CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4731 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa NT d'RE presidente dr. RG LE consigliere rel.
dr. Giuseppe Vinciguerra consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5145/2023 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli Nord n. 1638/2023 del 19 aprile 2023
t r a
(nato a [...] il [...]; Parte_1
) e (nata a [...] il [...]; C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Papa C.F._2
( ), con studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo, 92, e C.F._3 1 domicilio digitale Email_1
e
(C.F. e P. IVA ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in Mogliano Veneto alla Via
Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Tuccillo
( ), con studio in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino, C.F._4
15, e domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Per gli appellanti e l'avvocato Francesco Papa Parte_1 Parte_2
concludeva come segue:
dichiarare la parte convenuta, obbligata a risarcire i danni subiti dagli attori a seguito
del sinistro di cui è causa;
accertare la dimensione economica dei danni subiti dalla parte attrice, quantificandone
l'ammontare in termini non inferiori a quelli indicati nel presente atto o nella misura
maggiore e/o minore che risulterà dall'istruttoria;
condannare la convenuta, al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di =€.
1.450,00 = per ed €. 101.396,00 per Parte_1 Parte_2
comprese spese di CTU o di quell'altra somma minore o maggiore che comunque
risulterà dovuta, oltre interessi di mora dal dovuto e liquidazione dei danni derivanti
dalla perdita del valore del credito liquidato in valuta;
liquidare le spese di lite in favore della sola parte appellante del doppio grado di giudizio
con distrazione nei confronti del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Per la l'avvocato Luigi Tuccillo così concludeva: Controparte_1
1) rigettare l'appello, perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque,
infondato in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata,
accertare e dichiarare la corresponsabilità ex art. 2054 II comma c.c. dell'appellante 2
nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, ridurre Parte_1
proporzionalmente l'entità del risarcimento da corrispondere ex adverso ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
3) ridurre le pretese risarcitorie vantate dalle controparti, perché sperequate in eccesso
e non provate, applicando per i danni a cose la franchigia di € 500,00 di cui all'art. 283,
comma 2, del D. Lgs. n. 209/2005, e contenendo, in ogni caso, la condanna entro i limiti
del massimale minimo di legge;
4) con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre
spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con citazione notificata il 14 dicembre 2020 e Parte_1 Parte_2
esponevano che il 27 dicembre 2012, alle ore 9,30, l'autoveicolo Renault
[...]
Clio targato NAY65666, di proprietà e condotto dal primo e sul quale viaggiava come trasportata la seconda, mentre percorreva la strada provinciale Santa Maria a Cubito nel comune di Giugliano in Campania, giunto all'altezza della rotatoria “Auchan” e fermatosi allo stop di questa, era stato tamponato da un veicolo Opel non identificato ed era stato sbalzato sul guardrail alla sua sinistra;
che a causa del sinistro l'autoveicolo Renault Clio aveva subito danni per €
2.316,00 ed era stato rottamato per essere il suo valore commerciale di € 1.000,00;
che era stata condotta al Pronto Soccorso del Presidio Parte_2
Ospedaliero A. Cardarelli di Napoli, dove le erano state diagnosticate «Fratture
chiuse mal definite dell'arto superiore», ed era stata poi ricoverata presso il reparto di Ortopedia con diagnosi di «Frattura omero destro. Contusioni
multiple», per essere poi sottoposta (il 29 dicembre 2012) a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura di omero destro con placca e viti metalliche e neurolisi del nervo radiale;
che in seguito all'incidente l'attrice aveva lamentato
più volte lo stato di sofferenza e turbamento interiore, derivante dal trauma subito (con
sintomi di irascibilità e senso di inadeguatezza a situazioni relative alla vita quotidiana),
e anche l'attore era stato sorpreso più volte in condizioni di ansia e paura, ricondotte 3
[…] al ricordo del sinistro subito, aveva accusato problemi di insonnia e, benché
conosciuto come persona dal carattere gioviale ed aperto, era divenuto depresso, triste,
nervoso ed irascibile, mostrandosi a familiari e amici stressato e fortemente depresso,
soggetto a repentini sbalzi d'umore; che il risarcimento dovuto all'attrice era quantificabile in € 187.251,00 (di cui € 13.875,00 per inabilità temporanea, €
127.491,00 per invalidità permanente, € 30.000,00 per danno morale ed €
15.885,00 per spese mediche documentate); che, nonostante le richieste e i solleciti inviati, non era stata presentata alcuna offerta di risarcimento.
Tanto premesso, e convenivano la Parte_1 Parte_2 [...]
quale impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime CP_1
della strada, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, perché fosse condannata al risarcimento dei danni, nella misura di € 1.450,00 per ed € Parte_1
187.251,00 per (o di quell'altra minore o maggiore che comunque Parte_2 risulterà dovuta), oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, con attribuzione delle spese processuali al loro difensore, dichiaratosi antistatario.
§ II. La costituitasi il 3 febbraio 2021, eccepiva Controparte_1
l'improponibilità della domanda (riguardo agli adempimenti prescritti dagli artt. 143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, in relazione agli artt. 283 e ss. del medesimo testo legislativo) e la nullità dell'atto di citazione (perché contenente un'esposizione generica e lacunosa dei fatti posti a fondamento della domanda).
