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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Rgac n. 224/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 224/2019
TRA
( in proprio e quale Parte_1 C.F._1 le sul figlio _1
( ), nonché
[...] C.F._2 Parte_2
C.F._3 Parte_3 C.F._4
o o Persona_2 dell'avv. Nor vitavecchia Corso Marconi n. 33, che li rappresenta e li difende, unitamente all'avv. Massimiliano Di Brigida, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1 ivitavecchia via A. Cialdi n. 2, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato Persona_2 conveniva deducendo: -che a seg Controparte_1 per IVA, Redditi e altri tributi, intrapresa dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Civitavecchia, II sezione operativa, nei confronti del CP in data 26.05.2017, aveva richiesto a l'assistenza, pe Per_2 operazioni di verifica presso gli uffici del reparto operante;
-che tale attività di assistenza si era protratta dal 26.05.2017 al 27.06.2017 comportando una complessa attività di produzione documentale presso gli uffici accertatori, con scambio di email e consegne dirette della documentazione di volta in volta richiesta a fini accertativi;
-che alla conclusione dell'attività accertativa della Guardia di Finanza, l'NG. aveva conferito delega al Dott. CP
per la elaborazione de icazioni ed osservazioni, ai sensi Per_2
12, comma 7, della Legge 212/2000, in data 26 agosto 2017 delegando il Dott. a rappresentarlo e difenderlo, in ogni fase e Per_2 grado del presente giudizio tributario, conferendogli altresì, il potere di rinunciare agli atti, di fare richieste istruttorie, di presentare memorie integrative e difensive;
-che era stata elaborata una “memoria difensiva” e consegnata presso la Direzione Provinciale territorialmente competente e finalizzata ad attenzionare alcuni aspetti rilevanti a favore del contribuente, non considerati dalla Guardia di Finanza;
-che la memoria aveva comportato una complessa elaborazione logico giuridica per contestare l'operato degli organi accertatori e porre alcune valutazioni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate preposto alla elaborazione dell'accertamento e quantificazione dell' ammontare dovuto proprio al fine di creare le condizioni per un abbattimento della pretesa tributaria nei confronti del signor CP
; -che in data 19.04.2018, in seguito della notifica al sig
[...] CP
dell'avviso di accertamento n. TK3016500447/2018 p
[...]
d'imposta 2013, lo stesso aveva nuovamente conferito delega al CP
Dott. per assister erlo presso la Direzione Provinciale I di Per_2
Rom Controlli – Via Ippolito Nievo n. 48, mediante la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, ai sensi dell' art. 6, comma 2 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218; -che tale proposta era stata poi materialmente consegnata agli uffici di Roma il giorno 26.04.2018 ore 14:33 dal;
-che la complessa attività istruttoria si era protratta fino alla Per_2 dat 9.2018, data in cui con l'Ufficio accertatore era stato redatto l'atto di adesione n. TK3A16500502/2018 per l'imposta 2013 definitivo;
-che ciò aveva comportato l'ulteriore elaborazione delle rate dovute dal contribuente che, con il pagamento della prima rata aveva “definito” e consolidato l'accertamento in adesione;
-che l'atto di adesione era stato ritirato personalmente a Roma dal dott. il giorno 27.09.2018 alle Per_2 ore 11,00 e consegnato a mano dal Dot , funzionario dell' Ufficio Pt_4
Controlli della Direzione Provinciale I di Ro e attraverso tale attività l'NG. aveva ottenuto un abbattimento della pretesa erariale da euro CP
96.511,05 ad euro 45.544,90 con un differenza quindi pari ad euro 47.966,15; -che a fronte di tale attività era stato richiesto un compenso pari ad euro 4.000,00 oltre la (CNDC), Parte_5
Iva e ritenute di legge;
attività descritte sopra, era stato concordato tramite un preventivo accettato con firma autografa del Sig. in data 16.04.2018. Controparte_1
Sulla scorta delle pre ioni, concludevano nel seguente modo: “1) Dichiarare che l'NG. del Piano deve all' Dr. CP Persona_2 la somma di €. 4.000,00 oltre I. D.C. nelle misure di leg del presente giudizio;
2) Condannare, dunque, il resistente al pagamento della somma di €. 4.000,00 oltre I.V.A. e C.P.D.C. nelle misure di legge, oltre le spese relative al presente giudizio. 3) Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
2.Si costituivano in giudizio deducendo: -che era Controparte_1 cliente di ll'anno 2013 la tenuta Persona_2 dei libri prio in ragione di errori nella tenuta della contabilità la Guardia di Finanza aveva avviato l'accertamento a carico di
[...]
