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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 246 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 24/2023, pubblicata in data 12 gennaio 2023, in punto:
responsabilità extracontrattuale;
causa vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Jarc, Rado Race e
Marco Florit per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli Avv. Cristina Amidani, Annalisa Aquili e Marzia Amiconi per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
Repubblica di Slovenia, in persona del Governo della Repubblica di Slovenia
rappresentato dal Segretario Generale, rappresentata e difesa dall'Avv. Samo Sanzin per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
1 3, c.p.c.
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PE “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, respinta ogni Parte_1
contraria istanza, in riforma parziale dell'impugnata sentenza: in via preliminare,
accertare la tardività e, in ogni caso, l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta da nel merito, previo accertamento del preuso in capo Controparte_1
a della frequenza 87.800 MHz – Monte Kuk e comunque della liceità e Parte_1
legittimità delle trasmissioni di da località Monte Kuk sulla frequenza Parte_1
87.800 MHz, rigettare tutte le domande proposte da nei confronti Parte_2
di in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
Parte_1
in ogni caso, rigettare l'appello incidentale proposto da siccome Parte_2
infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Con PE AD IO : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione e difesa, per tutte le argomentazioni e motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale,
vista la sentenza non definitiva del Tribunale Civile di Udine n. 239/20 del 25.2.20,
passata in giudicato, che ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana a conoscere della controversia e l'applicabilità, sotto il profilo sostanziale, della legge italiana, in via principale nel merito: rigettare integralmente l'appello principale proposto da , poiché in parte inammissibile e, comunque, Parte_1
inaccoglibile poiché infondato in fatto e diritto, confermando le statuizioni di accertamento, inibitoria e condanna emesse nei suoi confronti dalla sentenza del
Tribunale civile di Udine n. 24/23, pubblicata in data 12.1.23 e, per l'effetto: ammessi ed
2 espletati i mezzi di prova - diretta e contraria - richiesti da nella Controparte_1
seconda e terza memoria ex art. 183, 6 co. cpc, nel giudizio di primo grado, accertare e dichiarare il diritto esclusivo di ad irradiare, senza interferenza Controparte_1
alcuna, il proprio segnale sulla frequenza radiofonica 87.900 MHz nel proprio bacino di utenza nel territorio Italiano a mezzo dell'impianto operante da TA, Aviano (PN);
riconoscere la condotta posta in essere da come arbitraria, illegittima e Parte_1
violativa del diritto di all'uso indisturbato della suindicata Controparte_1
frequenza radiofonica 87.900 MHz nell'area di servizio di cui alle schede tecniche B e C,
in territorio italiano, essendo state accertate le interferenze provocate alle trasmissioni di dall'impianto su fr. 87.800 MHz operante da loc. Monte Kuk in Controparte_1
territorio sloveno;
riconoscere che la condotta posta in essere da ha Parte_1
costituito e costituisce nei confronti di , violazione del possesso, atto Controparte_1
di concorrenza sleale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598 c.c., nonché fatto illecito ex art. 2043 c.c.; condannare alla totale e definitiva eliminazione e cessazione Parte_1
di ogni e qualsiasi interferenza alle trasmissioni irradiate da con Controparte_1
l'impianto su fr. 87.900 MHz, nell'area di servizio della regione Friuli Venezia Giulia,
ordinando a di adottare tutte le misure tecniche necessarie per cessare le Parte_1
interferenze in danno di , tra cui la modifica del sistema radiante Controparte_1
dell'impianto sloveno operante dal Monte Kuk, con eliminazione almeno dei tre pannelli in polarizzazione mista posizionati in direzione del territorio italiano;
condannare
[...]
alla pubblicazione e radiodiffusione dell'emananda sentenza, a sua cura e spese, Parte_1
entro trenta giorni dal deposito;
rigettare tutte le richieste, istanze, eccezioni e domande proposte da e dalla Repubblica di Slovenia in quanto indimostrate ed in Parte_1
ogni caso infondate in fatto e diritto. Rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dalla Repubblica di Slovenia, poiché inammissibile, inaccoglibile e, comunque,
infondato in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermando le statuizioni della sentenza del
3 Tribunale Civile di Udine n. 24/23, dichiarare l'inammissibilità dell'intervento della
Repubblica di Slovenia per carenza di legittimazione ed interesse. Sempre in via principale nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Udine n. 24/23,
[...]
accogliere la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Udine n.
24/23 condannare e la Repubblica di Slovenia Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, oltre al pagamento integrale delle spese di CTU. Con condanna di Parte_1
e della Repubblica di Slovenia alla rifusione degli oneri di lite, comprese spese generali,
IVA e CPA come per legge dovute, del presente grado di giudizio”.
PE Repubblica di Slovenia: “Nel merito, in via incidentale: contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata n.
23/2023, R.G. 3401/18, accogliersi lo spiegato appello e per l'effetto dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento della Repubblica di Slovenia in giudizio determinato del tipo adesivo ad adjuvandum a favore di a fronte della titolarità della CP_2
frequenza di 87.800 Mhz con abilitazione alla trasmissione dalla località di Monte Kuk,
in base al titolo di assegnazione internazionale dovuto all'iscrizione al M.I.F.R. (Master
International Frequency Register) presso l'I.T.U.- International Telecomunication Union,
Unione Internazionale delle Comunicazioni, organismo internazionale associato all'ONU, i cui Stati membri ed aderenti, tra cui l'Italia, hanno ratificato il trattato istitutivo unitamente alla Slovenia;
spese di lite del presente grado di giudizio rifuse. Nel merito:
accogliersi l'impugnazione proposta da e conseguentemente riformarsi la Parte_1
sentenza oggetto di gravame n. 23/2023, R.G. 3401/18, secondo le conclusioni formulate nel merito, in ogni caso rigettando tutte le domande proposte da Controparte_1
nei confronti di in quanto infondate in fatto e diritto;
spese di causa di Parte_1
4 entrambi i gradi di giudizio rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso di essere titolare di una concessione ministeriale per Controparte_1
l'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale e di esercitare dalla località TA, Aviano (PN) l'impianto radiofonico sulla frequenza
87,900 MHz con copertura di un bacino di utenza comprendente le province di Udine,
Pordenone, e Gorizia, aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine
[...]
, lamentando di essere soggetta a gravi Parte_1 Parte_1
interferenze cagionate dall'emittente radiofonica “Val 202” di proprietà della convenuta,
provenienti dall'impianto situato in Monte Kuk, e chiedendo accertarsi la responsabilità
extracontrattuale della stessa ex artt. 2043 e 2598 cod. civ., con pronuncia di inibitoria di ulteriori condotte in violazione del proprio spazio radiofonico e con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
si era costituita esponendo che le condizioni di esercizio dell'impianto in Parte_1
contestazione erano legittime, atteso che le proprie trasmissioni avvenivano sulla base della concessione radiofonica slovena n. 38111-80/2018/7 e che la frequenza 87,800 era stata assegnata alla Repubblica di Slovenia a seguito di registrazione nel Registro Mastro
Internazionale delle Frequenze.
Era altresì intervenuta la Repubblica di Slovenia eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Radicatosi il contraddittorio, con sentenza non definitiva pubblicata il 12.01.2023, non gravata da alcuna delle parti, era stata respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
successivamente era stato dato ingresso ad un accertamento tecnico di ufficio ed all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 12 gennaio 2023, con la quale era stato statuito: “definitivamente pronunciando, ferma la pronuncia non definitiva n.