Deduceva, inoltre, la risarcibilità dei danni a cose solo per l'importo eccedente
€ 500,00 (e sempre che fossero stati riportati “danni gravi” alla persona). Nel
merito, eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, a norma dell'articolo 2947, secondo comma, c.c., e, comunque, l'infondatezza della domanda, risultando forti dubbi sulla veridicità del riferito evento dannoso, sia per la sua descrizione, da parte degli attori, in termini oltremodo generici, sì da non consentire una congrua difesa in punto di fatto, sia per l'anomalo mancato intervento,
sul luogo presunto teatro dell'evento, di pubbliche autorità (pur trattandosi di un grave 4 sinistro stradale causato da un veicolo “pirata”), nonché per la omessa proposizione
della denuncia-querela.
In subordine, chiedeva che fosse verificata l'eventuale sussistenza, nel caso in
esame, dei presupposti per una dichiarazione di corresponsabilità dell'istante, anche in forza della presunzione di cui all'articolo 2054, secondo comma, c.c., oltre che per il mancato uso, da parte della passeggera, delle cinture di sicurezza
(desumibile dal tipo di lesioni riscontrate in sede di prime cure), il tutto, con
conseguente riduzione proporzionale dell'eventuale risarcimento ex art. 1227 c.c.
§ III. Il giudice istruttore designato ammetteva la prova per testi articolata dagli attori e disponeva una C.T.U. medico legale;
all'esito, con sentenza del 19 aprile
2023, pronunciata in funzione di giudice unico, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 3.809,00
per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli ulteriori accessori dovuti per legge). Riteneva, infatti, inutilizzabile la deposizione di , figlia Testimone_1
degli attori (per la sua incapacità a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., in quanto anch'ella coinvolta nel sinistro e, quindi, titolare di un interesse giuridico, e non di
mero fatto, all'esito della lite) e insufficiente la testimonianza di Testimone_2
avendo questi dichiarato di non aver assistito direttamente all'urto tra i
[...]
veicoli, ma di essere stato richiamato dal rumore dell'urto tra gli stessi e di aver
identificato solo il marchio distintivo della casa produttrice del veicolo rimasto
sconosciuto.
§ IV. e proponevano appello, con citazione Parte_1 Parte_2
notificata il 17 novembre 2023, per ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento delle domande proposte.
Eccepivano la nullità della sentenza di primo grado, perché, assegnata la causa a un giudice (professionale), era stata poi redatta e sottoscritta, in violazione dell'art. 161 c.p.c., da un altro giudice (onorario), senza potere e senza autorizzazione formale, nonché la sua erroneità, riguardo alla valutazione delle 5 prove offerte e al conseguente omesso esame dei danni da loro subiti.
Quanto al primo motivo di appello, spiegavano che la causa era stata assegnata al giudice dr.ssa , la quale, tenute le prime udienze, l'aveva a sua volta CP_2
assegnata al giudice onorario dott. Antonio Caradonna, in carica ai sensi del
Decreto Legislativo n. 273 del 28 luglio 1989, per l'espletamento dell'istruttoria,
senza che, poi, in fase decisoria, essa fosse nuovamente rimessa al giudice titolare;
ciò in violazione del limite di € 50.000,00 del valore delle cause da assegnare ai giudici onorari, secondo le tabelle formate sulla base delle predette disposizioni legislative, anche in spirito analogico con quanto disposto dalla Nuova
Normativa del 2018 in materia di competenze per materia e valore dei Giudici Onorari.
Richiamavano, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione (Cass.
14434/2019, Cass 31396/2018) secondo cui quando si è in presenza di una competenza non attinente alla figura giudicante e soprattutto non vi sia il provvedimento che autorizzi e giustifichi la sostituzione del giudice in corso di causa da togato ad onorario, anche se per la sola fase decisoria, il provvedimento finale sarebbe affetto da nullità insanabile.
Quanto al secondo motivo di appello, inerente al merito della decisione,
deducevano la piena attendibilità delle testimonianze, avendo i testi escussi confermato la dinamica del sinistro così come esposta dall'atto di citazione e nei capi di prova e, quindi, la responsabilità del conducente del veicolo sconosciuto,
datosi alla fuga.
Per di più, aggiungevano, il primo giudice non aveva nemmeno esaminato la documentazione prodotta e, in particolare, quella relativa all'autoveicolo di
(preventivo, foto e certificazione di rottamazione) e ai danni Parte_1
alla salute subiti da oltre che l'accurata anamnesi eziologica Parte_2
condotta dal C.T.U., in risposta al quesito sulla compatibilità delle lesioni personali lamentate dalla con il corretto utilizzo delle cinture di Pt_2
sicurezza.
Quanto alla valutazione relativa alla capacità a testimoniare, sostenevano che la 6 teste non aveva riportato danni fisici a causa del sinistro e, Testimone_1
a undici anni dall'incidente e, quindi, ormai da tempo prescritta ogni eventuale pretesa risarcitoria, neppure sarebbe stato applicabile il principio del “recupero”
per la configurazione dei danni “lungolatenti”. Ciò tenendo presente che il giudice avrebbe dovuto esaminare le testimonianze nel quadro delle più ampie risultanze istruttorie.