; -che in particolare aveva errato;
-che in conseguenza di tali CP Per_2
aveva su nno patrimoniale pari ad euro 27.268,90; CP
-che l di euro 4.000,00 non era dovuta da in quanto CP l'attività riportata nel preventivo sottoscritto in data 16.04.20218 non era stata compiuta in concreto. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “Piaccia alla S.V.Ill.ma rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto. IN VIA RICONVENZIONALE Voglia L'On. Tribunale accertata e dichiarata la responsabilità professionale del dr. , Per_2 condannarlo al risarcimento dei danni subiti da convenuto nella i 27.268,90 ovvero della misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”.
3.Disposto il mutamento del rito ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva dichiarato il decesso di e il giudizio Persona_2 veniva dichiarato interrotto. Il processo veniva, quindi, riassunto da in proprio e Parte_1 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio _1
, nonché e
[...] Parte_2 Parte_3 va ulenza Persona_2 tecnica. All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Entro il termine per il deposito della memoria di replica il difensore di depositava nota contenente la dichiarazione di decesso di Controparte_1 ttavia, non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di interruzione, in quanto la dichiarazione non è stata resa in udienza oppure notificata alla altra parte prima della scadenza del termine per il deposito della memoria di replica.
4.La domanda di pagamento del compenso è parzialmente fondata. E' stato versato in atti un preventivo di compenso del 16.04.2018 sottoscritto dal cliente in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento. Il cliente ha, tuttavia, contestato che le attività indicate in preventivo non sono state svolte in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento e, quindi, non è dovuto il compenso se non per euro 41,00 (a titolo di memoria) e per euro 619,76 quale indennità per assenza dallo studio. A fronte della contestazione del cliente, non vi è stata prova della proposizione in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento di ricorsi, appelli e memorie presso le commissioni tributarie od organi giurisdizionali, per le quali il preventivo riportava la voce di compenso più rilevante. Dunque, rimane provata documentalmente e non contestata la sola presentazione, in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento, di una istanza all'ufficio controlli per la quale il preventivo in effetti prevedeva la somma di euro 41,00. Con la parcella n. 85 del 31.07.2018 il professionista ha richiesto, inoltre, il compenso per l'assistenza durante il precedente processo verbale di constatazione con predisposizione di memoria presso gli enti competenti. Al riguardo non vi è evidenza documentale della concreta consistenza dell'opera del professionista. Vi è in atti una memoria proposta in seguito alla notifica del processo verbale di constatazione per la quale può essere ripreso il compenso di euro 160,00 riportato nel preventivo sottoscritto dal cliente che, per quanto successivo alla prestazione della memoria, esprime la volontà delle parti in ordine alla quantificazione e apprezzamento in termini monetari per una tale attività. Inoltre, va riconosciuto il compenso di euro 619,76 per l'assenza dallo studio in ragione della assistenza durante i controlli operati dalla Guardia di Finanza il 26.05.2017. Non risultano, infine, espressamente contestate le attività professionali di cui alla parcella n. 102 dell'1.10.2018 riportante l'importo di euro 480,00. In conclusione, i compensi dovuti dal cliente sono pari ad euro 1.300,76 oltre accessori di legge ed interessi dalla domanda sino al saldo. Si tratta di compensi legati ad attività professionale successiva all'opera professionale per la quale il cliente ha dedotto l'errore e l'inadempimento invece riferendosi alla tenuta della contabilità di un anno pregresso (2013).