5 239/2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: 1) dichiara inammissibile l'intervento della Repubblica di Slovenia nel presente giudizio per carenza di interesse;
2) accerta e dichiara il diritto esclusivo di ad irradiare, Controparte_1
senza interferenza alcuna, il proprio segnale sulla frequenza radiofonica 87,900 MHz nel proprio bacino di utenza nel territorio italiano a mezzo del proprio impianto operante da località TA, Aviano (PN); 3) accerta e dichiara l'illegittimità delle interferenze causate dal segnale emesso dalla stazione emittente di Kuk (frequenza 87, 800 MHz), di titolarità di in danno del segnale emesso dalla stazione emittente sita in Parte_1
loc. TA (frequenza 87,900 MHz), di titolarità di integrando tali Controparte_1
interferenze atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; 4) inibisce, quindi, alla convenuta di interferire le trasmissioni irradiate dall'attrice tramite l'impianto in Parte_1
TA sulla frequenza 87,900 MHz;
5) ordina a di adottare tutte le Parte_1
misure tecniche necessarie a far cessare le interferenze in danno all'attrice; 6) rigetta la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta dall'attrice; 7) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano locale “Il
Messaggero”, a caratteri doppi, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, per una sola volta, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
8) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, in capo alle parti per 1/3
ciascuna; 9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Con tale decisione era stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse l'intervento della Repubblica di Slovenia, sul rilievo che la controversia non riguardava la legittimità
della concessione amministrativa in favore dell'emittente convenuta, ma unicamente l'accertamento delle interferenze in territorio italiano in danno dell'attrice.
Nel merito erano invece state recepite le risultanze dell'accertamento tecnico di ufficio,
dal quale era emerso che a causa dell'eccessiva potenza di emissione il segnale della stazione radiofonica di Monte Kuk interferiva illegittimamente con quello della stazione
6 radiofonica di TA, in violazione con l'art. 42, lett. f, del d.lgs. 31.7.2005, n. 177,
secondo cui i soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate e a fare in modo che “le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.”
Escluso che la registrazione internazionale della frequenza 87,8000 MHz potesse integrare una causa di giustificazione - essendo del pari emerso dalla c.t.u. che la stazione radiofonica di Monte Kuk non emetteva il proprio segnale in conformità con le registrazioni internazionali - era inoltre stato rilevato che la “copertura” internazionale delle frequenze registrate nell'Elenco Internazionale non prevaleva sempre e comunque su quelle non registrate, ma solo sulle nuove assegnazioni degli Stati membri in favore delle proprie emittenti radiofoniche e che nel caso di specie la concessione per la trasmissione in radiofrequenza dalla località di TA risultava rilasciata in epoca antecedente alla registrazione internazionale della frequenza assegnata all'emittente
RTV-Slovenija, nonché alla stessa concessione amministrativa nazionale slovena.
Sulla base di tali considerazioni, le illecite interferenze in danno dell'attrice erano state qualificate come atti di concorrenza sleale riconducibili all'art. 2598 cod. civ., ed era pertanto stato inibito alla convenuta, ex art. 2599 cod. civ., di interferire ulteriormente nel bacino di servizio dell'attrice; nondimeno era stata respinta la domanda di condanna generica relativa ai danni causati dalle interferenze, sul rilievo che l'attrice non aveva assolto all'onere di allegare fatti comprovanti, in termini probabilistici, il pregiudizio sofferto, e di indicare i mezzi di prova.
Tale decisione è stata gravata in via principale da con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 12 luglio 2023; si sono costituite e la Repubblica di Slovenia, proponendo a loro volta autonomi Controparte_1
appelli incidentali e contestandone reciprocamente l'ammissibilità; radicatosi il contraddittorio, nulla opponendo le parti è stata disposta la trattazione scritta ai sensi
7 dell'art. 127-ter c.p.c. e al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c. la causa
è stata riservata in decisione ed è stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante principale ha lamentato l'erroneo accertamento del preuso della frequenza in contestazione da parte di esponendo Controparte_1
che la concessione rilasciata a quest'ultima risaliva al 28 febbraio 1994, mentre il proprio impianto era entrato in servizio in data 28 novembre 1983, come poteva evincersi dalla scheda tecnica prodotta in giudizio, e che inoltre la tutela possessoria reclamata da
[...]
non era più esercitabile, essendo maturato il termine di decadenza Controparte_1
annuale di cui all'art. 1170 cod. civ.
Con il secondo motivo l'appellante principale ha lamentato che era stata erroneamente accertata l'illiceità delle proprie trasmissioni e negata la rilevanza e la diretta applicabilità
degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia radiofonica, esponendo che risultava gravemente interferita nel proprio territorio di esercizio dalle emissioni originate dall'impianto della controparte, che la problematica interferenziale derivava dalla vicinanza geografica e in frequenza delle due stazioni trasmittenti e che a differenza di beneficiava di tutela assoluta derivante dalla concessione Controparte_1
amministrativa slovena e dall'iscrizione nel Registro Mastro dell'Unione Internazionale
delle Telecomunicazioni.
Con il terzo motivo l'appellante ha da ultimo lamentato l'erroneo accertamento della sussistenza di un illecito concorrenziale, esponendo che svolgeva un servizio pubblico e che l'azione ex artt. 2598 e ss. cod. civ. poteva invece essere esercitata esclusivamente nei confronti di chi rivestiva la qualità di imprenditore e presupponeva una comunanza di clientela, nella fattispecie da escludersi per il fatto di essere le reciproche trasmissioni rivolte ad utenze di lingua diversa.
* * *
8 La Repubblica di Slovenia ha svolto considerazioni adesive all'appello principale ed ha proposto appello incidentale avverso la statuizione di inammissibilità dell'intervento spiegato in prime cure, rilevando di essere titolare di un interesse diretto ed attuale in quanto proprietaria della frequenza 87.800 MHz oggetto di causa e di essere pertanto ritualmente intervenuta al fine di proteggere la stessa, oggetto di interferenza in territorio sloveno.
* * *
ha del pari proposto appello incidentale lamentando con il primo Controparte_1
motivo l'erroneo rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, esponendo che l'accertamento dell'esistenza in concreto del pregiudizio derivante dalle illecite interferenze nel proprio bacino di utenza era riservata alla successiva fase di determinazione e liquidazione e che in sede di condanna generica era invece sufficiente una valutazione in termini di probabilità o verosimiglianza dell'esistenza del fatto dannoso.
Con il secondo motivo ha lamentato che il giudice di prime cure aveva erroneamente compensato, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza e della complessità delle questioni giuridiche, le spese di lite e posto definitivamente a carico delle parti, in pari misura, le spese dell'accertamento tecnico di ufficio, con statuizioni non corrispondenti all'esito complessivo della lite ed ai principi di diritto in tema di ripartizione dell'onere delle spese processuali.
* * *
Va a questo punto preliminarmente esaminata la questione relativa all'ammissibilità delle impugnazioni incidentali proposte dalla Repubblica di Slovenia e da Controparte_1
[...]
In argomento va in primo luogo evidenziato che secondo il prevalente orientamento di legittimità richiamato dalla sentenza n. 7519 del 01/04/2014 “il sistema delle
9 impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini: (a) un termine esterno, cosiddetto perché
preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327
c.p.c.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l'interesse all'impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell'impugnazione principale (art. 334 c.p.c.)” e “(b) un termine interno, previsto dall'art. 343 c.p.c.; non derogabile in alcun modo.” Il Supremo Collegio ha inoltre di seguito evidenziato che
“questi due termini sono tra loro complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale. Infatti, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l'appello incidentale, di cui all'art. 343 c.p.c.,
l'appello è inammissibile ed a nulla rileverà che per l'appellante non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. PEaltro, è proprio questa (oltre a quella corrispondente dell'art. 371 c.p.c.) l'ipotesi cui si riferisce la decadenza di cui all'art. 333
c.p.c., che, come si dirà, non comporta tuttavia la invalidità di un appello comunque tempestivamente proposto. Non è vera, però, la reciproca: una volta che siano spirati i termini di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., l'appellato potrà ancora proporre il suo gravame incidentale, ma soltanto nelle forme dell'impugnazione tardiva di cui all'art. 334 c.p.c.”
