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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/07/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 339/2021 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Emanuele Sapia - ATTORE
CONTRO
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Andrea Spataro-CONVENUTO [ammesso al PSS, ma con la nota di precisazione conclusioni del 10.05.2025 ha prodotto la comunicazione di intervenuta variazione reddittuale familiare e di superamento del limite]
E
; ; ; CONCETTA - CP_2 CP_3 CP_4 CP_1
CONVENUTE CONTUMACI-
OGGETTO: Persona_1
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: «accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun diritto al sepolcro a favore dei sig.ri nell'area cimiteriale oggetto di concessione esclusiva CP_1 del defunto sig. contestualmente ordinando la cessazione di Persona_2 qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto da parte dell'attore; condannare, altresì, gli odierni convenuti a voler predisporre quanto opportuno al fine di rimuovere le salme medesime dall'area cimiteriale in questione, nonché condannarli al risarcimento del danno nella misura che risulterà equa ex art. 1226 cc.. Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO COSTITUITO precisate all'udienza del
12.05.2025: «respingere la richiesta attorea e dichiarare e accertare quale legittimo il diritto dei sigg.ri e (de quorum dell'odierno attore) ai Controparte_1 Parte_2 loro rispettivi ed attuali sepolcri situati nell'area cimiteriale del Comune di Corigliano-
1 OS (CS), A.U. di OS, ed in concessione a , con diritto Controparte_5 alla loro ivi permanenza sine die. […] Si chiede pertanto venga dichiarata la legittima attuale occupazione lei loculi da parte dei discendenti dell'originario concessionario. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore del loro erede ( , unico comparso) dichiaratosi anticipatario». Controparte_1
I FATTI
1. Con atto di citazione notificato nel febbraio 2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio;
; CP_2 CP_3 CP_4
e [notifica dell'atto di citazione il Controparte_6 Controparte_1
02.02.2021 a mezzo posta a , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_6
, (cfr. relata di notifica); perfezionata il 04.02.2021 solo nei
[...] Controparte_1 confronti di e (cfr. avvisi di ricevimento)], deducendo di Controparte_1 CP_4 essere erede legittimo del defunto , titolare, quest'ultimo, della Persona_2 concessione cimiteriale in area classe 2^ nel cimitero Comunale di OS, giusta quietanza n. 277 del 15.08.1943.
Secondo la ricostruzione attorea, in seguito al decesso di (avvenuto in Controparte_1 data 02.03.1981), i convenuti chiedevano a di tumulare Parte_1 temporaneamente, fino a diversa sistemazione, la salma del loro congiunto nell'area cimiteriale intestata a e, in conformità con il Regolamento di polizia Persona_2 mortuaria del Comune di OS, l'attore acconsentiva, a titolo di cortesia e gratuitamente, alla sepoltura momentanea della salma di , previa Controparte_1 comunicazione all'amministrazione comunale.
Secondo l'attore, in data 07.03.2018, decedeva (figlio del già defunto Parte_2
e padre degli odierni convenuti) e con dichiarazioni sostitutive di atto Controparte_1 notorio del 08.03.2018 e del 09.03.2018, rispettivamente, e Controparte_1 CP_2
chiedevano di essere autorizzati, nella asserita qualità di coeredi concessionari,
[...] alla sua tumulazione nell'area cimiteriale intestata a , allorché Persona_2 [...]
invitava più volte i convenuti a rimuovere le salme di e Parte_1 Controparte_1
e a ripristinare lo stato dei luoghi. Parte_2
Ciò posto, l'attore ha chiesto di accertare l'inesistenza del diritto alla sepoltura dei congiunti dei convenuti nell'area cimiteriale oggetto di concessione esclusiva a favore di
, di dichiarare la cessazione delle turbative al diritto sepolcrale Persona_2 dell'attore e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno e alle spese di lite.
2 2. Con comparsa depositata nel luglio 2021 [il 29.07.2021] si è costituito, tempestivamente, in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 attorea e deducendo che non sussisteva un sepolcro gentilizio per l'intervenuta estinzione del ramo familiare degli aventi diritto al sepolcro.
ha dedotto, più nel dettaglio, che, secondo l'art. 55, comma 1 del Controparte_1
Regolamento comunale per i servizi di polizia mortuaria e del cimitero di OS (giusta deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 35 del 18/05/2016), i defunti e erano legittimati al diritto Controparte_1 Parte_2 sepolcrale in qualità di eredi del concessionario (indicato in citazione come Per_2
e censito nell'anagrafe comunale di OS con il nome di
[...] Controparte_5
ovvero con il nome di ), in quanto quest'ultimo era il suocero di
[...] Controparte_5
(deceduto il 02.03.1981) ed il nonno di (deceduto il Controparte_1 Parte_2
07.03.2018).
