Articolo 31 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 30Articolo 32
Versione
6 marzo 1992
Art. 31. (Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada) 1. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi di cui alla lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unita' di conto europee di cui all' articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742 , e per la parte eccedente tale ammontare.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose".
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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