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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
29/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Maria Anna QUINTO
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Raimund BAUER, e
TO ND
- Convenuto –
OGGETTO: “indennità di disoccupazione agricola ”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 05/01/2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di accertare il proprio diritto alla elargizione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020, e, per l'effetto, la condanna dell al pagamento in proprio favore di detto importo oltre interessi;
b) CP_1
la condanna dell alla rifusione delle spese di lite, con distrazione. CP_1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1 Sulla base della prodotta documentazione, La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed invero, deve premettersi che a seguito di rettifica nella prima difesa utile, parte ricorrente ha specificato trattarsi di una reiezione illegittima di domanda di disoccupazione agricola, e non di naspi come inizialmente per errore riportato.
Quanto al merito, risulta documentalmente provato, nonché fatto pacifico in quanto non contestato da parte avversa, che la reiezione della domanda sia intervenuta perché la ricorrente risultava iscritta d'ufficio nella gestione commercianti fino al 30.11.2020, data in cui veniva definitivamente cancellata.
Pertanto, poiché risultava formalmente iscritta presso la gestione commercianti per
288 giornate lavorate, non vi sarebbe stata la capienza di giornate necessarie ad integrare il presupposto oggettivo per ottenere la prestazione di disoccupazione agricola.
Dunque, secondo la difesa spiegata da parte resistente, il mancato accoglimento della chiesta prestazione previdenziale, che ha originato il presente giudizio, è fondato esclusivamente sull'iscrizione d'ufficio della lavoratrice alla gestione commercianti avvenuto a seguito dell'assunzione della qualità di socia dell'azienda “VISPA SNC DI
UI LI & C.” in data 18.10.2018 (come da visura societaria allegata alla comparsa di costituzione).
Tuttavia, deve rilevarsi che parte ricorrente, già in sede di reiezione della domanda di disoccupazione agricola ed anche nel presente giudizio, ha opposto e prodotto la sentenza del Tribunale di Taranto n. 182/2021 pubblicata il 27/01/2021 (R.G.
468/2020), resa tra le stesse parti e avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito emesso dall' per la somma €.1.277,36 “a titolo di contributi e somme CP_1 aggiuntive, per il complessivo periodo da ottobre 2018 a marzo 2019, in conseguenza della disposta iscrizione d'ufficio nella gestione esercenti attività commerciale, operata a suo carico dall in relazione alla sua qualità di socia (illimitatamente CP_1
responsabile) della S.N.C. “VISPA DI UI LI & C.”.
Invero, con tale sentenza il giudice del lavoro aveva accertato che “Occorre invero valutare la legittimità o meno della iscrizione d'ufficio nella
[...]
, che l ha giustificato deducendo esclusivamente il Parte_2 CP_1
fatto che la risultava SOCIA della predetta S.N.C. e, quindi, illimitatamente Pt_1
responsabile (nella specie, ex art. 2291 cod. civ.) (….)Si discute, invece, dei requisiti che devono ricorrere affinché sorga l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa per gli esercenti attività commerciale, e, quindi, di una questione logicamente antecedente rispetto a quella della (eventuale) duplicità della contribuzione: infatti, proprio per la autonomia delle posizioni, è necessario che per ciascuna di esse ricorrano le condizioni richieste dalla legge, cioè che si realizzi una "coesistenza" di attività riconducibili ad obblighi contributivi. Sull'argomento, appare particolarmente significativo quanto statuito da 6 FEBBRAIO 2016 N° 3835, secondo cui: Parte_3
“Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”. (….)
Perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera
c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (senza alcuna differenza tra l'accomandatario ed il socio della S.N.C., trattandosi di equiparazione coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo"). Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice
l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente [non potendosi nemmeno sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge
n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti
i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione,
e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei
6 Sentenza R.G. n° 468/2020 alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società]. In sostanza, quanto ai requisiti che devono ricorrere per
l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE con la SENTENZA N. 3240 del 12
FEBBRAIO 2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa". In termini, può anche richiamarsi 19 GENNAIO Controparte_2
2016 N° 873, secondo cui: “L'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, di artigiani, ovvero di coltivatori diretti in contemporanea allo svolgimento di attività autonoma, per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995, impone, ai fini della doppia iscrizione, l'effettiva "coesistenza" delle due distinte attività (quali il commercio e l'amministrazione societaria), ognuna delle quali dev'essere valutata, ai fini della sussistenza degli obblighi contributivi, secondo gli ordinari criteri, non applicandosi il parametro dell'attività "prevalente" di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996”. Anche in tale pronuncia, invero, si è evidenziato (richiamando altresì le sentenze 5 MARZO 2013 N. 5444 e 26 MARZO
2015 N. 6192), che il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo. La iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria solo ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per
l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra rassegnati principî di diritto e ribadito che – come pure specificato dalla SUPREMA CORTE (v. CASS. LAV. 26 FEBBRAIO 2016
N° 3835, CASS. 8 FEBBRAIO 2017 N° 5210 e CASS. SEZ. VI-LAV. 31 AGOSTO Pt_3
2018 N° 21511) – l'onere della prova della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, è a carico dell'ISTITUTO assicuratore, deve rimarcarsi che nel presente giudizio nessuna prova è stata addotta dall' essendo stata allegata esclusivamente la qualità di socia (illimitatamente CP_1
responsabile) della predetta S.N.C., circostanza che, come visto, risulta ex se insufficiente. A tale notazione può altresì aggiungersi, ad abundantiam, che dalla
VISURA CCIAA si evince anche la minima entità della quota della (€.800,oo Pt_1
rispetto a €.39.200,oo dell'altro socio, a cui è pur attribuita la funzione di
AMMINISTRATORE), mentre dall'estratto-conto contributivo risulta che anche nel
2019 la ricorrente aveva proseguito nella sua attività di lavoro dipendente in agricoltura (per n. 64 gg. di lavoro effettivo). Pertanto la mera qualità di socia illimitatamente responsabile (nonché la relativa percezione di utili di impresa) non risulta ex se sufficiente a configurare i presupposti per l'obbligo contributivo azionato dall' per il tramite dell'avviso di addebito opposto, nemmeno per l'anno 2019”. CP_1
Appare dunque chiaro, dalla lettura di tale sentenza, che il giudice di prime cure abbia stabilito come la mera qualità di socia di snc della ricorrente non basti a legittimare l'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, e che grava sull CP_1
l'onere di provare gli ulteriori requisiti della prevalenza e abitualità di tale attività.
Pertanto, concludeva nel senso della illegittimità di tale iscrizione per tutto il periodo oggetto di quel giudizio, e dunque fino al primo trimestre 2019.
Orbene, dalla stessa documentazione depositata agli atti del presente giudizio dall'ente si evince che l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti che ha determinato il diniego della disoccupazione per cui è causa decorre dall'aprile 2019, e dunque dal secondo trimestre 2019, non essendo per l'ente la statuizione del primo giudice estendibile anche ai periodi successivi.
Tuttavia, opina il tribunale che risultano del tutto condivisibili le affermazioni contenute nella sentenza nr 182/2021, che richiama la ormai granitica giurisprudenza sul punto, in ordine alla insufficienza della mera qualifica di socia di una società in nome collettivo per l'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, in assenza di elementi probatori in ordine alla presenza congiunta dei seguenti requisiti: titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione 7 Sentenza R.G. n° 468/2020
(unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Infatti, deve rilevarsi in primo luogo che non è stata evidenziata dall'ente, su cui grava l'onere della prova, alcuna deduzione in fatto circa nuovi accertamenti espletati che potrebbero aver determinato una nuova iscrizione, anzi ritenendo che la stessa fosse rimasta iscritta solo perché la sentenza non si applicava al periodo successivo al primo trimestre 2019.
Dunque, appare evidente che l'ente si sia limitato a mantenere l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti sempre sulla base della qualifica quale socia della snc che già era stata oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio avente rg.
Nr 468/2020. Al contrario, secondo le regole generali, l in giudizio avrebbe dovuto fornire CP_1
tutti gli elementi oggettivi, riscontrati nella fattispecie, atti a giustificare l'iscrizione d'ufficio presso la gestione Commercianti della ricorrente odierna, e di conseguenza la corretta reiezione della disoccupazione agricola da parte del medesimo.
Tuttavia, nessun elemento di prova viene fornito da in questo giudizio al fine CP_1
di supportare la tesi sostenuta, limitandosi ad un richiamo generico a tale iscrizione.
Vieppiù che solo questa risulta essere la motivazione del rigetto, atteso che alcuna contestazione è stata mossa in ordine alla sussistenza di altri criteri pur richiesti dalla normativa di settore.
Pertanto, l va condannato alla corresponsione in favore del ricorrente della CP_1
chiesta prestazione, per il periodo indicato nell'atto introduttivo, oltre a rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore a erogare a l'indennità di Parte_1
disoccupazione agricola per l'anno 2020 per 152 giornate., oltre a rivalutazione ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
2. condanna l alla rifusione in favore dell'opponente delle spese e CP_1
competenze di lite, che liquida in complessivi € 900.00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Maria Anna QUINTO, dichiaratasi anticipataria. Taranto, 20 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
29/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. Maria Anna QUINTO
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Raimund BAUER, e
TO ND
- Convenuto –
OGGETTO: “indennità di disoccupazione agricola ”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 05/01/2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di accertare il proprio diritto alla elargizione dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020, e, per l'effetto, la condanna dell al pagamento in proprio favore di detto importo oltre interessi;
b) CP_1
la condanna dell alla rifusione delle spese di lite, con distrazione. CP_1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1 Sulla base della prodotta documentazione, La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed invero, deve premettersi che a seguito di rettifica nella prima difesa utile, parte ricorrente ha specificato trattarsi di una reiezione illegittima di domanda di disoccupazione agricola, e non di naspi come inizialmente per errore riportato.
