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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 9740/24
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Alfredo di Franco
Ricorrente in opposizione
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente in opposizione
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso in riassunzione depositato in data 24.07.2024 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 0016038366000700 emesso dall' il CP_1
9.12.2023 e notificato il 30.12.2023, con cui era stato richiesto il pagamento di contributi dovuti a titolo di gestione artigiani per il periodo dall'1/2016 al 12/2016, con intimazione al pagamento della somma di € 7.335,25. Ha quindi rilevato l'infondatezza della pretesa avanzata dall' chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito CP_1 impugnato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi, ha sostenuto la fondatezza e la legittimità del CP_1 proprio operato ed ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
L'udienza del 12.11.2025 è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente ha dedotto che la vicenda per la quale era stato emesso l'avviso di addebito impugnato in questa sede traeva origine da un accertamento condotto dall'Agenzia delle Entrate e conclusosi con l'avviso di accertamento n. TF3013M03164, avverso il quale aveva già proposto opposizione dinanzi alla Corte di giustizia Tributaria.
Sostenendo quindi la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra gli atti emanati, il ricorrente ha lamentato la nullità dell'avviso d'addebito per violazione del principio posto dall'art. 24 comma 3 D. Lvo n. 46/99, secondo il quale “Se
l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
In proposito, considerato che l'avviso di addebito impugnato è stato emesso dall' in pendenza del giudizio promosso dinanzi alla CP_1 commissione tributaria, avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria (o meglio il medesimo verbale di accertamento), occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora intervenuta una sentenza esecutiva sull'impugnazione dell'avviso di accertamento, aveva omesso di pronunciarsi sul merito dell'esistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale)”
(cfr. ord. Cass. n. 17858/18).
Nel caso di specie, dall'esame degli atti allegati, risulta che il verbale di accertamento n. TF3013M03164 emesso dalla Agenzia delle
Entrate è stato annullato con sentenza n. 5239/25 del 21.07.2025, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania.
Allo stato, pertanto, deve ritenersi che la pretesa contributiva dell' risulti sfornita di prova. CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 371 2023 0016038366000700.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi € 1.865,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e
CPA con attribuzione al difensore anticipatario.
Aversa 18.11.2025
IL GIUDICE