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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 827/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 519/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Palazzo Municipale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 519/2025 del registro generale, depositato in data 30.12.2024, il Sig. Orazio Bonaccorsi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1, Nominativo_1 e Nominativo_2, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 117, notificato in data 20.11.2024, con il quale il Comune di Aci Castello ha richiesto il pagamento della somma di € 1.878,00 a titolo di IMU per l'anno di imposta 2019, oltre sanzioni ed interessi, in relazione agli immobili censiti al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 1163, sub 5 e sub 8.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impositivo per errata e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011. In particolare, ha sostenuto che l'immobile oggetto di accertamento costituisce la sua abitazione principale, in quanto dall'anno 2007 vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale.
Ha evidenziato di essere legalmente separato dalla coniuge dall'anno 2014, come da accordo di separazione,
e di essere pertanto libero di fissare la propria residenza. Ha invocato, a supporto della propria tesi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13.10.2022, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiedeva la dimora abituale e la residenza anagrafica non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare per il riconoscimento dell'esenzione. Tale principio, secondo il ricorrente,
è stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità.
Si è costituito in giudizio il Comune di Aci Castello con controdeduzioni depositate in data 05.01.2026, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'ente impositore ha eccepito la legittimità della pretesa tributaria, sostenendo che l'avviso è stato emesso sul presupposto che l'immobile, pur essendo residenza anagrafica del ricorrente, non fosse da questi adibito a dimora abituale. Ha evidenziato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022,
l'esenzione IMU compete al verificarsi di due condizioni cumulative: la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore. Ha sostenuto che, mentre la residenza anagrafica è un dato formale, la dimora abituale necessita di una verifica sostanziale, la cui prova incombe sul contribuente. L'Amministrazione ha precisato di aver richiesto al ricorrente, in sede di istanza di annullamento in autotutela, la produzione di documentazione idonea a comprovare la dimora abituale, quali le fatture relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas. A fronte di tali richieste, il contribuente non avrebbe fornito documentazione sufficiente a dimostrare la costanza e la continuità nell'utilizzo dell'abitazione, non adempiendo così al proprio onere probatorio.
La causa è stata quindi posta in decisione all'udienza del 28/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La controversia verte sulla legittimità dell'avviso di accertamento con cui il Comune di Aci Castello ha negato al ricorrente il beneficio dell'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale per l'anno d'imposta 2019, sull'assunto che non fosse soddisfatto il requisito della dimora abituale.
La nozione di abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'imposta in esame, è disciplinata dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011. Tale disposizione, anche a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 209 del 2022, postula la necessaria compresenza di due requisiti: la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore nell'immobile. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che per godere dell'esenzione fiscale è necessaria la contemporanea sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale.
L'intervento della Corte Costituzionale ha eliminato il riferimento al "nucleo familiare", riconoscendo il diritto all'esenzione anche qualora i coniugi abbiano residenze in comuni diversi, ma ha lasciato immutata la necessità che il possessore dell'immobile dimostri di risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel bene per il quale chiede l'agevolazione.
In materia di agevolazioni fiscali, vige il principio generale secondo cui l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di un'esenzione o di una riduzione d'imposta grava sul contribuente che intende avvalersene. Tale onere non può ritenersi assolto con la sola dimostrazione della residenza anagrafica, la quale costituisce una presunzione superabile con prova contraria. È necessario, infatti, che il contribuente fornisca la prova positiva della dimora abituale, intesa come il luogo in cui il soggetto svolge in modo continuativo e non occasionale la propria vita personale e sociale.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto il certificato di residenza storico, attestante la sua iscrizione anagrafica presso l'immobile in questione sin dal 2007, e l'accordo di separazione consensuale, a riprova della cessazione della convivenza coniugale. Tali documenti, tuttavia, provano unicamente il requisito della residenza anagrafica e la circostanza, non più ostativa, della diversa residenza dell'ex coniuge.
Il Comune resistente, dal canto suo, ha contestato specificamente la sussistenza del requisito della dimora abituale. Dagli atti di causa emerge che l'ente, a seguito di istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente, ha richiesto con note prot. n. 58311 del 17.12.2024 e prot. n. 7669 del 20.02.2025, la produzione di documentazione, quali le fatture dei consumi delle utenze domestiche, idonea a dimostrare l'effettivo e continuativo utilizzo dell'immobile come abitazione. Tali richieste sono rimaste sostanzialmente inevase, avendo il contribuente prodotto, a dire del Comune, documentazione parziale e insufficiente a comprovare la pretesa.
L'inottemperanza del contribuente alla richiesta di esibizione di documenti da parte dell'Amministrazione finanziaria in fase procedimentale comporta, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la preclusione all'utilizzo di tali documenti in sede processuale, salvo che il contribuente dimostri di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. A fronte della contestazione mossa dall'ente impositore, il ricorrente non ha fornito in questa sede processuale alcun elemento di prova (quali, ad esempio, le bollette relative ai consumi di luce, acqua e gas) atto a dimostrare che l'immobile sito in Aci Castello sia stato, per l'anno 2019, il centro principale dei suoi interessi personali e familiari.
