Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
VG N. 328/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10/02/2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]102 int.8 con l'Avv. Ingrid Bartoli
e
2) Controparte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]102 int. 8 con l'Avv. Ingrid Bartoli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Como, in data 26/05/2007,
(anno 2007, atto n. 33, parte II, serie A)
separati consensualmente con verbale in data 6/10/2021 omologato con decreto del 15/10/2021
1
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10/02/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
26.05.2007, matrimonio trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Como, Atto N. 33 parte II serie A - anno 2007;
• ordinare al Comune di Como di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole ed ai loro rapporti economici, il quale prevede:
1) la figlia sarà affidata in via condivisa ai genitori, con collocamento paritario, con conseguente permanenza della minore, da domenica a domenica, presso ciascun genitore. Il primo turno, a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo, spetterà al padre. Le parti, essendo la minore non più in tenera età ed avendo amicizie che potrebbero richiedere variazioni nel pernottamento presso l'uno o l'altro genitore, intendono applicare con flessibilità il regime della permanenza presso ciascun genitore, prevedendo la specifica possibilità di variare un giorno o più giorni alla settimana del pernottamento qualora ne faccia esplicita richiesta, contattando sia telefonicamente sia via Per_1
messaggio entrambi i genitori entro le ore 16 del giorno stesso. Sarà possibile, per il genitore che al momento sta gestendo la permanenza, negare il cambio del pernottamento qualora ciò sia incompatibile con gli impegni scolastici della ragazza. Il mantenimento sarà gestito in via diretta da ciascun genitore che rimborserà all'altro il 50 % delle spese straordinarie come da protocollo in uso a codesto Tribunale;
2) le vacanze estive spetteranno 15 giorni ciascuno, date da stabilire entro il mese di maggio. Per le vacanze invernali: la settimana di chiusura della scuola sino a Capodanno verrà trascorsa con un genitore e di conseguenza la settimana da Capodanno compresa l'Epifania spetterà all'altro genitore, ad anni alterni. In aggiunta a tale periodo di vacanza sarà facoltà di ogni genitore trascorrere ulteriori due settimane non consecutive durante l'anno da comunicare almeno 45 giorni prima via mail o messaggio WhatsApp. A ciò si aggiunga che se un genitore si assenta per motivi personali (es. lavoro o vacanza) senza la propria figlia non può pretendere di recuperare i giorni persi nella settimana
2 successiva o comunque nel periodo successivo, ma sarà una facoltà del genitore che ha trascorso il relativo tempo con la minore, concedere tale successiva disponibilità all'altro genitore;
3) la residenza della minore rimarrà quella attuale e l'assegno unico verrà percepito dalla signora
Pt_1
4) la signora si impegna, nell'arco di due mesi, a trasferire i 500/1000 della sua quota di Pt_1
comproprietà della casa coniugale sita in Tavernerio (CO), via Giorgio Perlasca n. 178/102 int. 8 al signor il quale accetta e si obbliga, a sua volta, a corrispondere all'atto del trasferimento CP_1 della proprietà l'importo di € 70.000,00, oltre all'integrale saldo del residuo mutuo ipotecario ancora in essere (es. se il residuo mutuo è di € 10.000 il prezzo diverrà di € 75.000, € 5.000 saranno versate alla banca dal signor ad estinzione del precedente mutuo, quale quota di competenza CP_1 della signora, ed € 70.000 direttamente alla signora . L'immobile verrà trasferito nello stato Pt_1
di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva;
5) Il saldo attivo del conto corrente bancario n [...] rimarrà al signor Il predetto conto verrà chiuso con l'estinzione del mutuo contratto per l'acquisto CP_1
della casa coniugale.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Controparte_1
in data 26/05/2007, in Como
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 2007 , atto n. 33, parte II, Serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 4.4.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao
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