Riguardo, poi, alla testimonianza di sarebbe stata Testimone_2
confermata dalla sua deposizione la responsabilità del conducente dell'autovettura Opel non meglio identificata e la fuga di questo, in consonanza con quanto riferito dall'altro testimone.
La sentenza, inoltre, avrebbe contraddetto la precedente decisione di nominare un C.T.U. medico-legale, assunta superando l'opposizione della società
convenuta, benché il consulente avesse ancor più certificato per quanto possibile la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro e la circostanza che la sig.ra
[...]
indossasse la cintura di sicurezza al momento dell'incidente. Pt_2
Infine, deducevano l'irrilevanza del mancato intervento delle autorità di polizia, i cui rilievi, peraltro, non sempre e, anzi, quasi mai consentirebbero di avere un quadro preciso della dinamica del sinistro, così come segnalavano la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di lite, per effetto della riforma della sentenza appellata.
§ V. La eccepiva l'inammissibilità dell'appello (ex artt. 342 Controparte_1
e 348bis c.p.c.) e la sua infondatezza, posto che: 1) non vi era alcuna prova che le tabelle del Tribunale di Napoli Nord precludessero l'assegnazione ai giudici onorari delle cause di valore superiore a € 50.000,00; 2) l'incidente stradale,
come descritto in citazione, non era stato provato, stante l'inattendibilità delle testimonianze e l'incapacità a testimoniare di (figlia degli Testimone_1
attori), in quanto soggetto portatore di un interesse giuridico nella causa;
3)
risultava anomalo che sul luogo del sinistro non fosse intervenuta alcuna 7 autorità di polizia, che i danneggiati non avessero presentato denuncia penale e avessero atteso otto anni per agire in giudizio. Ove l'appello fosse ritenuto fondato, chiedeva che fossero riesaminate tutte le eccezioni sollevate in primo grado.
§ VI. Fin qui riassunte le vicende processuali e le posizioni delle parti, va premesso, in relazione al primo motivo di appello, che l'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza (Cass. 12982/2022; Cass. 1912/2017; Cass. 7622/2010). Né rileva che la sentenza sia stata pronunciata da un giudice onorario.
Se, infatti, ai giudici onorari di pace assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo» presso il tribunale (del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti) non può
essere delegata dal giudice professionale la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione (tra i diversi casi) per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di valore non superiore a € 100.000,00, ex art. 10, comma 12, lett. e), del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, nel caso in esame la decisione della causa da parte del giudice onorario è avvenuta non in virtù di delega da parte del giudice professionale inizialmente nominato quale giudice istruttore, bensì per effetto di un provvedimento di assegnazione ai sensi dell'articolo 11 dello stesso decreto legislativo, il quale esclude, per il settore civile, al comma 6, soltanto i procedimenti cautelari e possessori (salvo tassative eccezioni), i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, i procedimenti 8 in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie,
nonché i procedimenti in materia societaria e fallimentare e in materia di famiglia.
Va esclusa, quindi, la nullità della sentenza di primo grado.
Quanto al secondo motivo di appello, che investe la valutazione delle acquisizioni probatorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, è bene premettere che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il
danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di
garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato,
deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla
condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in
secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (cfr. Cass.
10762/92; conf. Cass. 8086/95; Cass. 10484/01; Cass. 1234/05; Cass. 4213/2024). E,
se la prova che incombe sul danneggiato può fondarsi anche su mere tracce ambientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare frodi assicurative è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una dimostrazione incontestabile e rigorosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia: infatti, non va dimenticato, sotto altro,
connesso profilo, che l'azione de qua si indirizza nei confronti di un soggetto che riveste una posizione di garanzia a vantaggio della collettività, sicché, proprio perché il soggetto ritenuto responsabile si assume sia rimasto sconosciuto,
difficilmente l'impresa assicuratrice può esercitare il proprio diritto di difesa,
gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudizio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso.
Altro principio di cui tener conto è quello (anch'esso affermato dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui la circostanza che la vittima,
nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni (ovvero, come nella specie, neppure abbia presentato alcuna denuncia penale), mentre tali testimoni abbia poi intimato 9 nel giudizio civile di risarcimento del danno, se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testimoni stessi (Cass.
9939/12).
Nella specie, la documentazione sanitaria prodotta dagli attori dimostra soltanto che, presumibilmente a causa di un sinistro stradale, l'attrice Parte_2
fu visitata al pronto soccorso dell'A.O.R.N. “Antonio Cardarelli” di
[...]
Napoli, dove fu espressa la seguente diagnosi: «Fratture chiuse mal definite dell'arto superiore». Ricoverata il giorno stesso al reparto di ortopedia dello stesso ospedale, con diagnosi di «Frattura omero destro», fu sottoposta, il giorno successivo, a intervento chirurgico di «sintesi con placche e viti +
neurolisi del nervo radiale», e dimessa il 2 gennaio 2013.