Quanto al merito, risulta documentalmente provato, nonché fatto pacifico in quanto non contestato da parte avversa, che la reiezione della domanda sia intervenuta perché la ricorrente risultava iscritta d'ufficio nella gestione commercianti fino al 30.11.2020, data in cui veniva definitivamente cancellata.
Pertanto, poiché risultava formalmente iscritta presso la gestione commercianti per
288 giornate lavorate, non vi sarebbe stata la capienza di giornate necessarie ad integrare il presupposto oggettivo per ottenere la prestazione di disoccupazione agricola.
Dunque, secondo la difesa spiegata da parte resistente, il mancato accoglimento della chiesta prestazione previdenziale, che ha originato il presente giudizio, è fondato esclusivamente sull'iscrizione d'ufficio della lavoratrice alla gestione commercianti avvenuto a seguito dell'assunzione della qualità di socia dell'azienda “VISPA SNC DI
UI LI & C.” in data 18.10.2018 (come da visura societaria allegata alla comparsa di costituzione).
Tuttavia, deve rilevarsi che parte ricorrente, già in sede di reiezione della domanda di disoccupazione agricola ed anche nel presente giudizio, ha opposto e prodotto la sentenza del Tribunale di Taranto n. 182/2021 pubblicata il 27/01/2021 (R.G.
468/2020), resa tra le stesse parti e avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito emesso dall' per la somma €.1.277,36 “a titolo di contributi e somme CP_1 aggiuntive, per il complessivo periodo da ottobre 2018 a marzo 2019, in conseguenza della disposta iscrizione d'ufficio nella gestione esercenti attività commerciale, operata a suo carico dall in relazione alla sua qualità di socia (illimitatamente CP_1
responsabile) della S.N.C. “VISPA DI UI LI & C.”.
Invero, con tale sentenza il giudice del lavoro aveva accertato che “Occorre invero valutare la legittimità o meno della iscrizione d'ufficio nella
[...]
, che l ha giustificato deducendo esclusivamente il Parte_2 CP_1
fatto che la risultava SOCIA della predetta S.N.C. e, quindi, illimitatamente Pt_1
responsabile (nella specie, ex art. 2291 cod. civ.) (….)Si discute, invece, dei requisiti che devono ricorrere affinché sorga l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa per gli esercenti attività commerciale, e, quindi, di una questione logicamente antecedente rispetto a quella della (eventuale) duplicità della contribuzione: infatti, proprio per la autonomia delle posizioni, è necessario che per ciascuna di esse ricorrano le condizioni richieste dalla legge, cioè che si realizzi una "coesistenza" di attività riconducibili ad obblighi contributivi. Sull'argomento, appare particolarmente significativo quanto statuito da 6 FEBBRAIO 2016 N° 3835, secondo cui: Parte_3
“Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”. (….)
Perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera
c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza (senza alcuna differenza tra l'accomandatario ed il socio della S.N.C., trattandosi di equiparazione coerente con la disciplina codicistica, atteso che, a norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo"). Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice
l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente [non potendosi nemmeno sostenere che il requisito di cui alla lettera c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, rispetto alle previsioni della legge
n. 1397/1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti
i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione,
e della gestione dell'attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei
6 Sentenza R.G. n° 468/2020 alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società]. In sostanza, quanto ai requisiti che devono ricorrere per
l'iscrizione alla gestione commercianti, è ancora attuale quanto affermato dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE con la SENTENZA N. 3240 del 12
FEBBRAIO 2010 nella quale è stato evidenziato che "detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa". In termini, può anche richiamarsi 19 GENNAIO Controparte_2
2016 N° 873, secondo cui: “L'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, di artigiani, ovvero di coltivatori diretti in contemporanea allo svolgimento di attività autonoma, per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del
1995, impone, ai fini della doppia iscrizione, l'effettiva "coesistenza" delle due distinte attività (quali il commercio e l'amministrazione societaria), ognuna delle quali dev'essere valutata, ai fini della sussistenza degli obblighi contributivi, secondo gli ordinari criteri, non applicandosi il parametro dell'attività "prevalente" di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996”. Anche in tale pronuncia, invero, si è evidenziato (richiamando altresì le sentenze 5 MARZO 2013 N. 5444 e 26 MARZO
2015 N. 6192), che il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo. La iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria solo ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per