In tema di impugnazioni incidentali tardive le Sezioni Unite hanno inoltre recentemente ribadito con la sentenza n. 8486 del 28/03/2024 - in continuità con quanto espresso, tra le altre, da Sez. U. n. 4640 del 7/11/1989 e Sez. U. n. 24627 del 2007 – che tali impugnazioni sono sempre ammissibili, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza e che possono avere ad oggetto qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.
Dovendo applicare tali principi al caso di specie, va dunque rilevato che la sentenza di
10 primo grado, pubblicata il 12 gennaio 2023, non risulta notificata, sicché il termine ex art. 327 c.p.c. scadeva in data 12 luglio 2023; che la prima udienza di comparizione in appello era stata fissata per il 13 dicembre 2024, sicché il termine (libero a ritroso calcolato con esclusione del giorno iniziale) ex art. 343, comma 1, c.p.c., scadeva in data 23 novembre
2024; che la Repubblica di Slovenia aveva proposto impugnazione incidentale con comparsa di risposta depositata in data 1 agosto 2023, mentre Controparte_1
aveva a sua volta proposto impugnazione incidentale con comparsa di risposta depositata in data 16 novembre 2023.
Poiché entrambe le impugnazioni incidentali state proposte successivamente alla scadenza del termine ex art. 327 c.p.c., ne discende che entrambe debbano essere considerate tardive.
È necessario pertanto verificare, in base al principio dell'interesse all'impugnazione, se l'appello principale abbia o meno rimesso in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza, poiché nel caso in cui l'interesse ad impugnare fosse invece preesistente all'altrui gravame e quindi sorto immediatamente dalla decisione, l'impugnazione incidentale tardiva dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
Sulla base di tali considerazioni va dunque rilevata l'intervenuta decadenza della
Repubblica di Slovenia dalla possibilità di proporre appello incidentale, essendo l'interesse ad impugnare la statuizione di inammissibilità dell'intervento spiegato in primo grado chiaramente sorto non dall'appello principale, come può del resto evincersi dal tenore adesivo della comparsa di risposta in oggetto alle deduzioni dell'appellante principale, ma direttamente dalla sentenza, che tale statuizione aveva espresso sia nella parte motiva che nel capo 1) del dispositivo. Tanto meno l'interesse ad impugnare può
ritenersi sorto dall'altra impugnazione incidentale svolta da Controparte_1
essendo quest'ultima stata proposta successivamente a quella svolta dalla Repubblica di
11 Slovenia.
L'appello incidentale proposto da contro il capo della decisione Controparte_1
che aveva respinto la domanda di condanna generica al risarcimento del danno deve invece ritenersi ammissibile, sia in quanto sorto dall'appello principale proposto da
[...]
, con la quale la stessa aveva sostenuto che essendo emittente pubblica le proprie CP_2
interferenze non potevano essere considerate atti di concorrenza sleale, dunque riguardante l'an debeatur, sia in quanto, come si è visto, ritualmente proposto nel rispetto del termine ex art. 343, comma 1, c.p.c.
* * *
Nel merito l'appello principale proposto da è infondato. Parte_1
Va in primo luogo evidenziato che, non avendo svolto in via Parte_1
riconvenzionale alcuna domanda relativa alle emissioni della stazione di TA gestita da , l'accertamento tecnico eseguito in primo grado era stato Controparte_1
correttamente disposto al solo fine di verificare se, sulla base dei dati a disposizione e delle misurazioni effettuate in territorio italiano, l'emittente slovena emettesse, o meno, i propri segnali in conformità con le registrazioni internazionali allegate.
Esaurita tale doverosa premessa, va quindi rilevato che all'esito delle indagini tecniche eseguite in contraddittorio tra le parti è risultato oggettivamente comprovato che il segnale emesso dalla stazione radiofonica di Monte Kuk, di proprietà della parte convenuta, a 87,8000 MHz, interferisce il segnale emesso dalla stazione radiofonica di
TA, di proprietà della parte attrice, a 87,9000 MHz nel proprio bacino di servizio e che “la mancata compatibilità tra i valori misurati e quelli previsti nei calcoli” non consente di affermare che la dalla stazione di Monte Kuk irradi i propri Parte_1
segnali in conformità con le registrazioni internazionali allegate, almeno per quanto riguarda gli effetti sul territorio italiano.
Considerato che “in tema di trasmissioni radiofoniche private in ambito locale, il preuso
12 di un determinato canale o frequenza, quale situazione di fatto tutelabile nel conflitto fra più emittenti, va individuato prendendo in considerazione non soltanto il dato temporale dell'inizio di dette trasmissioni, ma anche l'ambito spaziale nel quale le medesime possono essere ricevute” (Cass. Sez. 3, n. 12278 del 05/07/2004; Sez. 2, n. 9901 del
23/09/1991) deve dunque ritenersi che l'impugnata decisione si sottragga alla censura relativa all'erroneo accertamento del preuso della frequenza da parte di Controparte_1
attesa la difformità tra le condizioni di impianto verificate dal c.t.u., risultante
[...]
notevolmente superiori a quelle originariamente autorizzate con la concessione radiofonica slovena n. 38111-80/2018/7 ed attesa inoltre l'incontroversa assenza di un titolo abilitativo da parte dell'emittente slovena valevole al di fuori dei propri confini nazionali e la stessa diversità delle frequenze in uso alle odierne parti in causa.
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione relativa al decorso del termine di decadenza annuale di cui all'art. 1170 cod. civ.; in assenza di ogni allegazione utile in punto di fatto, non può - infatti - che aversi riguardo, quanto alla decorrenza dell'indicato termine, alle deduzioni formulate dalla stessa convenuta nella comparsa di risposta in primo grado a pag. 17, riportate a pag. 10 dell'atto di citazione in appello, relativamente al rilascio da parte dell'Ente Regolatore sloveno, risalente al 2018, di “nuove concessioni radiofoniche che autorizzano la convenuta ad irradiare con parametri superiori a quelli risultanti dalle schede estratte dal Registro dell'UIT e del Piano di '84.” PE_1 PE_2
Non può dunque ritenersi che sia decaduta dalla tutela possessoria che Controparte_1
consegue all'accertamento del preuso, dal momento che l'atto di citazione in primo grado risulta notificato in data 16 agosto 2018, ovvero nello stesso anno in cui risultano emanate le anzidette autorizzazioni a trasmettere a potenza superiore alla norma.
Deve pertanto ritenersi infondato il primo motivo di appello, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo.
Va infatti in primo luogo ribadito che in assenza di domande riconvenzionali la questione
13 relativa alla propagazione in territorio sloveno delle emissioni della stazione di TA
non forma oggetto del presente giudizio.
Quanto alla rilevanza degli accordi internazionali in materia radiofonica e agli effetti derivanti dalla concessione amministrativa slovena e dall'iscrizione nel Registro Mastro
dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, deve inoltre essere data continuità -
non essendo emerse ragioni per discostarsi dagli orientamenti ivi espressi - alle precedenti pronunce di questa Corte d'Appello di cui alle sentenze n. 564/2014 e n. 717/2015, nelle quali è stato diffusamente e condivisibilmente evidenziato che “eventuali inadempienze
nei rapporti tra Stati, ovvero le rispettive reazioni e cooperazioni nella regolamentazione
delle frequenze, a nulla rilevano nei rapporti tra privati e sui rispettivi diritti ed obblighi,
atteso che la controversia riguarda la tutela del possesso di frequenza radio da tempo -
e con anteriorità - utilizzata (...), nonché la reazione ad atto di concorrenza sleale.”
