.2016 ed estinto il 31.1.2021) e di correlato conto anticipi n.
56-0, l'illegittimo addebito di interessi ultralegali e capitalizzati trimestralmente in violazione dell'art. 1283 c.c., di commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi e di istruttoria veloce e di spese
Par non pattuite, l'omessa indicazione dell' e l'arbitraria variazione delle condizioni contrattuali.
pagina 2 di 7 Sulla base di tali premesse, e di una perizia stragiudiziale, l'attore ha domandato il ricalcolo delle risultanze dei conti, con la condanna della alla restituzione dell'indebito di complessivi euro CP_3
65.629,47 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore attoreo antistatario.
Costituendosi in giudizio, il ha affermato la correttezza del proprio operato e, in Controparte_2 ogni caso, eccepito la prescrizione dell'asserito indebito maturato antecedentemente al 26.3.2011.
La causa è stata istruita con una C.T.U. contabile affidata al dott. Persona_1
2.
Così sinteticamente ricostruite le difese delle parti, deve rilevarsi, in ordine alla documentazione prodotta, che risultano depositati, con riferimento al contratto di conto corrente ordinario n. 1795, tutti gli estratti conto dal 28/02/2003 (con un saldo iniziale peri a zero ed un saldo finale pari ad euro
2.124,41 a debito della correntista) fino al 31/01/2021 (con un saldo finale pari ad euro 419,83 a credito della correntista), con la precisazione che è mancante la pagina n. 2 dell'estratto conto al 31/08/2009, ma essendo in atti l'estratto conto scalare, il C.T.U. ha potuto determinare l'importo dei movimenti mancanti.
Quanto, invece, al conto anticipi n. 56-0, la documentazione prodotta è costituita da una serie non continua di estratti conto, che non ha consentito al C.T.U. di verificare le condizioni in concreto applicate dalla banca. A tal proposito, si legge, difatti, nella c.t.u. che “l'estratto del conto anticipi elenca unicamente le movimentazioni antitetiche nelle sezioni dare e avere delle accensioni e delle estinzioni degli anticipi sul foglio commerciale in modo aggregato, senza fornire i dettagli delle scadenze, delle valute, delle decorrenze degli anticipi e dei tassi applicati (occorrerebbero per poter analizzare il rapporto tutte le distinte di presentazione, come le uniche due prodotte riferite al
30/06/2003 e al 30/09/2003 – Cfr. Pag. 35 e pag. 43 dell'allegato 3 estratti conto parte 5 all'atto di citazione). Non sono pertanto indagabili gli interessi e parte delle commissioni maturate e addebitate relativamente ai servizi di portafoglio”. Corollario di quanto sin qui detto è che, relativamente a tale conto, il C.T.U. ha potuto considerare, ai fini del ricalco dell'esatto dare-avere, unicamente le commissioni e gli oneri indicati negli estratti conto trimestrali e girocontanti in addebito sul conto corrente ordinario.
3.
Tanto premesso, la controversia può essere decisa sulla base della C.T.U., svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti.
pagina 3 di 7 Orbene, sulla base della c.t.u., risulta accertato:
a) che quanto agli interessi ultralegali, al contratto di conto corrente stipulato il 5.2.2013 risultavano allegate le condizioni economiche concordate, riportanti il tasso a credito nominale annuo (0,0625%), il tasso a credito capitalizzato su base annua (0,0625%), il tasso a debito nominale annuo (13,25%), il tasso a debito capitalizzato su base annua (13,923%), il tasso sconfinamento e mora nominale (13,25%) ed il tasso sconfinamento e mora capitalizzato (13,923%).
Quanto al fido, esso era regolamentato nel contratto di conto corrente.