5.Quanto agli errori imputati dal cliente all'opera del professionista relativi alla violazione del principio per cassa, alla elaborazione dei costi non deducibili, nonché infine alla omessa indicazione dei costi deducibili sostenuti per la figlia NG. , la ctu svolta ha con motivazione Persona_3 puntale ed immune da i da richiamare e condividere integralmente- rilevato l'effettiva sussistenza delle censure mosse in via riconvenzionale dal cliente. In particolare, per quanto riguarda la contestata violazione del principio di cassa nella tenuta della contabilità dell'NG. , sulla base Controparte_1 delle prove prodotte in atti e delle considerazioni innanzi svolte, il ctu ha correttamente osservato che non può trovare totale giustificazione nella mancata (o non integrale) produzione della documentazione bancaria (estratti di conto corrente) da parte del Cliente al Professionista. Essendo infatti la contabilità di un professionista (quale l'NG. ) basata sul CP principio di cassa, l'esibizione e l'analisi degli estra to corrente bancario rappresentano elementi indispensabili per il corretto accertamento degli incassi e dei pagamenti non avvenuti per contanti. Anche la produzione delle semplici lettere contabili (lettere nelle quali la comunica al CP_2 cliente l'incasso di un bonifico sarebbero state utili i nso). Se tali documenti non sono stati prodotti dal cliente al Dott. , quest'ultimo Per_2 avrebbe dovuto dar prova, invece nella specie manca rli richiesti e di aver edotto il cliente sulle conseguenze dannose che tale omissione avrebbe potuto comportare. Dall'altro lato anche il cliente non ha prodotto la prova contraria, ovvero la prova scritta di aver sempre e regolarmente fornito al professionista tali documenti. Dagli atti, la partita IVA dell'NG. Del Piano risulta aperta dal 1991 e regolarmente attiva fino almeno al 2018. Nel 2013, pertanto, il cliente svolgeva da oltre un ventennio la professione di ingegnere e risulta difficile credere che dopo tanti anni, considerando anche il tenore e il pregio dell'attività professionale esercitata, non fosse allo stesso noto che il reddito dei professionisti viene determinato secondo il “principio di cassa” e non già secondo il principio di competenza economica e che pertanto, ciò che rileva ai fini delle imposte dirette è la data di effettivo incasso delle somme dovute e non quella di perfezionamento della prestazione. Risulta allora non solo difficile capire perché lo stesso non abbia regolarmente e tempestivamente prodotto gli estratti di conto corrente bancario ufficiali al dott. e/o Per_2 le lettere contabili prodotte dalla attestanti gli incassi d , ma CP_2 anche perché non abbia nei propri fogli di calcolo elettronici trasmesso al consulente contabile gli incassi delle fatture emesse nel 2011 e nel 2012 avvenuti nel 2013, riportati poi a tassazione dalla GdF in sede di controllo, i quali ammontano, in base all'allegato n. 7 al PVC a ben 45.214,21 €, pari a circa il 33% dell'imponibile di euro 136.319,00 dichiarato per l'esercizio 2013. Anche in tema di imposte indirette (IVA) l'incasso di tali fatture, emesse nel 2011 e nel 2012, avvenuto nel 2013 aveva aspetti rilevanti, alla luce del regime di “IVA per cassa” optato dal cliente. Risulta quindi difficile credere che quest'ultimo fosse totalmente all'oscuro di tale violazione, sia durante l'esercizio 2013, sia durante l'anno 2014, nel quale sottoscriveva le relative dichiarazioni predisposte dal consulente Dott. . Persona_2
Esaminando le fatture anzidette è facile nota le stesse siano state emesse nei confronti di soggetti sostituti di imposta, i quali per obbligo di legge hanno trattenuto dai compensi fatturati dall'NG. Controparte_1 ritenute a titolo d'acconto con obbligo di versa trasmissione al percipiente della relativa certificazione, nonché all'Agenzia delle Entrate del Modello 770. Tali certificazioni andavano dal cliente consegnate al professionista e conservate. Di tale consegna, tuttavia, non vi è stata prova. Se così fosse stato fatto, anche in assenza degli estratti di conto corrente bancario ufficiali o delle lettere contabili della banca, il commercialista avrebbe appreso dell'esistenza di compensi ulteriori, relativi ad annualità precedenti, incassati nel corso dell'esercizio 2013 e avrebbe indicato i corrispondenti maggiori importi nel rigo RE 2 (evitando la ripresa a tassazione da parte della GdF e la CP_ corrispondente irrogazione di sanzioni e interessi da parte dell' . Non risulta neppure dimostrato che il Dott. all'epoca della Per_2 presentazione della dichiarazione dei redditi rel nno di imposta 2013 era stato delegato dal cliente alla consultazione del cassetto fiscale, di converso, avrebbe potuto prendere autonoma visione dei compensi certificati dai vari sostituti al cliente, tramite un semplice accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate. In conclusione, la ctu mette in evidenza rispettivi profili di negligenza in capo alle parti del rapporto contrattuale, che sulla scorta delle considerazioni che precedono, appaiono paritari. Ne è conseguito un danno per il cliente pari ad euro 14.862,41 per sanzioni ed interessi, da ridurre della metà ad euro 7.431,20.