Come inoltre rilevato nella successiva sentenza pronunciata in data 7.2.204 nella controversia in grado di appello iscritta al n. 352/2022 r.g., “la sentenza n. 717/2015,
impugnata avanti al giudice di legittimità, ha trovato conferma nella sentenza Cass.
SS.UU. n. 27164/2018 che ha respinto il ricorso anche nella parte in cui si denunciava
violazione e falsa applicazione della normativa internazionale relativa alle procedure di
coordinamento delle frequenze radio transfrontaliere per inadempimento dell'Italia
all'obbligo internazionale di comunicare le frequenze utilizzate sul proprio territorio e
di iscriverle nel piano previsto nell'accordo di (nell'apposito registro IFRB) e PE_2
ciò in quanto la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata che
inibiva alla radio slovena di interferire in una frequenza spettante ad altra emittente
radiofonica in violazione (anche) dell'art. 42, lett. f), del D.lgs. 31.07.2005, n. 177,
secondo cui i soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare
un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate e, in particolare, ad 'assicurare
che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di
14 radiofrequenze. Precisava, altresì, la Cassazione a SS.UU..: “Non è in discussione il
legittimo ed indisturbato uso della frequenza da parte della radio slovena, ma
l'interferenza che, in conseguenza di tale uso, essa ha operato sulla frequenza
legittimamente spettante alla radio italiana.”
Anche il terzo motivo è infondato;
il fatto che svolga un servizio pubblico Parte_1
non esclude, infatti, che essa possa svolgere anche attività d'impresa nel momento in cui reclamizza la propria emittente e raccoglie pubblicità; del resto, l'appellante principale non ha neppure contestato l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado (pag.
8 e 9) in cui si evidenzia che entrambe le emittenti esercitano “la medesima attività
commerciale (diffusione musicale, informazione e pubblicizzazione prodotti e servizi), in
un ambito territoriale che, come visto, a causa della eccessiva potenza del segnale di
, finisce per essere, quantomeno parzialmente, il medesimo, con Parte_1
conseguente diramazione verso la stessa potenziale utenza.”
Va pertanto nuovamente ribadito che, come già affermato nelle anzidette sentenze n.
564/2014 e n. 717/2015, emesse in analoghe controversie, “presupposto indefettibile
dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più
imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale
o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la
comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei
prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentano il medesimo bisogno di mercato
e, pertanto, si rivolgano a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale,
dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale
dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul
piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi
prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che
15 lamenta la concorrenza sleale (Cass. 17144/2009, Cass. n. 4739/2012). Alla stregua dei
principi che precedono, e che la Corte non ha motivo di revocare in dubbio, se, da un
lato, non è in discussione che anche le onde elettromagnetiche sono suscettibili di
possesso e possono essere oggetto della relativa tutela, dall'altro lato, non è seriamente
contestabile che l'attività dei due soggetti ha quantomeno parzialmente i medesimi
potenziali destinatari (rappresentati se non altro dalla comunità slovena residente in
Italia, utilmente raggiungibile sia dai programmi dell'odierna appellante in lingua
slovena che dalle emissioni dell'appellata in lingua italiana, atteso il notorio bilinguismo
dei cittadini italiani di etnia e/o di origine slovena), ponendosi, se non altro,
astrattamente, in sicura situazione di reciproca concorrenza.”
Sulla base di tali considerazioni va dunque dichiarata l'infondatezza appello principale.
* * *
È invece fondato il primo motivo dell'appello incidentale con il quale CP_1 CP_1
ha lamentato l'erroneo rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento
[...]
del danno da liquidarsi in separato giudizio, atteso che ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno,
essendo sufficiente il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli.
Rispetto ai presupposti della condanna generica in punto di prova le Sezioni Unite Civili,
con la sentenza n. 29862 del 12 ottobre 2022 hanno infatti precisato che presupposto della condanna generica ex art. 278 c.p.c. è la mera probabilità del danno, non la prova certa della sua esistenza e che, dunque, dinanzi ad una domanda di condanna generica al risarcimento, l'attività e l'indagine del giudice è principalmente diretta ad acquisire la certezza giuridica sui punti pregiudiziali dell'illiceità e della colpa e, quindi, della responsabilità, potendo limitarsi poi alla verifica della prova di un fatto idoneo, sia pure potenzialmente, a produrre conseguenze dannose, secondo un apprezzamento anche di
16 semplice probabilità o di verosimiglianza dell'evento; mera “potenzialità dannosa” del fatto illecito che prescinde, tuttavia, dalla misura e anche dalla stessa concreta esistenza del danno.
Richiamati gli esiti dell'accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza dell'illecito ex art. 2598 cod. civ., deve dunque essere evidenziato che coglie nel segno la difesa dell'appellante incidentale nell'evidenziare come la stessa decisione di primo grado avesse affermato (pag. 9) che “le interferenze radiofoniche di Val 202 integrano, in
definitiva, un comportamento idoneo a danneggiare l'attività imprenditoriale di
[...]
sussistendo il concreto pericolo sia che la potenziale utenza della Provincia CP_1
di Udine decida di cambiare frequenza radio, a causa dei continui disturbi sulla linea
87,9000 MHz, sia che il pubblico di venga sviato dall'ascolto Controparte_1
dell'emittente italiana in favore della programmazione di Val 202”; alla stregua di tali circostanze non può, infatti, non essere formulata, in via quantomeno presuntiva, una valutazione di rilevante verosimiglianza in ordine al fatto che dai continui disturbi possa derivare un pregiudizio economico conseguente alla riduzione del numero degli utenti,
suscettibile di riverberarsi sugli introiti provenienti dalle aziende collaboratrici e dagli inserzionisti.
Dovrà, per l'effetto, essere accolta la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
Deve invece ritenersi assorbito il secondo motivo di appello incidentale relativo al regolamento delle spese processuali, dovendo comunque provvedersi, in esito alla parziale riforma della decisione impugnata, alla conseguente riliquidazione delle spese del doppio grado, che in conformità all'esito complessivo della controversia non potranno che seguire la soccombenza;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza, a carico degli appellanti risultati soccombenti, delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma
17
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello proposta da
, nei confronti di Parte_1 Parte_1 [...]
e della Repubblica di Slovenia avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Udine n. 24/2023 pubblicata in data 12 gennaio 2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla Repubblica di Slovenia,
rigetta l'appello principale proposto da , Parte_1 [...]
e in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
nonché in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma,
[...]
condanna , al Parte_1 Parte_1
risarcimento del danno nei confronti di da liquidarsi in separato Controparte_1
giudizio;
Condanna , e Repubblica Parte_1 Parte_1
di Slovenia in solido alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio a favore di spese che liquida a titolo di competenze professionali in euro Controparte_1
9.000,00 quanto al primo grado e 8.000,00 quanto al secondo, oltre al contributo unificato,
spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Pone in via definitiva le spese dell'accertamento tecnico di ufficio disposto in primo grado, già liquidate come in atti, a carico di , Parte_1
e Repubblica di Slovenia;
Parte_1
Dà atto della sussistenza in capo a queste ultime delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/200.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 246 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 24/2023, pubblicata in data 12 gennaio 2023, in punto:
responsabilità extracontrattuale;
causa vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Marco Jarc, Rado Race e
Marco Florit per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dagli Avv. Cristina Amidani, Annalisa Aquili e Marzia Amiconi per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
Repubblica di Slovenia, in persona del Governo della Repubblica di Slovenia
rappresentato dal Segretario Generale, rappresentata e difesa dall'Avv. Samo Sanzin per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma
1 3, c.p.c.