Premesso che in data 05.02.2003 la società sottoscrisse la proposta Controparte_1 delle proprie linee di credito, tra cui anche una “apertura di credito in c/c a revoca” fino alla concorrenza di € 100.000,00 (doc. 4 della comparsa di costituzione), nel contratto di conto corrente stipulato in pari data si legge che “In relazione ai rapporti tra noi intercorrenti e cioè il rapporto di base di conto corrente, nonché alle facilitazioni creditizie che mi/ci avete consentito e che mi/ci consentirete in futuro (quali, a titolo esemplificativo, apertura di credito in conto corrente, anche di carattere occasionale e temporaneo;
anticipazioni su titolo o su merci;
sconto cambiali o documenti;
accredito immediato s.b.f. di effetti e ricevute bancarie;
anticipo di fatture;
anticipo di crediti verso
l'estero o per pagamenti sull'estero; rilascio di garanzie a terzi etc.) prendo/prendiamo nota che i rapporti stessi saranno regolati dalle Condizioni Generali contraddistinte dall'edizione 03/02, che formano parte integrante del presente contratto e che dichiaro/dichiariamo di conoscere, di accettare e di cui dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto copia. Prendiamo nota che dette Condizioni Generali sono depositate in originale presso lo studio del dott. notaio in Reggio Emilia, in data Controparte_4
11/04/2002, repertorio n. 98628, raccolta n. 12545” (doc. 2 della comparsa di costituzione). E le condizioni economiche concordate con il contratto di conto corrente prevedevano, difatti, come osservato sopra, un tasso di sconfinamento e mora nominale annuo del 13,25% e un tasso di sconfinamento e mora capitalizzato su base annua del 13,923%.
Ne deriva che alcun ricalcolo deve operarsi ex art. 117 Tub.
Valga qui ribadire, poi, che l'indagine peritale è rimasta circoscritta al conto corrente, non fornendo l'estratto del conto anticipi il dettaglio dei tassi applicati, per quanto esposto sopra;
b) che la capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori è stata correttamente pattuita per iscritto e specificamente sottoscritta (v. art. 10 delle “Condizioni Generali contraddistinte dall'edizione
03/02 che formano parte integrante del presente contratto”), con riferimento al periodo dall'accensione del rapporto (5.2.2003) al 1.10.2016 (v. Cass. n. 26779/2019 e n. 22681/2019).
pagina 4 di 7 Al contrario, la capitalizzazione degli interessi risulta illegittima con riferimento al periodo successivo al 1.10.2016, non risultando specificamente approvata per iscritto la capitalizzazione annuale degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, il C.T.U. ha correttamente provveduto a neutralizzare gli effetti anatocistici della capitalizzazione annuale con riferimento a tale ultimo periodo;
c) che con riferimento al periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, non risultano applicate da parte della banca commissioni di massimo scoperto e di disponibilità fondi.
Nel periodo successivo, ossia dal 29.1.2009 sino al 12.1.2021, data dell'ultimo estratto conto prodotto, risultano, invece, addebitate, sul conto corrente ordinario, la commissione di disponibilità fondi con periodicità trimestrale, a decorrere dal 3° trimestre 2009 e la commissione di istruttoria veloce, a decorrere dal 4° trimestre 2013, solo in alcuni trimestri;
quanto al conto anticipi, risulta addebitata la commissione di disponibilità fondi, a decorrere dal 4° trimestre 2012.
Ora, la commissione di disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce risultano espressamente pattuite nel documento denominato “Accordo di modifica delle condizioni senza effetti novativi” del 13.9.2013 (doc. 15 della comparsa di costituzione), ritualmente sottoscritto dalla correntista, con la previsione, per la commissione di disponibilità fondi, del tasso, dei criteri di calcolo e della sua periodicità, e per la commissione di istruttoria veloce, degli importi, del criterio di calcolo e della sua periodicità.
Entrambe le commissioni risultano, successivamente, ricontrattualizzate nel documento di sintesi del
24.10.2014, ritualmente sottoscritto dalla correntista (doc. 3 del ricorso).
Diversamente di quanto ritenuto dalla convenuta, la proposta di modifica unilaterale del 18.5.2009 non può legittimare l'applicazione della commissione di disponibilità fondi a decorrere dalla data della predetta proposta, considerato che il potere di modifica unilaterale del contratto, riconosciuto all'intermediario dall'art. 118 T.U.B., in quanto eccezione alla regola generale della immodificabilità del contratto senza il consenso di entrambe le parti, deve intendersi limitato alla possibilità di modificare solo le clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già esistenti e, dunque, non può spingersi sino al punto di introdurre clausole e condizioni del tutto nuove, tali da incidere in maniera sostanziale sull'equilibrio contrattuale.