Va precisato, poi, che la valutazione del consulente tecnico d'ufficio circa la compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica dell'incidente riferita dagli attori e, quindi, del relativo nesso di causalità, è stata espressa con l'avvertenza si exposita vera sunt ed esclusivamente da un punto di vista medico –
legale: in sostanza, la mera compatibilità non assume alcun valore neppure indiziario riguardo all'effettiva derivazione causale delle lesioni dall'incidente come descritto dagli attori.
Riguardo alle condizioni dell'autoveicolo all'epoca di proprietà di
[...]
, gli attori hanno prodotto un preventivo privo di data Parte_1
dell'autofficina SA.SI. dell'importo di € 2.159,00, una serie di CP_3
fotografie (dalle quali, invero, non risultano danni significativi alla parte posteriore del veicolo) e un certificato di rottamazione datato 31 dicembre 2012
della ditta SA NZ, nonché un certificato rilasciato dal PRA, nel quale
è annotata la cessazione della circolazione per demolizione in data 10 gennaio
2013. Ebbene, tale documentazione non fornisce alcuna traccia dell'imputabilità
del sinistro a un altro conducente e, in particolare, del tamponamento da tergo.
In sostanza, il coinvolgimento dell'autoveicolo sconosciuto e la responsabilità 10 del suo conducente potrebbero desumersi dalle sole deposizioni testimoniali che il giudice di primo grado ha ritenuto per inutilizzabile Testimone_1
(perché acquisita in contrasto con l'articolo 246 c.p.c.) e per l'altro teste lacunosa e poco significativa.
Gli appellanti negano l'incapacità a testimoniare della figlia
[...]
, benché coinvolta nel sinistro, sostenendo che ella non avrebbe Tes_1
subito danni nonostante la presenza a bordo dell'autovettura condotta dal padre. Non censurano, invece, l'eventuale rilievo d'ufficio dell'incapacità a testimoniare, da parte del giudice di primo grado.
Orbene, rispetto alle doglianze come proposte dagli appellanti, il rilievo dell'incapacità a testimoniare di va confermato, in forza Testimone_1
del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 19258/2015;
v. anche Cass. 13501/2022), secondo cui «La vittima di un sinistro stradale è
incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del
medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al
risarcimento o che il relativo credito sia prescritto».
Infatti, allegata alla richiesta di risarcimento datata 20 ottobre 2014 e inviata all'INA Assicurazioni S.p.A. v'è la dichiarazione di di Testimone_1
rinuncia alle richieste risarcitorie per lesioni fisiche al fine di proporsi come teste.
In ogni caso, anche ad escludere l'inutilizzabilità della testimonianza, deve rilevarsene l'inattendibilità: se, infatti, la teste ha dichiarato che l'autovettura condotta dal padre, in cui era trasportata sul sedile posteriore, era ferma allo stop e l'autoveicolo sconosciuto, dopo averla tamponata, si sarebbe allontanato velocemente passando sulla loro destra senza fermarsi, dalla deposizione dell'altro teste ( risulta, invece, che questi era nella sua Testimone_2
auto nella fila parallela a quella della Renault a destra della stessa, due/tre auto di
distanza in prossimità di uno stop. Ebbene, se alla destra della Renault ferma allo stop vi era una fila di autovetture incolonnate, almeno una della quali affianco 11
a quella degli attori, non si vede come l'autoveicolo sconosciuto possa avere avuto lo spazio per allontanarsi velocemente sulla destra;
né, per altro verso,
appare plausibile che esso abbia potuto sospingere la Renault sul guardrail sinistro senza trovare ostacolo nelle autovetture incolonnate a destra della stessa Renault, tra cui quella del Tes_2
La palese incongruenza delle due testimonianze le rende inattendibili entrambe, senza considerare che, come già rilevato dal primo giudice, il teste ha dichiarato di essersi avveduto solo ad urto avvenuto, sì da non Tes_2
poter essere certo di quanto accaduto.
Né rileva l'asserita contraddizione tra la decisione istruttoria di nominare un
C.T.U. medico – legale, assunta all'esito delle deposizioni testimoniali, e la sentenza di rigetto della domanda, stante il principio (ex art. 177 c.p.c.) per il quale le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Resta ovviamente assorbita ogni valutazione sul quantum debeatur, così come resta ferma la regolamentazione delle spese di lite, contenuta nella sentenza di primo grado, non gravata di alcuna censura in ordine alla misura delle competenze professionali liquidate.