6.Quanto alla contestata deduzione di costi solo parzialmente deducibili e di costi non inerenti, la ctu ha confermato una responsabilità esclusiva (100%) in capo al professionista, il quale pure non ha mosso contestazione al riguardo. L'aver dedotto costi non inerenti e l'aver dedotto integralmente costi non interamente deducibili non può trovare giustificazione nell'asserita incompleta o mancata produzione documentale da parte del cliente. Ne è conseguito un danno per euro 2.080,49 per sanzioni ed interessi.
7.Infine, in merito alla omessa indicazione dei costi sostenuti nel 2013 da per i servizi resi dalla figlia , è emerso Controparte_1 Persona_3
delle prove versate nel fas onsabilità da parte del professionista e del cliente, in quanto da una parte non è stata idonea la dichiarazione integrativa del professionista ad emendare la mancata deduzione dei costi in questione (non presentata prima della notifica dell'accertamento), ma allo stesso tempo dall'altra non vi è stata prova da parte del cliente della consegna al professionista della documentazione bancaria 2013 attestante i pagamenti eseguiti dall'NG.
[...]
alla figlia. CP clusione, la ctu mette in evidenza rispettivi profili di negligenza in capo alle parti del rapporto contrattuale, che sulla scorta delle considerazioni che precedono, appaiono paritari. Ne è conseguito un danno per il cliente pari ad euro 10.326,00 da ridurre della metà ad euro 5.163,00.
8.La complessiva somma dovuta quindi a titolo di responsabilità professionale al cliente per il danno patrimoniale è pari ad euro 14.674,69 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'evento sino alla presente sentenza;
sul complessivo importo risultante alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, all'importo riconosciuto al convenuto (in eccedenza a quella di parte attrice) e alla attività processuale in concreto svolta.
10.Le spese di ctu svolta nel presente giudizio sono da porsi definitivamente in capo a parte attrice.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda del ricorrente e CONDANNA CP
al pagamento in favore di i
[...] Parte_1 ore esercente la responsabi o _1
, nonché di e di ,
[...] Parte_2 Parte_3 di so par Persona_2 accessori di le a domanda sino al saldo;
-ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale del resistente e, per l'effetto, per le causali di cui in motivazione, CONDANNA Parte_1 in proprio e quale genitore esercente la responsabilit
[...]
, nonché e Persona_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , al risarcimento del danno in
[...] Persona_2 rsi in euro 14.674,69 oltre Controparte_1 rivalutazio
-CONDANNA in proprio e quale genitore esercente la Parte_1 responsabilit , nonché Persona_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Persona_2 pagamento in favore di delle spese di lite da liquidarsi Controparte_1 nella somma complessiva di euro 5.267,00 di cui euro 267,00 per spese vive ed euro 5.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu svolta nel presente giudizio definitivamente in capo a parte ricorrente, con obbligo di restituire al resistente quanto anticipato da questi a tale titolo al ctu.
Si comunichi.
