Decreto cautelare 31 ottobre 2025
Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 25/11/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01448/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01509/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1509 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Bruzzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Bologna, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento di revoca della carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, emesso dal Questore di Bologna in data 15.7.2025 e notificato alla parte interessata il 19.7.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bologna e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. SI FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2025 e munito di istanza cautelare, -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui la Questura di Bologna ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al medesimo rilasciato il 4.4.2016.
La questura ha fondato il suddetto provvedimento su un giudizio di pericolosità sociale dello straniero in conseguenza di una sentenza del Tribunale di Bologna del 24.6.2025 con cui il medesimo è stato condannato alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 e art 110 c.p.; nel provvedimento è stato, altresì, evidenziato che lo straniero è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di controllo elettronico in forza di ordinanza del Gip di Bologna, in sostituzione della misura della custodia in carcere, dove si trovava in attesa di giudizio a seguito dell’arresto avvenuto il 4.7.2024.
Il ricorrente, richiamando giurisprudenza conforme, ha lamentato la violazione del divieto di automatismo espulsivo, evidenziando l’illegittimità della revoca fondata solo un precedente penale, senza valutazione della complessiva situazione personale, sotto il profilo familiare, lavorativo, di inserimento sociale e senza considerare la durata del soggiorno in Italia; in particolare, non sarebbe stato considerato che il ricorrente risiede in Italia da oltre 14 anni, lavora regolarmente, ha costituito una propria famiglia, composta dalla compagna e da una figlia minorenne; in Italia, inoltre, sono presenti anche il fratello del ricorrente, la cognata e i nipoti, tutti cittadini italiani; anche i genitori del ricorrente sono residenti in Italia.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato la quale, previa contestazione delle censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
La fattispecie di cui si discute è regolata dall’art. 9, comma 7, lett. c), del D.Lgs n. 286/1998, il quale dispone che “ il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (ovvero il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato (...) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4 ”; il suddetto comma 4, prevede che “ Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1 ella legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
Dunque, dal combinato disposto delle norme citate si evince che la revoca del permesso di soggiorno UE trova idoneo fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione nei confronti dello straniero, quale può desumersi dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo dalla norma, in un contesto valutativo che tenga adeguatamente conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita, anche in termini di “inserimento sociale, familiare e lavorativo” del medesimo.
Di recente il Consiglio di Stato ha ribadito che “In materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale, costantemente seguito anche da questa Sezione (22 luglio 2022, n. 6423; 23 luglio 2018, n. 4455; id. 20 ottobre 2016, n. 4401; id. 15 novembre 2016, n. 4708) secondo il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo) ( Consiglio di Stato, sez. III, 23 agosto 2022, n.7401 ).
Ebbene, premesso che il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza e può trarre giustificazione, tra l’altro, anche dalla tipologia di reati compiuti e dalle specifiche caratteristiche fattuali degli stessi, ritiene il Collegio che l’Amministrazione abbia correttamente esercitato il potere discrezionale ad essa attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, del D.Lgs n. 286/1998, formulando un giudizio che non appare inficiato da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza, avendo tenuto conto, in particolare, della estrema gravità delle condanna subita dall’interessato per una tipologia di reato il cui disvalore sociale è stato già accertato dal legislatore (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998) e che crea un indubbio e grave allarme sociale.