In ragione di quanto precede, il C.T.U. ha espunto le commissioni addebitate dall'inizio del rapporto sino al 13.9.2013, data della prima pattuizione contrattuale che le ha previste, per complessivi euro
9.137,47;
d) che in ordine alle spese, il C.T.U. ha provveduto ad epurare tutte quelle non oggetto di pattuizione contrattuale, espressamente elencate nell'allegato n. 6 della c.t.u.;
pagina 5 di 7 e) che in ordine allo ius variandi e, in particolare, all'asserita indebita variazione del tasso debitore intra fido passato dal 5,500% (in data 31.3.2003) al 8,00% (in data 31.3.2007), con il documento di sintesi n. 20 del 31.12.2006, la variazione del detto tasso è avvenuta nel rispetto delle disposizioni dell'art. 118 T.U.B. nella formulazione vigente anteriormente al 4.7.2006, nonché di quanto previsto dalla delibera CICR n. 286 del 4.3.2003 e dalla circolare n. 229/2003 della Banca d'Italia, con riferimento al periodo dall'apertura del rapporto fino al documento di sintesi n. 17 del 30.6.2006; al contrario, le variazioni di tasso comunicate con i documenti di sintesi dal n. 18 del 30.9.2006 sino al n.
24 del 15.10.2007, quando risulta evidenziata la formula “Proposta di modifica unilaterale delle condizioni”, non risultano avvenute in conformità alle disposizioni dell'art. 118 T.U.B., come modificato ad opera dell'art. 10 del D.L. n. 223 del 4.7.2006, posto che la comunicazione della variazione unilaterale è avvenuta tramite la messa a disposizione di un “documento di sintesi”, con evidenza del nuovo tasso e della sua decorrenza, ma senza “modalità contenenti in modo evidenziato la formula: Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
Pertanto, correttamente il C.T.U. ha rideterminato l'esatto dare-avere tra le parti, espungendo i tassi passivi modificati unilateralmente con decorrenza dal 1.10.2006 fino al 1.6.2007, con la precisazione che i tassi applicati dal 1.7.2007 fino al documento di sintesi n. 24 del 15.10.2007 risultano più favorevoli al cliente;
f) che tenuto conto dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca nella comparsa di costituzione e risposta, le operazioni oggetto di indagine peritale sono quelle intercorse nel periodo dal
25.2.2003 (data della prima operazione registrata del periodo di riferimento) fino al 12.7.2010, tenuto conto del primo atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla pec attorea del 13.7.2010 (doc.
n. 1 del ricorso).
4.
In merito all'omessa indicazione dell'ISC nei contratti, si osserva, in via del tutto dirimente ai fini del decidere, che l'indicatore sintetico di costo svolge una funzione meramente informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, rendendolo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione; ne consegue che non costituendo Par l' un tasso di interesse, la mancata o errata indicazione di esso non può comportare la nullità del contratto, che è prevista, invece, esclusivamente per il caso del credito al consumo ex art. 125 bis
T.U.B., che nella fattispecie in decisione non ricorre, non potendo considerarsi la società attrice un consumatore.
5.
pagina 6 di 7 Tutto ciò premesso, il C.T.U. ha rideterminato l'esatto dare-avere tra le parti in complessivi euro
34.999,31 a favore dell'attrice.
Pertanto, e concludendo, va condannata alla restituzione, in favore dell'attore, della Parte_2
complessiva somma di euro 34.999,31 oltre interessi come per legge.
La rivalutazione monetaria non è dovuta. Nella fattispecie la restituzione delle somme indebitamente versate richiesta dall'attrice non inerisce, infatti, ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia dichiarativa di nullità, della causa delle relative obbligazioni pecuniarie, per cui dà luogo ad un debito non di valore, ma di valuta, non soggetto a rivalutazioni monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., che va, pertanto, provato dal richiedente, che nel caso di specie non vi ha però provveduto (Cass. n. 14289/2018; Cass. n. 5639/2014).
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano in favore del procuratore attoreo antistatario, come in dispositivo, tenendo conto dei valori medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore entro cui è racchiuso il decisum di causa.
Per i principi in tema di soccombenza, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto del 14.2.2025, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_2 Controparte_1
somma di euro 34.999,31 oltre interessi come per legge;
- condanna a rifondere a le spese di lite che CP_2 Controparte_2 Controparte_1 liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico del Controparte_2
Reggio Emilia, 21/03/2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
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