Civitavecchia 15.04.2025
Il giudice
Daniele Sodani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 224/2019
TRA
( in proprio e quale Parte_1 C.F._1 le sul figlio _1
( ), nonché
[...] C.F._2 Parte_2
C.F._3 Parte_3 C.F._4
o o Persona_2 dell'avv. Nor vitavecchia Corso Marconi n. 33, che li rappresenta e li difende, unitamente all'avv. Massimiliano Di Brigida, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1 ivitavecchia via A. Cialdi n. 2, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato Persona_2 conveniva deducendo: -che a seg Controparte_1 per IVA, Redditi e altri tributi, intrapresa dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Civitavecchia, II sezione operativa, nei confronti del CP in data 26.05.2017, aveva richiesto a l'assistenza, pe Per_2 operazioni di verifica presso gli uffici del reparto operante;
-che tale attività di assistenza si era protratta dal 26.05.2017 al 27.06.2017 comportando una complessa attività di produzione documentale presso gli uffici accertatori, con scambio di email e consegne dirette della documentazione di volta in volta richiesta a fini accertativi;
-che alla conclusione dell'attività accertativa della Guardia di Finanza, l'NG. aveva conferito delega al Dott. CP
per la elaborazione de icazioni ed osservazioni, ai sensi Per_2
12, comma 7, della Legge 212/2000, in data 26 agosto 2017 delegando il Dott. a rappresentarlo e difenderlo, in ogni fase e Per_2 grado del presente giudizio tributario, conferendogli altresì, il potere di rinunciare agli atti, di fare richieste istruttorie, di presentare memorie integrative e difensive;
-che era stata elaborata una “memoria difensiva” e consegnata presso la Direzione Provinciale territorialmente competente e finalizzata ad attenzionare alcuni aspetti rilevanti a favore del contribuente, non considerati dalla Guardia di Finanza;
-che la memoria aveva comportato una complessa elaborazione logico giuridica per contestare l'operato degli organi accertatori e porre alcune valutazioni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate preposto alla elaborazione dell'accertamento e quantificazione dell' ammontare dovuto proprio al fine di creare le condizioni per un abbattimento della pretesa tributaria nei confronti del signor CP
; -che in data 19.04.2018, in seguito della notifica al sig
[...] CP
dell'avviso di accertamento n. TK3016500447/2018 p
[...]
d'imposta 2013, lo stesso aveva nuovamente conferito delega al CP
Dott. per assister erlo presso la Direzione Provinciale I di Per_2
Rom Controlli – Via Ippolito Nievo n. 48, mediante la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, ai sensi dell' art. 6, comma 2 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218; -che tale proposta era stata poi materialmente consegnata agli uffici di Roma il giorno 26.04.2018 ore 14:33 dal;
-che la complessa attività istruttoria si era protratta fino alla Per_2 dat 9.2018, data in cui con l'Ufficio accertatore era stato redatto l'atto di adesione n. TK3A16500502/2018 per l'imposta 2013 definitivo;
-che ciò aveva comportato l'ulteriore elaborazione delle rate dovute dal contribuente che, con il pagamento della prima rata aveva “definito” e consolidato l'accertamento in adesione;
-che l'atto di adesione era stato ritirato personalmente a Roma dal dott. il giorno 27.09.2018 alle Per_2 ore 11,00 e consegnato a mano dal Dot , funzionario dell' Ufficio Pt_4
Controlli della Direzione Provinciale I di Ro e attraverso tale attività l'NG. aveva ottenuto un abbattimento della pretesa erariale da euro CP
96.511,05 ad euro 45.544,90 con un differenza quindi pari ad euro 47.966,15; -che a fronte di tale attività era stato richiesto un compenso pari ad euro 4.000,00 oltre la (CNDC), Parte_5
Iva e ritenute di legge;
attività descritte sopra, era stato concordato tramite un preventivo accettato con firma autografa del Sig. in data 16.04.2018. Controparte_1
Sulla scorta delle pre ioni, concludevano nel seguente modo: “1) Dichiarare che l'NG. del Piano deve all' Dr. CP Persona_2 la somma di €. 4.000,00 oltre I. D.C. nelle misure di leg del presente giudizio;
2) Condannare, dunque, il resistente al pagamento della somma di €. 4.000,00 oltre I.V.A. e C.P.D.C. nelle misure di legge, oltre le spese relative al presente giudizio. 3) Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
2.Si costituivano in giudizio deducendo: -che era Controparte_1 cliente di ll'anno 2013 la tenuta Persona_2 dei libri prio in ragione di errori nella tenuta della contabilità la Guardia di Finanza aveva avviato l'accertamento a carico di
[...]