§ VII. Gli appellanti sono tenuti al pagamento anche delle spese di appello, da liquidarsi (per il valore da € 52.000,01 a € 260.000,00, tenuto conto della somma domandata) con congrua riduzione rispetto ai valori medi, per la semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate. Deve, infine, darsi atto, nei loro confronti, di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n°115.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese di appello, liquidate in € 8.395,00 (di cui € Controparte_1 12
7.300,00 per compensi ed € 1.095,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori
(IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti e di un ulteriore importo a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Coì deciso il 2 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
RG LE NT d'RE
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa NT d'RE presidente dr. RG LE consigliere rel.
dr. Giuseppe Vinciguerra consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5145/2023 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli Nord n. 1638/2023 del 19 aprile 2023
t r a
(nato a [...] il [...]; Parte_1
) e (nata a [...] il [...]; C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Papa C.F._2
( ), con studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo, 92, e C.F._3 1 domicilio digitale Email_1
e
(C.F. e P. IVA ), in persona dei Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legali rappresentanti pro tempore, con sede legale in Mogliano Veneto alla Via
Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Tuccillo
( ), con studio in Napoli alla Via San Tommaso D'Aquino, C.F._4
15, e domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Per gli appellanti e l'avvocato Francesco Papa Parte_1 Parte_2
concludeva come segue:
dichiarare la parte convenuta, obbligata a risarcire i danni subiti dagli attori a seguito
del sinistro di cui è causa;
accertare la dimensione economica dei danni subiti dalla parte attrice, quantificandone
l'ammontare in termini non inferiori a quelli indicati nel presente atto o nella misura
maggiore e/o minore che risulterà dall'istruttoria;
condannare la convenuta, al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di =€.
1.450,00 = per ed €. 101.396,00 per Parte_1 Parte_2
comprese spese di CTU o di quell'altra somma minore o maggiore che comunque
risulterà dovuta, oltre interessi di mora dal dovuto e liquidazione dei danni derivanti
dalla perdita del valore del credito liquidato in valuta;
liquidare le spese di lite in favore della sola parte appellante del doppio grado di giudizio
con distrazione nei confronti del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Per la l'avvocato Luigi Tuccillo così concludeva: Controparte_1
1) rigettare l'appello, perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque,
infondato in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata,
accertare e dichiarare la corresponsabilità ex art. 2054 II comma c.c. dell'appellante 2
nella determinazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, ridurre Parte_1
proporzionalmente l'entità del risarcimento da corrispondere ex adverso ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
3) ridurre le pretese risarcitorie vantate dalle controparti, perché sperequate in eccesso
e non provate, applicando per i danni a cose la franchigia di € 500,00 di cui all'art. 283,
comma 2, del D. Lgs. n. 209/2005, e contenendo, in ogni caso, la condanna entro i limiti
del massimale minimo di legge;
4) con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre
spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Con citazione notificata il 14 dicembre 2020 e Parte_1 Parte_2
esponevano che il 27 dicembre 2012, alle ore 9,30, l'autoveicolo Renault
[...]
Clio targato NAY65666, di proprietà e condotto dal primo e sul quale viaggiava come trasportata la seconda, mentre percorreva la strada provinciale Santa Maria a Cubito nel comune di Giugliano in Campania, giunto all'altezza della rotatoria “Auchan” e fermatosi allo stop di questa, era stato tamponato da un veicolo Opel non identificato ed era stato sbalzato sul guardrail alla sua sinistra;
che a causa del sinistro l'autoveicolo Renault Clio aveva subito danni per €
2.316,00 ed era stato rottamato per essere il suo valore commerciale di € 1.000,00;
che era stata condotta al Pronto Soccorso del Presidio Parte_2
Ospedaliero A. Cardarelli di Napoli, dove le erano state diagnosticate «Fratture
chiuse mal definite dell'arto superiore», ed era stata poi ricoverata presso il reparto di Ortopedia con diagnosi di «Frattura omero destro. Contusioni
multiple», per essere poi sottoposta (il 29 dicembre 2012) a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura di omero destro con placca e viti metalliche e neurolisi del nervo radiale;
che in seguito all'incidente l'attrice aveva lamentato
più volte lo stato di sofferenza e turbamento interiore, derivante dal trauma subito (con
sintomi di irascibilità e senso di inadeguatezza a situazioni relative alla vita quotidiana),
e anche l'attore era stato sorpreso più volte in condizioni di ansia e paura, ricondotte 3
[…] al ricordo del sinistro subito, aveva accusato problemi di insonnia e, benché
conosciuto come persona dal carattere gioviale ed aperto, era divenuto depresso, triste,
nervoso ed irascibile, mostrandosi a familiari e amici stressato e fortemente depresso,
soggetto a repentini sbalzi d'umore; che il risarcimento dovuto all'attrice era quantificabile in € 187.251,00 (di cui € 13.875,00 per inabilità temporanea, €
127.491,00 per invalidità permanente, € 30.000,00 per danno morale ed €
15.885,00 per spese mediche documentate); che, nonostante le richieste e i solleciti inviati, non era stata presentata alcuna offerta di risarcimento.
Tanto premesso, e convenivano la Parte_1 Parte_2 [...]
quale impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime CP_1
della strada, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, perché fosse condannata al risarcimento dei danni, nella misura di € 1.450,00 per ed € Parte_1
187.251,00 per (o di quell'altra minore o maggiore che comunque Parte_2 risulterà dovuta), oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, con attribuzione delle spese processuali al loro difensore, dichiaratosi antistatario.
§ II. La costituitasi il 3 febbraio 2021, eccepiva Controparte_1
l'improponibilità della domanda (riguardo agli adempimenti prescritti dagli artt. 143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, in relazione agli artt. 283 e ss. del medesimo testo legislativo) e la nullità dell'atto di citazione (perché contenente un'esposizione generica e lacunosa dei fatti posti a fondamento della domanda).