Nel provvedimento gravato, in particolare, l’Amministrazione ha evidenziato che i gravi delitti compiuti, le gravi condotte assunte e la conseguente rilevate condanna (9 anni e 4 mesi di reclusione) “ costituiscono attuali e oggettivi elementi di fatto in base ai quali desumere la pericolosità sociale dello straniero e, ai sensi dell’art. 1 della L. 1423/56, come sostituita dal D.Lgs 159/2011, la sua appartenenza alle categorie di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal Questore (….). La tipologia dei reati commessi, di particolare allarme sociale, commessi da soggetto titolare di permesso di soggiorno lungo periodo (pertanto ben inserito –apparentemente – in un contesto familiare –i quanto risulta essere coniugato con cittadina naturalizzata italiana e padre di due bambini anch’essi divenuti italiani –ed economico), con particolare riguardo al disvalore della condotta offensiva del bene giuridico tutelato dal nostro ordinamento –ovvero quello della salute collettiva, della tutela delle giovani generazioni ma anche della sicurezza dell’ordine pubblico –per cui questa P.A. è pervenuta (nell’ambito del potere discrezionale conferitole dalla legge (…) per permetterle di tutelare la sicurezza pubblica, di poter esprimere un giudizio prognostico sulla pericolosità sociale di una persona sulla base di elementi di fatto come nel caso in esame), alla conclusione che sia venuto meno, nel sig. -OMISSIS-, uno dei requisiti basilari richiesti dalla legge per avere un permesso di soggiorno e cioè quello della buona condotta, poiché risulta persona refrattaria al rispetto delle regole di civile convivenza ”.
Quanto al bilanciamento dei contrapposti interessi, la Questura ha evidenziato che “ nel caso in esame si rende necessario procedere a un attento bilanciamento tra, da un lato, l’interesse del cittadino straniero a mantenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondato sulla stabile integrazione sociale e familiare nel territorio nazionale, comprovata da un’attività lavorativa regolare e da legami familiari con il coniuge e i figli minori di cittadinanza italiana e, dall’altro, il primario interesse dello Stato alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Tuttavia, tale diritto al soggiorno, pur rilevante anche alla luce dell’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) non può considerarsi incondizionato. In presenza di una condanna per reati particolarmente gravi, quali la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la permanenza sul territorio nazionale dello Stato del cittadino straniero può rappresentare un concreto e attuale pericolo per la collettività, tale da giustificare l’adozione di misure restrittive, inclusa la revoca del titolo di soggiorno, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.Lgs. 286/1998. In questa prospettiva, il diritto individuale al mantenimento del permesso di soggiorno deve necessariamente cedere dinanzi alla necessità di prevenire condotte idonee a compromettere gravemente la sicurezza pubblica. Ne consegue che, pur riconoscendo i legami affettivi e l’integrazione sociale dell’interessato, la tutela della collettività e dell’ordine pubblica prevale nel caso di specie, giustificando la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ”.
Dunque, contrariamente a quanto lamentato in ricorso, l’Amministrazione ha effettuato un bilanciamento degli interessi contrapposti, ha articolato un giudizio di attuale pericolosità sociale del ricorrente, e ha ritenuto –anche in considerazione della assoluta gravità dei reati commessi, ben evidenziata dalla pesante condanna riportata – che fosse prevalente l’interesse alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico rispetto a quello privato dell’unità familiare e della permanenza sul territorio nazionale del ricorrente.
Tale giudizio non appare inficiato da profili di illogicità o irragionevolezza, risultando, al contrario del tutto condivisibile, alla luce della grave condotta del ricorrente che ha portato il medesimo a subire una condanna a ben 9 anni e 4 mesi di reclusione. Va sottolineato, a tal proposito, che l’inserimento sociale e lavorativo e la costituzione di un proprio nucleo familiare con una figlia minore non ha impedito al ricorrente di porre in essere azioni di tale gravità da comportare la suddetta grave condanna, a dimostrazione non solo del totale disinteresse dello straniero per le regole dell’Ordinamento e della convivenza civile del paese ospitante, ma anche per gli stessi interessi dei componenti del proprio nucleo familiare, che, inevitabilmente, finiscono per risultare essi stessi vittime della sua condotta.
Proprio in relazione alla presenza di figli minori, si rileva che il ricorrente potrà, comunque, sussistendone tutti i presupposti di legge, attivare ogni rimedio previsto dall’Ordinamento, quale, a titolo esemplificativo, quello previsto dall’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato è immune dalle censure articolate in ricorso, che va, di conseguenza, respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO PE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
SI FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI FA | AO PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.