Art. 7.
Gli atti occorrenti per il conseguimento degli indennizzi e delle anticipazioni, nonche' gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione degli indennizzi o delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di Istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposte di registro.
Le somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo o di anticipazione non si considerano reddito agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dalla imposta generale sull'entrata. Le somme predette non concorrono, inoltre, alla determinazione del patrimonio imponibile e della relativa aliquota ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e dell'imposta straordinaria proporzionale se trattasi di societa' od enti morali.
Gli atti occorrenti per il conseguimento degli indennizzi e delle anticipazioni, nonche' gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione degli indennizzi o delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di Istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposte di registro.
Le somme ottenute dagli interessati a titolo di indennizzo o di anticipazione non si considerano reddito agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dalla imposta generale sull'entrata. Le somme predette non concorrono, inoltre, alla determinazione del patrimonio imponibile e della relativa aliquota ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e dell'imposta straordinaria proporzionale se trattasi di societa' od enti morali.