Deduceva, inoltre, la risarcibilità dei danni a cose solo per l'importo eccedente
€ 500,00 (e sempre che fossero stati riportati “danni gravi” alla persona). Nel
merito, eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, a norma dell'articolo 2947, secondo comma, c.c., e, comunque, l'infondatezza della domanda, risultando forti dubbi sulla veridicità del riferito evento dannoso, sia per la sua descrizione, da parte degli attori, in termini oltremodo generici, sì da non consentire una congrua difesa in punto di fatto, sia per l'anomalo mancato intervento,
sul luogo presunto teatro dell'evento, di pubbliche autorità (pur trattandosi di un grave 4 sinistro stradale causato da un veicolo “pirata”), nonché per la omessa proposizione
della denuncia-querela.
In subordine, chiedeva che fosse verificata l'eventuale sussistenza, nel caso in
esame, dei presupposti per una dichiarazione di corresponsabilità dell'istante, anche in forza della presunzione di cui all'articolo 2054, secondo comma, c.c., oltre che per il mancato uso, da parte della passeggera, delle cinture di sicurezza
(desumibile dal tipo di lesioni riscontrate in sede di prime cure), il tutto, con
conseguente riduzione proporzionale dell'eventuale risarcimento ex art. 1227 c.c.
§ III. Il giudice istruttore designato ammetteva la prova per testi articolata dagli attori e disponeva una C.T.U. medico legale;
all'esito, con sentenza del 19 aprile
2023, pronunciata in funzione di giudice unico, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite (liquidate in € 3.809,00
per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli ulteriori accessori dovuti per legge). Riteneva, infatti, inutilizzabile la deposizione di , figlia Testimone_1
degli attori (per la sua incapacità a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., in quanto anch'ella coinvolta nel sinistro e, quindi, titolare di un interesse giuridico, e non di
mero fatto, all'esito della lite) e insufficiente la testimonianza di Testimone_2
avendo questi dichiarato di non aver assistito direttamente all'urto tra i
[...]
veicoli, ma di essere stato richiamato dal rumore dell'urto tra gli stessi e di aver
identificato solo il marchio distintivo della casa produttrice del veicolo rimasto
sconosciuto.
§ IV. e proponevano appello, con citazione Parte_1 Parte_2
notificata il 17 novembre 2023, per ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento delle domande proposte.
Eccepivano la nullità della sentenza di primo grado, perché, assegnata la causa a un giudice (professionale), era stata poi redatta e sottoscritta, in violazione dell'art. 161 c.p.c., da un altro giudice (onorario), senza potere e senza autorizzazione formale, nonché la sua erroneità, riguardo alla valutazione delle 5 prove offerte e al conseguente omesso esame dei danni da loro subiti.
Quanto al primo motivo di appello, spiegavano che la causa era stata assegnata al giudice dr.ssa , la quale, tenute le prime udienze, l'aveva a sua volta CP_2
assegnata al giudice onorario dott. Antonio Caradonna, in carica ai sensi del
Decreto Legislativo n. 273 del 28 luglio 1989, per l'espletamento dell'istruttoria,
senza che, poi, in fase decisoria, essa fosse nuovamente rimessa al giudice titolare;
ciò in violazione del limite di € 50.000,00 del valore delle cause da assegnare ai giudici onorari, secondo le tabelle formate sulla base delle predette disposizioni legislative, anche in spirito analogico con quanto disposto dalla Nuova
Normativa del 2018 in materia di competenze per materia e valore dei Giudici Onorari.
Richiamavano, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione (Cass.
14434/2019, Cass 31396/2018) secondo cui quando si è in presenza di una competenza non attinente alla figura giudicante e soprattutto non vi sia il provvedimento che autorizzi e giustifichi la sostituzione del giudice in corso di causa da togato ad onorario, anche se per la sola fase decisoria, il provvedimento finale sarebbe affetto da nullità insanabile.
Quanto al secondo motivo di appello, inerente al merito della decisione,
deducevano la piena attendibilità delle testimonianze, avendo i testi escussi confermato la dinamica del sinistro così come esposta dall'atto di citazione e nei capi di prova e, quindi, la responsabilità del conducente del veicolo sconosciuto,
datosi alla fuga.
Per di più, aggiungevano, il primo giudice non aveva nemmeno esaminato la documentazione prodotta e, in particolare, quella relativa all'autoveicolo di
(preventivo, foto e certificazione di rottamazione) e ai danni Parte_1
alla salute subiti da oltre che l'accurata anamnesi eziologica Parte_2
condotta dal C.T.U., in risposta al quesito sulla compatibilità delle lesioni personali lamentate dalla con il corretto utilizzo delle cinture di Pt_2
sicurezza.
Quanto alla valutazione relativa alla capacità a testimoniare, sostenevano che la 6 teste non aveva riportato danni fisici a causa del sinistro e, Testimone_1
a undici anni dall'incidente e, quindi, ormai da tempo prescritta ogni eventuale pretesa risarcitoria, neppure sarebbe stato applicabile il principio del “recupero”
per la configurazione dei danni “lungolatenti”. Ciò tenendo presente che il giudice avrebbe dovuto esaminare le testimonianze nel quadro delle più ampie risultanze istruttorie.