Sempre secondo l'unico convenuto costituitosi, le salme di e Controparte_1 Pt_2 venivano tumulate rispettivamente in data 04.03.1981 e 09.03.2018 allorquando non vi erano defunti parenti più prossimi vantanti diritto di sepoltura al loro posto e non era stata avanzata alcuna opposizione alla loro tumulazione;
inoltre, essendo trascorsi 40 anni dalla sepoltura di , era intervenuta la prescrizione del diritto al sepolcro Controparte_1 dell'attore o comunque la decadenza dall'esercizio del potere di chiederne la successione quale erede del concessionario.
3. Alla prima udienza del 27.09.2021 la causa è stata rinviata al 02.02.2022 per la produzione degli avvisi di ricevimento relativi ai convenuti non costituiti e non comparsi.
Successivamente, all'udienza del 02.02.2022, rilevata la nullità della notifica eseguita nei confronti delle convenute , e CP_3 Controparte_6 CP_2
‒ non costituite e non comparse ‒ in quanto risultate irreperibili, è stato concesso
[...] il termine fino al 08.04.2022 per la rinnovazione delle suddette notifiche e, all'udienza del
07.09.2023, preso atto della loro regolare citazione, ne è stata dichiarata la contumacia
[la parte attrice ha esibito, senza depositare, l'atto di citazione in rinnovazione notificato a
, e riservandosi di CP_3 CP_2 Controparte_6 depositare l'atto in via telematica;
il G.I. ha dato atto della regolare citazione di CP_3
, e e ne ha dichiarato la contumacia;
[...] CP_2 Controparte_6 nelle prima memoria 183 il convenuto ha lamentato «la mancata Controparte_1 produzione telematica delle notifiche dell'atto introduttivo agli altri eredi (dichiarati
3 contumaci),esortando controparte ad una sua celere evasione della sua riserva assunta in occasione dell'ultima udienza»].
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie delle parti, all'udienza del 12.05.2025, svoltasi a trattazione scritta, sono state precisate le conclusioni e, all'esito dell'udienza, con ordinanza depositata il 13.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Deve dichiararsi, dapprima, la contumacia delle convenute , CP_2 CP_3
, e .
[...] CP_4 Controparte_6
5.a Sempre in rito, è da rilevarsi il difetto di legittimazione attiva dell'attore.
Sul punto, giova premettere che lo ius sepulchri, cioè il diritto alla tumulazione (autonomo e distinto rispetto al diritto reale sul manufatto funerario o sui materiali che lo compongono), deve presumersi di carattere non ereditario, ma familiare (o gentilizio), in difetto di specifica diversa volontà del fondatore, e quindi considerarsi sottratto dalla possibilità di divisione o trasmissione a terzi non legati iure sanguinis al fondatore medesimo, mentre resta in proposito irrilevante la eventuale cedibilità prevista nel regolamento o nell'atto di concessione comunale (cfr. Cass., Sez. II, sent. n. 1789/2007).
Nell'ipotesi di sepolcro gentilizio (che si presume in difetto di prova contraria), mancando alcuna disposizione da parte del fondatore del sepolcro, lo ius sepulchri spetta (secondo lo ius sanguinis) al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso.
In particolare, «lo ius sepulchri, che nel sepolcro ereditario si trasmette nei modi ordinari per atto inter vivos o mortis causa dall'originario titolare come qualsiasi altro bene, anche
a persone non facenti parte della famiglia, invece, nel sepolcro gentilizio o familiare
(carattere, quest'ultimo, da presumersi in caso di silenzio o anche se vi sono dubbi al riguardo) è attribuito in base alla volontà del testatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dal momento della nascita, per il solo fatto di trovarsi con il fondatore in quel determinato rapporto previsto nell' atto di fondazione o desunto dalle regole consuetudinarie, in ogni caso iure sanguinis e non iure successionis, e dando luogo ad una particolare forma di comunione fra contitolari, senza poter essere trasmesso per atto tra vivi né per successione mortis causa, né perdendosi per
4 prescrizione o rinuncia. Detto diritto si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per l'ulteriore trasferimento alle ordinarie regole della successione mortis causa» (Cass., Sez. II, sent. n. 7000/2012; conforme, tra le altre, a Cass., SS.UU., ord. n.
17122/2018).
5.b Tanto premesso, in tema di sepolcro gentilizio, la legittimazione ad agire per ottenere la liberazione dei loculi indebitamente occupati da soggetti privi del diritto ad essere ivi seppelliti spetta a coloro ai quali tale diritto sia attribuito dal fondatore e non dall'erede di quest'ultimo (in tal senso si veda Cass., Sez. II, ord. n. 4469/2022).
5.c Venendo al caso di specie ‒ premesso che ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire è la prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass, Sez. UU., sent.
n. 2951/2016) e, dunque, al merito ‒ dai suddetti principi consegue il rilievo, in via preliminare, del difetto di legittimazione attiva dell'attore, avendo lo stesso agito espressamente ed esclusivamente in qualità di «erede legittimo del defunto Per_2
» (cfr. atto di citazione) pur senza specificare il rapporto di parentela con l'asserito
[...] concessionario né la natura ereditaria del sepolcro, da presumersi, dunque, gentilizio sulla base della medesima prospettazione attorea.