l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra rassegnati principî di diritto e ribadito che – come pure specificato dalla SUPREMA CORTE (v. CASS. LAV. 26 FEBBRAIO 2016
N° 3835, CASS. 8 FEBBRAIO 2017 N° 5210 e CASS. SEZ. VI-LAV. 31 AGOSTO Pt_3
2018 N° 21511) – l'onere della prova della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, è a carico dell'ISTITUTO assicuratore, deve rimarcarsi che nel presente giudizio nessuna prova è stata addotta dall' essendo stata allegata esclusivamente la qualità di socia (illimitatamente CP_1
responsabile) della predetta S.N.C., circostanza che, come visto, risulta ex se insufficiente. A tale notazione può altresì aggiungersi, ad abundantiam, che dalla
VISURA CCIAA si evince anche la minima entità della quota della (€.800,oo Pt_1
rispetto a €.39.200,oo dell'altro socio, a cui è pur attribuita la funzione di
AMMINISTRATORE), mentre dall'estratto-conto contributivo risulta che anche nel
2019 la ricorrente aveva proseguito nella sua attività di lavoro dipendente in agricoltura (per n. 64 gg. di lavoro effettivo). Pertanto la mera qualità di socia illimitatamente responsabile (nonché la relativa percezione di utili di impresa) non risulta ex se sufficiente a configurare i presupposti per l'obbligo contributivo azionato dall' per il tramite dell'avviso di addebito opposto, nemmeno per l'anno 2019”. CP_1
Appare dunque chiaro, dalla lettura di tale sentenza, che il giudice di prime cure abbia stabilito come la mera qualità di socia di snc della ricorrente non basti a legittimare l'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, e che grava sull CP_1
l'onere di provare gli ulteriori requisiti della prevalenza e abitualità di tale attività.
Pertanto, concludeva nel senso della illegittimità di tale iscrizione per tutto il periodo oggetto di quel giudizio, e dunque fino al primo trimestre 2019.
Orbene, dalla stessa documentazione depositata agli atti del presente giudizio dall'ente si evince che l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti che ha determinato il diniego della disoccupazione per cui è causa decorre dall'aprile 2019, e dunque dal secondo trimestre 2019, non essendo per l'ente la statuizione del primo giudice estendibile anche ai periodi successivi.
Tuttavia, opina il tribunale che risultano del tutto condivisibili le affermazioni contenute nella sentenza nr 182/2021, che richiama la ormai granitica giurisprudenza sul punto, in ordine alla insufficienza della mera qualifica di socia di una società in nome collettivo per l'iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti, in assenza di elementi probatori in ordine alla presenza congiunta dei seguenti requisiti: titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione 7 Sentenza R.G. n° 468/2020
(unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Infatti, deve rilevarsi in primo luogo che non è stata evidenziata dall'ente, su cui grava l'onere della prova, alcuna deduzione in fatto circa nuovi accertamenti espletati che potrebbero aver determinato una nuova iscrizione, anzi ritenendo che la stessa fosse rimasta iscritta solo perché la sentenza non si applicava al periodo successivo al primo trimestre 2019.
Dunque, appare evidente che l'ente si sia limitato a mantenere l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti sempre sulla base della qualifica quale socia della snc che già era stata oggetto di accertamento nell'ambito del giudizio avente rg.
Nr 468/2020. Al contrario, secondo le regole generali, l in giudizio avrebbe dovuto fornire CP_1
tutti gli elementi oggettivi, riscontrati nella fattispecie, atti a giustificare l'iscrizione d'ufficio presso la gestione Commercianti della ricorrente odierna, e di conseguenza la corretta reiezione della disoccupazione agricola da parte del medesimo.
Tuttavia, nessun elemento di prova viene fornito da in questo giudizio al fine CP_1
di supportare la tesi sostenuta, limitandosi ad un richiamo generico a tale iscrizione.
Vieppiù che solo questa risulta essere la motivazione del rigetto, atteso che alcuna contestazione è stata mossa in ordine alla sussistenza di altri criteri pur richiesti dalla normativa di settore.
Pertanto, l va condannato alla corresponsione in favore del ricorrente della CP_1
chiesta prestazione, per il periodo indicato nell'atto introduttivo, oltre a rivalutazione ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, co. 6, della L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.1991, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore a erogare a l'indennità di Parte_1
disoccupazione agricola per l'anno 2020 per 152 giornate., oltre a rivalutazione ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
2. condanna l alla rifusione in favore dell'opponente delle spese e CP_1
competenze di lite, che liquida in complessivi € 900.00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Maria Anna QUINTO, dichiaratasi anticipataria. Taranto, 20 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro (dott.ssa Viviana Di Palma)