; -che in particolare aveva errato;
-che in conseguenza di tali CP Per_2
aveva su nno patrimoniale pari ad euro 27.268,90; CP
-che l di euro 4.000,00 non era dovuta da in quanto CP l'attività riportata nel preventivo sottoscritto in data 16.04.20218 non era stata compiuta in concreto. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “Piaccia alla S.V.Ill.ma rigettare la domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto. IN VIA RICONVENZIONALE Voglia L'On. Tribunale accertata e dichiarata la responsabilità professionale del dr. , Per_2 condannarlo al risarcimento dei danni subiti da convenuto nella i 27.268,90 ovvero della misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”.
3.Disposto il mutamento del rito ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva dichiarato il decesso di e il giudizio Persona_2 veniva dichiarato interrotto. Il processo veniva, quindi, riassunto da in proprio e Parte_1 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio _1
, nonché e
[...] Parte_2 Parte_3 va ulenza Persona_2 tecnica. All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Entro il termine per il deposito della memoria di replica il difensore di depositava nota contenente la dichiarazione di decesso di Controparte_1 ttavia, non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di interruzione, in quanto la dichiarazione non è stata resa in udienza oppure notificata alla altra parte prima della scadenza del termine per il deposito della memoria di replica.
4.La domanda di pagamento del compenso è parzialmente fondata. E' stato versato in atti un preventivo di compenso del 16.04.2018 sottoscritto dal cliente in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento. Il cliente ha, tuttavia, contestato che le attività indicate in preventivo non sono state svolte in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento e, quindi, non è dovuto il compenso se non per euro 41,00 (a titolo di memoria) e per euro 619,76 quale indennità per assenza dallo studio. A fronte della contestazione del cliente, non vi è stata prova della proposizione in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento di ricorsi, appelli e memorie presso le commissioni tributarie od organi giurisdizionali, per le quali il preventivo riportava la voce di compenso più rilevante. Dunque, rimane provata documentalmente e non contestata la sola presentazione, in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento, di una istanza all'ufficio controlli per la quale il preventivo in effetti prevedeva la somma di euro 41,00. Con la parcella n. 85 del 31.07.2018 il professionista ha richiesto, inoltre, il compenso per l'assistenza durante il precedente processo verbale di constatazione con predisposizione di memoria presso gli enti competenti. Al riguardo non vi è evidenza documentale della concreta consistenza dell'opera del professionista. Vi è in atti una memoria proposta in seguito alla notifica del processo verbale di constatazione per la quale può essere ripreso il compenso di euro 160,00 riportato nel preventivo sottoscritto dal cliente che, per quanto successivo alla prestazione della memoria, esprime la volontà delle parti in ordine alla quantificazione e apprezzamento in termini monetari per una tale attività. Inoltre, va riconosciuto il compenso di euro 619,76 per l'assenza dallo studio in ragione della assistenza durante i controlli operati dalla Guardia di Finanza il 26.05.2017. Non risultano, infine, espressamente contestate le attività professionali di cui alla parcella n. 102 dell'1.10.2018 riportante l'importo di euro 480,00. In conclusione, i compensi dovuti dal cliente sono pari ad euro 1.300,76 oltre accessori di legge ed interessi dalla domanda sino al saldo. Si tratta di compensi legati ad attività professionale successiva all'opera professionale per la quale il cliente ha dedotto l'errore e l'inadempimento invece riferendosi alla tenuta della contabilità di un anno pregresso (2013).