6. Ad ogni modo, la domanda è generica ed infondata e, pertanto, non potrebbe trovare accoglimento.
Va ricordato, infatti, che la qualità di concessionario richiede la sussistenza del titolo, e che l'attribuzione ai privati dell'utilizzazione di beni del demanio è sempre riconducibile, ove non risulti diversamente, alla figura della concessione-contratto [cfr. sentenza di questo Tribunale n. 1240/2023].
Traendo il diritto reale di sepolcro origine da una concessione amministrativa, è evidente che soltanto attraverso la produzione dell'atto concessorio è possibile dimostrare l'esistenza, i contenuti ed i limiti del diritto reale medesimo e, per quel che rileva ulteriormente in questa sede, l'identità del suo titolare.
Nel caso di specie, non è stata prodotta la concessione sottesa alla domanda attorea, né, tantomeno, è possibile l'identificazione del concessionario sulla scorta della documentazione in atti.
5 Ebbene, non è sufficiente a tal fine la nota prot. n. 0006298 del 26.04.2018 dell'Ufficio
Urbanistica del Comune di Corigliano-OS, laddove, in risposta alla missiva dell'attore del 20.04.2018 di richiesta di produzione di copie relativamente alla
«assegnazione terreno cimiteriale in ditta », è stato con la stessa Persona_2 comunicato a che «dalla consultazione del Registro delle Parte_1
Concessioni Cimiteriali, conservato presso l'Ufficio Tributi di via S. Nilo, Area urbana di
OS, risulta concesso a nome di tal , con quietanza di pagamento Persona_2
n. 277 del 15.08.1943 dell'importo di £. 120, un reliquato di terreno cimiteriale di mq. 3,00 in area di classe 2. Non risultano presenti negli archivi dell'Ente, e correnti che storici, ulteriori titoli e/o documentazioni utili alla bisogna».
Nonostante sia rimasta incontestata tra le parti l'esistenza di una cappella cimiteriale sul terreno in concessione a dedotta dall'attore e la tumulazione in essa Persona_2 delle salme di (deceduto il 02.03.1981) e di Controparte_1 Parte_2
(deceduto il 07.03.2018), dalla suddetta produzione documentale, emerge soltanto la formale intestazione ad un non meglio identificato di un reliquato di Persona_2 terreno cimiteriale, senza alcun riferimento dettagliato, tra l'altro, ad un lotto o ad una cappella specifica.
Dall'assenza in atti della concessione discende, inoltre, l'impossibilità di provare, da parte dell'attore, la volontà del presunto fondatore di trasmettere lo ius sepulchri all'attore medesimo, posto che (nato il [...]) risulterebbe essere ‒ Parte_1 secondo il certificato storico di famiglia prodotto dall'attore ‒ soltanto il fratello dell'asserito fondatore ( , nato a [...] il [...], secondo lo Persona_2 stesso certificato storico di famiglia) e non già un suo discendente.
A ciò si aggiunga che, come sopra premesso, non è possibile, allo stato degli atti, neppure l'esatta identificazione del concessionario a cui fa riferimento la nota del del 26.04.2018, essendo stato lo stesso genericamente Controparte_7 indicato dall'attore soltanto come « », senza alcun riferimento agli Persona_2 estremi di nascita, indispensabili per una sua univoca identificazione.
A maggior ragione risultava indispensabile, nel caso di specie, identificare univocamente
‒ con apposito supporto documentale ‒ il concessionario con gli Persona_2 estremi anagrafici, considerando, sulla base degli atti prodotti in giudizio, l'esistenza di almeno due distinti : uno, padre di nata nel 1909 Persona_2 Persona_3
(come emergente dall'atto di matrimonio prodotto dal convenuto, celebrato nel 1926 con
, sotto il nome di ), e un altro, nato nel 1935 Controparte_1 Controparte_5
6 (quindi, necessariamente diverso dal padre di , nata già nel 1909) Persona_3 figlio di (come dal certificato storico di famiglia prodotto dall'attore). Persona_4
In conclusione, stante il difetto di legittimazione attiva dell'attore, sulla base della sua stessa prospettazione, la domanda, ancor prima che generica ed infondata, deve dichiararsi inammissibile.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza (valore della causa indeterminabile basso, compreso nello scaglione € 5.200/26.000,00; con dimidiazione dei compensi medi relativamente alle fasi trattazione/istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando nel giudizio intrapreso da nei confronti , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, e CONCETTA, ogni diversa istanza ed CP_3 CP_4 CP_1 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) DICHIARA la contumacia delle convenute , , CP_2 CP_3
e ; CP_4 Controparte_6
b) DICHIARA il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, per l'effetto,
l'inammissibilità della domanda;
c) CONDANNA l'attore, , al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell'unico convenuto costituito – e, per esso, dell' Controparte_1 avv. ANDREA SPATARO, procuratore distrattario -, che liquida in € 3.386,00 per compenso d'avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché cassa e iva.
Così deciso in Castrovillari, in data 16/07/2025
Sentenza redatta con la collaborazione de dott. Stefano Lombardo, addetto all' Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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