TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/02/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7056/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7056/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dall'Avv.to Barbara Pennacchio
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.
Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. depositato il 31.05.2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le conclusioni del CTU rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. In particolare, deduceva l'erronea e insufficiente valutazione del quadro patologico di cui era affetto e la circostanza che le stesse patologie lo “limitano nello svolgimento delle normali attività quotidiane e nella cura della sua persona”.
Pertanto chiedeva disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.12034/2023 R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della perizia medico legale è stato comunicato in data 18.04.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 9.05.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 3.06.2024, ossia entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Le doglianze dell'istante sono incentrate esclusivamente sulla inadeguatezza tecnica della relazione peritale, laddove il Ctu nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico di cui è affetto, ossia avrebbe omesso di considerare che i disturbi fisici, anche connessi alla grave patologia tumorale, costituivano un serio e reale deficit per la vita dello stesso.
Orbene a fronte di tali contestazioni questo Tribunale rileva che il consulente nominato nella fase della ATPO ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti ed in particolare, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente le stesse.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Il consulente nominato da questo Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo sulla base della documentazione sanitaria allegata ha accertato che “Le patologie presentate dal signor sono rappresentate da Adenocarcinoma del polmone, già trattato con 4 cicli di Parte_1 chemioterapia secondo il protocollo CBDCA + PEM, con evidenza di nuovo focolaio a carico del segmento apicale del lobo inferiore del polmone di destra. Cardiopatia ischemica cronica con pregresso IMA trattato con PTCA e posizionamento di stent coronarico, BPCO, Poliartrosi. Il paziente per le patologie presentate deve essere considerato soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave al 100% a partire dalla data della domanda amministrativa. Le patologie presentate tuttavia non limitano la possibilità di deambulazione autonoma che avviene lentamente ma in autonomia;
inoltre il paziente ha conservato le sue autonomie e pertanto non necessita di assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani della vita. In relazione alla concessione della indennità di accompagnamento per i cicli di chemioterapia, non sono stati segnalati durante i quattro cicli di chemioterapia ai quali il paziente è stato sottoposto, effetti collaterali di rilievo tali da limitare lo svolgimento delle attività quotidiane della vita con necessità di assistenza continua” (cfr. Dott. del 6.04.2024). Persona_1
Pertanto ha concluso per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% a partire dalla data della domanda amministrativa, ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento neppure per i periodi in cui è stato sottoposto al trattamento chemioterapico.
Inoltre si fa presente che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento durante il periodo di chemioterapia è disciplinato dalla sentenza n. 25569 del 22-10-2008 della Corte di Cassazione secondo cui: “l'indennità di accompagnamento per individui affetti da malattie neoplastiche in trattamento chemioterapico, dovrà essere riconosciuta in relazione alla criteriologia medico-legale avvalendosi del supporto tecnico della scala di Karnofsky con esclusivo riferimento ai casi in cui tale scala assegni un punteggio pari o inferiore a 40”. L'indice di Karrnorfsky di 40 corrisponde ad una persona che è “incapace di accudire se stesso, è richiesto il ricovero ospedaliero;
progressione rapida della malattia, oppure costretto a letto, richiede assistenza e cure speciali”.
Dalla documentazione agli atti non si evince una situazione clinica del ricorrente assimilabile a quanto riportato nella predetta sentenza;
per questi motivi
non vi sono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
L'indennità di accompagnamento, va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri ( sent. Cass. n.1268 del 2005). L'articolo 6 del Dlgs 509/1988 prevede che si considerano mutilati ed invalidi i soggetti che hanno persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Tali requisiti non configurano un'autonoma attribuzione dell'indennità ma pongono soltanto le condizioni perchè tali soggetti siano considerati mutilati ed invalidi, il primo dei requisiti appena descritti per la concessione dell'indennità. Per loro, infatti, non potendosi fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, non è possibile valutare la totale invalidità come previsto per le CP_ persone maggiorenni e infrasessantacinquenni (cfr: messaggio 6303/2012). Nei confronti di tali soggetti, deve comunque riscontrarsi l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. In questa ipotesi, inoltre, il giudizio per l'accertamento dell'esistenza dell'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere rapportato alla capacità media di una persona sana di pari età”.
Pertanto, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per i motivi suesposti il ricorso va rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, il 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7056/2024 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dall'Avv.to Barbara Pennacchio
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv.
Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. depositato il 31.05.2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestava le conclusioni del CTU rese nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. In particolare, deduceva l'erronea e insufficiente valutazione del quadro patologico di cui era affetto e la circostanza che le stesse patologie lo “limitano nello svolgimento delle normali attività quotidiane e nella cura della sua persona”.
Pertanto chiedeva disporre una nuova Ctu per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, vinte le spese di lite. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU, nonché l'infondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.12034/2023 R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all'odierna udienza, visto il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre precisare in via generale che sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della perizia medico legale è stato comunicato in data 18.04.2024 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 9.05.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Inoltre ai sensi del comma 6 è previsto che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il ricorso in opposizione è stato depositato tempestivamente il 3.06.2024, ossia entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del dissenso.