In conclusione, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla sussistenza del requisito della dimora abituale. La mancata dimostrazione di uno dei requisiti essenziali previsti dalla legge per il riconoscimento dell'esenzione comporta la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Aci Castello, che si liquidano in Euro 300,00, oltre accessori di legge. Catania, 28 gennaio 2026
Il Giudice
FL RA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 519/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Castello - Palazzo Municipale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 519/2025 del registro generale, depositato in data 30.12.2024, il Sig. Orazio Bonaccorsi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1, Nominativo_1 e Nominativo_2, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 117, notificato in data 20.11.2024, con il quale il Comune di Aci Castello ha richiesto il pagamento della somma di € 1.878,00 a titolo di IMU per l'anno di imposta 2019, oltre sanzioni ed interessi, in relazione agli immobili censiti al N.C.E.U. al Foglio 2, particella 1163, sub 5 e sub 8.
A sostegno del ricorso, il contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impositivo per errata e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011. In particolare, ha sostenuto che l'immobile oggetto di accertamento costituisce la sua abitazione principale, in quanto dall'anno 2007 vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale.
Ha evidenziato di essere legalmente separato dalla coniuge dall'anno 2014, come da accordo di separazione,
e di essere pertanto libero di fissare la propria residenza. Ha invocato, a supporto della propria tesi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13.10.2022, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiedeva la dimora abituale e la residenza anagrafica non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare per il riconoscimento dell'esenzione. Tale principio, secondo il ricorrente,
è stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità.
Si è costituito in giudizio il Comune di Aci Castello con controdeduzioni depositate in data 05.01.2026, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'ente impositore ha eccepito la legittimità della pretesa tributaria, sostenendo che l'avviso è stato emesso sul presupposto che l'immobile, pur essendo residenza anagrafica del ricorrente, non fosse da questi adibito a dimora abituale. Ha evidenziato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022,
l'esenzione IMU compete al verificarsi di due condizioni cumulative: la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore. Ha sostenuto che, mentre la residenza anagrafica è un dato formale, la dimora abituale necessita di una verifica sostanziale, la cui prova incombe sul contribuente. L'Amministrazione ha precisato di aver richiesto al ricorrente, in sede di istanza di annullamento in autotutela, la produzione di documentazione idonea a comprovare la dimora abituale, quali le fatture relative ai consumi di energia elettrica, acqua e gas. A fronte di tali richieste, il contribuente non avrebbe fornito documentazione sufficiente a dimostrare la costanza e la continuità nell'utilizzo dell'abitazione, non adempiendo così al proprio onere probatorio.
La causa è stata quindi posta in decisione all'udienza del 28/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La controversia verte sulla legittimità dell'avviso di accertamento con cui il Comune di Aci Castello ha negato al ricorrente il beneficio dell'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale per l'anno d'imposta 2019, sull'assunto che non fosse soddisfatto il requisito della dimora abituale.
La nozione di abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'imposta in esame, è disciplinata dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011. Tale disposizione, anche a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 209 del 2022, postula la necessaria compresenza di due requisiti: la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore nell'immobile. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che per godere dell'esenzione fiscale è necessaria la contemporanea sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale.
L'intervento della Corte Costituzionale ha eliminato il riferimento al "nucleo familiare", riconoscendo il diritto all'esenzione anche qualora i coniugi abbiano residenze in comuni diversi, ma ha lasciato immutata la necessità che il possessore dell'immobile dimostri di risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel bene per il quale chiede l'agevolazione.
In materia di agevolazioni fiscali, vige il principio generale secondo cui l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per beneficiare di un'esenzione o di una riduzione d'imposta grava sul contribuente che intende avvalersene. Tale onere non può ritenersi assolto con la sola dimostrazione della residenza anagrafica, la quale costituisce una presunzione superabile con prova contraria. È necessario, infatti, che il contribuente fornisca la prova positiva della dimora abituale, intesa come il luogo in cui il soggetto svolge in modo continuativo e non occasionale la propria vita personale e sociale.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto il certificato di residenza storico, attestante la sua iscrizione anagrafica presso l'immobile in questione sin dal 2007, e l'accordo di separazione consensuale, a riprova della cessazione della convivenza coniugale. Tali documenti, tuttavia, provano unicamente il requisito della residenza anagrafica e la circostanza, non più ostativa, della diversa residenza dell'ex coniuge.
Il Comune resistente, dal canto suo, ha contestato specificamente la sussistenza del requisito della dimora abituale. Dagli atti di causa emerge che l'ente, a seguito di istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente, ha richiesto con note prot. n. 58311 del 17.12.2024 e prot. n. 7669 del 20.02.2025, la produzione di documentazione, quali le fatture dei consumi delle utenze domestiche, idonea a dimostrare l'effettivo e continuativo utilizzo dell'immobile come abitazione. Tali richieste sono rimaste sostanzialmente inevase, avendo il contribuente prodotto, a dire del Comune, documentazione parziale e insufficiente a comprovare la pretesa.
L'inottemperanza del contribuente alla richiesta di esibizione di documenti da parte dell'Amministrazione finanziaria in fase procedimentale comporta, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la preclusione all'utilizzo di tali documenti in sede processuale, salvo che il contribuente dimostri di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. A fronte della contestazione mossa dall'ente impositore, il ricorrente non ha fornito in questa sede processuale alcun elemento di prova (quali, ad esempio, le bollette relative ai consumi di luce, acqua e gas) atto a dimostrare che l'immobile sito in Aci Castello sia stato, per l'anno 2019, il centro principale dei suoi interessi personali e familiari.
In conclusione, il ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla sussistenza del requisito della dimora abituale. La mancata dimostrazione di uno dei requisiti essenziali previsti dalla legge per il riconoscimento dell'esenzione comporta la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Aci Castello, che si liquidano in Euro 300,00, oltre accessori di legge. Catania, 28 gennaio 2026
Il Giudice
FL RA