5.Quanto agli errori imputati dal cliente all'opera del professionista relativi alla violazione del principio per cassa, alla elaborazione dei costi non deducibili, nonché infine alla omessa indicazione dei costi deducibili sostenuti per la figlia NG. , la ctu svolta ha con motivazione Persona_3 puntale ed immune da i da richiamare e condividere integralmente- rilevato l'effettiva sussistenza delle censure mosse in via riconvenzionale dal cliente. In particolare, per quanto riguarda la contestata violazione del principio di cassa nella tenuta della contabilità dell'NG. , sulla base Controparte_1 delle prove prodotte in atti e delle considerazioni innanzi svolte, il ctu ha correttamente osservato che non può trovare totale giustificazione nella mancata (o non integrale) produzione della documentazione bancaria (estratti di conto corrente) da parte del Cliente al Professionista. Essendo infatti la contabilità di un professionista (quale l'NG. ) basata sul CP principio di cassa, l'esibizione e l'analisi degli estra to corrente bancario rappresentano elementi indispensabili per il corretto accertamento degli incassi e dei pagamenti non avvenuti per contanti. Anche la produzione delle semplici lettere contabili (lettere nelle quali la comunica al CP_2 cliente l'incasso di un bonifico sarebbero state utili i nso). Se tali documenti non sono stati prodotti dal cliente al Dott. , quest'ultimo Per_2 avrebbe dovuto dar prova, invece nella specie manca rli richiesti e di aver edotto il cliente sulle conseguenze dannose che tale omissione avrebbe potuto comportare. Dall'altro lato anche il cliente non ha prodotto la prova contraria, ovvero la prova scritta di aver sempre e regolarmente fornito al professionista tali documenti. Dagli atti, la partita IVA dell'NG. Del Piano risulta aperta dal 1991 e regolarmente attiva fino almeno al 2018. Nel 2013, pertanto, il cliente svolgeva da oltre un ventennio la professione di ingegnere e risulta difficile credere che dopo tanti anni, considerando anche il tenore e il pregio dell'attività professionale esercitata, non fosse allo stesso noto che il reddito dei professionisti viene determinato secondo il “principio di cassa” e non già secondo il principio di competenza economica e che pertanto, ciò che rileva ai fini delle imposte dirette è la data di effettivo incasso delle somme dovute e non quella di perfezionamento della prestazione. Risulta allora non solo difficile capire perché lo stesso non abbia regolarmente e tempestivamente prodotto gli estratti di conto corrente bancario ufficiali al dott. e/o Per_2 le lettere contabili prodotte dalla attestanti gli incassi d , ma CP_2 anche perché non abbia nei propri fogli di calcolo elettronici trasmesso al consulente contabile gli incassi delle fatture emesse nel 2011 e nel 2012 avvenuti nel 2013, riportati poi a tassazione dalla GdF in sede di controllo, i quali ammontano, in base all'allegato n. 7 al PVC a ben 45.214,21 €, pari a circa il 33% dell'imponibile di euro 136.319,00 dichiarato per l'esercizio 2013. Anche in tema di imposte indirette (IVA) l'incasso di tali fatture, emesse nel 2011 e nel 2012, avvenuto nel 2013 aveva aspetti rilevanti, alla luce del regime di “IVA per cassa” optato dal cliente. Risulta quindi difficile credere che quest'ultimo fosse totalmente all'oscuro di tale violazione, sia durante l'esercizio 2013, sia durante l'anno 2014, nel quale sottoscriveva le relative dichiarazioni predisposte dal consulente Dott. . Persona_2
Esaminando le fatture anzidette è facile nota le stesse siano state emesse nei confronti di soggetti sostituti di imposta, i quali per obbligo di legge hanno trattenuto dai compensi fatturati dall'NG. Controparte_1 ritenute a titolo d'acconto con obbligo di versa trasmissione al percipiente della relativa certificazione, nonché all'Agenzia delle Entrate del Modello 770. Tali certificazioni andavano dal cliente consegnate al professionista e conservate. Di tale consegna, tuttavia, non vi è stata prova. Se così fosse stato fatto, anche in assenza degli estratti di conto corrente bancario ufficiali o delle lettere contabili della banca, il commercialista avrebbe appreso dell'esistenza di compensi ulteriori, relativi ad annualità precedenti, incassati nel corso dell'esercizio 2013 e avrebbe indicato i corrispondenti maggiori importi nel rigo RE 2 (evitando la ripresa a tassazione da parte della GdF e la CP_ corrispondente irrogazione di sanzioni e interessi da parte dell' . Non risulta neppure dimostrato che il Dott. all'epoca della Per_2 presentazione della dichiarazione dei redditi rel nno di imposta 2013 era stato delegato dal cliente alla consultazione del cassetto fiscale, di converso, avrebbe potuto prendere autonoma visione dei compensi certificati dai vari sostituti al cliente, tramite un semplice accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate. In conclusione, la ctu mette in evidenza rispettivi profili di negligenza in capo alle parti del rapporto contrattuale, che sulla scorta delle considerazioni che precedono, appaiono paritari. Ne è conseguito un danno per il cliente pari ad euro 14.862,41 per sanzioni ed interessi, da ridurre della metà ad euro 7.431,20.
