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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico IA TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4334/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Francesca Piccolo, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Adriano Ruocco e Luigi Franceschini che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
(c.f. , con sede Controparte_2 P.IVA_2 in in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso CP_2
lo studio dell'avv. Melinda Calandra Checco che la rappresenta e difende per procura in atti, resistenti oggetto: somministrazione di lavoro – trattamento economico – indennità di presenza.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 agosto 2024 adiva questo giudice del lavoro Parte_1
e, premesso di essere stato somministrato dalla all' CP_1 [...]
, senza soluzione di continuità, dal 16 maggio 2019 all'8 ottobre Controparte_2
2023, con qualifica di Operatore di esercizio, par. 140 c.c.n.l. lamentava la Controparte_3 mancata corresponsione (ad eccezione del solo periodo ottobre 2021 – 15 luglio 2023) dell'indennità di presenza pari a 5,38 euro per ciascun giorno di lavoro, poi aumentata a 9,61 Parte euro giornalieri con accordo del 3 novembre 2020, erogata invece agli operatori dell' di pari parametro e qualifica, in violazione del principio di parità di condizioni economiche e normative tra lavoratori somministrati e dipendenti dell'utilizzatore, di cui all'art. 30 c.c.n.l. per le Agenzie di Somministrazione e art. 35 d.lgs. n. 81/2015. Chiedeva, pertanto, la condanna in solido delle due società al pagamento in proprio favore della somma complessiva di 4.059,18 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla singola scadenza al soddisfo.
Nella resistenza delle convenute, sostituita l'udienza del 18 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Preliminarmente occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 30 d.lgs. n. 81/2015 definisce il contratto di somministrazione di lavoro come l'accordo, a tempo determinato o indeterminato, con il quale un'agenzia di somministrazione - autorizzata ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 - mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per l'intera durata del rapporto, svolgono attività lavorativa nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Tale forma contrattuale, già introdotta e disciplinata dagli artt. 20 e ss. d.lgs. n. 276/2003, realizza dunque una dissociazione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro, che resta in capo all'agenzia di somministrazione e l'effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa da parte del soggetto utilizzatore, che instaura con il lavoratore un mero rapporto di fatto, esercitando su questi i poteri direttivi e di controllo e assumendo la responsabilità nei confronti dei terzi dei danni dallo stesso arrecati nell'esercizio delle sue mansioni (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015).
A fronte di tale scissione, il legislatore garantisce in favore del lavoratore somministrato la solidarietà tra somministratore e utilizzatore in relazione al pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali (ex art. 35, comma 2, che fa salvo il diritto di rivalsa del secondo nei confronti del somministratore), nonché il diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle riconosciute ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore
(comma 1).
L'art. 35, al richiamato comma 1, sancisce dunque il principio di parità di trattamento, in attuazione dell'art. 5 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, a norma del quale “
1. Per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e
d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro (…) 2. Per quanto riguarda la retribuzione, gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali, prevedere una deroga al principio di cui al paragrafo 1 nel caso in cui i lavoratori tramite agenzia interinale che sono legati da un contratto a tempo
2 indeterminato a un'agenzia interinale continuino a essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e l'altra.
3. Dopo aver consultato le parti sociali, gli Stati membri possono accordare loro, al livello appropriato e alle condizioni da essi previste, l'opzione di mantenere
o concludere contratti collettivi che, nel rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale, possono stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di lavoro e
d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, diverse da quelle di cui al paragrafo 1”.
La nozione di “condizioni di base di lavoro e d'occupazione” è riferita alle condizioni relative a “i) l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;
ii) la retribuzione”, previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi e/o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore nell'impresa utilizzatrice (art. 3, paragrafo f).
Essa, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE (sentenza n. 311/2022 nella causa C-
311/21) va intesa nel senso che “qualora le parti sociali autorizzino, mediante un contratto collettivo, differenze di trattamento in materia di condizioni di base di lavoro e d'occupazione a scapito dei lavoratori tramite agenzia interinale, tale contratto collettivo deve, al fine di garantire la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale interessati, accordare loro vantaggi in materia di condizioni di base di lavoro e d'occupazione tali da compensare la differenza di trattamento che subiscono”.