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PE “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, respinta ogni Parte_1
contraria istanza, in riforma parziale dell'impugnata sentenza: in via preliminare,
accertare la tardività e, in ogni caso, l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale proposta da nel merito, previo accertamento del preuso in capo Controparte_1
a della frequenza 87.800 MHz – Monte Kuk e comunque della liceità e Parte_1
legittimità delle trasmissioni di da località Monte Kuk sulla frequenza Parte_1
87.800 MHz, rigettare tutte le domande proposte da nei confronti Parte_2
di in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
Parte_1
in ogni caso, rigettare l'appello incidentale proposto da siccome Parte_2
infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Con PE AD IO : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza, deduzione e difesa, per tutte le argomentazioni e motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale,
vista la sentenza non definitiva del Tribunale Civile di Udine n. 239/20 del 25.2.20,
passata in giudicato, che ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana a conoscere della controversia e l'applicabilità, sotto il profilo sostanziale, della legge italiana, in via principale nel merito: rigettare integralmente l'appello principale proposto da , poiché in parte inammissibile e, comunque, Parte_1
inaccoglibile poiché infondato in fatto e diritto, confermando le statuizioni di accertamento, inibitoria e condanna emesse nei suoi confronti dalla sentenza del
Tribunale civile di Udine n. 24/23, pubblicata in data 12.1.23 e, per l'effetto: ammessi ed
2 espletati i mezzi di prova - diretta e contraria - richiesti da nella Controparte_1
seconda e terza memoria ex art. 183, 6 co. cpc, nel giudizio di primo grado, accertare e dichiarare il diritto esclusivo di ad irradiare, senza interferenza Controparte_1
alcuna, il proprio segnale sulla frequenza radiofonica 87.900 MHz nel proprio bacino di utenza nel territorio Italiano a mezzo dell'impianto operante da TA, Aviano (PN);
riconoscere la condotta posta in essere da come arbitraria, illegittima e Parte_1
violativa del diritto di all'uso indisturbato della suindicata Controparte_1
frequenza radiofonica 87.900 MHz nell'area di servizio di cui alle schede tecniche B e C,
in territorio italiano, essendo state accertate le interferenze provocate alle trasmissioni di dall'impianto su fr. 87.800 MHz operante da loc. Monte Kuk in Controparte_1
territorio sloveno;
riconoscere che la condotta posta in essere da ha Parte_1
costituito e costituisce nei confronti di , violazione del possesso, atto Controparte_1
di concorrenza sleale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2598 c.c., nonché fatto illecito ex art. 2043 c.c.; condannare alla totale e definitiva eliminazione e cessazione Parte_1
di ogni e qualsiasi interferenza alle trasmissioni irradiate da con Controparte_1
l'impianto su fr. 87.900 MHz, nell'area di servizio della regione Friuli Venezia Giulia,
ordinando a di adottare tutte le misure tecniche necessarie per cessare le Parte_1
interferenze in danno di , tra cui la modifica del sistema radiante Controparte_1
dell'impianto sloveno operante dal Monte Kuk, con eliminazione almeno dei tre pannelli in polarizzazione mista posizionati in direzione del territorio italiano;
condannare
[...]
alla pubblicazione e radiodiffusione dell'emananda sentenza, a sua cura e spese, Parte_1
entro trenta giorni dal deposito;
rigettare tutte le richieste, istanze, eccezioni e domande proposte da e dalla Repubblica di Slovenia in quanto indimostrate ed in Parte_1
ogni caso infondate in fatto e diritto. Rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dalla Repubblica di Slovenia, poiché inammissibile, inaccoglibile e, comunque,
infondato in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermando le statuizioni della sentenza del
3 Tribunale Civile di Udine n. 24/23, dichiarare l'inammissibilità dell'intervento della
Repubblica di Slovenia per carenza di legittimazione ed interesse. Sempre in via principale nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Udine n. 24/23,
[...]
accogliere la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale Civile di Udine n.
24/23 condannare e la Repubblica di Slovenia Parte_1
al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, oltre al pagamento integrale delle spese di CTU. Con condanna di Parte_1
e della Repubblica di Slovenia alla rifusione degli oneri di lite, comprese spese generali,
IVA e CPA come per legge dovute, del presente grado di giudizio”.
PE Repubblica di Slovenia: “Nel merito, in via incidentale: contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata n.
23/2023, R.G. 3401/18, accogliersi lo spiegato appello e per l'effetto dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento della Repubblica di Slovenia in giudizio determinato del tipo adesivo ad adjuvandum a favore di a fronte della titolarità della CP_2
frequenza di 87.800 Mhz con abilitazione alla trasmissione dalla località di Monte Kuk,
in base al titolo di assegnazione internazionale dovuto all'iscrizione al M.I.F.R. (Master
International Frequency Register) presso l'I.T.U.- International Telecomunication Union,
Unione Internazionale delle Comunicazioni, organismo internazionale associato all'ONU, i cui Stati membri ed aderenti, tra cui l'Italia, hanno ratificato il trattato istitutivo unitamente alla Slovenia;
spese di lite del presente grado di giudizio rifuse. Nel merito:
accogliersi l'impugnazione proposta da e conseguentemente riformarsi la Parte_1
sentenza oggetto di gravame n. 23/2023, R.G. 3401/18, secondo le conclusioni formulate nel merito, in ogni caso rigettando tutte le domande proposte da Controparte_1
nei confronti di in quanto infondate in fatto e diritto;
spese di causa di Parte_1
4 entrambi i gradi di giudizio rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
premesso di essere titolare di una concessione ministeriale per Controparte_1
l'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale e di esercitare dalla località TA, Aviano (PN) l'impianto radiofonico sulla frequenza
87,900 MHz con copertura di un bacino di utenza comprendente le province di Udine,
Pordenone, e Gorizia, aveva convenuto innanzi al Tribunale di Udine
[...]
, lamentando di essere soggetta a gravi Parte_1 Parte_1
interferenze cagionate dall'emittente radiofonica “Val 202” di proprietà della convenuta,
provenienti dall'impianto situato in Monte Kuk, e chiedendo accertarsi la responsabilità
extracontrattuale della stessa ex artt. 2043 e 2598 cod. civ., con pronuncia di inibitoria di ulteriori condotte in violazione del proprio spazio radiofonico e con condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
si era costituita esponendo che le condizioni di esercizio dell'impianto in Parte_1
contestazione erano legittime, atteso che le proprie trasmissioni avvenivano sulla base della concessione radiofonica slovena n. 38111-80/2018/7 e che la frequenza 87,800 era stata assegnata alla Repubblica di Slovenia a seguito di registrazione nel Registro Mastro
Internazionale delle Frequenze.
Era altresì intervenuta la Repubblica di Slovenia eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Radicatosi il contraddittorio, con sentenza non definitiva pubblicata il 12.01.2023, non gravata da alcuna delle parti, era stata respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
successivamente era stato dato ingresso ad un accertamento tecnico di ufficio ed all'esito la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 12 gennaio 2023, con la quale era stato statuito: “definitivamente pronunciando, ferma la pronuncia non definitiva n.