6.Quanto alla contestata deduzione di costi solo parzialmente deducibili e di costi non inerenti, la ctu ha confermato una responsabilità esclusiva (100%) in capo al professionista, il quale pure non ha mosso contestazione al riguardo. L'aver dedotto costi non inerenti e l'aver dedotto integralmente costi non interamente deducibili non può trovare giustificazione nell'asserita incompleta o mancata produzione documentale da parte del cliente. Ne è conseguito un danno per euro 2.080,49 per sanzioni ed interessi.
7.Infine, in merito alla omessa indicazione dei costi sostenuti nel 2013 da per i servizi resi dalla figlia , è emerso Controparte_1 Persona_3
delle prove versate nel fas onsabilità da parte del professionista e del cliente, in quanto da una parte non è stata idonea la dichiarazione integrativa del professionista ad emendare la mancata deduzione dei costi in questione (non presentata prima della notifica dell'accertamento), ma allo stesso tempo dall'altra non vi è stata prova da parte del cliente della consegna al professionista della documentazione bancaria 2013 attestante i pagamenti eseguiti dall'NG.
[...]
alla figlia. CP clusione, la ctu mette in evidenza rispettivi profili di negligenza in capo alle parti del rapporto contrattuale, che sulla scorta delle considerazioni che precedono, appaiono paritari. Ne è conseguito un danno per il cliente pari ad euro 10.326,00 da ridurre della metà ad euro 5.163,00.
8.La complessiva somma dovuta quindi a titolo di responsabilità professionale al cliente per il danno patrimoniale è pari ad euro 14.674,69 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'evento sino alla presente sentenza;
sul complessivo importo risultante alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, all'importo riconosciuto al convenuto (in eccedenza a quella di parte attrice) e alla attività processuale in concreto svolta.
10.Le spese di ctu svolta nel presente giudizio sono da porsi definitivamente in capo a parte attrice.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda del ricorrente e CONDANNA CP
al pagamento in favore di i
[...] Parte_1 ore esercente la responsabi o _1
, nonché di e di ,
[...] Parte_2 Parte_3 di so par Persona_2 accessori di le a domanda sino al saldo;
-ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale del resistente e, per l'effetto, per le causali di cui in motivazione, CONDANNA Parte_1 in proprio e quale genitore esercente la responsabilit
[...]
, nonché e Persona_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , al risarcimento del danno in
[...] Persona_2 rsi in euro 14.674,69 oltre Controparte_1 rivalutazio
-CONDANNA in proprio e quale genitore esercente la Parte_1 responsabilit , nonché Persona_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Persona_2 pagamento in favore di delle spese di lite da liquidarsi Controparte_1 nella somma complessiva di euro 5.267,00 di cui euro 267,00 per spese vive ed euro 5.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu svolta nel presente giudizio definitivamente in capo a parte ricorrente, con obbligo di restituire al resistente quanto anticipato da questi a tale titolo al ctu.
Si comunichi.
Civitavecchia 15.04.2025
Il giudice
Daniele Sodani