La Corte ha, inoltre, precisato che il rispetto dell'obbligo di garantire la protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale deve essere valutato, in modo concreto, comparando, per un determinato lavoro, le condizioni di base di lavoro e d'occupazione applicabili ai lavoratori direttamente impiegati dall'impresa utilizzatrice con quelle applicabili ai lavoratori tramite agenzia interinale, per poter così determinare se i vantaggi compensativi concessi per quanto riguarda le suddette condizioni di base consentano di controbilanciare gli effetti della differenza di trattamento subita.
Tale valutazione va effettuata in tre fasi successive, per cui il giudice è chiamato a: - determinare le condizioni di base che sarebbero applicabili al lavoratore somministrato se fosse direttamente impiegato dall'impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro;
-comparare tali condizioni con quelle risultanti dal contratto collettivo al quale il lavoratore è soggetto tramite l'agenzia di somministrazione;
- valutare, in caso di trattamento differenziato, se gli eventuali vantaggi compensativi concessi consentono di neutralizzare la differenza riscontrata.
Ciò posto, richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. i numerosi precedenti di questo
Ufficio resi in fattispecie speculari (cfr. ex multis sentenze nn. 2388/2024, 2169/2024, 1162/2024
e 1161/2024), si precisa che l'art. 67 c.c.n.l. autoferrotranvieri e internavigatori, pacificamente
3 applicabile al caso di specie, prevede che la struttura della retribuzione mensile, distinta per parametri retributivi, è articolata in “a) retribuzione tabellare, quale definita nella tabella 1, colonna A;
b) ex-indennità di contingenza, quale definita nella tabella 1, colonna B, comprensiva dell'EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) di cui all'accordo interconfederale 31 luglio
1992, riproporzionato su 14 mensilità; c) aumenti periodici di anzianità, quali definiti nella tabella 1, colonna C, e ferma restando la disciplina di cui al successivo articolo 69; d) importi del T.D.R. (Trattamento Distinto della Retribuzione) di cui al successivo articolo 70 (tabella 1, colonna D); e) indennità di mensa di cui al successivo art. 71; f) indennità nazionale di funzione per i quadri di cui al successivo articolo 72; g) competenze accessorie unificate di cui al successivo articolo 73; h) trattamenti sostitutivi di cui al successivo articolo 74; i) assegni ad personam, eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo e trattamento ad personam di cui al successivo articolo 68; j) assegno perequativo di cui al successivo articolo 75”.
A tali voci, costituenti la retribuzione “normale”, corrisposta per quattordici mensilità, si aggiunge la retribuzione aziendale di cui all'art. 84, a sua volta articolata in “- compensi e indennità legati a effettive e/o particolari prestazioni;
- premio di risultato di cui al successivo articolo 87; - altri eventuali valori a qualsiasi titolo definiti a tale livello, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 87, comma 12”. Quest'ultimo, disciplinante il premio di risultato, dispone che vi confluiscono, se concordate tra le parti a livello aziendale, corresponsioni esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisati
(premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che con accordo aziendale del 16 settembre 2002 l' aveva previsto in favore di tutto il personale dipendente Pt_3 CP_2
l'erogazione della somma mensile di 140 euro lordi, legata all'effettiva presenza sul posto di lavoro (26 giorni), computando come giorni lavorati, tra gli altri, anche le assenze per infortunio sul lavoro e maternità.
Con successivo accordo del 3 novembre 2020, di aggiornamento e integrazione del precedente, l'importo mensile della predetta indennità è stato aumentato a 250 euro lordi, parametrato sempre su 26 giorni lavorativi (per 9,61 euro giornalieri) compresi ferie e permessi previsti dalla legge e autorizzati dall'azienda, fatta eccezione per le giornate di malattia.
Quanto ai lavoratori somministrati, l'art. 30 c.c.n.l. per le agenzie di somministrazione non ha previsto deroghe all'applicabilità in loro favore del medesimo trattamento economico previsto per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice di corrispondente livello, secondo la contrattazione collettiva applicata alla stessa.
4 E, in assenza di limitazioni specifiche, il richiamo alla normativa contrattuale è da intendersi riferito alla contrattazione sia di primo che di secondo livello.