5 239/2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide: 1) dichiara inammissibile l'intervento della Repubblica di Slovenia nel presente giudizio per carenza di interesse;
2) accerta e dichiara il diritto esclusivo di ad irradiare, Controparte_1
senza interferenza alcuna, il proprio segnale sulla frequenza radiofonica 87,900 MHz nel proprio bacino di utenza nel territorio italiano a mezzo del proprio impianto operante da località TA, Aviano (PN); 3) accerta e dichiara l'illegittimità delle interferenze causate dal segnale emesso dalla stazione emittente di Kuk (frequenza 87, 800 MHz), di titolarità di in danno del segnale emesso dalla stazione emittente sita in Parte_1
loc. TA (frequenza 87,900 MHz), di titolarità di integrando tali Controparte_1
interferenze atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; 4) inibisce, quindi, alla convenuta di interferire le trasmissioni irradiate dall'attrice tramite l'impianto in Parte_1
TA sulla frequenza 87,900 MHz;
5) ordina a di adottare tutte le Parte_1
misure tecniche necessarie a far cessare le interferenze in danno all'attrice; 6) rigetta la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni proposta dall'attrice; 7) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano locale “Il
Messaggero”, a caratteri doppi, a cura dell'attrice e a spese della convenuta, per una sola volta, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
8) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, in capo alle parti per 1/3
ciascuna; 9) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Con tale decisione era stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse l'intervento della Repubblica di Slovenia, sul rilievo che la controversia non riguardava la legittimità
della concessione amministrativa in favore dell'emittente convenuta, ma unicamente l'accertamento delle interferenze in territorio italiano in danno dell'attrice.
Nel merito erano invece state recepite le risultanze dell'accertamento tecnico di ufficio,
dal quale era emerso che a causa dell'eccessiva potenza di emissione il segnale della stazione radiofonica di Monte Kuk interferiva illegittimamente con quello della stazione
6 radiofonica di TA, in violazione con l'art. 42, lett. f, del d.lgs. 31.7.2005, n. 177,
secondo cui i soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate e a fare in modo che “le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze.”
Escluso che la registrazione internazionale della frequenza 87,8000 MHz potesse integrare una causa di giustificazione - essendo del pari emerso dalla c.t.u. che la stazione radiofonica di Monte Kuk non emetteva il proprio segnale in conformità con le registrazioni internazionali - era inoltre stato rilevato che la “copertura” internazionale delle frequenze registrate nell'Elenco Internazionale non prevaleva sempre e comunque su quelle non registrate, ma solo sulle nuove assegnazioni degli Stati membri in favore delle proprie emittenti radiofoniche e che nel caso di specie la concessione per la trasmissione in radiofrequenza dalla località di TA risultava rilasciata in epoca antecedente alla registrazione internazionale della frequenza assegnata all'emittente
RTV-Slovenija, nonché alla stessa concessione amministrativa nazionale slovena.
Sulla base di tali considerazioni, le illecite interferenze in danno dell'attrice erano state qualificate come atti di concorrenza sleale riconducibili all'art. 2598 cod. civ., ed era pertanto stato inibito alla convenuta, ex art. 2599 cod. civ., di interferire ulteriormente nel bacino di servizio dell'attrice; nondimeno era stata respinta la domanda di condanna generica relativa ai danni causati dalle interferenze, sul rilievo che l'attrice non aveva assolto all'onere di allegare fatti comprovanti, in termini probabilistici, il pregiudizio sofferto, e di indicare i mezzi di prova.
Tale decisione è stata gravata in via principale da con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 12 luglio 2023; si sono costituite e la Repubblica di Slovenia, proponendo a loro volta autonomi Controparte_1
appelli incidentali e contestandone reciprocamente l'ammissibilità; radicatosi il contraddittorio, nulla opponendo le parti è stata disposta la trattazione scritta ai sensi
7 dell'art. 127-ter c.p.c. e al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c. la causa
è stata riservata in decisione ed è stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante principale ha lamentato l'erroneo accertamento del preuso della frequenza in contestazione da parte di esponendo Controparte_1
che la concessione rilasciata a quest'ultima risaliva al 28 febbraio 1994, mentre il proprio impianto era entrato in servizio in data 28 novembre 1983, come poteva evincersi dalla scheda tecnica prodotta in giudizio, e che inoltre la tutela possessoria reclamata da
[...]
non era più esercitabile, essendo maturato il termine di decadenza Controparte_1
annuale di cui all'art. 1170 cod. civ.
Con il secondo motivo l'appellante principale ha lamentato che era stata erroneamente accertata l'illiceità delle proprie trasmissioni e negata la rilevanza e la diretta applicabilità
degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia radiofonica, esponendo che risultava gravemente interferita nel proprio territorio di esercizio dalle emissioni originate dall'impianto della controparte, che la problematica interferenziale derivava dalla vicinanza geografica e in frequenza delle due stazioni trasmittenti e che a differenza di beneficiava di tutela assoluta derivante dalla concessione Controparte_1
amministrativa slovena e dall'iscrizione nel Registro Mastro dell'Unione Internazionale
delle Telecomunicazioni.
Con il terzo motivo l'appellante ha da ultimo lamentato l'erroneo accertamento della sussistenza di un illecito concorrenziale, esponendo che svolgeva un servizio pubblico e che l'azione ex artt. 2598 e ss. cod. civ. poteva invece essere esercitata esclusivamente nei confronti di chi rivestiva la qualità di imprenditore e presupponeva una comunanza di clientela, nella fattispecie da escludersi per il fatto di essere le reciproche trasmissioni rivolte ad utenze di lingua diversa.
* * *
8 La Repubblica di Slovenia ha svolto considerazioni adesive all'appello principale ed ha proposto appello incidentale avverso la statuizione di inammissibilità dell'intervento spiegato in prime cure, rilevando di essere titolare di un interesse diretto ed attuale in quanto proprietaria della frequenza 87.800 MHz oggetto di causa e di essere pertanto ritualmente intervenuta al fine di proteggere la stessa, oggetto di interferenza in territorio sloveno.
* * *
ha del pari proposto appello incidentale lamentando con il primo Controparte_1
motivo l'erroneo rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, esponendo che l'accertamento dell'esistenza in concreto del pregiudizio derivante dalle illecite interferenze nel proprio bacino di utenza era riservata alla successiva fase di determinazione e liquidazione e che in sede di condanna generica era invece sufficiente una valutazione in termini di probabilità o verosimiglianza dell'esistenza del fatto dannoso.
Con il secondo motivo ha lamentato che il giudice di prime cure aveva erroneamente compensato, tenuto conto della reciproca parziale soccombenza e della complessità delle questioni giuridiche, le spese di lite e posto definitivamente a carico delle parti, in pari misura, le spese dell'accertamento tecnico di ufficio, con statuizioni non corrispondenti all'esito complessivo della lite ed ai principi di diritto in tema di ripartizione dell'onere delle spese processuali.
* * *
Va a questo punto preliminarmente esaminata la questione relativa all'ammissibilità delle impugnazioni incidentali proposte dalla Repubblica di Slovenia e da Controparte_1
[...]
In argomento va in primo luogo evidenziato che secondo il prevalente orientamento di legittimità richiamato dalla sentenza n. 7519 del 01/04/2014 “il sistema delle
9 impugnazioni previsto dal codice di procedura civile pone a carico dell'impugnante incidentale l'onere di rispettare due termini: (a) un termine esterno, cosiddetto perché
preesistente alla proposizione di qualsiasi impugnazione, previsto dagli artt. 325 e 327
c.p.c.: si tratta di un termine di decadenza, cui la legge consente di derogare quando l'interesse all'impugnazione incidentale sorga dalla proposizione dell'impugnazione principale (art. 334 c.p.c.)” e “(b) un termine interno, previsto dall'art. 343 c.p.c.; non derogabile in alcun modo.” Il Supremo Collegio ha inoltre di seguito evidenziato che
“questi due termini sono tra loro complementari e non alternativi, ovvero legati da un nesso di implicazione unilaterale. Infatti, ove non sia rispettato il termine per il deposito in cancelleria della comparsa contenente l'appello incidentale, di cui all'art. 343 c.p.c.,
l'appello è inammissibile ed a nulla rileverà che per l'appellante non sia ancora spirato il termine di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c. PEaltro, è proprio questa (oltre a quella corrispondente dell'art. 371 c.p.c.) l'ipotesi cui si riferisce la decadenza di cui all'art. 333
c.p.c., che, come si dirà, non comporta tuttavia la invalidità di un appello comunque tempestivamente proposto. Non è vera, però, la reciproca: una volta che siano spirati i termini di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., l'appellato potrà ancora proporre il suo gravame incidentale, ma soltanto nelle forme dell'impugnazione tardiva di cui all'art. 334 c.p.c.”
In tema di impugnazioni incidentali tardive le Sezioni Unite hanno inoltre recentemente ribadito con la sentenza n. 8486 del 28/03/2024 - in continuità con quanto espresso, tra le altre, da Sez. U. n. 4640 del 7/11/1989 e Sez. U. n. 24627 del 2007 – che tali impugnazioni sono sempre ammissibili, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza e che possono avere ad oggetto qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale.
Dovendo applicare tali principi al caso di specie, va dunque rilevato che la sentenza di
10 primo grado, pubblicata il 12 gennaio 2023, non risulta notificata, sicché il termine ex art. 327 c.p.c. scadeva in data 12 luglio 2023; che la prima udienza di comparizione in appello era stata fissata per il 13 dicembre 2024, sicché il termine (libero a ritroso calcolato con esclusione del giorno iniziale) ex art. 343, comma 1, c.p.c., scadeva in data 23 novembre
2024; che la Repubblica di Slovenia aveva proposto impugnazione incidentale con comparsa di risposta depositata in data 1 agosto 2023, mentre Controparte_1
aveva a sua volta proposto impugnazione incidentale con comparsa di risposta depositata in data 16 novembre 2023.
Poiché entrambe le impugnazioni incidentali state proposte successivamente alla scadenza del termine ex art. 327 c.p.c., ne discende che entrambe debbano essere considerate tardive.
È necessario pertanto verificare, in base al principio dell'interesse all'impugnazione, se l'appello principale abbia o meno rimesso in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza, poiché nel caso in cui l'interesse ad impugnare fosse invece preesistente all'altrui gravame e quindi sorto immediatamente dalla decisione, l'impugnazione incidentale tardiva dovrebbe essere dichiarata inammissibile.
Sulla base di tali considerazioni va dunque rilevata l'intervenuta decadenza della
Repubblica di Slovenia dalla possibilità di proporre appello incidentale, essendo l'interesse ad impugnare la statuizione di inammissibilità dell'intervento spiegato in primo grado chiaramente sorto non dall'appello principale, come può del resto evincersi dal tenore adesivo della comparsa di risposta in oggetto alle deduzioni dell'appellante principale, ma direttamente dalla sentenza, che tale statuizione aveva espresso sia nella parte motiva che nel capo 1) del dispositivo. Tanto meno l'interesse ad impugnare può
ritenersi sorto dall'altra impugnazione incidentale svolta da Controparte_1
essendo quest'ultima stata proposta successivamente a quella svolta dalla Repubblica di
11 Slovenia.
L'appello incidentale proposto da contro il capo della decisione Controparte_1
che aveva respinto la domanda di condanna generica al risarcimento del danno deve invece ritenersi ammissibile, sia in quanto sorto dall'appello principale proposto da
[...]
, con la quale la stessa aveva sostenuto che essendo emittente pubblica le proprie CP_2
interferenze non potevano essere considerate atti di concorrenza sleale, dunque riguardante l'an debeatur, sia in quanto, come si è visto, ritualmente proposto nel rispetto del termine ex art. 343, comma 1, c.p.c.
* * *
Nel merito l'appello principale proposto da è infondato. Parte_1
Va in primo luogo evidenziato che, non avendo svolto in via Parte_1
riconvenzionale alcuna domanda relativa alle emissioni della stazione di TA gestita da , l'accertamento tecnico eseguito in primo grado era stato Controparte_1
correttamente disposto al solo fine di verificare se, sulla base dei dati a disposizione e delle misurazioni effettuate in territorio italiano, l'emittente slovena emettesse, o meno, i propri segnali in conformità con le registrazioni internazionali allegate.
Esaurita tale doverosa premessa, va quindi rilevato che all'esito delle indagini tecniche eseguite in contraddittorio tra le parti è risultato oggettivamente comprovato che il segnale emesso dalla stazione radiofonica di Monte Kuk, di proprietà della parte convenuta, a 87,8000 MHz, interferisce il segnale emesso dalla stazione radiofonica di
TA, di proprietà della parte attrice, a 87,9000 MHz nel proprio bacino di servizio e che “la mancata compatibilità tra i valori misurati e quelli previsti nei calcoli” non consente di affermare che la dalla stazione di Monte Kuk irradi i propri Parte_1
segnali in conformità con le registrazioni internazionali allegate, almeno per quanto riguarda gli effetti sul territorio italiano.
Considerato che “in tema di trasmissioni radiofoniche private in ambito locale, il preuso
12 di un determinato canale o frequenza, quale situazione di fatto tutelabile nel conflitto fra più emittenti, va individuato prendendo in considerazione non soltanto il dato temporale dell'inizio di dette trasmissioni, ma anche l'ambito spaziale nel quale le medesime possono essere ricevute” (Cass. Sez. 3, n. 12278 del 05/07/2004; Sez. 2, n. 9901 del
23/09/1991) deve dunque ritenersi che l'impugnata decisione si sottragga alla censura relativa all'erroneo accertamento del preuso della frequenza da parte di Controparte_1
attesa la difformità tra le condizioni di impianto verificate dal c.t.u., risultante
[...]
notevolmente superiori a quelle originariamente autorizzate con la concessione radiofonica slovena n. 38111-80/2018/7 ed attesa inoltre l'incontroversa assenza di un titolo abilitativo da parte dell'emittente slovena valevole al di fuori dei propri confini nazionali e la stessa diversità delle frequenze in uso alle odierne parti in causa.
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione relativa al decorso del termine di decadenza annuale di cui all'art. 1170 cod. civ.; in assenza di ogni allegazione utile in punto di fatto, non può - infatti - che aversi riguardo, quanto alla decorrenza dell'indicato termine, alle deduzioni formulate dalla stessa convenuta nella comparsa di risposta in primo grado a pag. 17, riportate a pag. 10 dell'atto di citazione in appello, relativamente al rilascio da parte dell'Ente Regolatore sloveno, risalente al 2018, di “nuove concessioni radiofoniche che autorizzano la convenuta ad irradiare con parametri superiori a quelli risultanti dalle schede estratte dal Registro dell'UIT e del Piano di '84.” PE_1 PE_2
Non può dunque ritenersi che sia decaduta dalla tutela possessoria che Controparte_1
consegue all'accertamento del preuso, dal momento che l'atto di citazione in primo grado risulta notificato in data 16 agosto 2018, ovvero nello stesso anno in cui risultano emanate le anzidette autorizzazioni a trasmettere a potenza superiore alla norma.
Deve pertanto ritenersi infondato il primo motivo di appello, ed altrettanto è a dirsi quanto al secondo.
Va infatti in primo luogo ribadito che in assenza di domande riconvenzionali la questione
13 relativa alla propagazione in territorio sloveno delle emissioni della stazione di TA
non forma oggetto del presente giudizio.
