Sentenza 24 ottobre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2018, n. 48572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48572 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2018 |
Testo completo
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CH MO nato il [...] EL HA MO nato il [...] avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La CORTE di APPELLO di Messina, con sentenza in data 14.7.2017, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del TRIBUNALE di Barcellona P. di G., in data 7.10.2016, nei confronti di CH AM ed EL HA AM, riqualificava quale tentata la condotta estorsiva ascritta e rideterminava in senso riduttivo il trattamento sanzionatorio.
2. Propone ricorso per cassazione CH AM personalmente, lamentando plurime violazioni di legge e vizio di motivazione con atto che, tuttavia, deve ritenersi inammissibile;
invero, sebbene la sentenza impugnata sia stata pronunciata il 14.7.2017 (ossia in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, avvenuta il 3 agosto 2017), la motivazione della stessa è stata depositata nella Cancelleria della Corte territoriale il 9.10.2017, nel pieno vigore della nuova normativa processuale, con la conseguenza che l'esercizio del diritto di impugnazione dell'imputato avrebbe dovuto necessariamente essere conformato alla richiamata novella (cfr. S.U., n. 8914 del 21/12/2017). Ne discende la inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di atto non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
3. Propone separato ricorso EL HA Mohanned, tramite difensore, lamentando vizio di motivazione in relazione al ravvisato concorso nella tentata estorsione, dal momento che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il motivo di appello con il quale si affermava che il medesimo ricorrente non aveva avuto consapevolezza dell'azione minacciosa del coimputato.
4. Anche quest'ultimo ricorso è inammissibile. Invero, nella presente sede si ripropongono le stesse ragioni già proposte ma trattate e ritenute infondate dal giudice del gravame, con la conseguenza che il motivo deve considerarsi aspecifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ed invero, nella fattispecie la Corte territoriale (cfr. pag. 6) ha esaminato accuratamente la doglianza relativa alla sussistenza del consapevole concorso di El HA nelle condotte del correo, evidenziando gli aspetti per i quali, al pari del primo giudice, ha concluso in senso affermativo ( e cioè per la condivisione delle condotte precedenti e successive all'azione estorsiva), con argomenti effettivi e non illogici, che l'attuale ricorso neppure prende in specifica considerazione, limitandosi a ripetere i medesimi assunti dell'appello.
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 11.9.20a if=l' PCSITA,TO IN