Ne deriva che, a parità di mansioni svolte (circostanza sulla quale nulla è stato eccepito dalla resistente), le predette disposizioni vietano che il trattamento economico dei lavoratori somministrati sia diverso e inferiore rispetto a quello dei dipendenti dell'azienda utilizzatrice.
Parte In senso contrario non rileva, poi, quanto eccepito dall' nella corrispondenza allegata dalla circa la presunta non applicabilità ai lavoratori somministrati del contratto CP_1 integrativo, trattandosi di una circostanza fisiologica attesa l'alterità dell'azienda utilizzatrice rispetto al rapporto di lavoro formale con il lavoratore somministrato.
Si rileva, inoltre, che è pacifico e comunque documentalmente provato che per il periodo Parte ottobre 2021 – 15 luglio 2023 (cfr. buste paga allegate al ricorso) l' ha corrisposto al ricorrente, nella vigenza delle medesime condizioni, la chiesta indennità, poi nuovamente revocata per il periodo successivo.
Ne consegue che va riconosciuto il diritto di all'erogazione dell'anzidetto Parte_1 emolumento anche per le mensilità antecedenti e successive, per la cui determinazione è possibile utilizzare i conteggi elaborati dal ricorrente e non contestati, che tengono conto dell'importo giornaliero previsto dagli accordi del 2002 e del 2021 e del numero di giorni di effettiva presenza.
L e la Controparte_2 Controparte_1 vanno, dunque, condannate in solido fra loro a corrispondere in favore del ricorrente la somma di 4.059,18 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo diritto al soddisfo.
3.- Va a questo punto esaminata la domanda di manleva formulata dalla società di somministrazione.
Parte Essa ha invero rilevato: - che, a fronte di ripetute sue richieste, inoltrate nel 2017, l' aveva sempre formalmente comunicato che l'indennità di presenza non fosse dovuta ai lavoratori somministrati cui non era applicabile il contratto integrativo riferito ai soli dipendenti subordinati della stessa utilizzatrice, e ciò sebbene l'Agenzia per il lavoro avesse suggerito una rivalutazione della questione ai sensi dell'art. 35, commi 1-3, d.lgs. n. 81/2015; - che solo in data 28 ottobre
2021, a seguito di ulteriori insistenze da parte della essa è stata autorizzata al CP_1
Parte pagamento dell'indennità in parola giusta delibera dell' , ma non per il pregresso;
- che con successiva email prot. n. 4188 del 13 luglio 2023 l'Azienda ha fornito il nulla osta per le candidature proposte, specificano tuttavia di escludere dalla retribuzione dei lavoratori somministrati “l'indennità (…) relativa alla presenza prevista dal contratto integrativo del
2020”.
5 Tali circostanze, provate dalla corrispondenza email in atti, non sono poi state smentite Parte dall' la quale, scegliendo la contumacia, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. Cass. n. 15677/2009).
Pertanto, in virtù del principio di causalità l' va condannata a rifondere la CP_2 CP_1 di quanto la stessa sarà tenuta a pagare in favore del lavoratore a titolo di spese legali.
Sul punto si precisa che il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'arti. 418
c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'art. 416, secondo comma, c.p.c. (v. per il principio Cass. n.
9441/2022).
4.- Si evidenzia che con la memoria di costituzione depositata solo in data 18 novembre Parte 2025 l ha formulato tardivamente una proposta conciliativa nei confronti del lavoratore, che però non ha manifestato alcuna intenzione di aderirvi. Tale condotta processuale non si ritiene rilevante ai fini di una compensazione neppure parziale delle spese del giudizio, che seguono quindi la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando i minimi in considerazione della breve durata e della proposizione di svariati ricorsi analoghi, in 1.313 euro, a carico delle resistenti in solido, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) condanna in solido l' e la Controparte_2 [...]
a corrispondere in favore di la somma di 4.059,18 euro, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di indennità di presenza per i periodi meglio specificati in narrativa;
2) condanna, altresì, le resistenti in solido a rimborsargli le spese del giudizio, liquidate in
1.313 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
3) condanna l' a manlevare la di quanto la stessa Controparte_4 CP_1 corrisponderà in favore del ricorrente per il superiore titolo.
Messina, 19.11.2025
Il Giudice del lavoro
IA TO
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