Riguardo, poi, alla testimonianza di sarebbe stata Testimone_2
confermata dalla sua deposizione la responsabilità del conducente dell'autovettura Opel non meglio identificata e la fuga di questo, in consonanza con quanto riferito dall'altro testimone.
La sentenza, inoltre, avrebbe contraddetto la precedente decisione di nominare un C.T.U. medico-legale, assunta superando l'opposizione della società
convenuta, benché il consulente avesse ancor più certificato per quanto possibile la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro e la circostanza che la sig.ra
[...]
indossasse la cintura di sicurezza al momento dell'incidente. Pt_2
Infine, deducevano l'irrilevanza del mancato intervento delle autorità di polizia, i cui rilievi, peraltro, non sempre e, anzi, quasi mai consentirebbero di avere un quadro preciso della dinamica del sinistro, così come segnalavano la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di lite, per effetto della riforma della sentenza appellata.
§ V. La eccepiva l'inammissibilità dell'appello (ex artt. 342 Controparte_1
e 348bis c.p.c.) e la sua infondatezza, posto che: 1) non vi era alcuna prova che le tabelle del Tribunale di Napoli Nord precludessero l'assegnazione ai giudici onorari delle cause di valore superiore a € 50.000,00; 2) l'incidente stradale,
come descritto in citazione, non era stato provato, stante l'inattendibilità delle testimonianze e l'incapacità a testimoniare di (figlia degli Testimone_1
attori), in quanto soggetto portatore di un interesse giuridico nella causa;
3)
risultava anomalo che sul luogo del sinistro non fosse intervenuta alcuna 7 autorità di polizia, che i danneggiati non avessero presentato denuncia penale e avessero atteso otto anni per agire in giudizio. Ove l'appello fosse ritenuto fondato, chiedeva che fossero riesaminate tutte le eccezioni sollevate in primo grado.
§ VI. Fin qui riassunte le vicende processuali e le posizioni delle parti, va premesso, in relazione al primo motivo di appello, che l'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza (Cass. 12982/2022; Cass. 1912/2017; Cass. 7622/2010). Né rileva che la sentenza sia stata pronunciata da un giudice onorario.
Se, infatti, ai giudici onorari di pace assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo» presso il tribunale (del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti) non può
essere delegata dal giudice professionale la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione (tra i diversi casi) per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di valore non superiore a € 100.000,00, ex art. 10, comma 12, lett. e), del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, nel caso in esame la decisione della causa da parte del giudice onorario è avvenuta non in virtù di delega da parte del giudice professionale inizialmente nominato quale giudice istruttore, bensì per effetto di un provvedimento di assegnazione ai sensi dell'articolo 11 dello stesso decreto legislativo, il quale esclude, per il settore civile, al comma 6, soltanto i procedimenti cautelari e possessori (salvo tassative eccezioni), i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace, i procedimenti 8 in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie,
nonché i procedimenti in materia societaria e fallimentare e in materia di famiglia.
Va esclusa, quindi, la nullità della sentenza di primo grado.
Quanto al secondo motivo di appello, che investe la valutazione delle acquisizioni probatorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, è bene premettere che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «il
danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di
garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato,
deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla
condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in
secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (cfr. Cass.
10762/92; conf. Cass. 8086/95; Cass. 10484/01; Cass. 1234/05; Cass. 4213/2024). E,
se la prova che incombe sul danneggiato può fondarsi anche su mere tracce ambientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare frodi assicurative è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una dimostrazione incontestabile e rigorosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia: infatti, non va dimenticato, sotto altro,
connesso profilo, che l'azione de qua si indirizza nei confronti di un soggetto che riveste una posizione di garanzia a vantaggio della collettività, sicché, proprio perché il soggetto ritenuto responsabile si assume sia rimasto sconosciuto,
difficilmente l'impresa assicuratrice può esercitare il proprio diritto di difesa,
gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudizio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso.
Altro principio di cui tener conto è quello (anch'esso affermato dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui la circostanza che la vittima,
nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni (ovvero, come nella specie, neppure abbia presentato alcuna denuncia penale), mentre tali testimoni abbia poi intimato 9 nel giudizio civile di risarcimento del danno, se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testimoni stessi (Cass.
9939/12).
Nella specie, la documentazione sanitaria prodotta dagli attori dimostra soltanto che, presumibilmente a causa di un sinistro stradale, l'attrice Parte_2
fu visitata al pronto soccorso dell'A.O.R.N. “Antonio Cardarelli” di
[...]
Napoli, dove fu espressa la seguente diagnosi: «Fratture chiuse mal definite dell'arto superiore». Ricoverata il giorno stesso al reparto di ortopedia dello stesso ospedale, con diagnosi di «Frattura omero destro», fu sottoposta, il giorno successivo, a intervento chirurgico di «sintesi con placche e viti +
neurolisi del nervo radiale», e dimessa il 2 gennaio 2013.
Va precisato, poi, che la valutazione del consulente tecnico d'ufficio circa la compatibilità delle lesioni riscontrate con la dinamica dell'incidente riferita dagli attori e, quindi, del relativo nesso di causalità, è stata espressa con l'avvertenza si exposita vera sunt ed esclusivamente da un punto di vista medico –
legale: in sostanza, la mera compatibilità non assume alcun valore neppure indiziario riguardo all'effettiva derivazione causale delle lesioni dall'incidente come descritto dagli attori.
Riguardo alle condizioni dell'autoveicolo all'epoca di proprietà di
[...]
, gli attori hanno prodotto un preventivo privo di data Parte_1
dell'autofficina SA.SI. dell'importo di € 2.159,00, una serie di CP_3
fotografie (dalle quali, invero, non risultano danni significativi alla parte posteriore del veicolo) e un certificato di rottamazione datato 31 dicembre 2012
della ditta SA NZ, nonché un certificato rilasciato dal PRA, nel quale
è annotata la cessazione della circolazione per demolizione in data 10 gennaio
2013. Ebbene, tale documentazione non fornisce alcuna traccia dell'imputabilità
del sinistro a un altro conducente e, in particolare, del tamponamento da tergo.
In sostanza, il coinvolgimento dell'autoveicolo sconosciuto e la responsabilità 10 del suo conducente potrebbero desumersi dalle sole deposizioni testimoniali che il giudice di primo grado ha ritenuto per inutilizzabile Testimone_1
(perché acquisita in contrasto con l'articolo 246 c.p.c.) e per l'altro teste lacunosa e poco significativa.
Gli appellanti negano l'incapacità a testimoniare della figlia
[...]
, benché coinvolta nel sinistro, sostenendo che ella non avrebbe Tes_1
subito danni nonostante la presenza a bordo dell'autovettura condotta dal padre. Non censurano, invece, l'eventuale rilievo d'ufficio dell'incapacità a testimoniare, da parte del giudice di primo grado.
Orbene, rispetto alle doglianze come proposte dagli appellanti, il rilievo dell'incapacità a testimoniare di va confermato, in forza Testimone_1
del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 19258/2015;
v. anche Cass. 13501/2022), secondo cui «La vittima di un sinistro stradale è
incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del
medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al
risarcimento o che il relativo credito sia prescritto».
Infatti, allegata alla richiesta di risarcimento datata 20 ottobre 2014 e inviata all'INA Assicurazioni S.p.A. v'è la dichiarazione di di Testimone_1
rinuncia alle richieste risarcitorie per lesioni fisiche al fine di proporsi come teste.
In ogni caso, anche ad escludere l'inutilizzabilità della testimonianza, deve rilevarsene l'inattendibilità: se, infatti, la teste ha dichiarato che l'autovettura condotta dal padre, in cui era trasportata sul sedile posteriore, era ferma allo stop e l'autoveicolo sconosciuto, dopo averla tamponata, si sarebbe allontanato velocemente passando sulla loro destra senza fermarsi, dalla deposizione dell'altro teste ( risulta, invece, che questi era nella sua Testimone_2
auto nella fila parallela a quella della Renault a destra della stessa, due/tre auto di
distanza in prossimità di uno stop. Ebbene, se alla destra della Renault ferma allo stop vi era una fila di autovetture incolonnate, almeno una della quali affianco 11
a quella degli attori, non si vede come l'autoveicolo sconosciuto possa avere avuto lo spazio per allontanarsi velocemente sulla destra;
né, per altro verso,
appare plausibile che esso abbia potuto sospingere la Renault sul guardrail sinistro senza trovare ostacolo nelle autovetture incolonnate a destra della stessa Renault, tra cui quella del Tes_2
La palese incongruenza delle due testimonianze le rende inattendibili entrambe, senza considerare che, come già rilevato dal primo giudice, il teste ha dichiarato di essersi avveduto solo ad urto avvenuto, sì da non Tes_2
poter essere certo di quanto accaduto.
Né rileva l'asserita contraddizione tra la decisione istruttoria di nominare un
C.T.U. medico – legale, assunta all'esito delle deposizioni testimoniali, e la sentenza di rigetto della domanda, stante il principio (ex art. 177 c.p.c.) per il quale le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Resta ovviamente assorbita ogni valutazione sul quantum debeatur, così come resta ferma la regolamentazione delle spese di lite, contenuta nella sentenza di primo grado, non gravata di alcuna censura in ordine alla misura delle competenze professionali liquidate.
§ VII. Gli appellanti sono tenuti al pagamento anche delle spese di appello, da liquidarsi (per il valore da € 52.000,01 a € 260.000,00, tenuto conto della somma domandata) con congrua riduzione rispetto ai valori medi, per la semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate. Deve, infine, darsi atto, nei loro confronti, di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n°115.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna e al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese di appello, liquidate in € 8.395,00 (di cui € Controparte_1 12
7.300,00 per compensi ed € 1.095,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori
(IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti e di un ulteriore importo a Parte_1 Parte_2
titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
Coì deciso il 2 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
RG LE NT d'RE