Quanto alla rilevanza degli accordi internazionali in materia radiofonica e agli effetti derivanti dalla concessione amministrativa slovena e dall'iscrizione nel Registro Mastro
dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, deve inoltre essere data continuità -
non essendo emerse ragioni per discostarsi dagli orientamenti ivi espressi - alle precedenti pronunce di questa Corte d'Appello di cui alle sentenze n. 564/2014 e n. 717/2015, nelle quali è stato diffusamente e condivisibilmente evidenziato che “eventuali inadempienze
nei rapporti tra Stati, ovvero le rispettive reazioni e cooperazioni nella regolamentazione
delle frequenze, a nulla rilevano nei rapporti tra privati e sui rispettivi diritti ed obblighi,
atteso che la controversia riguarda la tutela del possesso di frequenza radio da tempo -
e con anteriorità - utilizzata (...), nonché la reazione ad atto di concorrenza sleale.”
Come inoltre rilevato nella successiva sentenza pronunciata in data 7.2.204 nella controversia in grado di appello iscritta al n. 352/2022 r.g., “la sentenza n. 717/2015,
impugnata avanti al giudice di legittimità, ha trovato conferma nella sentenza Cass.
SS.UU. n. 27164/2018 che ha respinto il ricorso anche nella parte in cui si denunciava
violazione e falsa applicazione della normativa internazionale relativa alle procedure di
coordinamento delle frequenze radio transfrontaliere per inadempimento dell'Italia
all'obbligo internazionale di comunicare le frequenze utilizzate sul proprio territorio e
di iscriverle nel piano previsto nell'accordo di (nell'apposito registro IFRB) e PE_2
ciò in quanto la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata che
inibiva alla radio slovena di interferire in una frequenza spettante ad altra emittente
radiofonica in violazione (anche) dell'art. 42, lett. f), del D.lgs. 31.07.2005, n. 177,
secondo cui i soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare
un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate e, in particolare, ad 'assicurare
che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di
14 radiofrequenze. Precisava, altresì, la Cassazione a SS.UU..: “Non è in discussione il
legittimo ed indisturbato uso della frequenza da parte della radio slovena, ma
l'interferenza che, in conseguenza di tale uso, essa ha operato sulla frequenza
legittimamente spettante alla radio italiana.”
Anche il terzo motivo è infondato;
il fatto che svolga un servizio pubblico Parte_1
non esclude, infatti, che essa possa svolgere anche attività d'impresa nel momento in cui reclamizza la propria emittente e raccoglie pubblicità; del resto, l'appellante principale non ha neppure contestato l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado (pag.
8 e 9) in cui si evidenzia che entrambe le emittenti esercitano “la medesima attività
commerciale (diffusione musicale, informazione e pubblicizzazione prodotti e servizi), in
un ambito territoriale che, come visto, a causa della eccessiva potenza del segnale di
, finisce per essere, quantomeno parzialmente, il medesimo, con Parte_1
conseguente diramazione verso la stessa potenziale utenza.”
Va pertanto nuovamente ribadito che, come già affermato nelle anzidette sentenze n.
564/2014 e n. 717/2015, emesse in analoghe controversie, “presupposto indefettibile
dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più
imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale
o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la
comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei
prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentano il medesimo bisogno di mercato
e, pertanto, si rivolgano a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale,
dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale
dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul
piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi
prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che
15 lamenta la concorrenza sleale (Cass. 17144/2009, Cass. n. 4739/2012). Alla stregua dei
principi che precedono, e che la Corte non ha motivo di revocare in dubbio, se, da un
lato, non è in discussione che anche le onde elettromagnetiche sono suscettibili di
possesso e possono essere oggetto della relativa tutela, dall'altro lato, non è seriamente
contestabile che l'attività dei due soggetti ha quantomeno parzialmente i medesimi
potenziali destinatari (rappresentati se non altro dalla comunità slovena residente in
Italia, utilmente raggiungibile sia dai programmi dell'odierna appellante in lingua
slovena che dalle emissioni dell'appellata in lingua italiana, atteso il notorio bilinguismo
dei cittadini italiani di etnia e/o di origine slovena), ponendosi, se non altro,
astrattamente, in sicura situazione di reciproca concorrenza.”
Sulla base di tali considerazioni va dunque dichiarata l'infondatezza appello principale.
* * *
È invece fondato il primo motivo dell'appello incidentale con il quale CP_1 CP_1
ha lamentato l'erroneo rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento
[...]
del danno da liquidarsi in separato giudizio, atteso che ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno,
essendo sufficiente il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli.
Rispetto ai presupposti della condanna generica in punto di prova le Sezioni Unite Civili,
con la sentenza n. 29862 del 12 ottobre 2022 hanno infatti precisato che presupposto della condanna generica ex art. 278 c.p.c. è la mera probabilità del danno, non la prova certa della sua esistenza e che, dunque, dinanzi ad una domanda di condanna generica al risarcimento, l'attività e l'indagine del giudice è principalmente diretta ad acquisire la certezza giuridica sui punti pregiudiziali dell'illiceità e della colpa e, quindi, della responsabilità, potendo limitarsi poi alla verifica della prova di un fatto idoneo, sia pure potenzialmente, a produrre conseguenze dannose, secondo un apprezzamento anche di
16 semplice probabilità o di verosimiglianza dell'evento; mera “potenzialità dannosa” del fatto illecito che prescinde, tuttavia, dalla misura e anche dalla stessa concreta esistenza del danno.
Richiamati gli esiti dell'accertamento già compiuto in ordine alla sussistenza dell'illecito ex art. 2598 cod. civ., deve dunque essere evidenziato che coglie nel segno la difesa dell'appellante incidentale nell'evidenziare come la stessa decisione di primo grado avesse affermato (pag. 9) che “le interferenze radiofoniche di Val 202 integrano, in
definitiva, un comportamento idoneo a danneggiare l'attività imprenditoriale di
[...]
sussistendo il concreto pericolo sia che la potenziale utenza della Provincia CP_1
di Udine decida di cambiare frequenza radio, a causa dei continui disturbi sulla linea
87,9000 MHz, sia che il pubblico di venga sviato dall'ascolto Controparte_1
dell'emittente italiana in favore della programmazione di Val 202”; alla stregua di tali circostanze non può, infatti, non essere formulata, in via quantomeno presuntiva, una valutazione di rilevante verosimiglianza in ordine al fatto che dai continui disturbi possa derivare un pregiudizio economico conseguente alla riduzione del numero degli utenti,
suscettibile di riverberarsi sugli introiti provenienti dalle aziende collaboratrici e dagli inserzionisti.
Dovrà, per l'effetto, essere accolta la domanda di condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.
Deve invece ritenersi assorbito il secondo motivo di appello incidentale relativo al regolamento delle spese processuali, dovendo comunque provvedersi, in esito alla parziale riforma della decisione impugnata, alla conseguente riliquidazione delle spese del doppio grado, che in conformità all'esito complessivo della controversia non potranno che seguire la soccombenza;
dovrà inoltre darsi atto della sussistenza, a carico degli appellanti risultati soccombenti, delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma
17
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello proposta da
, nei confronti di Parte_1 Parte_1 [...]
e della Repubblica di Slovenia avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Udine n. 24/2023 pubblicata in data 12 gennaio 2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla Repubblica di Slovenia,
rigetta l'appello principale proposto da , Parte_1 [...]
e in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1
nonché in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma,
[...]
condanna , al Parte_1 Parte_1
risarcimento del danno nei confronti di da liquidarsi in separato Controparte_1
giudizio;
Condanna , e Repubblica Parte_1 Parte_1
di Slovenia in solido alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio a favore di spese che liquida a titolo di competenze professionali in euro Controparte_1
9.000,00 quanto al primo grado e 8.000,00 quanto al secondo, oltre al contributo unificato,
spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Pone in via definitiva le spese dell'accertamento tecnico di ufficio disposto in primo grado, già liquidate come in atti, a carico di , Parte_1
e Repubblica di Slovenia;
Parte_1
Dà atto della sussistenza in capo a queste ultime delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/200.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 quater, del d.p.r. n. 115/2002.