Venendo all'esame del merito va osservato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
La specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione
(l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle motivazioni puntuali per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Le doglianze dell'istante sono incentrate esclusivamente sulla inadeguatezza tecnica della relazione peritale, laddove il Ctu nominato nel corso del procedimento per ATP avrebbe sottovalutato il quadro patologico di cui è affetto, ossia avrebbe omesso di considerare che i disturbi fisici, anche connessi alla grave patologia tumorale, costituivano un serio e reale deficit per la vita dello stesso.
Orbene a fronte di tali contestazioni questo Tribunale rileva che il consulente nominato nella fase della ATPO ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti ed in particolare, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato compiutamente le stesse.
Da ciò ne consegue che le doglianze espresse nell'opposizione che si sta esaminando si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal Ctu, che non può assumere alcun rilievo al fine della decisione che ne occupa, ove rilevano invece eventuali errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Il consulente nominato da questo Tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo sulla base della documentazione sanitaria allegata ha accertato che “Le patologie presentate dal signor sono rappresentate da Adenocarcinoma del polmone, già trattato con 4 cicli di Parte_1 chemioterapia secondo il protocollo CBDCA + PEM, con evidenza di nuovo focolaio a carico del segmento apicale del lobo inferiore del polmone di destra. Cardiopatia ischemica cronica con pregresso IMA trattato con PTCA e posizionamento di stent coronarico, BPCO, Poliartrosi. Il paziente per le patologie presentate deve essere considerato soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave al 100% a partire dalla data della domanda amministrativa. Le patologie presentate tuttavia non limitano la possibilità di deambulazione autonoma che avviene lentamente ma in autonomia;
inoltre il paziente ha conservato le sue autonomie e pertanto non necessita di assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani della vita. In relazione alla concessione della indennità di accompagnamento per i cicli di chemioterapia, non sono stati segnalati durante i quattro cicli di chemioterapia ai quali il paziente è stato sottoposto, effetti collaterali di rilievo tali da limitare lo svolgimento delle attività quotidiane della vita con necessità di assistenza continua” (cfr. Dott. del 6.04.2024). Persona_1
Pertanto ha concluso per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% a partire dalla data della domanda amministrativa, ma senza il diritto all'indennità di accompagnamento neppure per i periodi in cui è stato sottoposto al trattamento chemioterapico.
Inoltre si fa presente che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento durante il periodo di chemioterapia è disciplinato dalla sentenza n. 25569 del 22-10-2008 della Corte di Cassazione secondo cui: “l'indennità di accompagnamento per individui affetti da malattie neoplastiche in trattamento chemioterapico, dovrà essere riconosciuta in relazione alla criteriologia medico-legale avvalendosi del supporto tecnico della scala di Karnofsky con esclusivo riferimento ai casi in cui tale scala assegni un punteggio pari o inferiore a 40”. L'indice di Karrnorfsky di 40 corrisponde ad una persona che è “incapace di accudire se stesso, è richiesto il ricovero ospedaliero;
progressione rapida della malattia, oppure costretto a letto, richiede assistenza e cure speciali”.
Dalla documentazione agli atti non si evince una situazione clinica del ricorrente assimilabile a quanto riportato nella predetta sentenza;
per questi motivi
non vi sono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
L'indennità di accompagnamento, va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n.18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitano della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non sono in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri ( sent. Cass. n.1268 del 2005). L'articolo 6 del Dlgs 509/1988 prevede che si considerano mutilati ed invalidi i soggetti che hanno persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Tali requisiti non configurano un'autonoma attribuzione dell'indennità ma pongono soltanto le condizioni perchè tali soggetti siano considerati mutilati ed invalidi, il primo dei requisiti appena descritti per la concessione dell'indennità. Per loro, infatti, non potendosi fare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa, non è possibile valutare la totale invalidità come previsto per le CP_ persone maggiorenni e infrasessantacinquenni (cfr: messaggio 6303/2012). Nei confronti di tali soggetti, deve comunque riscontrarsi l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua. In questa ipotesi, inoltre, il giudizio per l'accertamento dell'esistenza dell'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere rapportato alla capacità media di una persona sana di pari età”.
Pertanto, deve ritenersi che i rilievi formulati in sede di opposizione, in assenza di specifica certificazione medica probante, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti e avallare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. 10/03/2006
n. 5277; Cass.10/11/2011 n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per i motivi suesposti il ricorso va rigettato.
Le spese di lite relative ad entrambe le fasi di giudizio non vanno poste a carico della parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art.42 n.11 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e dalla documentazione in atti, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, il reddito imponibile ai fini IRPEF risulta inferiore al doppio dell'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Le spese di consulenza tecnica relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo sono a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a CP_ carico dell' e liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, il 20.02.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano